Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 07/04/2004), Sentenza n. 20390
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 30
aprile
2004 (Cc. 07/04/2004), sentenza n. 20390
Pres. Rizzo AS - Est. Novarese F. - P.m.
Izzo G. (Diff.) - Imp. Casarin.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo - Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASARIN PIETRO, n. a Zero Branco il 24 luglio
1946;
avverso l'ordinanza in sede di riesame del Tribunale di Treviso del 30 settembre
2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. NOVARESE;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. IZZO G. che ha concluso per
annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. DEL GIUDICE Rizzardo (Treviso).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Casarin Pietro, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Casa di spedizioni Casarin, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso in sede di riesame del 30 settembre 2003, con la quale veniva confermato il decreto di sequestro preventivo delle opere realizzate e dell'area per il reato di lottizzazione abusiva, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale il 23 agosto s. a., deducendo quali motivi la violazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione all'art. 44 T.U.ED., poiché è stato spostato il presupposto della contestazione dall'attività tipica della lottizzazione a quella della violazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico con la considerazione della sola corrispondenza teorica senza alcun riferimento alla situazione concreta, in quanto le opere eseguite non necessitavano di concessione edilizia ed erano state assentite con autorizzazioni o con d.i.a. senza realizzare una conversione da area agricola a servizi e parcheggio, la violazione dell'art. 44 lett. c) T.U.ED., perché non esistevano gli elementi materiali del reato contestato, giacché la lottizzazione abusiva presuppone il frazionamento di terreno in lotti per costruire una pluralità di edifici, mentre, nella fattispecie, si trattava di un'ampia area da adibire a parcheggio, la carenza ed illogicità manifesta della motivazione sia perché viene punito il tentativo in una contravvenzione sia perché la sosta ed il parcheggio dei mezzi non può aggravare le conseguenze del reato, sicché non esisteva un pericolo concreto ed attuale ne' le opere determinavano un reale pregiudizio, mentre era gravissimo il pregiudizio della ditta per non poter utilizzare l'area a parcheggio dei mezzi.
Con memoria depositata il 29 marzo 2004 veniva prodotta sopralluogo del 21
giugno 2002, insistendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, al limite dell'inammissibilità, deve essere rigettato con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, sarebbe
sufficiente rilevare che, pure in base all'errata e limitativa impostazione del
ricorrente, secondo cui sarebbe configurabile, al massimo, una violazione dello
strumento urbanistico, che richiede un piano di lottizzazione in quella zona, il
sequestro appare pienamente legittimo, giacché, in considerazione della non
ultimazione delle opere, sussisterebbe la funzione preventiva in concreto, in
quanto per le misure cautelari reali, a differenza di quelle personali, non è
richiesto il requisito della proporzionalità, proprio perché differenti sono i
beni giuridici implicati e non vi è, comunque, alcuna possibilità di
graduazione. Peraltro, in virtù dell'espresso dettato dell'art. 30 T.U.ED., che
riproduce l'art. 18 l. n. 47 del 1985, la lottizzazione abusiva può essere
negoziale, materiale, mista ed illegittima ed il frazionamento del terreno in
lotti costituisce un indice sintomatico della prima, mentre la seconda, che
attiene alla fattispecie in esame, secondo quanto in maniera perspicua rilevato
dal giudice di merito, si attua con varie modalità, che comportino una
modificazione edilizia o urbanistica dei terreni in zona non adeguatamente
urbanizzata, conferendo un differente assetto ad una porzione del territorio
comunale in violazione delle prescrizioni stabilite dalle leggi statali o
regionale o dalla strumentazione urbanistica, vigente o adottata, senza
autorizzazione ovvero in totale difformità dalla stessa e determinando
l'insediamento di abitanti o di attività in misura tale da richiedere la
predisposizione, come nella fattispecie, o l'integrazione delle opere di
urbanizzazione (Cass. sez. 3^ 30 dicembre 1996, Urtis rv. 207198; Cass. sez. un.
8 febbraio 2000, Salvini rv. 220708 e Cass. 25 marzo 1998, Ganci citate
nell'ordinanza impugnata).
Pertanto, la violazione dell'art. 14 delle n.t.a. del P.R.G. del Comune di Zero
Branco, l'omessa predisposizione ed approvazione del p. d. l. ed il mancato
rilascio della relativa autorizzazione, il riporto di migliaia di metri cubi di
inerti e terreno così da innalzare la quota del suolo di circa cm. 60 per 28.000
mq, la predisposizione ed esecuzione di opere di recinzione, sistemazione ed
impiantistica (canaletta e illuminazione) e l'utilizzazione dell'area per
parcheggio di numerosi automezzi pesanti configurano quella trasformazione
urbanistica ed edilizia e quello stravolgimento dell'assetto del territorio in
assenza di qualsiasi intervento programmatorio, sottoposto al controllo della
P.A., sicché non si tratta di un'attività prodromica a detto mutamento, ne' di
un semplice tentativo non punibile in presenza di un reato contravvenzionale.
Inoltre il ricorrente mira a considerare in maniera particellizzata ed
atomistica i singoli interventi, che, esattamente, devono essere valutati nella
loro globalità, mentre la richiesta per ogni opera di un atto di assentimento
espresso (autorizzazione edilizia) o tacito (d.i.a.) dimostra la piena
consapevolezza dell'indagato di aggirare la normativa urbanistica. Non assume,
perciò, rilievo l'attuale destinazione dell'area (parcheggio di automezzi) e la
sua non suddivisione in lotti, in quanto le opere eseguite rientrano pure in
quelle di urbanizzazione (illuminazione e canalizzazione) e, con accertamento in
fatto, pienamente condivisibile, si è attuata una trasformazione dell'area di
circa 28.000 mq. senza il richiesto P. d. L. (art. 14 n.t.a. che richiede
espressamente un riordine dell'an.
Logicamente, il tempestivo intervento non ha consentito la realizzazione di
altre infrastrutture prima dell'approvazione del piano di lottizzazione e
dell'ottenimento dell'autorizzazione a lottizzare, ma tali circostanze non
possono essere invocate per escludere la configurabilità del reato, giacché
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione è avvenuta al di fuori del disegno
complessivo e di un'organica valutazione programmatoria da parte della P.A.,
espressamente contemplato dell'art. 14 n.t.a., citato. Infine, appare opportuno
ribadire alcuni principi fondamentali in tema di impugnazioni di provvedimenti
attinenti a misure cautelari reali in modo da far risaltare l'inammissibilità di
molte censure, cui, fra l'altro, il Tribunale aveva risposto con motivazione
ineccepibile.
Ed invero il giudice del riesame deve controllare esclusivamente se il reato
ipotizzato sia astrattamente configurabile in relazione agli elementi
processuali già acquisiti (Cass. sez. un. 4 maggio 2000 n. 7, Mariano rv. 215840
che supera e rilegge Cass. sez. un. 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi rv. 206657, non
condivisibile, perché in contrasto con un'esegesi logico - sistematica delle
norme) e se il sequestro sia o meno giustificato ai sensi dell'art. 321 c.p.p..
Inoltre, ex art. 325 primo comma c.p.p., secondo giurisprudenza uniforme di
questa Corte (Cass. sez. 2^ 4 giugno 1997 n. 3808, Baisi rv. 209599) il vizio di
motivazione non può essere dedotto in sede di legittimità, ma soltanto la
violazione di legge, in base all'esplicito dettato normativo, il quale non può
essere stravolto o aggirato, includendo tra le "violazioni di legge" anche il
vizio motivazionale, espressamente contemplato da una specifica disposizione
(art. 606 lett. e) c.p.p.).
Peraltro non è consentito in sede di legittimità procedere ad una differente
valutazione delle risultanze probatorie oppure ad allegazioni fattuali, non
riscontrabili dalla Corte di Cassazione a meno che non si tratti di accertare
l'esistenza di un vizio procedurale.
Pertanto, tutta la ricostruzione personale dei fatti e delle vicende processuali
(pagg. da 2 a 10 del ricorso) è inammissibile, come la narrazione delle
situazioni fattuali e tecniche con riferimenti ad intenzioni del ricorrente ed a
perizie svolte da quest'ultimo (pagg. da 12 a 15 del ricorso e 25-26), mentre il
reato contestato è non solo sussistente in astratto, ma pure in concreto,
giacché sono state eseguite opere di urbanizzazione primaria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004
Edilizia - Lottizzazione abusiva - Attività materiale - Nozione - Modificazione di una zona territoriale in violazione degli strumenti urbanistici - Necessità di realizzare opere di urbanizzazione - Fattispecie relativa alla realizzazione di un parcheggio. Il reato di lottizzazione abusiva si realizza mediante condotte anche materiali, quali una modificazione edilizia od urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente, che venga posta in essere senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla stessa, ed in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti od adottati, e tale da poter determinare l'insediamento di abitanti o lo svolgimento di attività, con conseguente necessità di predisporre od integrare le opere di urbanizzazione. (La S.C. ha ritenuto che potesse configurare il reato la realizzazione di un parcheggio per automezzi pesanti, che aveva comportato la trasformazione di un'area molto estesa, in assenza di qualunque intervento programmatorio sottoposto al controllo della P.A.) Pres. Rizzo AS. - Est. Novarese F. - P.M. Izzo G. (Diff.) - Imp. Casarin. (Rigetta, Trib.Libertà Treviso, 30 settembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 30 aprile 2004 (Cc. 07/04/2004), Sentenza n. 20390
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