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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 4 maggio 2004 (Cc. 02/03/2004 n.00264), Sentenza n. 20661

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. III del 4 maggio 2004 (Cc. 02/03/2004 n.00264). sentenza n. 20661
Pres. Raimondi R. - Est. Vangelista V. - P.m. Ciampoli L. (Conf.) - Imp. Repino.

 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

Repino Gabriele n. a Napoli il 20.3.1961;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina in data 9.10.2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Repino Gabriele ricorre per ministero del difensore avverso l'ordinanza in data 9.10.2003, con la quale il Tribunale di Latina rigettava l'appello contro il provvedimento del GIP, che, a sua volta, aveva respinto l'istanza di dissequestro di immobile. Il Tribunale aveva assunto la decisione sullo assunto che l'area su cui insiste il complesso residenziale, oggetto del sequestro, era sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale e che era stato posto in essere un vero e proprio passaggio da destinazione unitaria, a finalità alberghiere di promozione turistica per anziani, a unità abitative residenziali frazionate e parcellizzate, senza che fosse stata richiesta alcuna concessione per la modifica di destinazione d'uso.


Il ricorrente sostiene che le aree, oggetto della concessione n. 2393 rilasciata dal Comune di Fondi il 4.5.91, ricadrebbero nella zona B4 del P.R.G. dello stesso Comune, zona in cui sarebbero consentite le destinazioni d'uso abitative, nonché alberghi, pensioni e magazzini di vendita, il cambio di destinazione d'uso, sarebbe, quindi, consentito dalla stessa tipologia della zona interessata, mentre oggetto della concessione sarebbe la costruzione di un complesso residenziale per anziani e non, invece, una casa di riposo per anziani o di promozione turistica per anziani.


Egli, comunque, fin dal marzo 2001 aveva presentato al Comune di Fondi un progetto di variante interna per destinare a civili abitazioni i tre corpi di fabbrica - B - C - D - del detto complesso alberghiero e, successivamente, il 4.11.02, una, D.I.A., ai sensi della L. 443/01, per la realizzazione dell'indicato progetto di variante.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto: per la stessa ammissione del ricorrente, infatti, la concessione edilizia è stata rilasciata per un complesso alberghiero residenziale per anziani, mentre sul terreno, oggetto della concessione, sono stati già realizzati diversi fabbricati, poi venduto, mentre altri ve ne sono ancora in costruzione.


Si è, quindi, nella fattispecie, in presenza del "fumus commissi delicti", vale a dire della astratta sussumibilità del fatto, contestato come ipotesi di accusa, in una determinata ipotesi di reato, realizzando la condotta ascritta al ricorrente una vera e propria parcellizzazione; nei fatti esposti può essere, invero ravvisata, salvo ulteriori accertamenti, anche una variazione essenziale, conseguente a modifica della destinazione d'uso del bene stesso.


In tema di reato di lottizzazione abusiva, poi, va osservato che esso è ravvisabile non solo nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, ma anche nell'esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti atti ed attività risultino diretti ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in mancanza di pano regolatore generale (Cass. SS. UU. 2720/90). Al riguardo, va rilevato anche che lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver promosso un'indagine di mercato al fine di verificare la possibilità di vendere singoli mini-appartamenti.


In sostanza, pertanto, nei fatti ascritti al ricorrente può essere ravvisata non solo una modificazione della destinazione d'uso degli immobili facenti parte del "complesso alberghiero residenziale", ma anche una vera e propria parcellizzazione del bene, non asserita. Orbene, alla stregua della vigente disciplina urbanistica ed, in particolare, dell'art. 1, 6^ comma, lett. b), L. 21.12.2001, n. 443, deve ritenersi che le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitivo di concessione edilizia (premesso di costruire), ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico. Risultando, infine, che i lavori, sia pure in parte, sono ancora "in itinere", correttamente è ravvisabile, nella fattispecie, la concreta possibilità, desunta dalla natura del bene, che questo assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati.


Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004


 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

Urbanistica e edilizia - Disciplina urbanistica - Lottizzazione abusiva - Lotti fabbricabili - Piano di lottizzazione convenzionale - Assenza - Reato a consumazione alternativa - Attività materiale - Nozione - Fattispecie. Il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile non solo nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, ma anche nell'esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti atti ed attività risultano diretti ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in mancanza di un piano di lottizzazione convenzionale e di altro strumento equipollente attuativo del piano regolatore generale. (Nel caso di specie è stata ritenuta attività materiale la modificazione di destinazione d'uso, senza concessione, delle unità immobiliari facenti parte di un "complesso alberghiero residenziale" e la vendita parcellizzata di alcune di esse). Pres. Raimondi R. -  Est. Vangelista V. - P.M. Ciampoli L. (Conf.) - Imp. Repino. (Rigetta, Trib.Libertà Latina, 9 ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III,  4 maggio 2004 (Cc. 02/03/2004), Sentenza n. 20661

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