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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 6 maggio 2004 (Ud. 11/03/2004), Sentenza n. 21576
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 6 maggio 2004, sentenza n. 21576
Pres. Savignano G.- Est. Squassoni C.- Imp. Moretto. - P.M.
Esposito V. (Parz. Diff.)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MORETTO SILVIA, N. IL 30/11/1975;
2) MORETTO GIUSEPPE, N. IL 03/09/1939;
avverso SENTENZA del 05/06/2001 TRIBUNALE di PORDENONE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI
CLAUDIA;
Udito il P.M. nella persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano, che ha concluso:
annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe precisata, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto gli
imputati Moretto Silvia e Moretto Giuseppe responsabili del reato previsto
dall'art. 51 c. 1 lett. a D.Lvo 22/1997 (attività di gestione di rifiuti non
autorizzata) e li ha condannati alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha rilevato che gli imputati,
abilitati alla procedura semplificata di cui agli artt. 32, 33 D.Lvo 22/1997,
hanno effettuato una operazioni di recupero di materiale proveniente da
demolizione, da qualificarsi messa in riserva regolamentata dal DM 5.2.1998; gli
imputati hanno effettuato la comunicazione alla Provincia di inizio della
attività, ma non hanno atteso il tempo richiesto dall'art. 33 c. 1 D.Lvo 22/1997
(giorni novanta) prima di intraprendere l'attività di messa in riserva impedendo
all'autorità competente le eventuali verifiche.
Pertanto il Giudice ha reputato
che la operazione per cui è processo sia intervenuta senza la necessaria
autorizzazione e, come riferito, ha ritenuto gli imputati responsabili del reato
loro ascritto. Per l'annullamento della sentenza, i Moretto ricorrono in
Cassazione deducendo violazione di legge. Sostengono, con articolati motivi, che
la norma applicabile al caso non è c. 1 del ricordato art. 33, bensì il c. 10
(in quanto i rifiuti in oggetto non vengono riutilizzati con operazioni di
recupero previste dall'allegato C del D.Lvo 22/1997) per cui la attività era
soggetta solo alle prescrizioni, che sono state ottemperate, della tenuta dei
registri di carico e scarico e delle bolle di trasporto.
Il Collegio ritiene che le deduzioni siano meritevoli di accoglimento.
Deve,
innanzi tutto, precisarsi come non vi sia incertezza alcuna sulla ricostruzione
storica dei fatti posti alla base del processo in quanto è indiscusso che i
Moretto (titolari di una ditta di demolizione di immobili le cui macerie sono
sottoposte a frantumazione e vaglio con frantoio mobile) abbiano posizionato in
un cantiere, in attesa del recupero, materiale proveniente da demolizione
effettuata in altro sito.
La condotta è stata correttamente qualificata dal Giudice come messa in riserva
da intendersi come un insieme di operazioni rientranti nella definizione di
stoccaggio, che costituiscono attività di recupero di rifiuti e che possono
generate prodotti direttamente sottoponibili al regime delle materie secondarie.
Il referente normativo, come ritenuto dal primo Giudice e dai ricorrenti, è da
individuarsi nel DM 5.2.1998 che, all'art. 6, disciplina la messa in riserva dei
rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle attività comprese
negli allegati 1, 2 (l'allegato 1 al punto 7/1 annovera i rifiuti provenienti da
demolizione e destinati alla produzione di materie secondarie per la edilizia
mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione,
vagliatura, selezione granuvolumetrica). In virtù dell'art. 6 c. 1 del DM
5.2.1998, la messa in riserva è sottoposta alla proceduta semplificata di cui
all'art. 33 D.Lvo 22/1997 (qualora vengano rispettate alcune condizioni che, nel
caso concreto, devono ritenersi ottemperate in quanto il primo Giudice non ha
mosso rilievi sul punto).
Il c. 1 dell'art. 33 citato disciplina le operazioni di recupero dei rifiuti
prevedendo che possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attività alla competente Provincia; il c. 10
stabilisce che, in assenza dei trattamenti di recupero indicati nell'allegato C,
l'operatore è tenuto esclusivamente ad attenersi alle disposizioni di cui agli
art. 10 c. 3, 11, 12, 15.
Tale ultima norma è applicabile al caso perché nessuna delle operazioni indicate
da R1 a R12 dello Allegato C alla D.Lvo 22/1997 riguarda la frantumazione di
materiali inerti da demolizione da convertire in materie prime secondarie a
granulometria variabile. Pertanto, gli imputati erano obbligati solo ad
ottemperare alle incombenze imposte dall'art. 33 c. 10 D.Lvo 22/1997 che, nello
specifico, erano la tenuta dei registri di carico e scarico e delle bolle di
trasporto che sono allegati agli atti.
Di conseguenza la procedura seguita dai ricorrenti era quella normativamente
richiesta.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non
sussiste.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004
Rifiuti - Stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi - Messa in riserva - Procedura semplificata - Applicabilità - Fattispecie relativa a materiale proveniente da demolizione non destinato al riutilizzo. In tema di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi, le operazioni di raccolta in un cantiere di materiale proveniente da demolizione, non destinato ad alcun riutilizzo, costituiscono la cosiddetta messa in riserva, regolamentata dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 33 del D.Lgs. n.22 del 1997; per tale attività non è necessaria l'autorizzazione, ma è sufficiente la tenuta dei registri di carico e scarico e delle bolle di trasporto. In virtù dell'art. 6 c. 1 del DM 5.2.1998, la messa in riserva è sottoposta alla proceduta semplificata di cui all'art. 33 D.Lvo 22/1997. Pres. Savignano G.- Est. Squassoni C. - Imp. Moretto.- P.M. Esposito V. (Parz. Diff.) (Annulla senza rinvio, Trib. Pordenone, 5 giugno 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 6 maggio 2004 (Ud. 11/03/2004), Sentenza n. 21576
Rifiuti - Gestione rifiuti non pericolosi – Materiale proveniente da demolizione - Nozione di “messa in riserva” - Procedura semplificata - Art. 33 DLvo 22/1997. In materia di gestione rifiuti si può definire per “messa in riserva” l’insieme di operazioni rientranti nella definizione di stoccaggio, che costituiscono attività di recupero di rifiuti e che possono generare prodotti direttamente sottoponibili al regime delle materie secondarie. Il referente normativo, (in specie materiale proveniente da demolizione) è da individuarsi nel DM 5.2.1998 che, all’art. 6, disciplina la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle attività comprese negli allegati 1, 2 (l'allegato 1 al punto 7/1 annovera i rifiuti provenienti da demolizione e destinati alla produzione di materie secondarie per la edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granuvolumetrica). Sicché, in virtù dell'art. 6 c. 1 del DM 5.2.1998, la messa in riserva è sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 33 DLvo 22/1997. Pres. Savignano G.- Est. Squassoni C. - Imp. Moretto.- P.M. Esposito V. (Parz. Diff.) (Annulla senza rinvio, Trib. Pordenone, 5 giugno 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 6 maggio 2004 (Ud. 11/03/2004), Sentenza n. 21576
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