Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 6 maggio 2004 (Ud. 01/04/2004), Sentenza n. 21588
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 6 maggio 2004, sentenza n. 21588
Pres. Papadia U. - Est. Piccialli L. - Imp.: Ingrà ed altri.
- P.M. Albano A. (Conf.)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INGRÀ Giuseppe, n. il 24/8/1944 a Bardi, res. a Firenze, e MANGINI Gianmarco, n.
il 1/2/1944 a Scandicci, res. a Firenze. Avverso la sentenza del Tribunale di
Firenze, giud. Monocratico del 10/12/2002.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Albano che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Giuseppe Ingrà e Giancarlo Mangini, a mezzo del comune difensore di fiducia,
ricorrono contro la sentenza in epigrafe, con la quale sono stati dichiarati
colpevoli (con condanna, ciascuno, alla pena di 6.000 euro di ammenda, oltre
statuizioni accessorie, tra cui quelle civili in favore dell'Amministrazione
Provinciale, costituitasi parte civile) dei reati di cui agli artt. 110, 81 c.p.,
30, 44, 51 co. 1 e 14, 51 co. 2 D.lgs. 22/97, per avere, in concorso con altri
imputati (non ricorrenti), esercitato senza autorizzazione l'attività di
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, e per avere
sistematicamente abbandonato gli stessi (fatti accertati dal 1998 fino al
22/10/1999, con contestata "permanenza attuale").
I ricorrenti imputati erano, all'epoca dei fatti, i soci di una s.n.c. esercente in Firenze la vendita al dettaglio di elettromestici, che secondo l'accusa, ritenuta fondata dal giudice di merito, avrebbero di concerto con i legali rappresentanti di una s.r.l. esercente attività di autotrasporto (i coimputati Tosi e Ficozzi, il cui giudizio è stato definito ex art. 444 c.p.p), dato luogo alle suddette abusive attività, consistenti nel ritiro dalle abitazioni degli acquirenti degli elettromestici nuovi di quelli usati nel trasporto e nel successivo abbandono degli stessi, presso cassonetti per rifiuti urbani o in luoghi periferici della città. Il ricorso è affidato ad un unico motivo deducente "violazione od erronea applicazione dell'art. 110 c.p. in relazione agli artt. 10, 14, 30, 44, 51 co. 1 e co. 2 D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. Motivazione illogica e contraddittoria."
Si censurano le argomentazioni, in base alle quali il Tribunale ha ritenuto i
venditori degli elettrodomestici concorrenti nelle illecite operazioni di
smaltimento ed abbandono dei rifiuti da parte degli autotrasportatori
sostenendosi l'autonomia delle rispettive attività, non esclusa dalla
circostanza che le pattuizioni circa il ritiro degli elettrodomestici obsoleti
ed il pagamento del relativo corrispettivo intervenissero e fossero regolati tra
i clienti e la società venditrice, ancorché il relativo ritiro fosse stato da
questa delegato alla società di autotrasporti.
Si evidenzia che l'impresa dei ricorrenti non poteva considerarsi produttrice,
ne' detentrice dei rifiuti, ne' spiegare alcuna ingerenza nelle modalità di
svolgimento dei servizi da parte dell'altra società; sicché, in assenza di una
gestione comune e di alcuna specifica norma imponente l'accertamento dei
requisiti autorizzativi nell'impresa incaricata, la committente non avrebbe
dovuto penalmente rispondere degli illeciti da quella compiuti, tanto più in
difetto di alcuna prova in ordine alla consapevolezza dell'assenza dei suddetti
requisiti.
Erroneamente, pertanto, sarebbe stata individuata "un'efficienza causale nel
determinismo produttivo dell'evento di abbandono incontrollato", essendo stato
il rapporto contrattuale tra le due società solo l'occasione, ma non una causa o
concausa degli società solo l'occasione, ma non una causa o concausa degli
illeciti. Il ricorso non merita accoglimento.
Dalla ricostruzione della vicenda, basata su risultanze d'indagine ampiamente
riferite nella sentenza di merito e non confutabili nella presente sede, si
rileva che l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, costituiti
dai vecchi elettrodomestici ritirati all'atto della consegna di quelli nuovi
acquistati dalla clientela, ancorché materialmente compiuta dal personale della
società Toscana Multiservizi, faceva capo alla ditta Imperial, che assumeva il
relativo impegno e ne riscuoteva il corrispettivo.
Su tali premesse correttamente è stato desunto che la responsabilità del
servizio prestato, con tutte le implicazioni penali correlate, non potesse che
far capo al soggetto che se ne era assunto l'onere, a nulla rilevando i rapporti
contrattuali intercorrenti tra quest'ultimo e la ditta trasportatrice, che
comunque operava quale longa manus della venditrice. D'altra parte elementari
regole di cautela imprenditoriale imponevano, nella scelta della ditta delegata
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rottami, operazioni tutte svolte per
conto della venditrice, l'accertamento dei requisiti autorizzativi relativi a
tali attività di smaltimento dei rifiuti; sicché, anche a prescindere dalla
considerazione dei vari elementi di prova (particolarmente significativi quelli
desunti da un accertato deposito provvisorio nello stesso cortile della ditta
Imperial di rifiuti raccolti dalla trasportatrice e dall'accompagnamento, in
altra occasione degli autisti ad una discarica, da parte di un dipendente della
predetta) sulla base dei quali il giudice a quo ha ritenuto la concorsuali nelle
illecite operazioni de quibus, di dirimente decisività deve ritenersi
l'argomentazione, facente leva sulla natura contravvenzionale degli addebiti
ascritti, del la responsabilità quanto meno a titolo colpa nel caso di specie.
Al rigetto del ricorso consegue, infine, la solidale condanna dei ricorrenti
alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 6
maggio 2004
Rifiuti - Detentore di rifiuti speciali - Consegna di rifiuti a terzi autorizzati - Obbligo di verificare la sussistenza dell'autorizzazione - Sussiste - Violazione - Responsabilità a titolo di concorso in ordine al reato di cui all'art. 51 co. 1°, D.Lgs. n.22/1997 - Configurabilità. Il detentore di rifiuti speciali non pericolosi (nella specie elettrodomestici usati, ceduti dai clienti in occasione della vendita e consegna di nuovi) qualora non provveda ad affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, può, ex art. 10 del D.Lgs. 22 del 1997, delegare tale servizio ad altri soggetti privati affinché lo svolgano per suo conto, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero; qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, della contravvenzione di cui all'art. 51 comma primo del D.Lgs. n. 22 del 1997. Pres. Papadia U. - Est. Piccialli L. - Imp. Ingrà ed altri. - P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, Trib. Firenze, 10 dicembre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 6 maggio 2004 (Ud. 01/04/2004) Rv. 228798, Sentenza n. 21588
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza