Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale 26 giugno 2004 (Cc. 12/02/2004), Sentenza n. 23980
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III Penale 26 giugno 2004 (Cc. 12/02/2004), sentenza n.
23980
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza 22.9.2003 del Tribunale per il riesame di Napoli pronunciata nei confronti di:
SIGNORINI PAOLO, n. a Napoli il 22.9.1939;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. CONSOLO S. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 163 D.lgs. n. 490/1999.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 22.9.2003 il Tribunale di Napoli - in accoglimento
dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di Signorini Paolo - annullava
il decreto 29.7.2003 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva disposto
il sequestro preventivo di due piazzali delle dimensioni di mi 50 x 10
realizzati in un'area circostante l'albergo "Cassar Augustus" di Anacapri
utilizzando materiali di risulta (provenienti da lavori di ristrutturazione di
un fabbricato, denominato Villa California, appartenente al complesso
alberghiero) consistenti in materassi, materiale ferroso, porte, bottiglie in
plastica ed altro, deturpando in tal modo parte della proprietà che si affaccia
sul mare e modificando lo stato dei luoghi. Detto sequestro era stato adottato
in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 44 DPR. n. 380/2001 e 163
D.Lgs. n. 490/1999. Rilevava il Tribunale:
- che non era configurabile il "fumus" della contravvenzione di cui all'art. 44
del DPR. n. 380/2001, non sussistendo la dimostrazione di recenti lavori di
sbancamento finalizzato a creare lo spazio per l'accumulo dei materiali ne'
dell'esecuzione di opere che possano qualificarsi edilizie per le quali sia
necessario un provvedimento abilitativo;
- che, quanto al reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999, "l'accumulo
di rifiuti è circostanza che indubbiamente deturpa una zona ricoperta da macchia
mediterranea, ma l'impossibilità di ricondurre tale effetto ad opere edilizie di
spianamento del terreno non consente di configurare, neppure in astratto, la
contravvenzione ipotizzata dall'accusa".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per violazione di legge - unicamente
in relazione alla contestazione relativa al D.Lgs. n. 490/1999 - il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale ha eccepito che "non
sussiste una connessione necessaria tra violazioni edilizie ed il reato di cui
all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999, di modo che, una volta venuto meno il reato
edilizio, venga meno anche la possibilità di configurare la violazione penale
delle norme paesaggistiche pure in presenza di interventi che rechino
pregiudizio all'aspetto esteriore del bene ed allo stato dei luoghi".
Il ricorso del P.M. è fondato e merita accoglimento.
Devono ribadirsi, in proposito, i principi già enunciati da questa Corte Suprema
(vedi, tra le molteplici pronunzie più recenti, Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric.
Zauli ed altri; 7.5.1998, ric. Vassallo; 13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro,
5.10.2000, ric. Lorenzi; 29.11.2001, ric. Zecca ed altro; 15.4.2002, ric. P.G.
in proc. Negri; 14.5.2002, ric. Migliore; 4.10.2002, ric. Debertol) secondo i
quali il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (attualmente
art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per
la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per
l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti
soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i
valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già
prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio
sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate
dall'art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 - ogni modificazione dell'assetto
del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di
qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella
manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro
conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro silvo-pastorale, che non
comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie
od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non
alteralo l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione,
riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi
nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme
vigenti in materia).
Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare
una immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica
Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti
in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di
comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la
stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto.
L'ambito di applicazione della normativa penale in materia di tutela dei beni ambientali non è ristretto, dunque, alla esecuzione di opere edilizie per le quali sia necessario un titolo abilitativo e ben può rientrare nella previsione dell'art. 151 del D.Lgs. n. 490/1999 anche lo scarico ed il deposito di rifiuti e di materiali di risulta.
L'impugnata ordinanza, conseguentemente, deve essere annullata - limitatamente
all'ipotizzato reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 - con rinvio al
Tribunale di Napoli, che dovrà valutare la sussistenza sia del "fumus" di tale
reato, alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati, sia dell'attualità
e concretezza del "periculum in mora".
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla
l'ordinanza impugnata - limitatamente al reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.
490/1999 - con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004
1) Beni culturali e ambientali - Reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.
490/1999 - Reato di pericolo astratto - Configurabilità. Il reato di cui
all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (succesivamente art. 163 del D.Lgs. n.
490/1999) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità
dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo
escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si
prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e
l'aspetto esteriore degli edifici. (Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric. Zauli ed
altri; 7.5.1998, ric. Vassallo; 13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro, 5.10.2000,
ric. Lorenzi; 29.11.2001, ric. Zecca ed altro; 15.4.2002, ric. P.G. in proc.
Negri; 14.5.2002, ric. Migliore; 4.10.2002, ric. Debertol). Pres. Savignano G.
Est. Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Signorini. P.M. Consolo S. (Conf.)
(Annulla in parte con rinvio, Trib.riesame Napoli, 22 settembre 2003). CORTE
DI CASSAZIONE, Sez. III 26 giugno 2004 (Cc. 12/02/2004), Sentenza n. 23980
2) Beni culturali e ambientali - Tutela delle zone paesisticamente vincolate
- Esecuzione di opere - Nozione di opere - Individuazione. Nelle zone
paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già
prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio
sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate
dall'art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 - ogni modificazione dell'assetto
del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di
qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella
manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro
conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro silvo-pastorale, che non
comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie
od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non
alteralo l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione,
riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi
nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme
vigenti in materia). Pres. Savignano G. Est. Fiale A. Imputato: P.M. in proc.
Signorini. P.M. Consolo S. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. riesame
Napoli, 22 settembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III 26 giugno 2004 (Cc.
12/02/2004), Sentenza n. 23980
3) Rifiuti - Deposito di rifiuti e di materiali di risulta - Tutela delle
zone paesistiche - Reato di cui all'art. 181 del d. l.vo n. 42/2004 - Sussiste.
L'ambito di applicazione della normativa penale in materia di tutela dei beni
ambientali non è ristretto, alla esecuzione di opere edilizie per le quali sia
necessario un titolo abilitativo e ben può rientrare nella previsione dell'art.
151 del D.Lgs. n. 490/1999 anche lo scarico ed il deposito di rifiuti e di
materiali di risulta. Sicché, configura il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs.
29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituto dall'art. 181 del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42 (cosiddetto codice Urbani), ogni modificazione dell'assetto
del territorio, in assenza di autorizzazione, attuata attraverso qualsiasi opera
non soltanto edilizia ma di qualunque genere, atteso che con le disposizioni in
questione si è inteso assicurare una immediata informazione ed una preventiva
valutazione da parte della pubblica amministrazione dell'impatto sul paesaggio
di ogni tipo di intervento intrinsecamente idoneo a comportare modificazioni
ambientali e paesaggistiche. Pres. Savignano G. Est. Fiale A. Imputato: P.M. in
proc. Signorini. P.M. Consolo S. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Trib.
riesame Napoli, 22 settembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III 26 giugno
2004 (Cc. 12/02/2004), Sentenza n. 23980
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