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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 maggio 2004, (14/04/2004) Sentenza n. 23988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 26 maggio 2004, sentenza n. 23988
Pres. Savignano G. - Est. De Maio G. - Imp. Pesce. - P.M. Consolo
S. (Conf.)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PESCE GIANNI, N. IL 02/10/1963;
avverso ORDINANZA del 04/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di SAVONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
La P.G. procedette di iniziativa al sequestro preventivo di aree comunali e
private nei comuni di Calizzano e Murialdo, in parte condotte in affitto da
Pesce Valeria e sulle quali Pesce Gianni con la sua impresa stava effettuando
lavori di sistemazione e completamento della viabilità forestale, utilizzando
traversine dismesse dalle FF.SS., che il Pesce aveva acquistato da tale Cerato
Rossella.
I verbalizzanti ipotizzarono a carico del predetto i reati di cui agli artt.:
A) 51 D.L.vo 22/97 per il trasporto e il recupero mediante riutilizzo del rifiuto pericoloso costituito da traversine ferroviarie impregnate di olio di creosoto;
B) 53 bis in concorso con la ditta fornitrice per la spedizione del detto materiale; C) 163 T.U.BB.CC. e 44 T.U. Edilizia per la violazione delle prescrizione contenute nell'autorizzazione.
Il P.M. non chiese la convalida del provvedimento d'urgenza operato dalla P.G.,
ma emise in data 16.10.2003 un proprio autonomo decreto di sequestro probatorio,
avverso il quale l'indagato propose istanza di riesame, che il Tribunale di
Savona, pur affermando dovessero essere esclusi i reati di cui agli artt. 44 TU
380/2001 e 163 T.U. 490/99, ha rigettato con ordinanza del 4.12.03, a sua volta
impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dell'indagato.
Il ricorrente denuncia con unico motivo vizio di motivazione e violazione degli artt. 325 c.p.p., 6 e 51 D.L.vo 22/97, 14 D.L. 8.7.2002 e 1 D.M. Ministero della Salute 11.2.2003. Il ricorrente ripropone in questa sede la questione della non ravvisabilità nelle traversine sequestrate della nozione di rifiuto, richiamando, in particolare, l'interpretazione autentica avutasi con l'art. 14 del D.L. 138/02, convertito in l. 178/02, che sottolinea che non ricorre la volontà di disfarsi "qualora la cosa possa essere ed è, effettivamente e oggettivamente, riutilizzata nel medesimo o analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente".
Il motivo è infondato, dovendo ritenersi ineccepibile ed esaustiva l'osservazione del Tribunale, che nella specie "si è avuta una dismissione effettiva del rifiuto (come dimostra l'attribuzione del codice CER 170024 da parte del produttore FF.SS. riconducibile alla lett. a) dell'art. 14 D.L. 138/02". Anche rilevante, sempre ai fini della configurabilità come rifiuto delle citate traversine, è l'ulteriore argomentazione del Tribunale, secondo cui, "anche se non si ricadesse nell'ipotesi della letta), non sarebbe comunque configuratole l'ipotesi del riutilizzo - a cui fa riferimento l'ultima parte dell'art. 14 per i casi in cui il produttore del rifiuto abbia deciso o debba disfarsene - mancando la fondamentale condizione dell'assenza di pregiudizio per l'ambiente (art. 14 ult. parte lett. a); che, dovendosi intendere per assenza di pregiudizio per l'ambiente "l'astratta improspettabilità di un pericolo di pregiudizio anche modesto, in concreto tale rischio potenziale è ravvisabile ed è evidente perché il legname in questione è impregnato di olio di creosoto, sostanza dichiarata cancerogena e classificata come rifiuto pericoloso non riutilizzabile sulla base dei più recenti aggiornamenti del catalogo europeo dei rifiuti".
Per contro, potrà essere proposta nella fase della cognizione la questione pure
sollevata dal ricorrente, che nel caso in esame non vi è staio un pericolo
concreto di pregiudizio all'ambiente, come sarebbe dimostrato dalle analisi
eseguite dall'ARPAL che hanno rilevato l'assenza dell'inquinante in campioni di
acque prelevati nei pressi delle traversine e che la percentuale di benzopirene
presente nelle traversine stesse è pari allo 0,00067% (mentre il Tribunale ha
rilevato, in linea di fatto, che "poiché il legname in questione è impregnato di
olio di creosoto", il rischio potenziale per l'ambiente "è ravvisarle ed è
evidente"). È, infatti, ben noto che in sede di riesame del sequestro
probatorio, il sindacato del Tribunale non può investire la concreta fondatezza
dell'accusa, ma deve espletare il controllo di legalità nell'ambito delle
indicazioni di fatto fornite dalla P.G. e dal P.M..
Inammissibile, quanto meno nella prospettiva dell'attuale fase incidentale, è
l'ulteriore rilievo del ricorrente secondo cui "il Tribunale non ha considerato
l'applicazione al caso in esame del D.M. Ministero della Salute 17.4.2003, nella
parte in cui, modificando il punto 30 dell'allegato al DPR 904/82, ha disposto
che il divieto di utilizzazione di legno impregnato di creosoto non si applica
se il legno in questione viene immesso sul mercato dei prodotti usati come dalla
Direttiva recepita proprio con il D.M. in esame". Infatti, da un lato, è proprio
una regolare immissione sul mercato che il Tribunale ha negato, ritenendo, con
la motivazione adeguata sopra riferita, che le traversine in questione
costituivano un rifiuto a tutti gli effetti; inoltre, è, sotto questo stesso
profilo, comunque decisivo il rilievo che, come precisato con interpretazione
consolidata di questa Corte, il rifiuto diventa tale nel momento in cui il
produttore se ne disfa e non può tornare ad essere sottoprodotto o materiale
residuale di consumo ai sensi della successiva lette) solo perché taluno (come
nel caso in esame è avvenuto) gli attribuisca valore di mercato e sta disposto
ad acquistarlo: e, dall'altro, solo il giudice della cognizione potrà verificare
l'ulteriore condizione del concreto rispetto della Direttiva in questione.
Deve, pertanto, concludersi che, essendo infondate o non proponibili in questa
sede le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004
Rifiuti - Smaltimento dei rifiuti - Traversine ferroviarie dismesse
impregnate di olio di creosoto - Qualifica di rifiuto – Configurabilità - Art. 6
D.Lgs. n. 22/1997 - Interpretazione autentica di cui alla L. n. 178/2002 -
Nozione di rifiuto. Le traversine in legno impregnate di olio di creosoto
dismesse dall'ente ferroviario vanno qualificate quali rifiuto ai sensi
dell'art. 6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 anche dopo l'entrata in vigore
del decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con Legge 8 agosto 2002 n.
178, non sussistendo in ogni caso la fondamentale condizione dell'assenza di
pregiudizio per l'ambiente. Pres. Savignano G. - Est. De Maio G.
- Imp. Pesce. - P.M. Consolo S. (Conf.) (Rigetta, Trib.riesame Savona, 4
dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 26 maggio 2004, (Cc.
14/04/2004) Rv.
228688, Sentenza n. 23988
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