Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 maggio 2004 (Cc. 16.04.2004), Sentenza n. 23992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 26 maggio
2004 (cc.
16/04/2004), sentenza n. 23992
Pres. Zumbo A - Est. Squassoni C. - Imp.
Cena.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente
Dott. DE
MAIO Guido - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott.
GRILLO Carlo - Consigliere
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CENA ANGELA N. IL 04/02/1966;
avverso ORDINANZA del 29/05/2003 TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la ordinanza in epigrafe precisata, il Tribunale di Torino ha respinto la
richiesta di Cena Angela intesa ad ottenere la sospensione (e susseguente
revoca) dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito con
sentenza 25.5.1999 del Pretore di Torino; a sostegno della loro conclusione, i
Giudici hanno evidenziato come non sussistessero provvedimenti della autorità
amministrativa incompatibili con l'ordine di demolizione ne' fosse prevedibile
che detti provvedimenti potessero essere emanati nell'arco di breve tempo. Per
l'annullamento dell'ordinanza, la Cena ricorre in Cassazione deducendo
violazione di legge; rileva che la natura amministrativa del provvedimento
giudiziale di demolizione determina la necessità di coordinare la potestà
esecutiva spettante al Pubblico Ministero con i provvedimenti del Giudice
amministrativo con la conseguenza che, in presenza della sospensione disposta
dal Tar del Piemonte della ingiunzione a demolire del Sindaco, non si può dare
esecuzione all'ordine reintegratorio contenuto nella sentenza di condanna.
Il Collegio ritiene che le deduzioni non siano meritevoli di accoglimento per
cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Deve, innanzi tutto, precisarsi che due sono i possibili regimi giuridici
inerenti all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva.
Una prima normativa, di natura amministrativa, prevede un procedimento che ha
come sbocco, non necessariamente finale, l'effettivo abbattimento della opera in
quanto l'ordine sindacale in oggetto può avere altri esiti alternativi.
Una seconda disciplina prevede l'autonomo potere del Giudice penale, inteso a
superare situazioni di illegalità, attivabile quando la posizione del manufatto
non sia stata definita dagli organi amministrativi.
A tale fine l'art. 7 u.c. L. 47/1985 (ora art. 31 c. 9 DPR 380/2001) stabilisce
che il Giudice, in caso di condanna, deve disporre la demolizione dell'opera
salvo che la stessa, spontanea o coatta, sia già stata eseguita; questa
statuizione deve considerarsi emanazione di un potere dispositivo autonomo,
spettante per legge alla autorità giurisdizionale, rispetto a quello analogo e
simmetrico della autorità amministrativa.
Successivamente alla decisione penale, la Pubblica Amministrazione è libera di
agire e di portare a termine il suo procedimento e tale attività non può essere
ignorata in sede giurisdizionale ove la esecuzione dell'ordine di demolizione
deve essere coordinata con le determinazioni prese in sede amministrativa o dai
Giudici amministrativi.
Pertanto la sanzione in esame sfugge alla regola del giudicato ed è
riesaminabile in fase esecutiva nella quale può subire modifiche sino a
ritenersi caducata; spetta al Giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità
dello ordine di demolizione con i provvedimenti della autorità o giurisdizione
amministrativa.
Di conseguenza in executivis la statuizione deve essere revocata se già
sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto
abbattimento del manufatto e può essere sospesa se elementi concreti fanno
ragionevolmente presumere che siffatti provvedimenti saranno emanati in un
brevissimo arco temporale; non è sufficiente, per la revoca o sospensione
dell'ordine, la situazione, che è quella all'esame, di una mera possibilità di
futuri ed eventuali determinazioni amministrative contrastanti con la
demolizione.
Anche la provvisoria sospensione disposta dal Tar è, di regola, ininfluente a
meno che non sia stata motivata con l'esistenza del ed fumus della esistenza di
vizi relativi a violazioni sostanziali della normativa urbanistica; la
sospensione si prospetta irrilevante se concessa per ragioni non comportanti un
preliminare giudizio di disvalore dell'atto amministrativi impugnato.
Nel caso che ci occupa, il provvedimento di sospensione non contiene una, sia
pure sommaria, delibazione del contenuto del ricorso per saggiarne in via
incidentale la possibile fondatezza per cui non si pone in rapporto di
incompatibilità con la esecuzione dello ordine di demolizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004
Urbanistica e edilizia - Demolizione del manufatto abusivo - Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Successivi provvedimenti amministrativi o del giudice amministrativo - Valutazione - Obblighi e limiti. La sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Pres. Zumbo A. - Est. Squassoni C. - Imputato: Cena. (Conf.). (Rigetta, Trib.Torino, 29 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 maggio 2004 (Cc. 16/04/2004), sentenza n. 23992
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