Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale 8 giugno 2004 (Cc. 15/04/2004), Sentenza n. 25463
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III Penale 8 giugno 2004 (Cc. 15/04/2004), sentenza n.
25463
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di TORINO;
nei confronti di:
1) BONO RAFFAELE N. IL 22/10/1978;
avverso SENTENZA del 06/08/2003 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G.: annullarsi l'impugnata sentenza con trasmissione
atti al Tribunale di Torino per ulteriore corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In presenza di una richiesta del Pubblico Ministero di emissione di decreto
penale di condanna a carico di Bono Raffaele per il reato di cui all'art. 51 c.
2 D. L.vo 22/1997, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Torino ha emesso, ex dell'art. 129 c.p.p., sentenza con la quale ha dichiarato
che il fatto non sussiste; a sostegno di tale conclusione, il Giudice ha
rilevato che la condotta di abbandono di rifiuti aveva carattere occasionale e,
pertanto, non integrava la fattispecie di reato.
Avverso la decisione, il Pubblico Ministro ha proposto appello, che la Corte
qualifica ricorso per Cassazione in quanto la sentenza di proscioglimento
dell'imputato, emessa a sensi degli artt. 129, 459 c. 3 c.p.p., è solo
sindacabile come hanno chiarito le Sezioni Unite (sentenza 11.5.1993, Amato).
Nei motivi di impugnazione, il Ricorrente deduce violazione di legge e osserva
che l'abbandono di rifiuti (che per avere rilevanza penale deve essere
effettuato, come nel caso in esame, da titolari di imprese) integra l'ipotesi
del contestato reato anche se occasionale ed in misura limitata senza la
necessità di quelle caratteristiche, quantitative o di sistematicità, che
connotano l'esistenza di una discarica.
Il Collegio ritiene che la deduzione sia meritevole di accoglimento.
Il D. L.vo 22/1997 non fornisce una nozione di "abbondono" di rifiuti che è stata, tuttavia, enucleata dalla giurisprudenza in relazione alla diversa nozione di "discarica"; si è, in tale modo, evidenziata la natura occasionale e discontinua dell'attività di abbandono rispetto a quella abituale o organizzata di discarica.
Pertanto il Giudice ha ritenuto necessario per il perfezionamento della
fattispecie un requisito - reiterazione della condotta - che esula dal testo
normativo ed è escluso dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 8
giugno 2004
Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Reato di abbandono o deposito incontrollato
- Configurabilità - Reato di
realizzazione o gestione di discarica - Differenze. In tema di smaltimento
dei rifiuti, l'abbandono di rifiuti effettuato dal titolare di una impresa
configura il reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997
n. 22 anche se effettuato occasionalmente ed in misura limitata, atteso che
l'assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità costituisce
esclusivamente elemento di differenziazione del reato de quo da quello di
realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata previsto dal comma
terzo del citato articolo 51. Pres. Papadia U. Est.
Squassoni C. Ric.: P.M. in proc. Bono. (Conf.) (Annulla con rinvio, Gip
Trib.Torino, 6 agosto 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 8 giugno 2004
(Cc. 15/04/2004), Sentenza n. 25463.
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