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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale 8 giugno 2004 (Cc. 15/04/2004), Sentenza n. 25463

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. III Penale 8 giugno 2004 (Cc. 15/04/2004), sentenza n.
25463


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di TORINO;
nei confronti di:
1) BONO RAFFAELE N. IL 22/10/1978;
avverso SENTENZA del 06/08/2003 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G.: annullarsi l'impugnata sentenza con trasmissione atti al Tribunale di Torino per ulteriore corso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


In presenza di una richiesta del Pubblico Ministero di emissione di decreto penale di condanna a carico di Bono Raffaele per il reato di cui all'art. 51 c. 2 D. L.vo 22/1997, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha emesso, ex dell'art. 129 c.p.p., sentenza con la quale ha dichiarato che il fatto non sussiste; a sostegno di tale conclusione, il Giudice ha rilevato che la condotta di abbandono di rifiuti aveva carattere occasionale e, pertanto, non integrava la fattispecie di reato.


Avverso la decisione, il Pubblico Ministro ha proposto appello, che la Corte qualifica ricorso per Cassazione in quanto la sentenza di proscioglimento dell'imputato, emessa a sensi degli artt. 129, 459 c. 3 c.p.p., è solo sindacabile come hanno chiarito le Sezioni Unite (sentenza 11.5.1993, Amato).


Nei motivi di impugnazione, il Ricorrente deduce violazione di legge e osserva che l'abbandono di rifiuti (che per avere rilevanza penale deve essere effettuato, come nel caso in esame, da titolari di imprese) integra l'ipotesi del contestato reato anche se occasionale ed in misura limitata senza la necessità di quelle caratteristiche, quantitative o di sistematicità, che connotano l'esistenza di una discarica.

 

Il Collegio ritiene che la deduzione sia meritevole di accoglimento.

 

Il D. L.vo 22/1997 non fornisce una nozione di "abbondono" di rifiuti che è stata, tuttavia, enucleata dalla giurisprudenza in relazione alla diversa nozione di "discarica"; si è, in tale modo, evidenziata la natura occasionale e discontinua dell'attività di abbandono rispetto a quella abituale o organizzata di discarica.


Pertanto il Giudice ha ritenuto necessario per il perfezionamento della fattispecie un requisito - reiterazione della condotta - che esula dal testo normativo ed è escluso dalla giurisprudenza di legittimità.

 


P.Q.M.


La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.

 


Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004
 


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso


Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Reato di abbandono o deposito incontrollato - Configurabilità - Reato di realizzazione o gestione di discarica - Differenze. In tema di smaltimento dei rifiuti, l'abbandono di rifiuti effettuato dal titolare di una impresa configura il reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 anche se effettuato occasionalmente ed in misura limitata, atteso che l'assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità costituisce esclusivamente elemento di differenziazione del reato de quo da quello di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata previsto dal comma terzo del citato articolo 51. Pres. Papadia U. Est. Squassoni C. Ric.: P.M. in proc. Bono. (Conf.) (Annulla con rinvio, Gip Trib.Torino, 6 agosto 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 8 giugno 2004 (Cc. 15/04/2004), Sentenza n. 25463.

 

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