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Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 15/06/2004 (ud. 05/05/2004), Sentenza n. 26851
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III,
15/06/2004 (ud. 05/05/2004), Sentenza n. 26851
Pres. Savignano G. Est. Lombardi AM. Rel. Lombardi AM. Imp. Milone ed altri.
P.M. Izzo G. (Diff.), (Rigetta, Trib.Ries. Bari, 22 Dicembre 2003)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza pubblica del del 05/05/2004
SENTENZA N. 587
REGISTRO GENERALE N. 5197/2004
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente -
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere -
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Salvatore D'Aluiso, difensore di fiducia di Milone Leopoldo, n. a Napoli il
2.7.1948, di De Angelis Eliseo, n. a Nocera Superiore il 31.3.1967, e di Abate
Gennaro, n. a Acerra il 9.2.1967;
avverso l'ordinanza in data 22.12.2003 del Tribunale di Bari, in funzione di
giudice del riesame, con la quale è stato confermato il decreto di convalida del
sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale in data
15.11.2003 in relazione al reato di cui all'art. 51, comma primo, del D. L.vo n.
22/97;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria LOMBARDI;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza limitatamente alla sussistenza delle
esigenze probatorie;
Udito il difensore, Avv. Salvatore D'Aluiso, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di
riesame, proposta dai ricorrenti generalizzati in epigrafe, quali legali
rappresentanti della società MI.SO. S.r.l., del decreto di convalida del
sequestro probatorio di un autocarro e della documentazione relativa al
trasporto di scarti della macellazione di animali, emesso dal P.M. in relazione
al reato di cui all'art. 51, comma primo, del D. L.vo n. 22/97.
La misura reale era stata adottata a seguito delle verifiche effettuate dai C.C.
del NOE di Bari presso lo stabilimento SAPA S.r.l., esercente attività di
produzione di concimi organici e minerali, dalle quali emergeva che erano in
corso di ultimazione le operazioni di scarico all'interno di un capannone di
materiale, denominato "proteine animali trasformate cat. 3 reg. 1774/2002/CE",
che era stato trasportato con un autocarro appartenente alla ditta MI.SO S.r.l..
I verbalizzanti rilevavano che la ditta SAPA era stata diffidata, con nota della
Provincia di Bari dell'1.10.2003, dal proseguire l'attività di raccolta di
rifiuti non pericolosi e che il materiale scaricato poteva essere incompatibile
con il processo di lavorazione effettuato presso tale ditta.
L'ordinanza ha osservato che l'assunto degli istanti per il riesame, secondo il
quale le proteine animali venivano trasportate presso lo stabilimento della SAPA
per essere trasformate in fertilizzanti e non per essere destinate al consumo
umano o animale o per essere abbandonate come rifiuti, è allo stato privo di
riscontri, oltre ad essere in contrasto con il quadro indiziario rilevato dai
verbalizzanti e per la cui verifica è stato eseguito il sequestro. Premesso
inoltre che la normativa contenuta nel regolamento CE 1774/2002 ha tacitamente
abrogato il D. L.vo n. 508/92, si è osservato che il trasporto del materiale di
cui si tratta risulta effettuato in violazione del predetto regolamento, in
quanto dalla documentazione non è dato risalire alla categoria di provenienza
dello stesso; che detto materiale veniva trasportato senza le cautele richieste
dall'allegato 7^ in tema di magazzinaggio e dall'allegato 2^ (trasporto in
imballaggi nuovi ermeticamente chiusi o in contenitori o veicoli stagni
coperti).
Si è osservato, infine, che l'affermazione degli istanti di avere ignorato il
provvedimento emesso dalla Provincia di Bari nei confronti della Ditta SAPA è
privo di rilevanza, non essendo fondato il sequestro probatorio sull'esistenza
degli indizi di colpevolezza in relazione a soggetti determinati, ma
esclusivamente sul fumus del reato oggetto di indagine.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli istanti per il
riesame, che la denuncia per violazione di legge. I ricorrenti, in sintesi,
premessa la indicazione di tutte le autorizzazioni in loro possesso, richieste
per la raccolta e trasformazione di sottoprodotti animali a basso rischio,
osservano che l'attività posta in essere e la documentazione ad essa afferente è
conforme alle prescrizioni del provvedimento emanato dalla "Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e Province Autonome con l'intervento del Ministero
della Salute, dell'Ambiente in data 22.5.2003", che ha dettato le linee guida
per l'applicazione del regolamento CE n. 1774/02.
Si denuncia quindi la violazione ed errata applicazione del D. L.vo n. 508/92,
nonché dei citati Regolamento CE e Provvedimento adottato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e Province Autonome. Si deduce in proposito che il
Regolamento CE 1774/02 ha classificato in 3 categorie, a seconda del grado di
pericolosità, gli scarti di macellazione degli animali, includendo nell'ultima
quelli che non presentano pericoli per la salute dell'uomo.
Per tale categoria il regolamento prevede la trasformazione degli scarti di
macellazione in proteine animali al fine di essere trasformate in fertilizzanti.
Si osserva, quindi, che il citato Regolamento ha esteso a livello comunitario
disposizioni già contenute nel D. L.vo n. 508/92, abrogato dal Provvedimento in
data 22.5.2003 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province
Autonome. In ordine al decreto legislativo citato si osserva inoltre che,
secondo un indirizzo interpretativo di questa Corte e varie Circolari
Ministeriali, gli scarti di macellazione dovevano considerarsi assoggettati alle
sole disposizioni di quest'ultimo e non anche a quelle del D. L.vo n. 22/97.
Tale interpretazione - si deduce - trova puntuale conferma nel provvedimento in
data 22.5.2003 nel quale si è evidenziato che, secondo l'opinione dei Ministeri
competenti, il Regolamento CE non considera mai la gestione dei sottoprodotti di
origine animale, non destinati al consumo, come gestioni di rifiuti, mentre li
menziona come rifiuti solo relativamente alla eliminazione finale. Si conclude,
osservando che nel caso in esame è, perciò, inapplicabile il disposto di cui
all'art. 51 del D. L.vo n. 22/97, pur ribadendosi che l'attività di cui si
tratta è stata svolta con tutte le autorizzazioni richieste, anche in relazione
al mezzo di trasporto utilizzato e nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella normativa citata.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Collegio che i ricorrenti hanno fatto particolare riferimento, a
sostegno delle argomentazioni esposte, al recente indirizzo interpretativo di
questa Corte, secondo il quale "La materia dei rifiuti di origine animale trova
una propria particolare disciplina nel decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508 (attuativo della Direttiva 90/667/CEE), così che le attività di smaltimento
e trasporto dei ed. scarti da macellazione sono sottratte alla disciplina di cui
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in virtù del principio di
specialità rispetto alla disciplina generale in tema di rifiuti." (sez. 3^,
200329236, Miccoli, riv. 2215419).
Al citato indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, si contrappone l'altro, anche
esso recente, di questa Corte, secondo il quale "In tema di gestione dei
rifiuti, configura l'ipotesi di reato di cui agli art. 30 e 51 del D. Lgs. 5
febbraio 1997 n. 22 lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e
stoccaggio di scarti animali non trattati in assenza della iscrizione all'albo
nazionale delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti, atteso che la
esclusione dal regime generale dei rifiuti prevista dall'art. 8, comma 1, del
citato decreto n. 22 per le carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente
indicati, non può estendersi agli scarti animali in quanto le esclusioni
dall'ambito di una normativa devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva" (sez. 3^, 200208520, Leuci E, riv. 221273).
In tale pronuncia, che ha esaminato in modo particolarmente esaustivo la
questione del rapporto tra i citati testi normativi, si è osservato che le
esclusioni dal regime di cui al D. L.vo n. 22/97 operano soltanto allorquando le
categorie di materie esonerate siano disciplinate da specifiche disposizioni di
legge, e tale non può essere considerato il D. Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508, che
regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria della fase di
trasformazione dei rifiuti di origine animale, con esclusione, quindi, dei
profili di gestione per i quali rimane la operatività del decreto n. 22 del
1997.
Va ancora osservato che, come dedotto nel ricorso, a seguito della
pubblicazione, in data 10.10.2002, del Regolamento CE n, 1774/2002 del
Parlamento Europeo e del Consiglio la disciplina della raccolta, trasporto,
magazzinaggio e altre attività elencate dei sottoprodotti di origine animale è
dettata dal citato testo normativo, stante la immediata operatività dello stesso
nel diritto interno, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CEE, in quanto emanato
da fonti primarie (cfr. sent. n. 86 del 12.6.1973 e successive della Corte
Cost.), di talché il D. L.vo n. 508/92 deve ritenersi tacitamente abrogato con
riferimento alle disposizioni che risultino incompatibili con le norme dettate
dalla Comunità Europea.
Infine, per dare concreta attuazione alla normativa comunitaria è intervenuto il
Provvedimento in data 22.5.2003 della "Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome", che ha dettato linee guida e disposizioni
interpretative del testo regolamentare. A proposito di queste ultime è da
rilevare che, secondo il citato provvedimento, il Regolamento CE non considera
mai la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano, come gestione di rifiuti, li menziona come rifiuti solo relativamente
all'eliminazione finale. Orbene, si deve osservare che, a seguito della entrata
in vigore del citato Regolamento CE n. 1774/2002 il quadro normativo afferente
alla disciplina dei sottoprodotti di origine animale non è sostanzialmente
mutato rispetto a quello derivante dall'applicazione del D. L.vo n. 508/92, in
quanto anche detto provvedimento regola esclusivamente i profili sanitari e di
polizia sanitaria della gestione degli scarti di origine animale non destinati
al consumo umano (art. 1). Così precisato il campo di applicazione del
Regolamento CE, il Collegio ritiene corretto l'indirizzo interpretativo espresso
nella citata sentenza n. 8520 del 2002, Leuci, secondo il quale nel rapporto tra
la normativa in materia di gestione dei sottoprodotti di origine animale e
quella in materia di gestione dei rifiuti non opera il principio di specialità,
in considerazione dei limiti afferenti ai profili sanitari e di polizia
sanitaria cui ha riguardo la prima. La disciplina dettata dal Regolamento CE n.
1774/2002, pertanto, concorre con quella di cui al D. L.vo n. 22/97 per quanto
riguarda i profili della gestione dei sottoprodotti di origine animale
riferentesi alla loro natura di rifiuti, in quanto debbano essere considerati
tali, anche alla luce delle disposizioni interpretative di cui all'art. 14,
comma secondo lett. a) e b), del D.L. 8.7.2002 n. 138, convertito in L. 8.8.2002
n. 178, e, cioè, per quanto interessa ai fini del presente procedimento
cautelare, in ogni caso in cui risultino destinati alla eliminazione.
Il provvedimento impugnato, infatti, ha ritenuto configurabile la fattispecie
criminosa di cui all'art. 51 del D. L.vo n. 22/97, in considerazione della
ritenuta sussistenza degli elementi di fatto che hanno indotto la pubblica
accusa ad ipotizzare una destinazione degli scarti trasportati dalla ditta MISO
alla eliminazione finale e non si palesa, perciò, in contrasto con gli enunciati
principi di diritto. Tali elementi, come rilevato in narrativa, sono stati
puntualmente individuati nel fatto che la società SAPA era stata diffidata dal
proseguire l'attività di raccolta di rifiuti non pericolosi; nel comportamento
equivoco tenuto dal conducente dell'automezzo della ditta MISO, una volta
rilevata la presenza dei Carabinieri; nella circostanza che dalla documentazione
di trasporto non era possibile risalire alla categoria di provenienza dei
materiali; nel fatto che detto materiale veniva trasportato senza le cautele
richieste dall'allegato 7^ in tema di magazzinaggio e dall'allegato 2^
(trasporto in imballaggi nuovi ermeticamente chiusi o in contenitori o veicoli
stagni coperti.). Peraltro, come è noto nessun accertamento di merito doveva
essere effettuato dai giudici del riesame in ordine alla fondatezza della
ipotesi di reato oggetto di indagine (sez. un. 25.31993 n. 4, Gifuni, riv.
193117); ne', tanto meno, possono essere contestati in sede di legittimità gli
elementi di fatto sui quali è stato fondato il giudizio del Tribunale del
riesame.
Va infine osservato che i ricorrenti non hanno contestato il provvedimento
impugnato in punto di indicazione delle esigenze probatorie in funzione delle
quali è stata adottata la misura reale. L'esito del presente giudizio, peraltro,
non preclude agli interessati la possibilità di chiedere la restituzione di
quanto in sequestro, laddove debbano ritenersi venute meno le citate esigenze
probatorie, che a seguito della recente pronuncia di questa Corte (sez. un. n.
5876/04, Ferazzi), devono costituire oggetto di concreta indicazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti Milone Leopoldo, De Angelis
Eliseo e Abate Gennaro in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15
giugno 2004
Rifiuti - Scarti di macellazione - Disciplina applicabile - Normativa generale sui rifiuti - D.Lgs. n. 22 del 1997 - Disposizioni di cui al D.Lgs. n. 508/92 - Disciplina applicabile - Fondamento. In tema di gestione dei rifiuti, configura l'ipotesi di reato di cui agli art. 30 e 51 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di scarti animali non trattati in assenza della iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti, atteso che la esclusione dal regime generale dei rifiuti prevista dall'art. 8, comma 1, del citato decreto n. 22 per le carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati, non può estendersi agli scarti animali in quanto le esclusioni dall'ambito di una normativa devono essere oggetto di interpretazione restrittiva" (sez. 3^, 200208520, Leuci E, riv. 221273), (contra: sez. 3^, 200329236, Miccoli, riv. 2215419). Pres. Savignano G. Est. Lombardi AM. Rel. Lombardi AM. Imp. Milone ed altri. P.M. Izzo G. (Diff.), (Rigetta, Trib.Ries. Bari, 22 Dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 15/06/2004 (ud. 05/05/2004), Sentenza n. 26851
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