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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 giugno 2004, (ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 26923
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 giugno 2004, (ud. 4 maggio 2004),
Sentenza n. 26923
Pres. Papadia - Est. Franco - P.M. Iacoviello (diff.) - Ric. P.M. in proc. Baglio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
(omissis)
Svolgimento del processo.
- Il pubblico ministero presso il
Tribunale di Caltanissetta chiese al giudice per le indagini preliminari
l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Baglio Sergio per il
reato di cui all'art. 51, primo comma, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, per
avere effettuato attività di recupero rifiuti non pericolosi nel periodo tra il
1º maggio 2002 ed il 15 maggio 2002, pur essendo la sua iscrizione nel registro
della provincia di Caltanissetta sospesa per ritardato versamento dei diritti di
iscrizione, avvenuto solo il 15 maggio 2002.
Il giudice per le indagini preliminari emise sentenza ai sensi dell'art. 129
c.p.p. con la quale assolse il Baglio perché il fatto non sussiste.
Osservò che il tempestivo pagamento
dei diritti annuali dovuti per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti
servizi di recupero rifiuti non rientra tra le condizioni e prescrizioni
necessarie a garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 del D.L.vo 5
febbraio 1997, n. 22, presupposto del conseguimento e del rinnovo del permesso
occorrente per l'effettuazione delle attività imprenditoriali nel settore,
secondo le indicazioni fornite dagli artt. da 27 a 33 del detto decreto
legislativo. Osservò quindi che il ritardato pagamento dei diritti non determina
un'automatica sospensione dall'iscrizione al registro, che deve invece essere
deliberata dall'autorità amministrativa preposta al controllo dell'osservanza
delle prescrizioni, come si desume dagli artt. 30 e 33 del D.L.vo 5 febbraio
1997, n. 22.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta propone
ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli
artt. 30, 31, 32 e 33 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22. Osserva innanzitutto
che è irrilevante il riferimento all'art. 2 del detto decreto legislativo, il
quale, dopo una generica indicazione delle finalità della normativa, lascia ai
successivi articoli la disciplina degli strumenti adottabili per tutelare
l'ambiente. Osserva poi che, dopo aver previsto una complessa procedura da
seguire per i soggetti che intendono effettuare operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, gli artt. 31 e ss. prevedono una procedura semplificata per
le imprese che effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi nei luoghi di produzione degli stessi o recupero dei rifiuti di cui
all'allegato C. Nella specie la società del Baglio era stata appunto ammessa ad
effettuare attività di recupero di rifiuti non pericolosi tramite le procedure
semplificate di cui all'art. 31 e ss., per cui si doveva fare riferimento solo a
queste procedure per accertare gli effetti del ritardato pagamento della quota
di iscrizione. È quindi inconferente il richiamo all'art. 30 del D.L.vo 5
febbraio 1997, n. 22, per sostenere che i provvedimenti di iscrizione vengono
deliberati dall'autorità competente per cui il mancato pagamento non determina
la sospensione automatica dell'iscrizione all'albo, in quanto tale ragionamento
è corretto solo per le imprese che sottostanno alla procedura ordinaria di
iscrizione all'albo regionale, ma non può estendersi alle imprese ammesse alle
procedure semplificate. Per tali casi, infatti, negli artt. 31 ss. non si
rinviene alcuna disposizione analoga a quella dell'art. 30, comma 5, e ciò per
una precisa scelta normativa del legislatore che si richiama ai decreti del
Ministero dell'ambiente, per disciplinare una attività soggetta a procedure
semplificate. In tali casi è competente la provincia e non la regione e non si
fa riferimento ad albi regionali ma a registri provinciali, ed il quinto comma
dell'art. 31 richiama i decreti ministeriali per la determinazione dei diritti
di iscrizione annuale mentre non fa alcun cenno all'autorità competente a
dichiarare la sospensione delle imprese in caso di mancato o tardivo pagamento
della quota di iscrizione. Ora, con decreto del Ministero dell'ambiente 21
luglio 1998, n. 350 è stato emanato il regolamento per la determinazione dei
diritti di iscrizione in questione, il quale prevede espressamente all'art. 3
che l'iscrizione nei registri provinciali è sospesa in caso di mancato
versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti. Non esiste pertanto
alcun organo, né regionale né provinciale, competente ad emettere il
provvedimento di sospensione, la quale è quindi automatica.
Motivi della decisione.
- Il ricorso è fondato, anche se le
considerazioni svolte dal ricorrente devono essere in parte precisate.
Innanzitutto, come esattamente osserva il ricorrente, il richiamo contenuto
nella sentenza impugnata all'art. 2 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, è
inconferente, perché tale disposizione, dopo una generica affermazione di
principio, lascia ai successivi articoli la disciplina degli strumenti
adottabili per tutelare l'ambiente. Anzi, a ben vedere, la disposizione generale
e di principio contenuta nel detto art. 2, che ben potrebbe essere utilizzata
quale ausilio ermeneutico nel caso di dubbio sul significato di altre
disposizioni, avrebbe dovuto portare semmai ad un'interpretazione opposta a
quella che è stata invece seguita dal giudice a quo. Il principio posto da detta
disposizione, infatti, è quello che «la gestione dei rifiuti costituisce
attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di
assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci» (comma 1);
che «la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e
di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti» (comma 3); e che «per il
conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le regioni e gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle
disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione» (comma 4). Nel caso di
dubbio interpretativo, quindi, il giudice avrebbe dovuto preferire quella
interpretazione che meglio si conformasse al principio secondo cui devono essere
assicurati controlli efficaci ed a quello secondo cui va assicurata la
responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.
In ogni modo, nel caso di specie non possono sussistere dubbi interpretativi,
essendo oltremodo chiare ed univoche le disposizioni che regolano la fattispecie
in esame (disposizioni, peraltro, non tenute affatto presenti dalla sentenza
impugnata e, sia pure in parte, nemmeno dal ricorrente).
Come esattamente ricorda il procuratore della Repubblica ricorrente, il D.L.vo 5
febbraio 1997, n. 22 (recante Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), come modificato dal D.L.vo 8 novembre 1977, n. 389, prevede una
complessa procedura da seguire per i soggetti e le imprese che intendono
effettuare la gestione dei rifiuti prevedendo l'iscrizione in un apposito Albo
(denominato Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti), articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero
dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione (art. 30 D.L.vo 5
febbraio 1997, n. 22 e D.M. 28 aprile 1998, n. 406, recante il regolamento
organizzativo e di funzionamento). Il comma 4 di detto art. 30 indica quali
imprese devono essere iscritte all'Albo, disponendo che la iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni, mentre il successivo comma 5 prevede che
l'iscrizione ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di
annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione delle garanzie finanziarie
sono deliebrati dalla sezione regionale dell'Albo. Infine il comma 6 del
medesimo art. 30 dispone che con decreti del Ministro dell'ambiente sono
stabiliti, tra l'altro, «i diritti d'iscrizione» nell'Albo, stabilendo (lett. d)
che detti decreti debbono conformarsi, tra l'altro, al principio della
«effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti
annuali d'iscrizione». Il successivo comma 13 ribadisce che «agli oneri per il
funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con
le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche». Il comma 16, infine,
dispone che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33, ed
effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa
comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente
competente.
Il capo V del medesimo D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 (artt. 31-33), prevede
invece delle procedure semplificate, cui sono ammesse le imprese indicate
nell'art. 31, che disciplina, appunto, la «determinazione delle attività e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate» di cui
agli artt. 32 e 33. A tali procedure sono in via generale ammesse le attività di
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di
produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C (sempre
che si tratti di rifiuti corrispondenti ai tipi ed alle quantità previste e che
i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio
all'ambiente).
L'art. 32, che disciplina l'autosmaltimento, dispone che (sempre che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi
dell'art. 31) le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate
nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente. Tale comunicazione deve essere rinnovata ogni 5
anni o in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento
(comma 5). La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al
comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti (comma 3). Il comma 4 quindi dispone che qualora la provincia accerti
il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
L'art. 33 disciplina le altre operazioni di recupero ammesse alle procedure
semplificate, ponendo norme analoghe a quelle dell'art. 32, ed in particolare
prevedendo che (sempre che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31) l'esercizio
delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente (comma 1); che la provincia iscrive in un apposito
registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed
entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti (comma 3); che qualora la provincia
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione (comma 4); che la comunicazione di cui al comma
1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale
delle operazioni di recupero (comma 5).
Quel che più importa, però, ai fini del presente giudizio è la disposizione di
cui al comma 5 dell'art. 31, il quale dispone che «per la tenuta dei registri di
cui agli artt. 32, comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di
iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro».
Come si vede, sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria mediante
l'iscrizione nell'Albo, sia per le imprese soggette alla procedura semplificata
mediante iscrizione nei registri provinciali è sempre previsto (per le prime
dall'art. 30, commi 6, lett. d e 13, e per le seconde dall'art. 31, comma 5)
l'obbligo del versamento di un diritto d'iscrizione annuale, rispettivamente
nell'albo regionale o nei registri provinciali.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il ritardato pagamento dei
diritti annuali di iscrizione nei registri provinciali non può determinare una
automatica sospensione dalla iscrizione nel registro, perché, ai sensi dell'art.
30, comma 5 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, i provvedimenti di sospensione,
di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione (nell'Albo regionale)
sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede
legale l'interessato. Sembra quindi che il giudice per le indagini preliminari
abbia ritenuto che, anche per i provvedimenti di revoca, di decadenza e di
annullamento dell'iscrizione nei registri provinciali occorrerebbe un apposito
provvedimento da parte della autorità provinciale. Il procuratore della
Repubblica ricorrente, peraltro, giustamente osserva che l'art. 30, comma 5,
invocato dalla sentenza impugnata, si riferisce esclusivamente alle imprese
soggette alla procedura ordinaria di iscrizione nell'Albo e non anche alle
imprese soggette alla procedura semplificata di iscrizione nel registro
provinciale, per le quali, negli artt. 31, 32 e 33, non si rinviene alcuna
disposizione analoga a quella dell'art. 30, comma 5, e ciò per una precisa
scelta del legislatore, che avrebbe demandato la disciplina del mancato
pagamento dei diritti annuali di iscrizione nei registri provinciali per le
imprese soggette a procedura semplificata agli appositi decreti del Ministero
dell'ambiente, mentre solo per le imprese soggette alla procedura ordinaria
avrebbe previsto all'art. 30 la necessità di un apposito provvedimento di
sospensione della sezione regionale dell'Albo.
Quest'ultima considerazione è però errata. La realtà normativa è infatti diversa
sia da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata sia da quanto ritenuto dal
ricorrente, in quanto la disciplina da applicare nel caso di mancato o ritardato
pagamento dei diritti annuali di iscrizione sia negli Albi regionali sia nei
registri provinciali è identica, anche se posta da fonti normative diverse, e
non si rinviene né nell'art. 30 né nell'art. 31 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.
22, ma in altre fonti cui le dette disposizioni fanno rinvio. Contrariamente a
quanto ritenuto sia dalla sentenza impugnata sia dal ricorrente, quindi, l'art.
30, comma 5, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, allorché parla di provvedimenti
di sospensione dell'iscrizione negli Albi non si riferisce alla sospensione
derivante dal mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione
nell'Albo, ma a provvedimenti di sospensione determinati da cause diverse.
E difatti, per quanto concerne le imprese soggette alla procedura ordinaria di
iscrizione negli Albi regionali, il comma 6 dell'art. 30 del D.L.vo 5 febbraio
1997, n. 22, demanda ad una fonte secondaria, rappresentata da un decreto
ministeriale, la disciplina, tra l'altro, delle modalità organizzative
dell'Albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione.
A sua volta, per quanto concerne le imprese soggette alla procedura semplificata
della iscrizione nei registri provinciali, il comma 5 dell'art. 31 del medesimo
D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, demanda anch'esso ad una fonte secondaria,
costituita sempre da un decreto ministeriale, la disciplina, tra l'altro, del
diritto di iscrizione che l'interessato è tenuto a versare annualmente alla
provincia per la tenuta dei registri di cui agli artt. 31 e 32.
Queste fonti secondarie sono attualmente costituite, per quanto riguarda la
procedura ordinaria di iscrizione negli Albi regionali di cui all'art. 30 D.L.vo
5 febbraio 1997, n. 22, dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
n. 406, contenente il Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Questo regolamento, all'art. 16,
prevede i casi nei quali l'efficacia dell'iscrizione all'Albo deve (comma 1) o
può (comma 2) essere sospesa con apposito provvedimento delle sezioni regionali
(ad es., inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di
iscrizione o nelle autorizzazioni; infrazioni rilevanti alle leggi di protezione
sociale o agli obblighi dei rapporti di lavoro, inosservanza dell'obbligo di
comunicare determinate variazioni; pendenza di procedimento penale per
determinati reati). Il successivo art. 21, peraltro, nel regolare le risorse
finanziarie, dispone che le domande di iscrizione, variazione o cancellazione
dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria (comma
1); le modalità di pagamento dei diritti di segreteria (comma 3); che «le
imprese iscritte all'Albo sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale
d'iscrizione secondo gli ammontari ivi indicati (comma 4); le modalità di
riscossione del diritto annuale di iscrizione da parte di ciascuna sezione
regionale (comma 5). Il successivo comma 7 dell'art. 21, infine, dispone
espressamente che «l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini
previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando
non venga effettuato il pagamento». È pertanto evidente che, anche per le
imprese soggette alla iscrizione negli Albi regionali, il mancato o il ritardato
pagamento del diritto annuale di iscrizione comporta automaticamente la
sospensione ope legis dalla iscrizione nell'Albo, senza che occorra un apposito
provvedimento di sospensione da parte della sezione regionale dell'Albo ai sensi
dell'art. 30, comma 5, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, o dell'art. 16 del
medesimo D.M. 28 aprile 1998, n. 406.
Per quanto riguarda le imprese ammesse alla procedura semplificata di iscrizione
nei registri provinciali di cui agli artt. 31-33 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.
22, la fonte secondaria è costituita dal decreto del Ministro dell'ambiente 21
luglio 1998, n. 350, contenente il Regolamento recante norme per la
determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese
che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli
articoli 31, 32 e 33 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22.
Questo regolamento, all'art. 1, ribadisce che ai fini della tenuta del registro
di cui all'art. 32, comma 3, e dell'art. 33, comma 3, del D.L.vo 5 febbraio
1997, n. 22, e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese
interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un
diritto d'iscrizione annuale determinato negli ammontari ivi stabiliti, in
relazione alle attività ed alle quantità dei rifiuti trattati. L'art. 2 prevede
le modalità di versamento dei diritti di iscrizione. L'art. 3, infine,
stabilisce, al primo comma, che per gli anni successivi a quello
dell'iscrizione, «il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di
ciascun anno», mentre al comma 3 dispone espressamente che «l'iscrizione nei
registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del D.L.vo 5 febbraio
1997, n. 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione
nei termini previsti». Anche per le imprese soggette alla procedura
semplificata, quindi, l'iscrizione nel registro provinciale è sospesa
automaticamente ope legis nel caso di mancato o ritardato pagamento del diritto
annuale di iscrizione, senza che sia necessaria l'adozione di alcuno specifico
provvedimento di sospensione.
Come è evidente, data l'importanza che il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, assegna
al regolare e puntuale pagamento dei diritti di iscrizione nell'Albo regionale o
nel registro provinciale, la disciplina stabilita dalle rispettive fonti
secondarie per il mancato o ritardato pagamento di questi diritti è identica per
tutti i tipi di imprese, dal momento che essa comporta in ogni caso, sia per le
imprese soggette alla procedura ordinaria di iscrizione nell'Albo regionale sia
per quelle ammesse alla procedura semplificata dell'iscrizione nel registro
provinciale, la sospensione automatica, ope legis, senza la necessità di alcun
provvedimento dichiarativo o costitutivo, dall'Albo regionale (ai sensi
dell'art. 21, comma 7, del regolamento approvato con D.M. 28 aprile 1998, n.
406) o dal registro provinciale (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento
approvato con D.M. 21 luglio 1998, n. 350).
Provocando il mancato o il ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione
i medesimi effetti automatici in entrambi i casi, non è prospettabile alcuna
irragionevole disparità di trattamento.
D'altra parte, non può certamente ritenersi che, nel dettare una disciplina
ispirata a criteri tanto rigidi ed automatici, specialmente per le conseguenze
anche di carattere penale che può comportare anche un lieve ritardo nel
pagamento dei diritti annuali di iscrizione, il legislatore secondario abbia
travalicato i limiti delle scelte a lui demandate ponendo una normativa
manifestamente irragionevole. In altre parole non si può in alcun modo pensare
che la disciplina in esame sia ispirata a criteri manifestamente irrazionali, e
possa quindi considerarsi illegittima, per contrasto con il principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., con conseguente obbligo del giudice
ordinario di disapplicazione delle norme regolamentari.
Al contrario, la disciplina in questione appare del tutto ragionevole - nel
perseguire le finalità liberamente indicate dal legislatore primario nel D.L.vo
5 febbraio 1997, n. 22 - e conforme appunto ai principi fissati da quest'ultima
fonte. Fra tali principi, come già ricordato, vi è infatti quello secondo cui la
disciplina dei rifiuti deve assicurare controlli efficaci (art. 2, comma 1);
quello secondo cui la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti (art. 2,
comma 3); quello secondo cui per il conseguimento delle finalità perseguite in
materia di gestione dei rifiuti, lo Stato, le regioni e gli enti locali devono
adottare ogni opportuna azione (art. 2, comma 4); quello secondo cui, con norme
regolamentari, devono essere stabiliti gli ammontari dei diritti di iscrizione
annuale negli albi regionali (art. 30, comma 6); quello secondo cui i diritti di
segreteria ed i diritti annuali di iscrizione debbono assicurare la effettiva
copertura delle spese per la tenuta degli albi (art. 30, comma 6, lett. b);
quello secondo cui agli oneri per il funzionamento del comitato nazionale e
delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di
segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione (art. 30, comma 13); quello
secondo cui anche le procedure semplificate devono comunque garantire controlli
efficaci (art. 31, comma 1); quello secondo cui gli interessati sono tenuti a
versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale, determinato in
relazione alla natura della attività, «per la tenuta dei registri di cui agli
artt. 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici»
(art. 31, comma 5).
È quindi evidente che il legislatore ordinario ha individuato nella regolare e
costante tenuta degli albi e dei registri il mezzo per garantire le regolarità e
l'efficacia dei controlli da effettuare sulle imprese che chiedono ed hanno
ottenuto l'iscrizione e sulle loro attività ed ha poi individuato nel pagamento
annuale dei diritti di iscrizione da parte degli interessati il mezzo economico
essenziale per assicurare i mezzi finanziari necessari a garantire la effettiva
copertura delle spese occorrenti per la regolare e costante tenuta degli albi e
dei registri e per lo svolgimento delle necessarie attività di controllo. È
pertanto del tutto razionale che, in applicazione ed in conformità dei suddetti
principi, i regolamenti di attuazione abbiano dettato una disciplina
particolarmente rigida e severa diretta ad assicurare il regolare e tempestivo
pagamento dei diritti di iscrizione, dal momento che il sistema delineato dal
legislatore primario fa appunto dipendere dalla regolarità ed effettività della
loro riscossione il regolare ed effettivo funzionamento degli albi e dei
registri e delle relative attività di controllo.
Non può di conseguenza ritenersi manifestamente illogico che il legislatore
abbia ricollegato, al mancato tempestivo pagamento dei diritti di iscrizione, la
sospensione automatica della iscrizione sia negli albi sia nei registri, con la
conseguenza che, nel caso in cui il soggetto o l'impresa continui a svolgere la
propria attività dopo la scadenza del termine per il pagamento dei diritti di
iscrizione senza che questo sia avvenuto, e quindi nel periodo in cui
l'iscrizione è automaticamente sospesa ex lege, in questo periodo il soggetto
agisce in mancanza della necessaria iscrizione, e quindi deve trovare
applicazione la norma penale di cui all'art. 51, primo comma, D.L.vo 5 febbraio
1997, n. 22, il quale punisce appunto la condotta di «chiunque effettua una
attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33».
Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva contestato all'imputato il fatto
di avere effettuato attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel periodo
intercorso tra il 1º maggio 2002 ed il 15 maggio 2002, periodo nel quale
l'iscrizione nel registro provinciale era automaticamente sospesa a causa del
ritardato versamento dei diritti di iscrizione. Si tratta di condotta che è
astrattamente idonea ad integrare il reato di cui all'art. 51, primo comma,
D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, esattamente contestato dal pubblico ministero,
perché nel detto periodo il soggetto effettuò attività di recupero di rifiuti
pur non essendo munito della prescritta iscrizione nel registro provinciale.
Erroneamente, pertanto, il giudice per le indagini preliminari, con la impugnata
sentenza predibattimentale, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché
il fatto non sussiste (rectius: perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta.
(Omissis).
Così deciso in Roma, ud. 4 maggio
2004.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004
1) Rifiuti - Smaltimento - Iscrizione all'Albo gestori rifiuti - Procedura semplificata dell'iscrizione nel registro provinciale - Iscrizione all’Albo - Mancato o ritardato pagamento del diritto annuale - Automatica sospensione ope legis - Fondamento. In tema di gestione dei rifiuti, sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria di iscrizione nell'Albo regionale sia per quelle ammesse alla procedura semplificata dell'iscrizione nel registro provinciale, il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione comporta automaticamente la sospensione ope legis dalla iscrizione nell'Albo, senza la necessità di alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo dall'Albo regionale (ai sensi dell'art. 21, comma 7, del regolamento approvato con D.M. 28 aprile 1998, n. 406) o dal registro provinciale (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento approvato con D.M. 21 luglio 1998, n. 350). Pres. Papadia - Est. Franco - P.M. Iacoviello (diff.) - Ric. P.M. in proc. Baglio. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 giugno 2004 (ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 26923.
2) Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Iscrizione all'Albo gestori rifiuti - Scadenza del termine per il pagamento dei diritti di iscrizione - Sospensione automatica - Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione - Art. 51, 1° c., D.L.vo n. 22/1997 - Sussiste. Il mancato tempestivo pagamento dei diritti di iscrizione, comporta la sospensione automatica della iscrizione sia negli albi sia nei registri, con la conseguenza che, nel caso in cui il soggetto o l'impresa continui a svolgere la propria attività dopo la scadenza del termine per il pagamento dei diritti di iscrizione senza che questo sia avvenuto, e quindi nel periodo in cui l'iscrizione è automaticamente sospesa ex lege, in questo periodo il soggetto agisce in mancanza della necessaria iscrizione, e quindi deve trovare applicazione la norma penale di cui all'art. 51, primo comma, D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale punisce appunto la condotta di «chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33». Pres. Papadia - Est. Franco - P.M. Iacoviello (diff.) - Ric. P.M. in proc. Baglio. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 giugno 2004 (ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 26923.
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