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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 giugno 2004, (ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 26923

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 giugno 2004,  (ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 26923

Pres. Papadia - Est. Franco - P.M. Iacoviello (diff.) - Ric. P.M. in proc. Baglio

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 
(omissis)


Svolgimento del processo.

 

- Il pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta chiese al giudice per le indagini preliminari l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Baglio Sergio per il reato di cui all'art. 51, primo comma, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, per avere effettuato attività di recupero rifiuti non pericolosi nel periodo tra il 1º maggio 2002 ed il 15 maggio 2002, pur essendo la sua iscrizione nel registro della provincia di Caltanissetta sospesa per ritardato versamento dei diritti di iscrizione, avvenuto solo il 15 maggio 2002.

Il giudice per le indagini preliminari emise sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. con la quale assolse il Baglio perché il fatto non sussiste.

 

Osservò che il tempestivo pagamento dei diritti annuali dovuti per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti servizi di recupero rifiuti non rientra tra le condizioni e prescrizioni necessarie a garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, presupposto del conseguimento e del rinnovo del permesso occorrente per l'effettuazione delle attività imprenditoriali nel settore, secondo le indicazioni fornite dagli artt. da 27 a 33 del detto decreto legislativo. Osservò quindi che il ritardato pagamento dei diritti non determina un'automatica sospensione dall'iscrizione al registro, che deve invece essere deliberata dall'autorità amministrativa preposta al controllo dell'osservanza delle prescrizioni, come si desume dagli artt. 30 e 33 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22. Osserva innanzitutto che è irrilevante il riferimento all'art. 2 del detto decreto legislativo, il quale, dopo una generica indicazione delle finalità della normativa, lascia ai successivi articoli la disciplina degli strumenti adottabili per tutelare l'ambiente. Osserva poi che, dopo aver previsto una complessa procedura da seguire per i soggetti che intendono effettuare operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, gli artt. 31 e ss. prevedono una procedura semplificata per le imprese che effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione degli stessi o recupero dei rifiuti di cui all'allegato C. Nella specie la società del Baglio era stata appunto ammessa ad effettuare attività di recupero di rifiuti non pericolosi tramite le procedure semplificate di cui all'art. 31 e ss., per cui si doveva fare riferimento solo a queste procedure per accertare gli effetti del ritardato pagamento della quota di iscrizione. È quindi inconferente il richiamo all'art. 30 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, per sostenere che i provvedimenti di iscrizione vengono deliberati dall'autorità competente per cui il mancato pagamento non determina la sospensione automatica dell'iscrizione all'albo, in quanto tale ragionamento è corretto solo per le imprese che sottostanno alla procedura ordinaria di iscrizione all'albo regionale, ma non può estendersi alle imprese ammesse alle procedure semplificate. Per tali casi, infatti, negli artt. 31 ss. non si rinviene alcuna disposizione analoga a quella dell'art. 30, comma 5, e ciò per una precisa scelta normativa del legislatore che si richiama ai decreti del Ministero dell'ambiente, per disciplinare una attività soggetta a procedure semplificate. In tali casi è competente la provincia e non la regione e non si fa riferimento ad albi regionali ma a registri provinciali, ed il quinto comma dell'art. 31 richiama i decreti ministeriali per la determinazione dei diritti di iscrizione annuale mentre non fa alcun cenno all'autorità competente a dichiarare la sospensione delle imprese in caso di mancato o tardivo pagamento della quota di iscrizione. Ora, con decreto del Ministero dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350 è stato emanato il regolamento per la determinazione dei diritti di iscrizione in questione, il quale prevede espressamente all'art. 3 che l'iscrizione nei registri provinciali è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti. Non esiste pertanto alcun organo, né regionale né provinciale, competente ad emettere il provvedimento di sospensione, la quale è quindi automatica.


Motivi della decisione.

 

- Il ricorso è fondato, anche se le considerazioni svolte dal ricorrente devono essere in parte precisate.

Innanzitutto, come esattamente osserva il ricorrente, il richiamo contenuto nella sentenza impugnata all'art. 2 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, è inconferente, perché tale disposizione, dopo una generica affermazione di principio, lascia ai successivi articoli la disciplina degli strumenti adottabili per tutelare l'ambiente. Anzi, a ben vedere, la disposizione generale e di principio contenuta nel detto art. 2, che ben potrebbe essere utilizzata quale ausilio ermeneutico nel caso di dubbio sul significato di altre disposizioni, avrebbe dovuto portare semmai ad un'interpretazione opposta a quella che è stata invece seguita dal giudice a quo. Il principio posto da detta disposizione, infatti, è quello che «la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci» (comma 1); che «la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti» (comma 3); e che «per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione» (comma 4). Nel caso di dubbio interpretativo, quindi, il giudice avrebbe dovuto preferire quella interpretazione che meglio si conformasse al principio secondo cui devono essere assicurati controlli efficaci ed a quello secondo cui va assicurata la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.

In ogni modo, nel caso di specie non possono sussistere dubbi interpretativi, essendo oltremodo chiare ed univoche le disposizioni che regolano la fattispecie in esame (disposizioni, peraltro, non tenute affatto presenti dalla sentenza impugnata e, sia pure in parte, nemmeno dal ricorrente).

Come esattamente ricorda il procuratore della Repubblica ricorrente, il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 (recante Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dal D.L.vo 8 novembre 1977, n. 389, prevede una complessa procedura da seguire per i soggetti e le imprese che intendono effettuare la gestione dei rifiuti prevedendo l'iscrizione in un apposito Albo (denominato Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti), articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione (art. 30 D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e D.M. 28 aprile 1998, n. 406, recante il regolamento organizzativo e di funzionamento). Il comma 4 di detto art. 30 indica quali imprese devono essere iscritte all'Albo, disponendo che la iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni, mentre il successivo comma 5 prevede che l'iscrizione ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliebrati dalla sezione regionale dell'Albo. Infine il comma 6 del medesimo art. 30 dispone che con decreti del Ministro dell'ambiente sono stabiliti, tra l'altro, «i diritti d'iscrizione» nell'Albo, stabilendo (lett. d) che detti decreti debbono conformarsi, tra l'altro, al principio della «effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione». Il successivo comma 13 ribadisce che «agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche». Il comma 16, infine, dispone che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente.

Il capo V del medesimo D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 (artt. 31-33), prevede invece delle procedure semplificate, cui sono ammesse le imprese indicate nell'art. 31, che disciplina, appunto, la «determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate» di cui agli artt. 32 e 33. A tali procedure sono in via generale ammesse le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C (sempre che si tratti di rifiuti corrispondenti ai tipi ed alle quantità previste e che i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente).

L'art. 32, che disciplina l'autosmaltimento, dispone che (sempre che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dell'art. 31) le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Tale comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni o in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento (comma 5). La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti (comma 3). Il comma 4 quindi dispone che qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

L'art. 33 disciplina le altre operazioni di recupero ammesse alle procedure semplificate, ponendo norme analoghe a quelle dell'art. 32, ed in particolare prevedendo che (sempre che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31) l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente (comma 1); che la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti (comma 3); che qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione (comma 4); che la comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (comma 5).

Quel che più importa, però, ai fini del presente giudizio è la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 31, il quale dispone che «per la tenuta dei registri di cui agli artt. 32, comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro».

Come si vede, sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria mediante l'iscrizione nell'Albo, sia per le imprese soggette alla procedura semplificata mediante iscrizione nei registri provinciali è sempre previsto (per le prime dall'art. 30, commi 6, lett. d e 13, e per le seconde dall'art. 31, comma 5) l'obbligo del versamento di un diritto d'iscrizione annuale, rispettivamente nell'albo regionale o nei registri provinciali.

La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione nei registri provinciali non può determinare una automatica sospensione dalla iscrizione nel registro, perché, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione (nell'Albo regionale) sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'interessato. Sembra quindi che il giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto che, anche per i provvedimenti di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione nei registri provinciali occorrerebbe un apposito provvedimento da parte della autorità provinciale. Il procuratore della Repubblica ricorrente, peraltro, giustamente osserva che l'art. 30, comma 5, invocato dalla sentenza impugnata, si riferisce esclusivamente alle imprese soggette alla procedura ordinaria di iscrizione nell'Albo e non anche alle imprese soggette alla procedura semplificata di iscrizione nel registro provinciale, per le quali, negli artt. 31, 32 e 33, non si rinviene alcuna disposizione analoga a quella dell'art. 30, comma 5, e ciò per una precisa scelta del legislatore, che avrebbe demandato la disciplina del mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione nei registri provinciali per le imprese soggette a procedura semplificata agli appositi decreti del Ministero dell'ambiente, mentre solo per le imprese soggette alla procedura ordinaria avrebbe previsto all'art. 30 la necessità di un apposito provvedimento di sospensione della sezione regionale dell'Albo.

Quest'ultima considerazione è però errata. La realtà normativa è infatti diversa sia da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata sia da quanto ritenuto dal ricorrente, in quanto la disciplina da applicare nel caso di mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione sia negli Albi regionali sia nei registri provinciali è identica, anche se posta da fonti normative diverse, e non si rinviene né nell'art. 30 né nell'art. 31 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, ma in altre fonti cui le dette disposizioni fanno rinvio. Contrariamente a quanto ritenuto sia dalla sentenza impugnata sia dal ricorrente, quindi, l'art. 30, comma 5, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, allorché parla di provvedimenti di sospensione dell'iscrizione negli Albi non si riferisce alla sospensione derivante dal mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione nell'Albo, ma a provvedimenti di sospensione determinati da cause diverse.

E difatti, per quanto concerne le imprese soggette alla procedura ordinaria di iscrizione negli Albi regionali, il comma 6 dell'art. 30 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, demanda ad una fonte secondaria, rappresentata da un decreto ministeriale, la disciplina, tra l'altro, delle modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione. A sua volta, per quanto concerne le imprese soggette alla procedura semplificata della iscrizione nei registri provinciali, il comma 5 dell'art. 31 del medesimo D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, demanda anch'esso ad una fonte secondaria, costituita sempre da un decreto ministeriale, la disciplina, tra l'altro, del diritto di iscrizione che l'interessato è tenuto a versare annualmente alla provincia per la tenuta dei registri di cui agli artt. 31 e 32.

Queste fonti secondarie sono attualmente costituite, per quanto riguarda la procedura ordinaria di iscrizione negli Albi regionali di cui all'art. 30 D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, contenente il Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Questo regolamento, all'art. 16, prevede i casi nei quali l'efficacia dell'iscrizione all'Albo deve (comma 1) o può (comma 2) essere sospesa con apposito provvedimento delle sezioni regionali (ad es., inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione o nelle autorizzazioni; infrazioni rilevanti alle leggi di protezione sociale o agli obblighi dei rapporti di lavoro, inosservanza dell'obbligo di comunicare determinate variazioni; pendenza di procedimento penale per determinati reati). Il successivo art. 21, peraltro, nel regolare le risorse finanziarie, dispone che le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria (comma 1); le modalità di pagamento dei diritti di segreteria (comma 3); che «le imprese iscritte all'Albo sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo gli ammontari ivi indicati (comma 4); le modalità di riscossione del diritto annuale di iscrizione da parte di ciascuna sezione regionale (comma 5). Il successivo comma 7 dell'art. 21, infine, dispone espressamente che «l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento». È pertanto evidente che, anche per le imprese soggette alla iscrizione negli Albi regionali, il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione comporta automaticamente la sospensione ope legis dalla iscrizione nell'Albo, senza che occorra un apposito provvedimento di sospensione da parte della sezione regionale dell'Albo ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, o dell'art. 16 del medesimo D.M. 28 aprile 1998, n. 406.

Per quanto riguarda le imprese ammesse alla procedura semplificata di iscrizione nei registri provinciali di cui agli artt. 31-33 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, la fonte secondaria è costituita dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350, contenente il Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22.

Questo regolamento, all'art. 1, ribadisce che ai fini della tenuta del registro di cui all'art. 32, comma 3, e dell'art. 33, comma 3, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d'iscrizione annuale determinato negli ammontari ivi stabiliti, in relazione alle attività ed alle quantità dei rifiuti trattati. L'art. 2 prevede le modalità di versamento dei diritti di iscrizione. L'art. 3, infine, stabilisce, al primo comma, che per gli anni successivi a quello dell'iscrizione, «il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno», mentre al comma 3 dispone espressamente che «l'iscrizione nei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti». Anche per le imprese soggette alla procedura semplificata, quindi, l'iscrizione nel registro provinciale è sospesa automaticamente ope legis nel caso di mancato o ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione, senza che sia necessaria l'adozione di alcuno specifico provvedimento di sospensione.

Come è evidente, data l'importanza che il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, assegna al regolare e puntuale pagamento dei diritti di iscrizione nell'Albo regionale o nel registro provinciale, la disciplina stabilita dalle rispettive fonti secondarie per il mancato o ritardato pagamento di questi diritti è identica per tutti i tipi di imprese, dal momento che essa comporta in ogni caso, sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria di iscrizione nell'Albo regionale sia per quelle ammesse alla procedura semplificata dell'iscrizione nel registro provinciale, la sospensione automatica, ope legis, senza la necessità di alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo, dall'Albo regionale (ai sensi dell'art. 21, comma 7, del regolamento approvato con D.M. 28 aprile 1998, n. 406) o dal registro provinciale (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento approvato con D.M. 21 luglio 1998, n. 350).

Provocando il mancato o il ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione i medesimi effetti automatici in entrambi i casi, non è prospettabile alcuna irragionevole disparità di trattamento.

D'altra parte, non può certamente ritenersi che, nel dettare una disciplina ispirata a criteri tanto rigidi ed automatici, specialmente per le conseguenze anche di carattere penale che può comportare anche un lieve ritardo nel pagamento dei diritti annuali di iscrizione, il legislatore secondario abbia travalicato i limiti delle scelte a lui demandate ponendo una normativa manifestamente irragionevole. In altre parole non si può in alcun modo pensare che la disciplina in esame sia ispirata a criteri manifestamente irrazionali, e possa quindi considerarsi illegittima, per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., con conseguente obbligo del giudice ordinario di disapplicazione delle norme regolamentari.

Al contrario, la disciplina in questione appare del tutto ragionevole - nel perseguire le finalità liberamente indicate dal legislatore primario nel D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 - e conforme appunto ai principi fissati da quest'ultima fonte. Fra tali principi, come già ricordato, vi è infatti quello secondo cui la disciplina dei rifiuti deve assicurare controlli efficaci (art. 2, comma 1); quello secondo cui la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti (art. 2, comma 3); quello secondo cui per il conseguimento delle finalità perseguite in materia di gestione dei rifiuti, lo Stato, le regioni e gli enti locali devono adottare ogni opportuna azione (art. 2, comma 4); quello secondo cui, con norme regolamentari, devono essere stabiliti gli ammontari dei diritti di iscrizione annuale negli albi regionali (art. 30, comma 6); quello secondo cui i diritti di segreteria ed i diritti annuali di iscrizione debbono assicurare la effettiva copertura delle spese per la tenuta degli albi (art. 30, comma 6, lett. b); quello secondo cui agli oneri per il funzionamento del comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione (art. 30, comma 13); quello secondo cui anche le procedure semplificate devono comunque garantire controlli efficaci (art. 31, comma 1); quello secondo cui gli interessati sono tenuti a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale, determinato in relazione alla natura della attività, «per la tenuta dei registri di cui agli artt. 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici» (art. 31, comma 5).

È quindi evidente che il legislatore ordinario ha individuato nella regolare e costante tenuta degli albi e dei registri il mezzo per garantire le regolarità e l'efficacia dei controlli da effettuare sulle imprese che chiedono ed hanno ottenuto l'iscrizione e sulle loro attività ed ha poi individuato nel pagamento annuale dei diritti di iscrizione da parte degli interessati il mezzo economico essenziale per assicurare i mezzi finanziari necessari a garantire la effettiva copertura delle spese occorrenti per la regolare e costante tenuta degli albi e dei registri e per lo svolgimento delle necessarie attività di controllo. È pertanto del tutto razionale che, in applicazione ed in conformità dei suddetti principi, i regolamenti di attuazione abbiano dettato una disciplina particolarmente rigida e severa diretta ad assicurare il regolare e tempestivo pagamento dei diritti di iscrizione, dal momento che il sistema delineato dal legislatore primario fa appunto dipendere dalla regolarità ed effettività della loro riscossione il regolare ed effettivo funzionamento degli albi e dei registri e delle relative attività di controllo.

Non può di conseguenza ritenersi manifestamente illogico che il legislatore abbia ricollegato, al mancato tempestivo pagamento dei diritti di iscrizione, la sospensione automatica della iscrizione sia negli albi sia nei registri, con la conseguenza che, nel caso in cui il soggetto o l'impresa continui a svolgere la propria attività dopo la scadenza del termine per il pagamento dei diritti di iscrizione senza che questo sia avvenuto, e quindi nel periodo in cui l'iscrizione è automaticamente sospesa ex lege, in questo periodo il soggetto agisce in mancanza della necessaria iscrizione, e quindi deve trovare applicazione la norma penale di cui all'art. 51, primo comma, D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale punisce appunto la condotta di «chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33».

Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva contestato all'imputato il fatto di avere effettuato attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel periodo intercorso tra il 1º maggio 2002 ed il 15 maggio 2002, periodo nel quale l'iscrizione nel registro provinciale era automaticamente sospesa a causa del ritardato versamento dei diritti di iscrizione. Si tratta di condotta che è astrattamente idonea ad integrare il reato di cui all'art. 51, primo comma, D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, esattamente contestato dal pubblico ministero, perché nel detto periodo il soggetto effettuò attività di recupero di rifiuti pur non essendo munito della prescritta iscrizione nel registro provinciale. Erroneamente, pertanto, il giudice per le indagini preliminari, con la impugnata sentenza predibattimentale, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste (rectius: perché il fatto non è previsto dalla legge come reato).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta.

 

(Omissis).
 

Così deciso in Roma, ud. 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti - Smaltimento - Iscrizione all'Albo gestori rifiuti - Procedura semplificata dell'iscrizione nel registro provinciale - Iscrizione all’Albo - Mancato o ritardato pagamento del diritto annuale - Automatica sospensione ope legis - Fondamento. In tema di gestione dei rifiuti, sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria di iscrizione nell'Albo regionale sia per quelle ammesse alla procedura semplificata dell'iscrizione nel registro provinciale, il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione comporta automaticamente la sospensione ope legis dalla iscrizione nell'Albo, senza la necessità di alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo dall'Albo regionale (ai sensi dell'art. 21, comma 7, del regolamento approvato con D.M. 28 aprile 1998, n. 406) o dal registro provinciale (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento approvato con D.M. 21 luglio 1998, n. 350). Pres. Papadia - Est. Franco - P.M. Iacoviello (diff.) - Ric. P.M. in proc. Baglio. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 giugno 2004 (ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 26923.


2) Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Iscrizione all'Albo gestori rifiuti - Scadenza del termine per il pagamento dei diritti di iscrizione - Sospensione automatica - Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione - Art. 51, 1° c., D.L.vo n. 22/1997 - Sussiste. Il mancato tempestivo pagamento dei diritti di iscrizione, comporta la sospensione automatica della iscrizione sia negli albi sia nei registri, con la conseguenza che, nel caso in cui il soggetto o l'impresa continui a svolgere la propria attività dopo la scadenza del termine per il pagamento dei diritti di iscrizione senza che questo sia avvenuto, e quindi nel periodo in cui l'iscrizione è automaticamente sospesa ex lege, in questo periodo il soggetto agisce in mancanza della necessaria iscrizione, e quindi deve trovare applicazione la norma penale di cui all'art. 51, primo comma, D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale punisce appunto la condotta di «chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33». Pres. Papadia - Est. Franco - P.M. Iacoviello (diff.) - Ric. P.M. in proc. Baglio. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 giugno 2004 (ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 26923.

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