Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 17 giugno 2004 (Ud. 26/03/2004) Sentenza n. 27282
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 17 giugno 2004,
Sentenza n. 27282
Pres.: Vitalone C. - Est.: Fiale A. - Imp.: Celli. - P.M. Passacantando G. (Conf.)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio - Presidente
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FCELLI PASQUALINO, n. Rieti il 16.4.1960;
avverso la sentenza 18.12.2001 del Tribunale di Rieti in composizione
monocratica;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Passacantando Guglielmo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.12.2001 il Tribunale monocratico di Rieti affermava la
penale responsabilità di Celli Pasqualino in ordine al reato di cui:
- all'art. 51, 1^ comma - lett. a), D.Lgs. n. 22/1997, per avere, senza la
prescritta autorizzazione, esercitato l'attività di raccolta e recupero di
rifiuti non pericolosi (autoveicoli destinati alla rottamazione e parti di essi)
- acc. in località Casagrande di Rieti, il 29.9.1999;
e, con la contestata recidiva, lo condannava alla pena di lire 6 milioni di
ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Celli, il quale, sotto i profili
della violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito anche con
"motivi aggiunti":
- la insussistenza del reato, in quanto nella specie non potrebbe configurarsi
l'esistenza di "rifiuti" destinati all'abbandono, bensì di autovetture e parti
meccaniche destinati all'utilizzazione nello svolgimento della propria attività
di autoriparazione: alcuni di tali veicoli, inoltre, erano sottoposti a
sequestro ed egli non poteva disfarsene poiché affidatigli in custodia
giudiziale;
- l'incongruità del diniego di circostanze attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché le doglianze anzidette sono infondate.
1. Deve premettersi, in punto di fatto, che, il Celli era munito di
autorizzazione prefettizia per lo svolgimento di attività di custodia
giudiziaria, di soccorso stradale e di autoriparazione, ma non anche
dell'autorizzazione alla raccolta e smaltimento di rifiuti ai sensi del D.Lgs.
n. 22/1997 e che, su un terreno da lui condotto in locazione, vennero rinvenuti
(tra l'altro): n. 3 veicoli affidati in custodia giudiziale, n. 5 veicoli poi
conferiti presso un centro di rottamazione e n. 7 veicoli privi di targa che,
secondo le dichiarazioni dello stesso imputato, venivano utilizzati per
ricavarne pezzi di ricambio.
Vennero rinvenuti, altresì, numerosi motori, componenti meccaniche e parti di
carrozzeria.
Già a norma dell'art. 46 del D.Lgs. n. 22/1997, il proprietario di un veicolo a
motore che intendeva procedere alla demolizione dello stesso doveva consegnarlo
ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero
dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta potevano "ricevere
anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore" e dovevano comunque
essere autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 dello stesso D.Lgs. n. 22/1997.
I veicoli "fuori uso" assumevano il carattere di rifiuti fin dal momento in cui
venivano dimessi dal proprietario, che se ne disfaceva proprio attraverso la
consegna al demolitore.
Nella vicenda in esame - a prescindere dalla autorizzata ma del tutto marginale
attività di custodia giudiziaria - l'imputato ha esercitato sostanzialmente un
centro di raccolta e di rottamazione, sia pure finalizzato alla propria attività
di autoriparatore, e tale attività, che rientra senza alcun dubbio nell'ambito
del recupero e dello smaltimento, non poteva (e tuttora non può) essere
esercitata senza autorizzazione (vedi Cass., Sez. 6^, 6.7.1999, n. 1899,
Archidiacono ed altro; nonché Sez. 3^: 25.1.1999, n. 902, Convertini,
21.10.1998, n. 10952, Boccanera e 24.7.1998, n. 8572, Pontone).
Appare opportuno ricordare, in proposito, che il 22 agosto 2003 è entrato in
vigore il D.Lgs. 24.6.2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso) con cui è stata introdotta in Italia una nuova
normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da
veicoli a fine vita. Detto D.Lgs. non contiene norme più favorevoli e, all'art.
3, considera il veicolo "fuori uso" un rifiuto sia il veicolo di cui il
proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi sia quello
destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di
immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché
quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorché giacente in area
privata. Il centro di raccolta deve essere autorizzato alla stessa stregua dei
soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso. 2. La
concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere
discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che
sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (vedi Cass.,
Sez. 1^, 16.6.1992, n. 6992).
Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le
possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in
considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente
incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere
dell'imputato, n riconoscimento di esse richiede, dunque, elementi di segno
positivo, dalla cui assenza legittimamente il Tribunale ha fatto derivare il
diniego della loro concessione.
Il Tribunale, inoltre, nel corretto esercizio del potere discrezionale
riconosciutole in proposito dalla legge ha dedotto logicamente prevalenti
significazioni negative della personalità dell'imputato da quei precedenti
penali, di rilevante entità, che egli non può non ammettere.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004
Rifiuti - Attività di raccolta di veicoli fuori uso finalizzata all'attività
di autoriparatore - Autorizzazione - Necessità - Assenza - Reato di cui all'art.
51 del D.Lgs. n. 22/1997 - Sussiste. L'attività di raccolta di veicoli fuori
uso e di rottamazione, costituisce attività di gestione di rifiuti anche se
finalizzata alla attività di autoriparatore, e se svolta in assenza di
autorizzazione configura il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5
febbraio 1997 n. 22, atteso che anche a seguito della entrata in vigore del
D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso, il centro di raccolta deve essere autorizzato alla stessa
stregua dei soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso.
(vedi Cass., Sez. 6^, 6.7.1999, n. 1899, Archidiacono ed altro; nonché Sez. 3^:
25.1.1999, n. 902, Convertini, 21.10.1998, n. 10952, Boccanera e 24.7.1998, n.
8572, Pontone). Pres. Vitalone C. - Est. Fiale A. - Imp. Celli.- P.M.
Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Rieti, 18 dicembre 2001). CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III del 17 giugno 2004, (Ud. 26/03/2004), Sentenza n.
27282
Rifiuti - Veicoli fuori uso – Nozione - Art. 3, del D.Lgs. n. 209/2003.
L'art. 3, del D.Lgs. 24.6.2003, n. 209, (Attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso) considera il veicolo "fuori uso" un rifiuto sia
il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle
targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta,
nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorché giacente in
area privata. Il centro di raccolta deve essere autorizzato alla stessa stregua
dei soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso. Pres.
Vitalone C. - Est. Fiale A. - Imp. Celli.- P.M. Passacantando G. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Rieti, 18 dicembre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.
III del 17 giugno 2004, (Ud. 26/03/2004), Sentenza n. 27282
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza