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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 1 luglio 2004 (25 marzo 2004), sentenza n. 28674
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III 1 luglio 2004, sentenza n. 28674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29/1/2003 la corte di appello di Lecce ha confermato quella
resa il 19/3/2002 dal tribunale monocratico di Tricase, che aveva condannato
B.C., con i doppi benefici di legge, alla pena di nove mesi di arresto e 10.000
euro di ammenda quale colpevole dei reati di cui all’art. 51, comma 3, D.L.vo
22/1997 e all’art. 1 sexies legge 431/1985 [1], perché, quale sindaco del comune
di Corsano, aveva realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e
idrogeologico una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non
pericolosi (sino al 12/10/1999).
Il C., col ministero del difensore, ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo tre motivi a sostegno.
In particolare lamenta: violazione dell’art. 107 D.L.vo 18/8/2000 n. 267 (testo
unico sugli enti locali) secondo cui la responsabilità per i fatti de quibus
doveva fare carico al dirigente del settore tecnico del territorio, cioè
all’organo burocratico, e non all’organo politico; violazione degli artt. 195,
177 e 507 c.p.p., atteso che il giudice, su richiesta del PM aveva sentito come
testi di riferimento i dipendenti comunali B.C. e L.C., che invece dovevano
essere sentiti sin dall’origine come imputati, in quanto colti nell’atto di
scaricare rifiuti nella discarica; mancanza o illogicità di motivazione in
ordine alla affermata responsabilità del sindaco.
Nel corso della discussione pubblica il difensore ha sollevato questione di
nullità per incapacità del giudice di primo grado, dott. Paolo Moroni, che in
data 19/3/2002 ha emesso sentenza contro l’imputato, come giudice monocratico
del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, senza aver maturato i tre
anni di anzianità nell’esercizio della funzione giurisdizionale prescritti
dall’art. 7 bis, comma 2 quater, dell’ordinamento giudiziario.
Al riguardo ha depositato copia delle delibere del CSM che hanno rifiutato
l’approvazione della proposta gabellare relativa al tribunale di Lecce in ordine
al dott. Moroni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del processo, bisogna affrontare la dedotta questione sull’incapacità
del giudice di primo grado.
Invero, a norma dell’art. 7 bis, comma 2 quater, dell’Ordinamento Giudiziario
(R.D. 30/1/1941 n. 12), introdotto dall’art. 57 legge 16/12/1999 n. 479, il
tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia
esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
E, come risulta dalle delibere del CSM prodotte dal difensore, alla data della
sentenza (19/3/2002), il dott. Moroni, sebbene assegnato tabellarmente alla
sezione distaccata di Tricase in composizione monocratica, non aveva ancora
raggiunto l’anzianità richiesta.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.p., modificato dall’art. 169
D.L.vo 51/1998, le disposizioni sulla destinazione dei giudici agli uffici
giudiziari e alle sezioni non si considerano attinenti alla capacità del
giudice, con la conseguenza che la violazione di dette disposizioni non integra
quella incapacità del giudice che l’art. 178 lett. a) c.p.p. prevede come causa
di nullità, assoluta e insanabile.
Secondo una corrente distinzione dottrinale, infatti, da luogo a nullità
assoluta solo il difetto di capacità generica del giudice, cioè il complesso dei
requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio della funzione giurisdizionale
generalmente intesa, mentre non è causa di nullità il difetto di capacità
specifica, intesa come l’insieme delle condizioni richieste per l’esercizio
della funzione giurisdizionale in un determinato processo: appunto in dette
condizioni rientrano le disposizioni relative alla destinazione del giudice
nell’ufficio giudiziario competente in ordine al processo medesimo.
Passando alle censure di merito, si deve osservare che la ripartizione delle
funzioni tra organi di governo e organi burocratici del comune stabilita
dall’art. 107 D.L.vo 18/8/2000 n. 267, non può esonerare il sindaco dalla sua
responsabilità per aver realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata in
un’area di proprietà comunale.
In materia di gestione dei rifiuti, questa corte ha avuto modo di ritenere che
detta ripartizione funzionale può liberare il sindaco da responsabilità inerenti
a inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate
dall’autorità competente (Sez. III, n. 8530 del 4/3/2002, Casti, rv. 221261), o
da responsabilità inerenti alle soluzioni operative adottate nel servizio di
raccolta differenziata (Sez. III, n. 23855 del 21/6/2002 PG in proc. Pino, rv.
222706), che invece spettano ai dirigenti amministrativi.
Ma ha anche escluso l’effetto liberatorio nel caso di realizzazione di una
discarica non autorizzata, attese le specifiche competenze del sindaco, il
quale, come capo dell’amministrazione comunale, ha il compito di programmare
l’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e, come ufficiale di
governo, ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della
salute pubblica e dell’ambiente (Sez. III, n. 3878 del 27/3/2000, Stillitani, rv.
216212).
Ciò significa che il sindaco va esente da responsabilità solo per quelle
condotte che rientrano nell’ambito esecutivo o gestionale riservato ai dirigenti
amministrativi, ma deve sempre rispondere delle scelte programmatiche e di
quelle contingibili e urgenti che egli adotti nell’ambito dei suoi poteri, o
anche eccedendo da questo abito.
Che nella fattispecie sia stato il sindaco C. a disporre l’apertura non
autorizzata della discarica in un’area di proprietà comunale è stato accertato
dai giudici di merito con motivazione congrua, esente da vizi logici e
giuridici.
In particolare, è stato accertato che alcuni dipendenti comunali avevano
ripetutamente scaricato rifiuti vari nell’area in questione da una moto Ape con
l’effige del comune.
Sentiti come testi di riferimento ex artt. 195 e 507 c.p.p., nonostante una
iniziale reticenza, uno, R.C., ammetteva di aver scaricato materiali vari col
consenso del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’altro L.B., ammetteva
di essere stato verbalmente autorizzato dal sindaco per lo smaltimento dei
rifiuti.
Il difensore ha contestato l’utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie dei
dipendenti comunali, giacché essi dovevano essere sentiti come coimputati ex
art. 210 c.p.p. e non come testimoni.
Ma la tesi va disattesa perché è infondato il suo presupposto.
Infatti chi abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti risponde solo
dell’illecito amministrativo di cui all’art. 50, comma 1, a meno che non sia
titolare di imprese o responsabile di un ente, nel qual caso risponde del reato
di cui all’art. 51, comma 2, D.L.vo 22/1997, o a meno che non si provi un suo
concorso consapevole del reato di gestione non autorizzata di discarica di cui
all’art. 51, comma 3, D.L.vo 22/1997.
Nel caso di specie i dipendenti comunali, essendosi resi responsabili di un
illecito amministrativo e non dei reati di cui all’art. 51, potevano essere
sentiti come testimoni.
Tutte le censure sono quindi infondate e il ricorso va respinto.
Consegue ex art,. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Considerato il contenuto dei motivi non si commina anche la sanzione pecuniaria
a favore della cassa delle ammende.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 25/3/2004.
Depositata in Cancelleria il 1 luglio 2004.
1) Rifiuti - Apertura di discarica comunale abusiva - Responsabilità penale del Sindaco - Sussiste - Ripartizione delle funzioni tra organi di governo e organi burocratici del comune - Area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico In materia di gestione dei rifiuti - Attività di smaltimento dei rifiuti - Sindaco e Dirigenti - Compiti. Il Sindaco di un Comune che autorizzi l'apertura di discariche abusive ne risponde penalmente. La ripartizione delle funzioni tra organi di governo e organi burocratici del comune stabilita dall’art. 107 D.L.vo 18/8/2000 n. 267, non può esonerare il sindaco dalla sua responsabilità per aver realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata in un’area di proprietà comunale sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Detta ripartizione funzionale può liberare il sindaco da responsabilità inerenti a inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente (Sez. III, n. 8530 del 4/3/2002, Casti, rv. 221261), o da responsabilità inerenti alle soluzioni operative adottate nel servizio di raccolta differenziata (Sez. III, n. 23855 del 21/6/2002 PG in proc. Pino, rv. 222706), che invece spettano ai dirigenti amministrativi. Ma ha anche escluso l’effetto liberatorio nel caso di realizzazione di una discarica non autorizzata, attese le specifiche competenze del sindaco, il quale, come capo dell’amministrazione comunale, ha il compito di programmare l’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e, come ufficiale di governo, ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente (Sez. III, n. 3878 del 27/3/2000, Stillitani, rv. 216212). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 1 luglio 2004 (25 marzo 2004), sentenza n. 28674
2) Rifiuti - Attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Condotte che rientrano nell’ambito esecutivo o gestionale riservato ai dirigenti amministrativi - Sindaco - Responsabilità - Esclusione. In materia di gestione dei rifiuti, il sindaco va esente da responsabilità solo per quelle condotte che rientrano nell’ambito esecutivo o gestionale riservato ai dirigenti amministrativi, ma deve sempre rispondere delle scelte programmatiche e di quelle contingibili e urgenti che egli adotti nell’ambito dei suoi poteri, o anche eccedendo da questo abito. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 1 luglio 2004 (25 marzo 2004), sentenza n. 28674
3) Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Dipendenti comunali - Illecito amministrativo - Disciplina e differenze - Concorso consapevole del reato di gestione non autorizzata di discarica. In tema di rifiuti, chi abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti risponde solo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 50, comma 1, a meno che non sia titolare di imprese o responsabile di un ente, nel qual caso risponde del reato di cui all’art. 51, comma 2, D.L.vo 22/1997, o a meno che non si provi un suo concorso consapevole del reato di gestione non autorizzata di discarica di cui all’art. 51, comma 3, D.L.vo 22/1997. In specie, i dipendenti comunali, essendosi resi responsabili di un illecito amministrativo e non dei reati di cui all’art. 51, potevano essere sentiti come testimoni. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 1 luglio 2004 (25 marzo 2004), sentenza n. 28674
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