Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 09 gennaio 2004 (Cc. 03.12.2003), sentenza n. 299
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 09 gennaio 2004, (Cc. 03 dicembre 2003 n. 01830 ),
sentenza n. 299
Pres. Papadia U.– Est. Grassi A.- Imp. Andrisano.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
- Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 03/12/2003
- Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
- Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - N. 1830
- Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Dott. GRASSI Aldo - Consigliere -
N. 2818/2003
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ANDRISANO ANTONIO, nato a Manduria
il 23 Ottobre 1952;
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Potenza
datata 13/05/'02;
Letti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso, perché manifestamente infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva:
Con sentenza del 13/05/'02 il Giudice monocratico del Tribunale di Potenza
applicava ad Antonio Andrisano, su richiesta dello stesso e con il consenso del
P.M., previo riconoscimento al medesimo delle circostanze attenuanti generiche e
della diminuente di cui all'art. 444 c.p.p., la pena di 90 giorni d'arresto ed
Euro 2.065,83 di ammenda e, con la sostituzione di quella detentiva nella
corrispondente pecuniaria, la pena complessiva di Euro 5.552,00 di ammenda, in
ordine ai reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 51 co. 1 e
51 co. 3 D. Lgs. 5/02/'97, n. 22, dei quali era chiamato a rispondere per avere,
quale rappresentante legale della "C.I.A. s.r.l.", esercente attività di
produzione di fertilizzanti e concimi vari, effettuato, sebbene sprovvisto della
necessaria autorizzazione, operazioni di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi, provenienti da utilizzazione di cenere leggera e pollina per
concimi, nonché realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti,
per circa seicento quintali, costituiti da cenere leggera derivante dalla
combustione della sansa esausta di olive (C.E.R. 10.01.02) e pollina derivata da
escrementi di pollame e materiali di lettiere a base vegetale (C.E.R. 02.01.06),
carta e cartone (C.E.R. 15.01.01), materiale in plastica (C.E.R. 15.01.02) e
materiale ferroso (C.E.R. 20.01.06), come accertato il 9/05/'01. Con la stessa
sentenza veniva disposta, d'ufficio, la confisca dell'area sulla quale era stata
realizzata la discarica abusiva. Contro tale decisione lo Andrisano ha proposto
ricorso per Cassazione onde chiederne lo annullamento per violazione di legge e
difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
- che dai reati ascrittigli avrebbe dovuto essere assolto con formula piena, ai
sensi dello art. 129 c.p.p., in quanto all'epoca dell'accertamento egli era
Commissario liquidatore della "C.I.A. s.r.l.", la quale aveva sospeso la
produzione il 13/04/'01, data prima della quale egli non ne era mai stato
rappresentante legale;
- che la confisca dell'area su cui era stata realizzata la discarica sarebbe
stata disposta illegittimamente, non essendo essa di proprietà sua, ma della
"C.I.A. s.r.l".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In tema di applicazione di pena patteggiata, l'obbligo generale della
motivazione - per tutte le sentenze imposto dagli artt. 125 e 426 c.p.p. - deve
essere correlato al particolare tipo di decisione previsto dall'art. 444 del
codice di rito.
Confiscare, delle quali il reo abbia avuto la disponibilità, non appartengano a
terzi estranei al reato, intendendosi per "estraneo" solo colui che in nessun
modo abbia partecipato alla commissione di esso o all'utilizzazione dei relativi
profitti.
Orbene, quando l'attività illecita viene posta in essere da una persona
giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro farà capo
la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza
patrimoniale non potrà che ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto
del quale la persona fisica abbia agito, con esclusione della sola ipotesi di
avvenuta rottura del rapporto organico per avere, l'imputato colpevole, agito di
propria, esclusiva iniziativa (v. conf. Cass. Sez. 3^, 3/04/'79, rv. 141689;
Sez. 1^, 31/07/'91, rv. 188391; Sez. 2^, 18/11/'92, rv. 193422; Sez. 6^,
3/07/'00, rv. 217567 e Sez. 3^, 28/04/'01, rv. 219698).
Nella fattispecie in esame lo Andrisano è stato imputato e condannato, in ordine
al reato ascrittogli, per avere agito quale rappresentante legale della "C.I.A.
s.r.l.", sicché il fatto che l'area nella quale la discarica abusiva era stata
realizzata fosse di proprietà di quest'ultima, non era ostativa alla confisca
-obbligatoria - di essa.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso proposto da
Antonimo Andrisano avverso la sentenza in data 13/05/'02 del Tribunale, in
composizione monocratica, di Potenza e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre
2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004
1) Rifiuti - Gestione di rifiuti - Discarica abusiva e confisca – Realizzazione o gestione di discarica abusiva - Sentenza di patteggiamento - Confisca dell'area - Proprietà da parte di società - Applicabilità - Fondamento - Esclusione - Rottura del rapporto organico. Con la sentenza di applicazione concordata della pena per il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, deve essere disposta la confisca dell'area su cui la stessa è stata realizzata anche nel caso in cui appartenga a soggetti, quali le società, sforniti di capacità penale, atteso che allorché l'attività illecita è stata posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro farà carico la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale ricade sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito, con la sola esclusione dell'ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l'imputato agito di propria esclusiva iniziativa. Pres. Papadia U. – Est. Grassi A. – Imp. Andrisano. (Rigetta, Trib. Potenza, 13 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 9 gennaio 2004 (Cc. 03 dicembre 2003 n. 01830 ) Rv. 227220 sentenza n. 299
2) Rifiuti - Gestione di rifiuti - Realizzazione o gestione di discarica abusiva - Sentenza di patteggiamento - Confisca dell'area - Necessità - Proprietà da parte di società - Applicabilità - Fondamento - Responsabilità penale per i singoli fatti di reato. Accertata la commissione del reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 22/97, deve disporsi la confisca dell'area su cui la stessa è stata realizzata anche nel caso in cui appartenga a persone giuridiche (società), sforniti di capacità penale, atteso che allorché l'attività illecita è stata posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro farà carico la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale ricade sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito, con la sola esclusione dell'ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l'imputato agito di propria esclusiva iniziativa. Pres. Papadia U. – Est. Grassi A. – Imp. Andrisano. (Rigetta, Trib. Potenza, 13 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 9.01.2004 (Cc. 03 dicembre 2003) sentenza n. 299
3) Rifiuti - Discarica non autorizzata di rifiuti realizzata da parte di una società - Rappresentante legale - Responsabilità - Sussiste. Per la realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata da parte di una società è penalmente chiamato a rispondere il rappresentante legale. Fattispecie: realizzazione di discarica non autorizzata per circa seicento quintali, costituiti da cenere leggera derivante dalla combustione della sansa esausta di olive (C.E.R. 10.01.02) e pollina derivata da escrementi di pollame e materiali di lettiere a base vegetale (C.E.R. 02.01.06), carta e cartone (C.E.R. 15.01.01), materiale in plastica (C.E.R. 15.01.02) e materiale ferroso (C.E.R. 20.01.06). PRES: Papadia U. EST: Grassi A. IMP: Andrisano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 09/01/2004 (Cc. 03/12/2003 n.01830), Rv. 227220, Sentenza n. 299Pres. Papadia U. – Est. Grassi A. – Imp. Andrisano. (Rigetta, Trib. Potenza, 13 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 9 gennaio 2004 (Cc. 03 dicembre 2003) sentenza n. 299
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