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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 13 luglio 2004 (Cc.9 giugno 2004), sentenza n. 30351
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III 13 luglio 2004 (Cc. 9 giugno 2004), sentenza n.
30351
Pres.Papadia U. - Est.
De Maio G.- Rel. De Maio G.- Imp.Giardino. - P.M. Izzo G. (Conf.)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIARDINO ANTONIO N. IL 23/11/1967;
avverso ORDINANZA del 26/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Izzo G. rigetto del ricorso. Udito il
difensore avv. Lanzotti Claudio (Napoli).
MOTIVAZIONE
Con decreto in data 13.2.2004 il GIP del Tribunale di Napoli dispose il sequestro preventivo di un automezzo marca IVECO targ. CD 403 EM e di tre cassoni scarrabili di colore verde di proprietà della società La Gardenia di Giardino Antonio e Luigi & C. snc, perché utilizzato per lo stoccaggio illecito di rifiuti speciali e pericolosi e i successivi accertamenti sull'area ove la ditta La Gardenia stava effettuando lavori di decespugliamento avevano evidenziato la presenza di rifiuti speciali pericolosi.
Avverso tale provvedimento l'indagato Giardino Antonio propose istanza di riesame, che il Tribunale di Napoli rigettò con ordinanza del 26.2.2004, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione.
Il ricorrente denuncia, con unico motivo, la nullità del provvedimento per carenza assoluta di motivazione in relazione al contestato reato ex art. 51 D. L.vo 22/97.
Il ricorrente sostiene che la società svolgeva un'attività di giardinaggio del tutto legittima, in quanto debitamente autorizzata; che anche l'autorizzazione relativa all'attività di smaltimento rifiuti non era illegittima, dal momento che l'iscrizione della società all'albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti "era in corso di rinnovo" e "l'eventuale inadempimento dell'obbligo... non poteva addebitarsi all'indagato che aveva dato mandato a un tecnico abilitato per l'espletamento della pratica".
Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha esattamente ravvisato il fumus del reato ipotizzato ex art. 51 D. L.vo 22/97 nel dato obiettivo, non contestato nemmeno ricorrente, che la società La Gardenia non era iscritta all'albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti (essendo la relativa autorizzazione scaduta fin dall'8.5.2002).
Risulta, peraltro, evidente che è del tutto irrilevante (soprattutto, poi, ai fini dell'attuale fase cautelare) sia che la detta autorizzazione fosse in attesa di rinnovo, sia che la società svolgesse una "legittima attività di giardinaggio": deve, infatti, essere rilevato, sotto il primo profilo, che il legale responsabile della società, vertendosi in materia contravvenzionale, risponde anche dell'eventuale inadempienza di altri (e, peraltro, l'autorizzazione era scaduta da quasi due anni) e, sotto il secondo, che non è in discussione "la lecita attività di giardinaggio", bensì quella, che si è vista illecita, di smaltimento di rifiuti anche pericolosi (residui di amianto).
Infondato è anche l'assunto secondo cui, pur in presenza del fumus del reato
ipotizzato, il sequestro comunque non poteva essere mantenuto perché "il veicolo
sequestrato rientra nei beni conferiti alla Gardenia snc, espletante una lecita
attività commerciale", per cui difetterebbe il nesso di pertinenzialità
presupposta ai fini dell'adozione della misura cautelare reale.
Ed invero, il nesso di pertinenzialità è ravvisabile tra il veicolo sequestrato e l'attività di trasporto che, mediante il veicolo stesso, veniva illecitamente effettuata (oltre tutto, reiteratamente). In tal senso, infatti, è evidente che il bene ha concretamente assunto il richiesto carattere strumentale nella prospettiva sia dello aggravemento o della protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato sia della agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie.
Sulla base di tali rilievi deve concludersi che, essendo infondate le censure
mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle
spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004
Rifiuti - Attività di smaltimento con autorizzazione scaduta - Reato di cui all'art. 51 D.Lgs. 22 del 1997 - Sussiste - Procedura di rinnovo in corso - Irrilevanza - Fattispecie. Risponde del reato di cui all'art. 51 D.Lgs. 22 del 1997 il titolare di una attività di giardinaggio la cui società non risulta iscritta nell'albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti per essere l'autorizzazione scaduta, non rilevando che quest'ultima sia in attesa di rinnovo. In specie, è stato ritenuto irrilevante (ai fini della fase cautelare) sia che l'autorizzazione fosse in attesa di rinnovo, sia che la società svolgesse una "legittima attività di giardinaggio": deve, infatti, essere osservato, sotto il primo profilo, che il legale responsabile della società, vertendosi in materia contravvenzionale, risponde anche dell'eventuale inadempienza di altri (e, peraltro, l'autorizzazione era scaduta da quasi due anni) e, sotto il secondo, che non è in discussione "la lecita attività di giardinaggio", bensì quella, che si è vista illecita, di smaltimento di rifiuti anche pericolosi (residui di amianto). Pres.Papadia U. - Est. De Maio G.- Rel. De Maio G.- Imp.Giardino. - P.M. Izzo G. (Conf.) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 13/07/2004 (ud. 09/06/2004), Sentenza n. 30351
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