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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 29 gennaio 2004, sentenza n. 3358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 29 gennaio 2004, (Ud. 18 novembre 2003 n.
01895), sentenza n. 3358
Pres. Zumbo – Est. Piccialli - Pm Gialanella – Imp. Gentile
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da GENTILE NICOLA, n. il 29.10.1954 a Cittaducale, rappr. e
difeso dall'avv. Filippo Falivena, del foro di Rieti;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 20.2.2003. Visti gli atti,
la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione
fatta dal Consigliere Dott. Piccialli.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Geraci V. che ha
concluso per la sospensione del giudizio ed in subordine per il rigetto.
Udito il difensore avv.to F. Falivena, il quale chiede, in via principale, la
sospensione del giudizio, in subordine per l'ampliamento ed in via ulteriormente
gradata, dichiararsi la prescrizione dei residui reati, tenuto conto della
insolvenza delle spese.
FATTO E DIRITTO
Nicola Gentile ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in
epigrafe, nella parte in cui lo ha confermato colpevole delle contravvenzioni di
cui agli artt. 20 lett. c) L. 47/85 e 163 D.Lgs. 490/99 (già 1 sexies L 431/85),
nella qualità di esecutore di una strada di mt. 250 di lunghezza e 5 di
larghezza, in difetto di concessione sindacale ed autorizzazione ambientale, in
zona vincolata del territorio comunale di Rieti, come ivi accertato il
25/5/1999. Dal concorrente reato di cui all'art. 734 c.p., del quale la sentenza
di primo grado (in data 15/2/02 del Tribunale di Rieti, in composizione
monocratica) lo aveva anche dichiarato colpevole, l'imputato è stato prosciolto
in appello, per sopravvenuta prescrizione.
L'impugnazione è affidata a due motivi.
Nel primo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione, con connessi vizi
della motivazione, degli artt. 521 c.p.p. e 110 c.p., in relazione
all'affermazione di responsabilità che, oltre a riferirsi ad un fatto diverso da
quello contestato nel decreto di citazione, quello di essere esecutore materiale
delle opere abusive, laddove nelle sentenze di merito lo si è poi qualificato
appaltatore delle stesse, materialmente eseguite da tale Leoncini, avrebbe
erroneamente ravvisato il concorso del ricorrente nell'operato del
subappaltatore suddetto, che aveva operato in piena autonomia, ed attenendosi
alle planimetrie di scavo fornite dai committenti, che l'imputato si era
limitato a consegnargli.
La duplice affermazione di responsabilità sarebbe così stata pronunziata a
titolo di responsabilità oggettiva, correlata alla mera qualità di appaltatore
delle opere lecite, regolarmente assentite dal Comune di Rieti, relative alla
posa di una conduttura per conto della soc. "Italgas".
Con il secondo motivo si lamenta mancanza e manifesta illogicità della
motivazione e travisamento di fatto, essendo stata ritenuta la difformità totale
delle opere rispetto a quelle autorizzate per la posa del metanodotto, laddove i
lavori avrebbero rispettato il tracciato approvato, "senza modificazioni
dell'assetto e delle caratteristiche del paesaggio"; il giudizio di colpevolezza
avrebbe fatto indebito affidamento, nell'escludere la preesistenza di un
tracciato stradale, sulle testimonianze dei verbalizzanti "caratterizzate da
valutazioni estremamente empiriche, mere percezioni visive ed evidenti
inesattezze", in contrasto con quanto a discarico dichiarato da "molti dei
testimoni escussi"; anche il giudizio sulla difformità tra la "pista" in
concreto eseguita ed il "tracciato autorizzato dal Comune", sarebbe immotivato e
carente di una effettiva comparazione tra i due progetti.
Giova, preliminarmente, precisare che la natura non residenziale delle opere
abusive contestate esclude ogni possibilità di sospensione del giudizio ai sensi
delle recenti disposizioni sul nuovo "condono edilizio", tenuto conto della
specifica limitazione contenuta nel comma 25^ u.p. dell'art. 32 D.L. 30/9/2003
n. 269. Ciò premesso, osserva la Corte che nessuna delle censure addotte in
ricorso merita accoglimento.
Il primo motivo è infondato, sotto il dedotto profilo di violazione dell'art.
521 c.p.p. tenuto conto dell'inessenzialità della specificata qualità di
esecutore autore "materiale" delle opere abusive, nel caso di specie in cui
l'accertata, ed ammessa, qualità di appaltatore delle opere stesse conferiva
all'imputato quella di soggetto incaricato della loro esecuzione, poco o punto
rilevando se poi il medesimo si fosse avvalso, nell'esecuzione di lavori di
scavo, di un terzo subappaltatore. Non sussiste al riguardo alcuna modifica
degli estremi fattuali essenziali dell'addebito, sufficientemente chiaro, nella
parte in cui l'imputato veniva indicato quale esecutore delle opere stesse (e
tale rimane anche chi si avvalga di soggetti diversi "materialmente" incaricati
dei lavori), e tale da consentirgli ogni adeguata difesa, rimanendo del tutto
marginale la circostanza che quelle opere non assentite, di cui nelle sentenze
di merito il Gentile viene ritenuto perfettamente consapevole, fossero eseguite
fisicamente da altri soggetti da lui incaricati. Correttamente, inoltre, i
giudici di merito hanno ritenuto l'imputato corresponsabile, con i committenti
effettivi, diversi dagli organi della "ltalgas", delle opere eccedenti i lavori
di posa del metanodotto, che servirono da mero pretesto per la realizzazione di
una nuova strada, ben più larga della pista di scavo, in vista di una futura
lottizzazione, non ancora approvata; tanto è stato possibile sulla scorta di
risultanze dibattimentali, di cui è stato dato ampio conto, da cui era "emerso
che erano stati tali Pizzuti e Trilli, responsabili di un locale consorzio
industriale, a dare incarico al Gentile e, per suo tramite i Leoncini, di
eseguire il non autorizzato lavoro; e coerentemente al ravvisato concorso tra
tali soggetti, il giudice di primo grado ha rimesso copie degli atti al P.M., ai
fini delle azioni penali di competenza.
Per il resto, il primo motivo, e totalmente il secondo, si risolvono in mere
censure di fatto, avverso accertamenti e valutazioni di merito compiute dalla
Corte territoriale e dal Tribunale reatino (la cui richiamata motivazione
integra quella di secondo grado), sulla scorta di inconfutabili risultanze
processuali, costituite non solo dalle univoche e precise deposizioni in fatto
(non di opinioni) dei verbalizzanti agenti del Corpo Forestale, riferenti
dell'accertato notevole divario dimensionale (larghezza di mt. 5 della pista
realizzata, previo disboscamento per alcuni tratti, anche in prossimità di un
corso d'acqua tutelato, laddove lo scavo autorizzato prevedeva uno sbancamento
massimo di tre metri di larghezza), ma anche dalla testimonianza del
responsabile locale dell'"Italgas" (oltre che dalle dichiarazioni
sostanzialmente ammissive degli effettivi committenti), confermativa della
rilevata eccedenza e della iniziativa assunta direttamente dal Pizzuti e dal
Trilli, in vista della futura lottizzazione prevedente una nuova strada e non il
ripristino di una preesistente.
La Corte deve tuttavia rilevare, in accoglimento della subordinata richiesta
formulata in udienza dalla difesa, che anche i residui reati ascritti al
ricorrente imputato sono estinti per prescrizione. Al riguardo deve considerarsi
che l'opera abusiva, come si desume dalle sentenze di merito, all'atto
dell'accertamento, avvenuto in data 25/5/99 era già compiuta; pur non risultando
con certezza la data di ultimazione dei lavori, il principio del favor rei
impone, tenuto conto del lieve margine temporale in considerazione (di pochi
giorni) di propendere per la tesi più favorevole all'imputato, e comunque, più
plausibile in concreto, della risalenza della consumazione a poco più di a. 4 e
m. 6 orsono, tempo sufficiente a comportare, in assenza di sospensioni di sorta
rilevanti ex art. 159, la maturazione dei termini di cui agli artt. 157 co. 5 -
160 u.c. C.P..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché estinti i reati ascritti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 18 novembre 2003. Depositato in
Cancelleria il 29 gennaio 2004
Edilizia e Urbanistica - Costruzione edilizia – Reati edilizi - Domanda di condono - Opere abusive non residenziali - Sospensione del procedimento - Esclusione. La domanda di condono edilizio per opere abusive di natura non residenziale non può determinare la sospensione del procedimento penale per l'accertamento del reato ex art. 38 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che ai sensi del comma 25 dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, le disposizioni sulla sanatoria prevista dal citato D.L. si applicano alle sole nuove costruzioni residenziali. Pres. Zumbo – Est. Piccialli – Imputato Gentile - Pm Gialanella A. (Diff.) (Annulla senza rinvio, App.Roma, 20 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 29 gennaio 2004, (Ud. 18/11/2003 n.01895 ) Rv. 227178 sentenza n. 3358
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