AmbienteDiritto.it                                                                                    

Legislazione  Giurisprudenza                            Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


Copyright © Ambiente Diritto.it

 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 08.01.2004 (Cc. 12.11.2003), Sentenza n. 37

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 08 gennaio 2004 (Cc. 12/11/2003 n.01733 ). Sentenza n. 37

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 12/11/2003
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1733
Dott. TORDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 25577/2003
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) ARICCI WILLIAM, N. a Bergamo il 29/9/1948;

2) ARICCI WENDY, N. a Bergamo il 22/12/1970;
avverso l'ordinanza del 22-26/5/2003 pronunciata dal Tribunale del riesame di Bergamo.;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Carlo M.;

Sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. SINISCALCHI A., con le quali chiede il rigetto del ricorso;

 

La Corte osserva:
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Con provvedimento 13/5/2003, il G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo, su istanza del P.M., disponeva il sequestro preventivo dell'area, sita nella zona denominata "Parco dei Colli", in località Petosino di Sorisole, di proprietà di Aricci William e concessa in comodato ad Aricci Wendy, già utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti di fonderia, provenienti dalla ditta "Fonderia Aricci s.p.a.", ipotizzando - a carico dei predetti - il reato di cui all'art. 51, comma 3, D. L.vo n. 22/1997 (gestione di discarica non autorizzata; essendo sull'area iniziati lavori edilizi, con movimentazione delle terre di fonderia, contenenti fenoli, e dunque inquinanti e pericolose per la salute pubblica.


Di tale provvedimento gli indagati chiedevano il riesame per insussistenza del fumus delicti, sostenendo che l'attività di smaltimento, e cioè di conferimento sull'area di materiale di fonderia, era cessata nell'anno 1992 e l'attuale intervento, effettuato da Aricci Wendy, era assentito da regolare concessione edilizia (n. 233/02), rilasciata dal Comune di Sorisole, e da tutte le autorizzazioni ambientali necessarie, trattandosi di zona vincolata.


Il Tribunale di Bergamo, con l'ordinanza indicata in premessa, rigettava l'impugnazione, ritenendo sussistente il fumus oltre che del reato ipotizzato dal G.I.P., anche del reato di cui all'art. 51, comma 1, D. L.vo n. 22/1997 (smaltimento non autorizzato di rifiuti), giacché i lavori effettuati sull'area in questione "non possono non comportare una significativa movimentazione delle terre di fonderia" ivi depositate, relativamente alle quali le analisi chimiche, eseguite dall'ASL di Bergamo agli inizi dell'anno 1998, avevano accertato valori superiori alla concentrazione massima ammissibile per il parametro "fenoli".


Ricorrono per Cassazione gli indagati, deducendo: 1) violazione di legge ed insussistenza della contestata fattispecie di cui all'art. 51, comma 3, D. L.vo n. 22/1997, in quanto l'intervento edilizio era assentito e l'area non era più oggetto di discarica dal 1992, ed addirittura i titolari della Fonderia erano stati allora assolti, dall'addebito di realizzazione di discarica abusiva, per carenza dell'elemento psicologico del reato; inoltre l'area non doveva neppure essere bonificata, ai sensi dell'art. 17 del decreto Ronchi, in quanto la quantità di fenoli riscontrati era nei limiti consentiti, come risulta dalle analisi prodotte dalla difesa e delle quali non ha tenuto conto il Tribunale;


2) mancanza e comunque inadeguata motivazione sulla sufficienza degli indizi in ordine alla commissione del reato di gestione di discarica non autorizzata, dandosi atto semplicemente di una movimentazione di terre di fonderia, senza precisazione di tempi e modalità, ne' del contenuto in fenoli di esse, rapportato ai limiti di legge; 3) violazione di legge, avendo il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti del sequestro preventivo per un reato diverso da quello configurato dal G.I.P., e cioè per smaltimento non autorizzato di rifiuti.


All'odierna udienza, il P.G. conclude come sopra riportato. Il ricorso non merita accoglimento.


Innanzi tutto deve dichiararsi manifestamente infondata la terza doglianza, di natura processuale, essendo pacifico in giurisprudenza che "in tema di riesame di provvedimento di sequestro, poiché il Tribunale ha il potere di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione (pure attribuendogli, se del caso, diverso nomen iuris, esso può confermare il provvedimento ablativo anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione redatta dall'organo procedente, del quale ha - in sostanza - lo stesso potere di cognizione" (tra tante: Cass. Sez. 2^, 19 dicembre 1997, n. 7399, Bolognini; Sez. 1^, 23 giugno 1997, n. 4274, Kistenpfenning ed altri; Sez. 5^, 11 marzo 1997, n. 1202, Simeti ed altri). Peraltro, nel caso di specie il Tribunale non ha ravvisato un reato diverso da quello ipotizzato dal G.I.P. (art. 51, comma 3, D. L.vo n. 22/1997), ma si è limitato a configurarne uno ulteriore (art. 51, comma 1, stesso decreto). Del pari infondata è la seconda doglianza, sia perché, in materia di misure cautelari, non sono deducibili vizi di motivazione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 322 bis, 324, 325 e 355, comma 3, c.p.p., sia perché comunque - "la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi" (SS.UU., 23 febbraio 2000, n. 7, Mariano).


Per quanto concerne la prima doglianza, relativa alla ipotizzabilità delle contravvenzioni in questione, il Collegio richiama il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui - ai fini della configurazione del reato previsto dall'art. 51, comma 3, D. L.vo n. 22/1997 - "il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato" (Cass. Sez. 4^, 20 agosto 1996, n. 8468, Battaglia; Sez. 3^, 4 novembre 1994, Zagni). Orbene, nel caso di specie, i giudici del merito hanno accertato - in fatto - che sono state movimentate le terre di fonderia "inquinanti e pericolose" e miscelate con terra naturale ed altro materiale "senza alcuna preventiva bonifica dell'area", per cui la discarica, cola pacificamente esistente da tempo, tanto da aver formato oggetto di un precedente giudizio penale, è stata - alla luce della richiamata giurisprudenza - "gestita" senza autorizzazione, se non altro per essere stata tollerata o mantenuta la situazione di fatto costituente reato.


Peraltro, se si considera che nel concetto di "smaltimento di rifiuto", secondo la menzionata sentenza Battaglia, devono essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso (operazioni preliminari, di trattamento, di deposito), e dunque anche la sua movimentazione ai fini dell'innocuizzazione o del recupero dell'area occupata, è astrattamente configuratile anche il reato di cui al primo comma del menzionato art. 51 del decreto Ronchi. Ciò senza dire che, come si evince dall'ordinanza impugnata, nel caso di specie può comunque ravvisarsi il reato di cui agli artt. 17 e 51 bis D. L.vo n. 22/1997, per mancata bonifica del sito in questione.


Pertanto, ad avviso del Collegio, sussiste il fumus dei reati ipotizzati, donde s' impone il rigetto del ricorso, non essendovi contestazione sulla ravvisabilità delle esigenze cautelari.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

 

1) Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Discarica in difetto di autorizzazione - Concetto di gestione di discarica - Individuazione - Sanità. Ai fini della configurabilità del reato di gestione di discarica in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il concetto di gestione deve essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare o a tollerare lo stato di fatto che costituisce reato. PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003 n. 01733) Rv. 227064, Sentenza n. 37

 

2) Rifiuti - Discarica - Concetto di gestione - Fattispecie: terre di fonderia "inquinanti e pericolose" miscelate con terra naturale ed altro materiale. Il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato" (Cass. Sez. 4^, 20 agosto 1996, n. 8468, Battaglia; Sez. 3^, 4 novembre 1994, Zagni). Nella specie, i giudici del merito hanno accertato - in fatto - che sono state movimentate le terre di fonderia "inquinanti e pericolose" e miscelate con terra naturale ed altro materiale "senza alcuna preventiva bonifica dell'area", per cui la discarica, cola pacificamente esistente da tempo, tanto da aver formato oggetto di un precedente giudizio penale, è stata "gestita" senza autorizzazione, se non altro per essere stata tollerata o mantenuta la situazione di fatto costituente reato. PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003 n. 01733) Rv. 227064, Sentenza n. 37

3) Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Concetto di "smaltimento di rifiuto" - Fasi. Nel concetto di "smaltimento di rifiuto", devono essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso (operazioni preliminari, di trattamento, di deposito), e dunque anche la sua movimentazione ai fini dell'innocuizzazione o del recupero dell'area occupata, è astrattamente configuratile anche il reato di cui al primo comma dell’art. 51 del Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (decreto Ronchi). PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003 n. 01733) Rv. 227064, Sentenza n. 37

4) Procedure e varie - Riesame di provvedimento di sequestro - Potere di cognizione - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Sussiste. In tema di riesame di provvedimento di sequestro, poiché il Tribunale ha il potere di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione (pure attribuendogli, se del caso, diverso nomen iuris, esso può confermare il provvedimento ablativo anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione redatta dall'organo procedente, del quale ha - in sostanza - lo stesso potere di cognizione (tra tante: Cass. Sez. 2^, 19 dicembre 1997, n. 7399, Bolognini; Sez. 1^, 23 giugno 1997, n. 4274, Kistenpfenning ed altri; Sez. 5^, 11 marzo 1997, n. 1202, Simeti ed altri). PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003 n. 01733) Rv. 227064, Sentenza n. 37

5) Procedure e varie - Verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare. La verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (SS.UU., 23 febbraio 2000, n. 7, Mariano). PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003 n. 01733) Rv. 227064, Sentenza n. 37

 

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza