Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 08.01.2004 (Cc. 12.11.2003), Sentenza n. 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 08 gennaio 2004 (Cc. 12/11/2003 n.01733 ).
Sentenza n. 37
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 12/11/2003
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1733
Dott. TORDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 25577/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ARICCI WILLIAM, N. a Bergamo il 29/9/1948;
2) ARICCI WENDY, N. a Bergamo il
22/12/1970;
avverso l'ordinanza del 22-26/5/2003 pronunciata dal Tribunale del riesame di
Bergamo.;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Carlo M.;
Sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. SINISCALCHI A., con le quali chiede il rigetto del ricorso;
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento 13/5/2003, il G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo, su
istanza del P.M., disponeva il sequestro preventivo dell'area, sita nella zona
denominata "Parco dei Colli", in località Petosino di Sorisole, di proprietà di
Aricci William e concessa in comodato ad Aricci Wendy, già utilizzata per lo
smaltimento dei rifiuti di fonderia, provenienti dalla ditta "Fonderia Aricci
s.p.a.", ipotizzando - a carico dei predetti - il reato di cui all'art. 51,
comma 3, D. L.vo n. 22/1997 (gestione di discarica non autorizzata; essendo
sull'area iniziati lavori edilizi, con movimentazione delle terre di fonderia,
contenenti fenoli, e dunque inquinanti e pericolose per la salute pubblica.
Di tale provvedimento gli indagati chiedevano il riesame per insussistenza del
fumus delicti, sostenendo che l'attività di smaltimento, e cioè di conferimento
sull'area di materiale di fonderia, era cessata nell'anno 1992 e l'attuale
intervento, effettuato da Aricci Wendy, era assentito da regolare concessione
edilizia (n. 233/02), rilasciata dal Comune di Sorisole, e da tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie, trattandosi di zona vincolata.
Il Tribunale di Bergamo, con l'ordinanza indicata in premessa, rigettava
l'impugnazione, ritenendo sussistente il fumus oltre che del reato ipotizzato
dal G.I.P., anche del reato di cui all'art. 51, comma 1, D. L.vo n. 22/1997
(smaltimento non autorizzato di rifiuti), giacché i lavori effettuati sull'area
in questione "non possono non comportare una significativa movimentazione delle
terre di fonderia" ivi depositate, relativamente alle quali le analisi chimiche,
eseguite dall'ASL di Bergamo agli inizi dell'anno 1998, avevano accertato valori
superiori alla concentrazione massima ammissibile per il parametro "fenoli".
Ricorrono per Cassazione gli indagati, deducendo: 1) violazione di legge ed
insussistenza della contestata fattispecie di cui all'art. 51, comma 3, D. L.vo
n. 22/1997, in quanto l'intervento edilizio era assentito e l'area non era più
oggetto di discarica dal 1992, ed addirittura i titolari della Fonderia erano
stati allora assolti, dall'addebito di realizzazione di discarica abusiva, per
carenza dell'elemento psicologico del reato; inoltre l'area non doveva neppure
essere bonificata, ai sensi dell'art. 17 del decreto Ronchi, in quanto la
quantità di fenoli riscontrati era nei limiti consentiti, come risulta dalle
analisi prodotte dalla difesa e delle quali non ha tenuto conto il Tribunale;
2) mancanza e comunque inadeguata motivazione sulla sufficienza degli indizi in
ordine alla commissione del reato di gestione di discarica non autorizzata,
dandosi atto semplicemente di una movimentazione di terre di fonderia, senza
precisazione di tempi e modalità, ne' del contenuto in fenoli di esse,
rapportato ai limiti di legge; 3) violazione di legge, avendo il Tribunale
ritenuto sussistenti i presupposti del sequestro preventivo per un reato diverso
da quello configurato dal G.I.P., e cioè per smaltimento non autorizzato di
rifiuti.
All'odierna udienza, il P.G. conclude come sopra riportato. Il ricorso non
merita accoglimento.
Innanzi tutto deve dichiararsi manifestamente infondata la terza doglianza, di
natura processuale, essendo pacifico in giurisprudenza che "in tema di riesame
di provvedimento di sequestro, poiché il Tribunale ha il potere di procedere ad
una diversa qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione
(pure attribuendogli, se del caso, diverso nomen iuris, esso può confermare il
provvedimento ablativo anche per ragioni diverse da quelle indicate nella
motivazione redatta dall'organo procedente, del quale ha - in sostanza - lo
stesso potere di cognizione" (tra tante: Cass. Sez. 2^, 19 dicembre 1997, n.
7399, Bolognini; Sez. 1^, 23 giugno 1997, n. 4274, Kistenpfenning ed altri; Sez.
5^, 11 marzo 1997, n. 1202, Simeti ed altri). Peraltro, nel caso di specie il
Tribunale non ha ravvisato un reato diverso da quello ipotizzato dal G.I.P.
(art. 51, comma 3, D. L.vo n. 22/1997), ma si è limitato a configurarne uno
ulteriore (art. 51, comma 1, stesso decreto). Del pari infondata è la seconda
doglianza, sia perché, in materia di misure cautelari, non sono deducibili vizi
di motivazione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 322 bis, 324,
325 e 355, comma 3, c.p.p., sia perché comunque - "la verifica delle condizioni
di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della
Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di
merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in
ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di
compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa
ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla
gravità degli stessi" (SS.UU., 23 febbraio 2000, n. 7, Mariano).
Per quanto concerne la prima doglianza, relativa alla ipotizzabilità delle
contravvenzioni in questione, il Collegio richiama il consolidato orientamento
di questa Corte secondo cui - ai fini della configurazione del reato previsto
dall'art. 51, comma 3, D. L.vo n. 22/1997 - "il concetto di gestione di
discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo
sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo
stato di fatto che costituisce reato" (Cass. Sez. 4^, 20 agosto 1996, n. 8468,
Battaglia; Sez. 3^, 4 novembre 1994, Zagni). Orbene, nel caso di specie, i
giudici del merito hanno accertato - in fatto - che sono state movimentate le
terre di fonderia "inquinanti e pericolose" e miscelate con terra naturale ed
altro materiale "senza alcuna preventiva bonifica dell'area", per cui la
discarica, cola pacificamente esistente da tempo, tanto da aver formato oggetto
di un precedente giudizio penale, è stata - alla luce della richiamata
giurisprudenza - "gestita" senza autorizzazione, se non altro per essere stata
tollerata o mantenuta la situazione di fatto costituente reato.
Peraltro, se si considera che nel concetto di "smaltimento di rifiuto", secondo
la menzionata sentenza Battaglia, devono essere comprese tutte le fasi della
vita dello stesso (operazioni preliminari, di trattamento, di deposito), e
dunque anche la sua movimentazione ai fini dell'innocuizzazione o del recupero
dell'area occupata, è astrattamente configuratile anche il reato di cui al primo
comma del menzionato art. 51 del decreto Ronchi. Ciò senza dire che, come si
evince dall'ordinanza impugnata, nel caso di specie può comunque ravvisarsi il
reato di cui agli artt. 17 e 51 bis D. L.vo n. 22/1997, per mancata bonifica del
sito in questione.
Pertanto, ad avviso del Collegio, sussiste il fumus dei reati ipotizzati, donde
s' impone il rigetto del ricorso, non essendovi contestazione sulla
ravvisabilità delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004
1) Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Discarica in difetto di autorizzazione - Concetto di gestione di discarica - Individuazione - Sanità. Ai fini della configurabilità del reato di gestione di discarica in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il concetto di gestione deve essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare o a tollerare lo stato di fatto che costituisce reato. PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003 n. 01733) Rv. 227064, Sentenza n. 37
2) Rifiuti - Discarica - Concetto di gestione - Fattispecie: terre di fonderia "inquinanti e pericolose" miscelate con terra naturale ed altro materiale. Il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato" (Cass. Sez. 4^, 20 agosto 1996, n. 8468, Battaglia; Sez. 3^, 4 novembre 1994, Zagni). Nella specie, i giudici del merito hanno accertato - in fatto - che sono state movimentate le terre di fonderia "inquinanti e pericolose" e miscelate con terra naturale ed altro materiale "senza alcuna preventiva bonifica dell'area", per cui la discarica, cola pacificamente esistente da tempo, tanto da aver formato oggetto di un precedente giudizio penale, è stata "gestita" senza autorizzazione, se non altro per essere stata tollerata o mantenuta la situazione di fatto costituente reato. PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003 n. 01733) Rv. 227064, Sentenza n. 37
3) Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Concetto di "smaltimento di rifiuto" - Fasi. Nel concetto di "smaltimento di rifiuto", devono essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso (operazioni preliminari, di trattamento, di deposito), e dunque anche la sua movimentazione ai fini dell'innocuizzazione o del recupero dell'area occupata, è astrattamente configuratile anche il reato di cui al primo comma dell’art. 51 del Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (decreto Ronchi). PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003 n. 01733) Rv. 227064, Sentenza n. 37
4) Procedure e varie - Riesame di provvedimento di sequestro - Potere di cognizione - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Sussiste. In tema di riesame di provvedimento di sequestro, poiché il Tribunale ha il potere di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione (pure attribuendogli, se del caso, diverso nomen iuris, esso può confermare il provvedimento ablativo anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione redatta dall'organo procedente, del quale ha - in sostanza - lo stesso potere di cognizione (tra tante: Cass. Sez. 2^, 19 dicembre 1997, n. 7399, Bolognini; Sez. 1^, 23 giugno 1997, n. 4274, Kistenpfenning ed altri; Sez. 5^, 11 marzo 1997, n. 1202, Simeti ed altri). PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003 n. 01733) Rv. 227064, Sentenza n. 37
5) Procedure e varie - Verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare. La verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (SS.UU., 23 febbraio 2000, n. 7, Mariano). PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003 n. 01733) Rv. 227064, Sentenza n. 37
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