Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.
3, del
Pres. Dell'Anno P. - Est. Fiale A. - Rel. Fiale A. - Imp. Mando'. - P.M. Ciampoli
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 734
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 10864/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANDÒ Mara, n. a Bagno di Ripoli (FI), il 4.5.1948;
avverso l'ordinanza
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.
FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott.
CIAMPOLI Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, Avv.to Massimo CECIARINI, il
quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la Mandò,
la quale ha eccepito:
- la tardività
della notifica del provvedimento di sequestro e dell'informazione di garanzia,
che aveva determinato l'impossibilità di presenziare
con difensore di fiducia all'esecuzione della misura di cautela reale e di
svolgere tempestiva attività difensiva;
- la sottrazione dell'intervento realizzato al regime del permesso di costruire, poiché si tratterebbe di manufatto destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee, "da adibire ad uffici a servizio del futuro cantiere relativo alla ristrutturazione e parziale ricostruzione del podere Monte Cima".
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. 1. Vanno ribaditi,
anzitutto, i principi secondo i quali:
- per l'adozione del sequestro preventivo non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto;
- la notifica del
provvedimento che dispone il sequestro preventivo è destinata solo a
consentirne l'impugnazione. Ne consegue che il ritardo della notifica stessa, e
quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di ritardare la
decorrenza del termine di impugnazione per
l'interessato, ma non da luogo a nullità, perché non ne pregiudica
l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza (vedi Cass.,
Sez. 5^,
Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde
all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la
relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una
non-consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto
finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di
un medesimo procedimento.
L'accertamento della sussistenza de fumus commissi delicti va compiuto
sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono
essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne
la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma
che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono
- in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere
l'ipotesi formulata in quella tipica.
Il Tribunale del riesame, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia,
tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della
fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei
presupposti che legittimano il sequestro.
3. Nella fattispecie, il Tribunale di Grosseto risulta
essersi correttamente attenuto a tali principi, dal momento che la natura
"precaria" di un manufatto - secondo la giurisprudenza di questa
Corte Suprema (vedi Cass., Sez.
3^:
In base a tale principio, legittimamente non è stata
riconosciuta evidente "precarietà" ad una costruzione stabilmente
infissa al suolo e dotata di impianti, la cui destinazione alla gestione di un
cantiere precario risulta meramente asserita.
L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica
spettano ai giudici del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati
elementi di segno positivo, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie affermazioni della ricorrente (che,
comunque, non sono riferite alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica ed
alla contestata mancanza di essa) non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus"
dei reati ipotizzati. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della
ricorrente medesima al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il
M A S S I M E
1) Urbanistica e edilizia - Manufatto precario -
Nozione - Requisiti - Individuazione - Uso precario e temporaneo - Fini specifici, contingenti e limitati nel tempo - Fattispecie: casa in legno in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In materia edilizia, la natura "precaria" di un manufatto
- (Cass., Sez. 3^:
2) Urbanistica e
edilizia - Sequestro preventivo - Presupposti.
Ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro
preventivo non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti
di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far
configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la
cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di
dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a
dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne
costituiscono il prodotto. Pres. Dell'Anno P. - Est.: Fiale A. - Rel. Fiale A. - Imp. Mando'. - P.M. Ciampoli L. (Conf.),
(Rigetta, Trib. Grosseto,
3) Procedure e varie - Sequestro preventivo - Notifica - Funzione - Ritardo
della notifica - Decorrenza del termine di impugnazione.
La notifica del provvedimento che dispone il sequestro preventivo è destinata
solo a consentirne l'impugnazione. Ne consegue che il ritardo della notifica
stessa, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di
ritardare la decorrenza del termine di impugnazione
per l'interessato, ma non da luogo a nullità, perché non ne pregiudica
l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza (vedi Cass.,
Sez. 5^,
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