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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 29 settembre 2004 (Ud.2 luglio 2004), sentenza n. 38318
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III 29 settembre 2004(Ud. 2 luglio 2004), sentenza n. 38318
Pres. Papadia U. - Est. Lombardi AM.- Rel. Lombardi AM.- Imp.
Pastorino. - P.M. Albano A. (Conf.)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 02/07/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1535
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 42284/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Renzo Venturini, difensore di fiducia di Pastorino Adriano, n. a Campo
Ligure l'8.5.1947;
avverso la sentenza in data 8.5.2002 della Corte di Appello di Genova, con la
quale, a conferma di quella del Tribunale di La Spezia in data 6.4.2001, venne
condannato alla pena di mesi cinque di arresto e L. 4.000.000 di ammenda, quale
colpevole dei reati: a) di cui all'art. 51, comma terzo, del D. L.vo n. 22/97;
b) di cui agli art. 1 sexies della L. n. 431/85 e 163 del D. L.vo n. 490/99; c)
di cui all'art. 20 lett. c) della L. n. 47/85, unificati sotto il vincolo della
continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Albano Antonio,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Renzo Venturini, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la
pronuncia di colpevolezza del Pastorino in ordine ai reati precisati in
epigrafe, ascrittigli per avere realizzato e gestito una discarica di rifiuti
provenienti da demolizioni edili e stradali in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico e ambientale senza le prescritte autorizzazioni e in difformità
della concessione n. 46 del 1999, rilasciata per l'esecuzione di opere di
bonifica e di risistemazione di suolo agricolo mediante riporto di terreno
esclusivamente vegetale. I giudici di merito hanno accertato in punto di fatto
che l'imputato aveva realizzato uno sbancamento del terreno, destinando l'area
all'uso indicato in imputazione. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di
gravame con i quali l'appellante aveva sostenuto la liceità dei fatti
ascrittigli, deducendo, tra l'altro, che ai materiali depositati non poteva
essere attribuita natura di rifiuti, in quanto assimilabili a terra e rocce.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con entrambi i mezzi di annullamento il ricorrente denuncia la mancanza o
manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Si deduce che la sentenza ha illogicamente affermato la colpevolezza
dell'imputato in relazione alle varie ipotesi criminose ascrittegli, pur
essendosi rilevato che non è stato possibile accertare la quantità dei
materiali, definiti quali rifiuti, depositata. Con i motivi si censura inoltre,
come palesemente illogica, la valutazione della consistenza di detto materiale
mediante il riferimento alla circostanza che per asportarlo è stato necessario
l'impiego di un camion, in quanto non sono state accertate le dimensioni e le
condizioni di carico del camion utilizzato.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, riportando sul punto la motivazione della pronuncia di
primo grado, ha esattamente osservato che la qualificazione di discarica deriva
dalla destinazione oggettiva dell'area, come accertata, in considerazione della
ripetitività delle operazioni di scarico, dello spianamento dell'area ad essa
destinata e della sua perimetrazione e recinzione, della previsione del
conferimento di ulteriori quantità di rifiuti, in conformità dell'indirizzo
interpretativo di questa Corte citato nella sentenza. È stato infatti affermato
da questa Corte che "È configurabile il reato di gestione di discarica abusiva
di rifiuti speciali, quando esiste una rudimentale organizzazione di persone e
cose, diretta al funzionamento della medesima Sussiste, invece, la
contravvenzione di realizzazione di discarica, quando vi sia l'allestimento di
un'area con effettuazione di opere a ciò occorrenti (spianamento del terreno,
apertura di accessi; sistemazione; perimetrazione; recinzione). Il reato di
gestione è caratterizzato dalla permanenza, che cessa con il rilascio
dell'autorizzazione o con la chiusura o la disattivazione o con la sentenza di
primo grado." (sez. 3^, 199704013, Vasco, riv. 207613).
Non assume, pertanto, rilevanza per negare l'esistenza della discarica, la cui
realizzazione e gestione è stata ascritta all'imputato, la circostanza che il
quantitativo dei rifiuti, che peraltro i giudici di merito hanno ritenuto
cospicuo, non risulti di particolare entità, allorché sussistano gli altri
elementi indicati nella pronuncia impugnata.
Nè l'accertamento di merito sul punto può essere censurato in sede di
legittimità mediante rilievi di natura fattuale. Esattamente, infine, i giudici
di merito hanno affermato che i materiali di risulta provenienti da demolizioni
edili rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, secondo la classificazione
di cui all'allegato A del D. L.vo n. 22/97.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del
ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente Pastorino Adriano al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29
settembre 2004
1) Rifiuti - Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata - Opere, di spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione - Gestione di discarica abusiva - Differenze - Quantitativo di rifiuti presente - Rilevanza - Esclusione. In materia di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorchè sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, nè assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità. Pres. Papadia U. - Est. Lombardi AM.- Rel. Lombardi AM.- Imp. Pastorino. - P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App. Genova, 8 Maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. 3, del 29/09/2004 (Ud. 02/07/2004), Sentenza n. 38318
2) Rifiuti - Discarica di rifiuti - Realizzazione e gestione – Rifiuti provenienti da demolizioni edili e stradali in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale - Assenza delle autorizzazioni – Fattispecie. In tema di rifiuti e loro gestione, la qualificazione di discarica deriva dalla destinazione oggettiva dell'area, in considerazione della ripetitività delle operazioni di scarico, dello spianamento dell'area ad essa destinata e della sua perimetrazione e recinzione, della previsione del conferimento di ulteriori quantità di rifiuti. Pertanto, è configurabile il reato di gestione di discarica abusiva di rifiuti speciali, quando esiste una rudimentale organizzazione di persone e cose, diretta al funzionamento della medesima sussiste, invece, la contravvenzione di realizzazione di discarica, quando vi sia l'allestimento di un'area con effettuazione di opere a ciò occorrenti (spianamento del terreno, apertura di accessi; sistemazione; perimetrazione; recinzione). Il reato di gestione è caratterizzato dalla permanenza, che cessa con il rilascio dell'autorizzazione o con la chiusura o la disattivazione o con la sentenza di primo grado." (sez. 3^, 199704013, Vasco, riv. 207613). Non assume, pertanto, rilevanza per negare l'esistenza della discarica, la circostanza che il quantitativo dei rifiuti, non risulti di particolare entità, allorché sussistano gli altri elementi. Fattispecie: realizzazione e gestione una discarica di rifiuti provenienti da demolizioni edili e stradali in difformità della concessione, rilasciata per l'esecuzione di opere di bonifica e di risistemazione di suolo agricolo mediante riporto di terreno esclusivamente vegetale. Pres. Papadia U. - Est. Lombardi AM.- Rel. Lombardi AM.- Imp. Pastorino. - P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App. Genova, 8 Maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. 3, del 29/09/2004 (Ud. 02/07/2004), Sentenza n. 38318
3) Rifiuti – Gestione dei rifiuti - Materiali di risulta provenienti da demolizioni edili – Classificazione - Rifiuti speciali - Sussiste. In tema di rifiuti e loro gestione, i materiali di risulta provenienti da demolizioni edili rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, secondo la classificazione di cui all'allegato A del D. L.vo n. 22/97. Pres. Papadia U. - Est. Lombardi AM.- Rel. Lombardi AM.- Imp. Pastorino.- P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App. Genova, 8 Maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. 3, del 29/09/2004 (Ud. 02/07/2004), Sentenza n. 38318
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