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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 03 febbraio 2004, sentenza n. 3988

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. III del
03 febbraio 2004, (Cc. 03 dicembre 2003 n. 01833 ), sentenza n. 3988
Pres. Papa – Est. De Maio -  Imp.Dionisi


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio

Dott. PAPADIA Umberto - Presidente
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere
2. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere
3. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
4. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ha pronunciato la seguente


SENTENZA/ORDINANZA


sul ricorso proposto da:
DIONISI LUCIA N. IL 13/05/1947;
avverso ORDINANZA del 07/02/2003 TRIBUNALE di RIETI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G. inammissibile il ricorso;


MOTIVAZIONE


In data 21.6.2002 il difensore di Dionisi Lucia, condannata per reati edilizi con sentenza irrevocabile del Pretore di Rieti in data 2.10.96, presentò istanza di archiviazione della procedura esecutiva relativa all'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata emesso nei confronti della predetta con la sentenza stessa. Veniva fatto rilevare che relativamente all'immobile abusivo era stata proposta istanza di condono edilizio; che il sindaco del comune di Cantalice aveva dichiarato congrua la somma versata a titolo di oblazione e che il responsabile dell'area tecnica del Comune stesso aveva espresso - in subdelega ai sensi dell'art. 1 co. 6^ L. Reg. 59/95 dal momento che l'immobile ricadeva in zona vincolata ai sensi della l. 1497/39 - parere favorevole ex art. 32 l. 47/85 con determinazione n. 230 in data 1.2.2001. Nel corso della trattazione dell'incidente, venne accertato che tale provvedimento era stato trasmesso alla competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici ai fini dell'eventuale esercizio del potere di annullamento ex art. 151 co. 4^ D. L.vo 490/99 e che la Soprintendenza aveva richiesto, ma inutilmente, all'istante ulteriore documentazione relativa alla consistenza del lotto e al piano di utilizzazione aziendale. All'esito della procedura, l'istanza di archiviazione è stata rigettata dal Giudice monocratico del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 7.2.2003, avverso la quale il difensore della Dionisi ha proposto ricorso per Cassazione.


Il ricorrente deduce, con unico motivo, che il Tribunale ha rigettato l'istanza difensiva ritenendo decisivo che la condannata non avesse adempiuto alla richiesta di ulteriore documentazione da parte della Soprintendenza; tale convincimento sarebbe, secondo il ricorrente, inficiato da "Violazione di legge e vizio di motivazione" perché "la Soprintendenza non ha competenza alcuna circa la valutazione della consistenza del lotto agricolo e del piano di utilizzazione aziendale; la richiesta documentale avanzata era, quindi, del tutto priva di legittimità", per cui doveva ritenersi che "l'autorità di vigilanza era decaduta dal potere di annullamento di cui all'art. 151 co. 4^ D. L.vo 490/99". Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le citate deduzioni costituiscono mera riproposizione delle questioni già persuasivamente disattese dal primo Giudice e, comunque, sono manifestamente infondate. Infatti, devono ritenersi esatti giuridicamente e allineati con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i seguenti principi sui quali è basata l'ordinanza impugnata:

 

1) in tema di esecuzione dell'ordine di demolizione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare la compatibilità dell'ordine stesso con i provvedimenti nel frattempo assunti dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa e deve revocare o sospendere l'ordine di demolizione solo se risulti incompatibile con atti amministrativi legittimi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sanatoria dell'opera abusiva (cfr., tra le molte, le sent., tutte di questa Sez., 9.7.2002, Prencipe; 30.3.2000, Ciconte; 19.11.1999, Basile);

 

2) dovendo tale valutazione di compatibilità essere riferita a un provvedimento attuale (e non certo a uno solo futuro ed eventuale, che ritarderebbe inammissibilmente sine die l'esecuzione della demolizione), il giudice dell'esecuzione non può di certo sostituirsi alla competente autorità amministrativa - quando, come nel caso in esame, sia ancora in corso il procedimento di sanatoria - entrando nel merito della discrezionalità delle scelte che questa è chiamata effettuare; non è, quindi, possibile in questa sede sindacare, in particolare, la richiesta formulata dalla Soprintendenza all'istante di produzione di ulteriore documentazione. Ne deriva che nel caso in esame, va ritenuto, da un lato, che il procedimento per l'eventuale annullamento della citata determinazione n. 230/2001 del comune di Cantalice è ancora pendente e, dall'altro, che la dichiarazione di congruità dell'oblazione e la pronuncia della determinazione stessa (i soli atti dei quali può allo stato tenersi conto) non possono ritenersi atti assolutamente incompatibili con la sopravvivenza dell'ordine di demolizione dell'immobile;

 

3) neppure è, infine, sostenibile (come, invece, fatto dal ricorrente) che la Soprintendenza sia decaduta, per il decorso del termine di 60 giorni previsto dalla legge, dal potere di annullamento della determinazione 230/2001 del comune di Cantalice; il termine in questione, infatti, inizia a decorrere solo da quando la documentazione perviene, completa, all'organo competente a decidere (giurisprudenza, anche su tale punto, consolidata di questa Corte e del Cons. di Stato). In un siffatto contesto, non può che essere ribadito il principio secondo cui, in pendenza della procedura di condono edilizio di opere abusive, la sola determinazione, da parte dell'amministrazione comunale competente, di congruità dell'oblazione versata non è idonea a determinare l'effetto della revoca o anche della sola sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto solo con il rilascio della concessione sorge, in capo al giudice dell'esecuzione, l'obbligo di verifica della legittimità della stessa e della compatibilità del manufatto con lo strumento urbanistico (Cass. Sez. 3^, 13.2.2002 n. 5776, P.M. in c. Martino).


Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese, nonché (non essendovi elementi per ritenere una sua assenza di colpa in ordine alla causa di inammissibilità) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di cinquecento.


P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.


Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

Edilizia e urbanistica - Costruzione edilizia - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Domanda di condono edilizio - Congruità dell'oblazione - Idoneità a determinare la revoca o sospensione dell'esecuzione della demolizione - Esclusione. In tema di condono edilizio, la determinazione da parte dell'amministrazione comunale di congruità dell'oblazione versata non è idonea a determinare la revoca o la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna (ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 31,comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), in quanto soltanto a seguito del rilascio del permesso sorge in capo al giudice dell'esecuzione l'obbligo di verifica della legittimità dello stesso e della compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici. Pres. Papa – Est. De Maio -  Dionisi. (Conf.) (Dichiara inammissibile, Trib.Rieti, 7 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE  Sez. III del 03 febbraio 2004, (Cc. 03 dicembre 2003) sentenza n. 3988

 

Edilizia e urbanistica - Ordine di demolizione - Revoca o sospensione - Valutazione di compatibilità - Sanatoria dell'opera abusiva - Limiti. In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare la compatibilità dell'ordine stesso con i provvedimenti nel frattempo assunti dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa e deve revocare o sospendere l'ordine di demolizione solo se risulti incompatibile con atti amministrativi legittimi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sanatoria dell'opera abusiva (cfr., tra le molte, le sent., tutte di questa Sez., 9.7.2002, Prencipe; 30.3.2000, Ciconte; 19.11.1999, Basile). Pres. Papa – Est. De Maio -  Dionisi. (Conf.) (Dichiara inammissibile, Trib.Rieti, 7 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE  Sez. III del 03 febbraio 2004, (Cc. 03 dicembre 2003) sentenza n. 3988

 

Edilizia e urbanistica - Ordine di demolizione - Domanda di condono edilizio - Congruità dell'oblazione - Idoneità a determinare la revoca o sospensione dell'esecuzione della demolizione - Esclusione. In pendenza della procedura di condono edilizio di opere abusive, la sola determinazione, da parte dell'amministrazione comunale competente, di congruità dell'oblazione versata non è idonea a determinare l'effetto della revoca o anche della sola sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto solo con il rilascio della concessione sorge, in capo al giudice dell'esecuzione, l'obbligo di verifica della legittimità della stessa e della compatibilità del manufatto con lo strumento urbanistico (Cass. Sez. 3^, 13.2.2002 n. 5776, P.M. in c. Martino). Pres. Papa – Est. De Maio -  Dionisi. (Conf.) (Dichiara inammissibile, Trib.Rieti, 7 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE  Sez. III del 03 febbraio 2004, (Cc. 03 dicembre 2003) sentenza n. 3988

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