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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 03 febbraio 2004(ud. 12.12.2003), sentenza n. 3991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. III del 03 febbraio 2004, (ud. 12 dicembre 2003 n. 01891), sentenza n. 3991
Pres. Zumbo – Est. Fiale – Imp. Calabria


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio

Dott. ZUMBO Antonio - Presidente
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere
2. Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


CALABRIA Anna Maria, n. a Palermo l'8.9.1940;
avverso la sentenza 6.2.2003 del G.I.P. del Tribunale di Palermo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE;
lette le conclusioni del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo con il quale veniva disposta la demolizione dell'opera;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza 6.2.2003 il G.I.P. del Tribunale di Palermo applicava a Calabria Anna Maria, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena - condizionalmente sospesa - di mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di cui - all'art. 349 cpv. cod. pen. (violazione dei sigilli apposti ad un fabbricato abusivo - acc. in Carini, il 20.11.1997);e dichiarava estinte, per intervenuta prescrizione, le contravvenzioni di cui agli artt.: 20, lett. b), legge a 47/1985; 13 e 14 legge n. 1086/1971; 17, 18 e 20 legge n. 64/1974.


Ordinava la demolizione delle opere abusive, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, lamentando violazione di legge per avere il giudice illegittimamente disposto l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, nonostante la intervenuta pronuncia di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato e deve essere accolto.


L'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 47/1985 (con previsione riprodotta nell'art. 31, 9^ comma, del T.U. 6.6.2001, n. 380) dispone che, per le opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, "il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A., essendo finalizzato ad assicurare comunque il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'art. 7 della legge n. 47/1985 (trasfuso nell'art. 31 del T.U. n. 380/2001). Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, ne' di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (vedi, in tal senso, Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, ric. Monterisi).


L'ordine di demolizione in oggetto ha pertanto come presupposto - diversamente da quanto già previsto dall'art. 19 della stessa legge n. 47/1985 (ed attualmente dall'art. 44, comma 2, del T.U. n. 380/2001) per la confisca dei terreni abusivamente lottizzati - la pronuncia di una sentenza di condanna o ad essa equiparata e non il mero accertamento della commissione dell'abuso edilizio, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (vedi Cass., Sez. 3^, 16.2.1998, n. 4100, ric. Maniscalco).


Ne consegue che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva non consente di impartire l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa.


La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, limitatamente al disposto ordine di demolizione delle opere abusive, che deve essere eliminato.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione visti gli artt. 607, 611 e 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al disposto ordine di demolizione, ordine che elimina.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

Edilizia e urbanistica - Costruzione edilizia – Manufatto abusivo - Procedimento per violazione del d.P.R. n. 380 del 2001 - Dichiarazione di prescrizione del reato - Ordine di demolizione del manufatto - Legittimità - Esclusione - Fondamento. L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva non consente l'emissione dell'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma nono, del T. U. in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), atteso che trattasi di una misura amministrativa di tipo ablatorio la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova la propria ragione giuridica nella accessività alla sentenza di condanna, mentre resta fermo il potere dovere in merito dell'autorità amministrativa.  Pres. Zumbo – Est. Fiale -  Imp. Calabria. (Conf.) (Annulla in parte senza rinvio, Gip Trib.Palermo, 6 febbraio 2003).  CORTE DI CASSAZIONE  Sez. III del 03 febbraio 2004, (ud. 12 dicembre 2003 n. 01891) sentenza n. 3991

 

Edilizia e urbanistica - Ordine di demolizione - Opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali - Sentenza di condanna - Fondamento - Sanzione amministrativa di tipo ablatorio - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati - Sentenza di estinzione per prescrizione. Per le opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, art. 7 ultimo comma della legge n. 47/1985 (con previsione riprodotta nell'art. 31, 9^ comma, del T.U. 6.6.2001, n. 380) "il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A., essendo finalizzato ad assicurare comunque il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'art. 7 della legge n. 47/1985 (trasfuso nell'art. 31 del T.U. n. 380/2001). Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, ne' di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (vedi, in tal senso, Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, ric. Monterisi). L'ordine di demolizione in oggetto ha pertanto come presupposto - diversamente da quanto già previsto dall'art. 19 della stessa legge n. 47/1985 (ed attualmente dall'art. 44, comma 2, del T.U. n. 380/2001) per la confisca dei terreni abusivamente lottizzati - la pronuncia di una sentenza di condanna o ad essa equiparata e non il mero accertamento della commissione dell'abuso edilizio, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (vedi Cass., Sez. 3^, 16.2.1998, n. 4100, ric. Maniscalco). Ne consegue che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva non consente di impartire l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa. Pres. Zumbo – Est. Fiale -  Imp. Calabria. (Conf.) (Annulla in parte senza rinvio, Gip Trib.Palermo, 6 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 03 febbraio 2004, (ud. 12.12.2003), sentenza n. 3991

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