AmbienteDiritto.it                                                                                    

Legislazione  Giurisprudenza                            Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


Copyright © Ambiente Diritto.it

 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 5 febbraio 2004 (ud. 12.12.2003), sentenza n. 4373

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. III del 5
febbraio 2004, (ud. 12 dicembre 2003 n. 02056), sentenza n.  4373
Pres.Zumbo A. – Est.Vangelista V. - Pm Cesqui E.– Imp. Luise


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- Dott. ZUMBO Antonio - Presidente 

- Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere 

- Dott. GRILLO Carlo Maria - Consigliere

- Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere

- Dott. FIALE Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Luise Mauro nato ad Lentini il Adria il 21 ottobre 1960;

avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 171/03;


Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;


 

Svolgimento del processo


Luise Mauro ricorre avverso la sentenza n. 171/03, con cui il Tribunale di Rovigo lo condannava, quale legale rappresentante della s.r.l. CO.IM.PO. - impresa esercente attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non tossici e nocivi per conto terzi - alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per aver effettuato un'attività di trasporto di rifiuti speciali non tossici, senza utilizzare un veicolo idoneo ad impedirne la dispersione, lo sgocciolamento e la fuoriuscita, come prescritto del decreto di iscrizione dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.
 

Il ricorrente sostiene che la condotta ascrittagli non integrerebbe gli estremi di cui allo art. 51, 1^ comma, lett. a) e 4^ comma, D.L. 22/97, bensì quelli della violazione amministrativa prevista dall'art. 50 del medesimo D.L.. Si tratterebbe, infatti, di una valvola lasciata aperta per negligenza e per di più, dall'autista del mezzo, la cui disattenzione avrebbe provocato l'immissione dei rifiuti nelle pubbliche acque della fognatura. Il fatto, quindi, non gli potrebbe essere ascritto sotto il profilo dell'elemento psicologico, necessario per ritenere la sussistenza del reato. Il Tribunale, inoltre, avrebbe desunto l'inidoneità del mezzo di trasporto dal solo evento, senza svolgere sul punto alcun altro accertamento.
 

Il giudicante, infine, avrebbe omesso di dare conto del procedimento logico-giuridico sulla base del quale era giunto a determinare e quantificare la pena.
 

Motivi della decisione


Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto: il trasporto di rifiuti effettuato, invero, con mezzi la cui utilizzazione non è stata comunicata all'atto dell'usucapione nell'albo delle imprese che esercitano la gestione dei rifiuti o, comunque, con mezzi inidonei, deve ritenersi svolto in violazione dei requisiti, delle condizioni e delle prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo; conseguentemente, tale comportamento integra la violazione dell'art. 51, commi 1, lett. a) e 4, D.L. 22/97; ciò, in quanto l'iscrizione è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto utilizzati (cfr. Cass. 3^, n. 1492/2000).
 

In tema, poi, di commisurazione della pena, quando questa venga compresa, come nella fattispecie, tra il minimo ed il medio edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Cass. n. 8156/96), palesata nella espressione "pena equa", con ciò dovendosi intendere, pertanto, adeguatamente assolto l'obbligo della motivazione.
 

Per completezza va, inoltre, osservato che il ricorso presenta anche un profilo di inammissibilità, laddove il ricorrente prospetta una inammissibile - in sede di legittimità - rilettura delle risultanze processuali in un senso diverso, a se più favorevole (Cfr. Cass. SS.UU. n. 6402/97).
 

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 12 dicembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

Rifiuti - Gestione dei rifiuti – Trasporto dei rifiuti effettuato con veicoli non idonei - Reato di cui all’art. 51, 1 e 4 c., D. L.vo n. 22/1997 - Trasporto con mezzi diversi da quelli comunicati - Configurabilità. In tema di rifiuti si concretizza il reato di cui all’art. 51, 1 e 4 c., Decreto Legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il trasporto dei rifiuti venga effettuato con veicoli non idonei e/o risulti la mancata iscrizione/comunicazione all’Albo gestori dei rifiuti dei mezzi utilizzati. Tale attività, pertanto, è da ritenersi effettuata in violazione dei requisiti, delle condizioni e delle prescrizioni richiamate nell’atto abilitativo, atteso che l'iscrizione è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto indicati (cfr. Cass. 3^, n. 1492/2000).  Pres. Zumbo A. – Est.Vangelista V. – Pm Cesqui E. – Imp. Luise. CORTE DI CASSAZIONE  Sez. III del 5 febbraio 2004, (12 dicembre 2003) sentenza n.  4373

 

Procedure e varie - Commisurazione della pena - Obbligo della motivazione. In tema, poi, di commisurazione della pena, quando questa venga compresa, come nella fattispecie, tra il minimo ed il medio edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Cass. n. 8156/96), palesata nella espressione "pena equa", con ciò dovendosi intendere, pertanto, adeguatamente assolto l'obbligo della motivazione. Pres. Zumbo A. – Est.Vangelista V. – Pm Cesqui E. – Imp. Luise. CORTE DI CASSAZIONE  Sez. III del 5 febbraio 2004, (12/12/2003) sentenza n.  4373

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza