Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 5 febbraio 2004 (ud. 12.12.2003), sentenza n. 4373
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del 5
febbraio 2004, (ud.
12 dicembre 2003 n. 02056), sentenza n. 4373
Pres.Zumbo A. – Est.Vangelista V. - Pm Cesqui E.– Imp. Luise
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
- Dott. ZUMBO Antonio - Presidente
- Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere
- Dott. GRILLO Carlo Maria - Consigliere
- Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere
- Dott. FIALE Aldo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Luise Mauro nato ad Lentini il Adria il 21 ottobre 1960;
avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 171/03;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio
Vangelista;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Cesqui Elisabetta che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Luise Mauro ricorre avverso la sentenza n. 171/03, con cui il Tribunale di
Rovigo lo condannava, quale legale rappresentante della s.r.l. CO.IM.PO. -
impresa esercente attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
tossici e nocivi per conto terzi - alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per
aver effettuato un'attività di trasporto di rifiuti speciali non tossici, senza
utilizzare un veicolo idoneo ad impedirne la dispersione, lo sgocciolamento e la
fuoriuscita, come prescritto del decreto di iscrizione dell'Albo Nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.
Il ricorrente sostiene che la
condotta ascrittagli non integrerebbe gli estremi di cui allo art. 51, 1^ comma,
lett. a) e 4^ comma, D.L. 22/97, bensì quelli della violazione amministrativa
prevista dall'art. 50 del medesimo D.L.. Si tratterebbe, infatti, di una valvola
lasciata aperta per negligenza e per di più, dall'autista del mezzo, la cui
disattenzione avrebbe provocato l'immissione dei rifiuti nelle pubbliche acque
della fognatura. Il fatto, quindi, non gli potrebbe essere ascritto sotto il
profilo dell'elemento psicologico, necessario per ritenere la sussistenza del
reato. Il Tribunale, inoltre, avrebbe desunto l'inidoneità del mezzo di
trasporto dal solo evento, senza svolgere sul punto alcun altro accertamento.
Il giudicante, infine, avrebbe
omesso di dare conto del procedimento logico-giuridico sulla base del quale era
giunto a determinare e quantificare la pena.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto: il trasporto di
rifiuti effettuato, invero, con mezzi la cui utilizzazione non è stata
comunicata all'atto dell'usucapione nell'albo delle imprese che esercitano la
gestione dei rifiuti o, comunque, con mezzi inidonei, deve ritenersi svolto in
violazione dei requisiti, delle condizioni e delle prescrizioni richiamate
nell'atto abilitativo; conseguentemente, tale comportamento integra la
violazione dell'art. 51, commi 1, lett. a) e 4, D.L. 22/97; ciò, in quanto
l'iscrizione è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi
di trasporto utilizzati (cfr. Cass. 3^, n. 1492/2000).
In tema, poi, di commisurazione
della pena, quando questa venga compresa, come nella fattispecie, tra il minimo
ed il medio edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un
esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il
riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Cass. n. 8156/96),
palesata nella espressione "pena equa", con ciò dovendosi intendere, pertanto,
adeguatamente assolto l'obbligo della motivazione.
Per completezza va, inoltre,
osservato che il ricorso presenta anche un profilo di inammissibilità, laddove
il ricorrente prospetta una inammissibile - in sede di legittimità - rilettura
delle risultanze processuali in un senso diverso, a se più favorevole (Cfr.
Cass. SS.UU. n. 6402/97).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5
febbraio 2004
Rifiuti - Gestione dei rifiuti – Trasporto dei rifiuti effettuato con veicoli non idonei - Reato di cui all’art. 51, 1 e 4 c., D. L.vo n. 22/1997 - Trasporto con mezzi diversi da quelli comunicati - Configurabilità. In tema di rifiuti si concretizza il reato di cui all’art. 51, 1 e 4 c., Decreto Legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il trasporto dei rifiuti venga effettuato con veicoli non idonei e/o risulti la mancata iscrizione/comunicazione all’Albo gestori dei rifiuti dei mezzi utilizzati. Tale attività, pertanto, è da ritenersi effettuata in violazione dei requisiti, delle condizioni e delle prescrizioni richiamate nell’atto abilitativo, atteso che l'iscrizione è strettamente connessa alla categoria di inquadramento ed ai mezzi di trasporto indicati (cfr. Cass. 3^, n. 1492/2000). Pres. Zumbo A. – Est.Vangelista V. – Pm Cesqui E. – Imp. Luise. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 5 febbraio 2004, (12 dicembre 2003) sentenza n. 4373
Procedure e varie - Commisurazione della pena - Obbligo della motivazione. In tema, poi, di commisurazione della pena, quando questa venga compresa, come nella fattispecie, tra il minimo ed il medio edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Cass. n. 8156/96), palesata nella espressione "pena equa", con ciò dovendosi intendere, pertanto, adeguatamente assolto l'obbligo della motivazione. Pres. Zumbo A. – Est.Vangelista V. – Pm Cesqui E. – Imp. Luise. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 5 febbraio 2004, (12/12/2003) sentenza n. 4373
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