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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, dep. 23/12/2004 (ud. 16/11/2004), Sentenza n. 49397

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, dep. 23/12/2004 (ud. 16/11/2004), Sentenza n. 49397
Pres. Teresi A. Est. Lombardi AM. Rel. Lombardi AM. Imp. Sposato ed altro. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta,Trib. Torino, 23 Luglio 2003)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

- SENTENZA - N. 1398 - del 16/11/2004
- REGISTRO GENERALE - N. 48960/2003

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
Avv. Ugo Colonna, difensore di fiducia di Sposato Pietro, n. a Taurianova il 2.2.1945, e di Dicerto Grazia, n. a Taurianova il 15.1.1944;
avverso l'ordinanza in data 23.7.2003 del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca o, in subordine, di sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui alla sentenza di condanna del medesimo Tribunale in data 20.9.1999, divenuta irrevocabile. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;


CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO


Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Sposato Pietro e Dicerto Grazia, diretta ad ottenere la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, di cui alla sentenza di condanna del medesimo Tribunale in data 20.9.1999, divenuta irrevocabile. Il giudice dell'esecuzione ha premesso in punto di fatto che il Comune di Rivalta, con ordinanza in data 18.6.1996, aveva ordinato la demolizione delle opere abusive, essendo stata rigettata la richiesta di condono edilizio e di concessione in sanatoria degli interessati; che in prosieguo funzionar del Comune avevano redatto il verbale di accertamento della inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di legge all'uopo concesso e che detto verbale, notificato agli interessati, era stato impugnato dinanzi al T.A.R.; che l'adito organo della giurisdizione amministrativa, con ordinanza in data 13.2.1997 aveva sospeso "il provvedimento di acquisizione", di talché l'Ente locale non aveva portato a compimento il procedimento di acquisizione dell'immobile. Si è osservato, quindi, nell'ordinanza che, allo stato degli atti, non potevano ritenersi esistenti provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione di cui alla citata sentenza di condanna. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli istanti, che la denuncia per violazione di ed errata applicazione dell'art. 7 della L. n. 47/85 ed illogicità della motivazione. Con il mezzo di annullamento i ricorrenti deducono che, ai sensi della citata disposizione della legge urbanistico-edilizia, l'accertamento da parte della amministrazione competente della inottemperanza degli ingiunti all'ordine di demolizione del manufatto abusivo emesso dall'autorità amministrativa, determina ipso iure il passaggio della proprietà dell'immobile nella disponibilità dell'ente locale, mentre il successivo verbale di accertamento della inottemperanza, anche se costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari dei beni interessati e l'immissione in possesso dell'amministrazione, ha efficacia meramente dichiarativa dell'effetto traslativo già verificatosi. Si osserva, quindi, che il giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare la incompatibilità dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, di cui alla sentenza di condanna nei confronti degli istanti, con la appartenenza del manufatto abusivo al patrimonio comunale. Si aggiunge che il Comune di Rivalta ben avrebbe potuto sollecitare il T.A.R. al fine di ottenere una decisione, che eliminasse la situazione di stasi verificatasi a seguito della sospensiva del provvedimento di acquisizione dell'immobile, rilevata nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.


Il ricorso non è fondato.
Esattamente è stato rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte che l'ordinanza del T.A.R. Piemonte, citata in narrativa, con la quale è stato sospeso il provvedimento del Comune di Rivalta, che, accertando la inottemperanza dei ricorrenti all'ingiunzione a demolire, aveva disposto l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ha impedito, allo stato, il verificarsi dello effetto traslativo dedotto dai ricorrenti, di talché non sussiste alcun ostacolo tecnico giuridico all'esecuzione da parte dei medesimi dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna emessa nei loro confronti.


Peraltro, osserva la Corte che l'effetto traslativo dell'opera abusiva al patrimonio comunale, previsto dall'art. 7 della L. n. 47/85, ed attualmente dall'art. 31, comma quarto, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, quale conseguenza, ope legis, dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, non determina affatto un impedimento tecnico giuridico alla possibilità di eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza, stante il trasferimento dell'immobile nella disponibilità dell'Ente locale. Va premesso che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte "Con riferimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, gli art. 665 e 666 c.p.p demandano al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione un potere autonomo e non di supplenza rispetto alla P.A., titolare anch'essa, in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l'intervento specifico giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento giurisdizionale di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione, alfine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità". (cfr., tra le altre, sez. 3^, 14.2.2000 n. 702, Cucinella E, riv. 217090).


Orbene, è stato affermato da questa Corte, con riferimento alla questione dedotta dai ricorrenti, che "In tema di demolizione di opere edilizie abusive, la eventuale acquisizione dei beni al patrimonio comunale è idonea determinare effetti sulla esecuzione della demolizione solo nel caso in cui sia stata dichiarata, con la prescritta formalità della delibera comunale, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera" (sez. 3^, 200337120, Bommarito ed altro, riv. 226321; conf. sez. 3^, 200302402, Gugliandolo riv. 223287; sez. 3^, 3.11.2000 n. 3489, P.M. in proc. Mosca R., riv. 217999).


Stabilisce, infatti, il quinto comma del citato art. 7 della L. n. 47/85, ed attualmente il quinto comma dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 che "L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali." Si palesa, quindi, evidente che solo l'affermazione, con deliberazione da parte dell'ente locale competente, dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici, ostativi alla demolizione, determina una situazione di incompatibilità tra l'eseguibilità dell'ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria ordinaria e le determinazioni della pubblica amministrazione, essendo altrimenti finalizzata, sia l'esecuzione della pronuncia di condanna demandata all'autorità giudiziaria, che l'esecuzione amministrativa al medesimo scopo, costituito dalla eliminazione dell'opera abusiva. L'art. 7, ultimo comma, della L. n. 47/85 e l'art. 31, nono comma, del D.P.R. n. 380/2001, infatti, indicano, sia pure con riferimento alla fase di cognizione, quale unico motivo di esclusione dell'ordine di demolizione la già intervenuta esecuzione della stessa. Pertanto, l'acquisizione ope legis dell'opera abusiva al patrimonio comunale costituisce da un lato un'ulteriore sanzione a carico dell'autore dell'illecito, che non abbia ripristinato lo stato dei luoghi, determinando la perdita anche dell'area di sedime del manufatto abusivo, e si palesa, dall'altro, esclusivamente preordinata a consentirne più agevolmente la demolizione, che va posta in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso, e non certo ad incrementare il patrimonio dell'ente locale mediante l'immissione nello stesso di opere che siano in contrasto con l'assetto urbanistico del territorio.


Pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rigettare in ogni caso la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna, anche se fosse stata accertata la intervenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio dell'ente locale, in assenza, come peraltro è stato rilevato nell'ordinanza, di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione di tale ordine, ai sensi dei citati art. 7, quinto comma, della L. n. 47/85 e 31, quinto comma, del D.P.R. n. 380/2001.


Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.


Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico dei ricorrenti l'onere del pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti Sposato Pietro e Dicerto Grazia in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2004.


Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2004

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

Urbanistica e edilizia - Disciplina urbanistica - Reati edilizi - Impossibilità giuridica esecuzione ordine di demolizione - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale - Impossibilità giuridica di eseguire l'ordine di demolizione - Esclusione - Ragioni - D.P.R. n. 380/2001. L'effetto traslativo dell'opera edilizia realizzata abusivamente al patrimonio comunale, previsto dall'art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed attualmente dall'art. 31, comma quarto, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, consegue "ope legis" in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire disposta dal giudice con la sentenza di condanna e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell'immobile nella disponibilità dell'ente locale è esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione - il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso edilizio - e non invece ad incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che contrastano con l'assetto urbanistico del territorio. Pres. Teresi A. Est. Lombardi AM. Rel. Lombardi AM. Imp. Sposato ed altro. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta,Trib. Torino, 23 Luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, dep. 23/12/2004 (ud. 16/11/2004), Sentenza n. 49397

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