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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 19 febbraio 2004 (Ud. 21.01.2004), sentenza n. 6920

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. III del
19 febbraio 2004  (Ud. 21 gennaio 2004), sentenza n. 6920


Pres. Zumbo A.- Est. Piccialli L. - P.M. Izzo G.- Imp. Perani. P.M.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

 


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA


sul ricorso proposto da:
Perani Ermanno Bruno n. il 23.7.1950 a Casnigo, ivi res. rappr. e dif. dall'avv. Fabio Belloni del foro di Milano;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano dell'8.4.2003. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Izzo G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 


FATTO E DIRITTO


Ermanno Bruno Perani, legale rappresentante di una società proprietaria di un terreno sul quale era stato eseguito uno scavo della profondità di mt. 15 e del diametro di mt. 30, ricorre, tramite la difesa, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella in data 17 gennaio 2002 del Tribunale monocratico di Monza, con la quale fu dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85, per la ravvisata abusività di tale opera, non assentita da concessione sindacale.


Il primo giudice aveva ritenuto, sulla scorta delle risultanze d'indagine attestanti la presenza sul posto di materiali idonei alla costruzione di una piattaforma in cemento, che lo scavo fosse finalizzato (così come specificamente contestato nel capo d'imputazione) alla realizzazione di siffatta opera edilizia, disattendendo l'assunto difensivo, secondo il quale i lavori erano preordinati alla ricerca ed estrazione dal suolo di materiali inerti da costruzione.


La corte di merito pur condividendo l'inattendibilità di tale tesi e, tuttavia,escludendo che lo scavo, per le sue caratteristiche (soprattutto per la profondità), fosse idoneo a recepire una piattaforma in cemento destinata alle operazioni di carico e scarico delle merci, ha tuttavia ritenuto l'opera necessitante di concessione, indipendentemente dalla natura edilizia, per le sue considerevoli dimensioni, tali da modificare l'assetto del territorio comunale.


Nel ricorso per Cassazione viene ribadita la finalità estrattiva dell'opera in questione e sostenuta, con richiamo alla giurisprudenza escludente la necessità di concessione per l'apertura ed esercizio delle cave, l'irrilevanza penale del fatto.


Le censure, essenzialmente, lamentano: a) la non corrispondenza tra il fatto contestato ed attribuito in primo grado e quello ritenuto nella sentenza d'appello; b) la mancata riapertura del dibattimento al fine dell'acquisizione di prove testimoniali e documentali finalizzate alla dimostrazione della tesi suddetta difensiva; c) la carenza della motivazione, per mancata valutazione delle prove in atti ed omessa considerazione di regole di comune esperienza, correlate alla natura e modalità dell'attività svolta dall'impresa, conclamanti l'esercizio dell'attività estrattiva; d) la contraddittorietà, sotto altro profilo, della motivazione, perché l'ammissione delle rilevanti proporzioni dello scavo implicava quella delle finalità di commercio del materiale estratto e, dunque, dell'esercizio di una cava.


Il primo profilo di censura è infondato, considerato che il fatto ritenuto in sentenza, quello di aver realizzato senza concessione sindacale "uno scavo di profondità di metri 15 e del diametro di mt. 30..., anche se è stata esclusa la finalità edilizia (la "realizzazione di una piattaforma in cemento") pur contestata, risulta comunque compreso in quello attribuito nel capo d'imputazione; sicché, per la regola logica che "nel più è compreso il meno", non si configura alcuna violazione del principio di correlazione dettato dall'art. 521 c.p.p..


Le rimanenti censure, fondate per quanto di ragione, vanno accolte nei limiti di seguito esposti.


La Corte d'Appello milanese ha ritenuto di dover escludere sia le finalità edificatorie, sia quelle estrattive, dello scavo, ritenendo lo stesso, nondimeno e di per sé, per le rilevanti dimensioni ed il ravvisato impatto territoriale, nonostante l'assenza di vincoli ambientali, necessitante di concessione del sindaco, ai sensi della normativa urbanistica.


La decisione ripropone, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, una tematica in ordine alla quale non può riscontrarsi uniformità di decisioni nella giurisprudenza di legittimità, che nel vigore delle leggi n. 10 del 1977 e n. 47 del 1985 annovera pronunzie di segno diverso, talune esigenti in siffatti casi, di semplici scavi e movimenti di terra purché di rilevanti proporzioni, la concessione sindacale, in considerazione delle modificazioni morfologiche apportate al territorio (v. Cass. 3^ n. 10094/88, n. 5340/94), talaltro richiedendola nei soli casi in cui gli scavi fossero finalizzati alla realizzazione di opere, non solo edilizie (v. Cass. 3^, n. 12721/88, n. 3134/96, n. 8900/97), ma anche di altro genere, purché tali da proiettare le proprie conseguenze all'esterno del fondo interessato e da incidere permanentemente sul tessuto urbanistico del territorio (v. Cass. sez. 2^ n 9775/86, sez. 3^ n. 9846/84, n. 4722/94, n. 12002/98).


Il collegio, ritenendo che non possa prescindersi da una valutazione dell'effettiva incidenza sull'assetto complessivo del territorio, considerato sotto il profilo urbanistico, alla cui tutela è preposta l'autorità comunale competente al rilascio della concessione (oggi "permesso di costruire"), mentre non rilevano quelle semplici, ancorché rilevanti, modificazioni dei luoghi (ovviamente non sottoposti a vincoli), non finalizzate alla realizzazione di interventi edilizi o infrastrutturali di sorta, prive di riflessi esterni o, addirittura, temporanee, aderisce al secondo indirizzo. Questo trova oggi esplicita conforto nella disciplina contenuta nel nuovo testo unico (D.P.R. 6/6/2001 n. 380), contenente le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, a termini del quale rientrano tra "gli interventi di nuova costruzione" comportanti "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio" e come tali necessitanti, ai sensi dell'art. 10 del "permesso di costruire", tra le altre, le opere finalizzate alla "realizzazione di infrastrutture e di impianti... che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato" e quelle relative alla "realizzazione di depositi di merci e di materiali ...impianti produttivi all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato" (v. art. 3, co. 1 lett. e/3 ed e/7).


Ciò posto, e considerato che un mero scavo, ancorché di rilevanti dimensioni, non può ritenersi fine a sè stesso, ma necessariamente deve assolvere a finalità pratiche, che il giudice di merito di secondo grado non ha ritenuto di dover accertare, sia pure escludendo con accertamento di fatto non inficiato da palesi vizi logici (e pertanto non censurabile nella presente sede) le finalità estrattive, così come quelle specifiche edilizie (realizzazione di una piattaforma in cemento) contestate e ravvisate in primo grado, deve annullarsi con rinvio la decisione di condanna, perché non sufficientemente motivata in ordine alla ravvisata rilevanza urbanistica dell'intervento.


Questo dovrà essere nuovamente valutato, alla luce dei dettami definitori contenuti nelle sopra citate disposizioni di legge, sostanzialmente confermative di principi impliciti nella previgente disciplina, accertando le concrete finalità dello scavo non assentito da concessione, da ritenersi penalmente rilevante solo se diretto alla realizzazione di opere permanenti, inquadrabili tra quelle elencate dall'art. 3 co. 1, sub lett. e) cit. T.U.

 

 P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 21 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

 

Edilizia e urbanistica - Ambito di operatività - Attività di scavo - Rilevabilità ai fini del preventivo rilascio del permesso di costruire - Condizioni - Individuazione. In tema di disciplina dell'uso del territorio, assumono rilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 44 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), soltanto quelle attività di scavo, non assentite dal preventivo permesso di costruire, dirette alla realizzazione di infrastrutture, di impianti o di deposito di merci e di materiali che comportino la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, atteso che solo in questo caso si incide sul tessuto urbanistico del territorio. Pres. Zumbo A. - Est. Piccialli L. -  Imp. Perani. - P.M. Izzo G. (Diff.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 8 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio 2004 (Ud. 21/01/2004) Rv. 227565, Sentenza n. 6920
 

Edilizia e urbanistica - Attività di scavo - Disciplina urbanistica - Fondamento - Leggi n. 10/1977 e n. 47/1985 - Orientamento giurisprudenziale. La disciplina urbanistica, nel vigore delle leggi n. 10 del 1977 e n. 47 del 1985 annovera pronunzie di segno diverso, talune esigenti nei casi, di semplici scavi e movimenti di terra purché di rilevanti proporzioni, la concessione sindacale, in considerazione delle modificazioni morfologiche apportate al territorio (v. Cass. 3^ n. 10094/88, n. 5340/94), talaltro richiedendola nei soli casi in cui gli scavi fossero finalizzati alla realizzazione di opere, non solo edilizie (v. Cass. 3^, n. 12721/88, n. 3134/96, n. 8900/97), ma anche di altro genere, purché tali da proiettare le proprie conseguenze all'esterno del fondo interessato e da incidere permanentemente sul tessuto urbanistico del territorio (v. Cass. sez. 2^ n 9775/86, sez. 3^ n. 9846/84, n. 4722/94, n. 12002/98). Pres. Zumbo A. - Est. Piccialli L. - Imp. Perani. - P.M. Izzo G. (Diff.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 8 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio 2004 (Ud. 21/01/2004), Sentenza n. 6920

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