Legislazione Giurisprudenza Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio 2004 (Ud. 27.01.2004), Sentenza n. 6930
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III del
19 febbraio 2004
(Ud. 27 gennaio 2004 n. 00085),
sentenza n. 6930
Pres. Rizzo A.- Est. Piccialli L. - P.M. Albano A.I- Imp. Iaccarino.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
4. Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACCARINO Paolo, n. il 4.5.1939 a Sorrento ivi res.;
avverso la sentenza in data 3.7.2001 della Corte d'Appello di Napoli. Sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. Albano A. che ha
concluso per annullamento s.r. per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Paolo Iaccarino ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe,
confermativa di quella in data 18/5/2000 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di
Sorrento, nella parte in cui l'aveva dichiarato colpevole della contravvenzione
di cui all'art. 20 lett. c) L. 47/85, con condanna alla pena di gg. 30 di
arresto e L. 20.000.000 di ammenda ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in
separata sede, oltre al rimborso delle spese, in favore del Comune di Sorrento,
costituitosi parte civile, per aver realizzato senza concessione, in zona
vincolata, la "trasformazione di un area di circa mq. 70 mediante messa in opera
di ghiaia per lo spessore di cm. 10 sovrastante terreno agricolo" (fatto ivi
accertato il 16/6/1997). Il ricorso è affidato a due motivi.
Nel primo si lamenta l'errata ricostruzione del fatto e la nullità della
sentenza, per avere la Corte d'Appello ritenuto, diversamente da quanto
contestato e senza l'indicazione di alcun elemento probatorio a sostegno, che
l'imputato avesse eseguito "lavori di sbancamento".
Nel secondo si denuncia l'erronea applicazione della normativa sostanziale di
riferimento ad una fattispecie nella quale, per la natura dell'opera realizzata,
di minima entità, precaria ed inidonea a comportare modificazioni della
destinazione agricola del fondo, non si sarebbe concretata alcuna trasformazione
del territorio, di rilevanza urbanistica.
Tanto premesso, giova in via preliminare precisare che al presente giudizio non
può applicarsi la sospensione ope legis correlata alle ultime, disposizioni in
materia di c.d. "condono edilizio", considerato che vertesi in materia di un
intervento di carattere non edificatorio stricto sensu, come richiesto dall'art.
32 co. 25 del D.L. 269/03, conv. con modd. nella L. 326/03, che per le opere in
ampliamento di preesistenti fa riferimento all'incremento di volumetria
realizzato (così implicando la realizzazione di edifici), mentre per quelle
realizzate ex novo, contempla esclusivamente le nuove "costruzioni
residenziali".
Il reato contravvenzionale si è, peraltro, nelle more prescritto (in data
16/12/2001), tenuto conto della risalenza della sua consumazione (che non
risulta protratta oltre la data dell'accertamento, del 16/6/97) ad epoca di gran
lunga anteriore ad a. 4 e m. 6, termine massimo di cui agli artt. 157 n. 5 e 160
u.c. C.P., che non risulta aver subito sospensioni di sorta, e considerato che i
motivi addotti, non manifestamente infondati, ne' altrimenti inammissibili, pur
non palesando prevalenti ragioni assolutorie, connotate dall'evidenza di cui
all'art. 159 co. 2 c.p.p., hanno utilmente mantenuto in vita il rapporto
processuale.
Deve, pertanto, annullarsi senza rinvio la statuizione di condanna penale, con
l'adeguata formula estintiva.
La presenza delle statuizioni civili nella sentenza di primo grado, confermate
da quella di secondo, tuttavia impone, tenuto conto del principio dell'immanenza
della costituzione di parte civile, non revocata (ancorché non reiterata nei
successivi gradi) e della regola dettata dall'art. 578 c.p.p., di esaminare
l'impugnazione ai soli fini del mantenimento o meno di tali capi della decisione
di merito.
A tal proposito deve rilevarsi l'infondatezza di tutte le censure addotte.
Non sussiste, anzitutto, alcuna violazione del principio di correlazione tra
l'accusa contestata ed il fatto ritenuto in sentenza, considerato che con il
termine "sbancamento" la corte di merito altro non ha voluto indicare che lo
scavo, funzionale alla messa in opera del materiale "ghiaioso", con il quale era
stato reso compatto e praticabile il suolo, adiacente l'abusivo parcheggio, per
la cui pregressa realizzazione l'imputato era stato prosciolto, in primo grado,
per prescrizione. In tale contesto, nessuna radicale immutazione fattuale o
stravolgimento dell'accusa, tale comportare violazione delle regole dettate
dagli artt. 516-522 c.p.p. e da non consentire adeguata difesa, si è verificato,
avendo i giudici di merito solo specificato, in motivazione, un elemento di
fatto, rientrante nella condotta contestata.
Tale accertamento, peraltro, risulta adeguatamente motivato, sulla scorta delle
testimonianze dei verbalizzanti e della documentazione fotografica in atti;
sicché le doglianze al riguardo si risolvono in palesi censure in fatto, oltre
che generiche.
Per quanto riguarda la fondatezza, sotto il profilo giuridico sostanziale,
dell'addebito, deve rilevarsi che correttamente i giudici di merito hanno
considerato che il suolo, facente parte di un fondo a destinazione agricola (e
per di più ricadente in zona sottoposta a vincoli ambientali) ha subito una
trasformazione oggettiva e funzionale, non compatibile con detta destinazione,
bensì analoga a quella della restante parte già abusivamente trasformata;
sicché, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (oggetto di
pertinenti richiami nelle sentenze di merito, in particolare in quella di primo
grado), è stata ritenuta la rilevanza urbanistica della trasformazione,
contrastante con la pianificazione del territorio prevista dalle locali
disposizioni, con la conseguente necessità di concessione per la realizzazione
di siffatta opera.
Tali considerazioni sono tuttora valide, alla stregua delle sopravvenute
disposizioni in materia, considerato che anche l'oggi vigente normativa richiede
il "permesso di costruire", non solo per gli interventi edilizi in senso
stretto, ma anche per la realizzazione di opere infrastrutturali o di impianti
produttivi all'aperto, ove comportino "la trasformazione permanente del suolo
inedificato" (v. art. 10 co. 1 lett. a) in rel. 3 co. 1 lett. e/3 ed e/7 T.U.
380/2001).
Risultando, pertanto, fondato l'addebito, che ha dato luogo alla pretesa
risarcitoria del Comune, istituzionalmente preposto alla tutela dell'integrità e
regolare assetto del territorio, devono essere confermate le statuizioni
civilistiche contenute nella decisione di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, in ordine al residuo reato
ascritto, perché estinto per prescrizione, e conferma le statuizioni civili
della sentenza medesima.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 27 gennaio 2004. Depositato in
Cancelleria il 19 febbraio 2004
Edilizia e urbanistica - Trasformazione di suolo inedificato senza opere edilizie - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie: reato edilizio nella trasformazione di un'area da agricola a parcheggio per autovetture mediante la messa in opera di ghiaia. In materia edilizia, ai sensi delle disposizioni di cui al T.U. in materia edilizia (artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sono subordinati al preventivo rilascio del "permesso di costruire" non soltanto gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche gli interventi che comportano la trasformazione in via permanente del suolo inedificato. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto integrato il reato edilizio nella trasformazione di un'area di circa mq.70 da agricola a parcheggio per autovetture mediante la messa in opera di ghiaia). Pres. Rizzo A.- Est. Piccialli L. - Imp. Iaccarino. - P.M. Albano A. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App.Napoli, 3 luglio 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio 2004 (Ud. 27/01/2004 n.00085 ) Rv. 227566, Sentenza n. 6930
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