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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 20 febbraio 2004 (Ud. 27 gennaio 2004), sentenza n. 7248
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Cassazione Sez. III 20 febbraio 2004 (Ud. 27 gennaio 2004 n. 00113), sentenza n. 7248
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 27/01/2004
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 113
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 06949/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Tommaso Savito, difensore di fiducia di:
Gargano Ciro, n. il 15.5.1932 in Pulsano, ivi res. via Roma n. 22;
avverso la sentenza in data 19.11.2001 della Corte di Appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, con la quale, a conferma di quella del Pretore di Taranto
in data 2.7.1999, venne condannato alla pena di giorni dieci di arresto e L.
35.000.000 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui agli art. 55 e 1161
del Codice della Navigazione; b) di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85,
unificati sotto il vincolo della continuazione;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Albano Antonio,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato la
pronuncia di colpevolezza del Gargano in ordine ai reati ascrittigli per avere
realizzato un manufatto in muratura in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e
distante meno di trenta metri dal demanio marittimo in assenza delle
autorizzazioni prescritte. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i
quali l'appellante aveva dedotto l'efficacia sanante della autorizzazione del
Capo del Compartimento Marittimo rilasciata in data 7.8.1999, osservando che
alla stessa può essere solo attribuito l'effetto di far cessare la permanenza
del reato previsto dal Codice della Navigazione, nonché l'efficacia sanante
della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, osservando che l'effetto
estintivo della violazione paesaggistica consegue solo all'effettivo rilascio
della concessione, previo nulla osta della amministrazione competente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia con quattro motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione degli artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione. Si
deduce che la Corte territoriale è incorsa in errore nell'affermare che il reato
di cui alle disposizioni citate permane, malgrado il rilascio della
autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo, determinando quest'ultima
il venir meno della antigiuridicità del fatto. Con il secondo mezzo di
annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli
art. 1 sexies della L. n. 431/85 e 20 lett. a) della L. n. 47/85.
Si osserva che il vincolo di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione
assorbe quello di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 richiamato dall'art. 1
sexies della L. 431/85, di talché - si afferma - la autorizzazione demaniale fa
venir meno l'antigiuridicità della violazione di cui alla disposizione citata.
Tale violazione, si deduce, potrebbe al più farsi rientrare, sempre in
considerazione della predetta autorizzazione demaniale, nella fattispecie di cui
all'art. 20 lett. a) della L. n. 47/85, configurandosi la realizzazione del
manufatto quale inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione. Con il
terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, in
base al rilievo che l'autorizzazione ottenuta dall'imputato ha fatto venir meno
l'antigiuridicità del piccolo vano realizzato, di talché doveva essere eliminato
l'ordine di demolizione emesso dal giudice di primo grado. Con l'ultimo motivo
il ricorrente denuncia, infine, la violazione ed errata applicazione degli art.
133, 163 e 164 c.p., deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener
conto della autorizzazione demaniale ottenuta dal Gargano successivamente alla
sentenza di primo grado, al fine di valutare nuovamente la possibilità di
concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena,
negata dalla sentenza di primo grado in considerazione dei suoi precedenti
penali.
Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che il reato di cui agli
art. 55 e 1161 del Codice della Navigazione si commette mediante l'esecuzione di
opere entro la linea di confine di trenta metri dal demanio marittimo, senza
l'autorizzazione della Autorità competente, di talché una volta perfezionatosi
il reato lo stesso può venir meno solo per l'intervento di una causa estintiva.
Il legislatore, però, non collega tale effetto alla autorizzazione demaniale
ottenuta successivamente da chi ha commesso la violazione. Anche il secondo ed
il terzo motivo di ricorso sono infondati. Il vincolo di cui all'art. 55 del
Codice della Navigazione esplica una funzione diversa (pericolo che la sicurezza
della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalla esecuzione di opere a
ridosso della zona demaniale) rispetto a quello afferente ai beni di interesse
paesaggistico o ambientale, di talché, anche se occasionalmente vi è coincidenza
territoriale tra i due vincoli, sono diverse le amministrazioni competenti al
rilascio della autorizzazione demaniale e di quella paesaggistica. La prima,
pertanto, non esplica alcuna efficacia sanante in relazione al reato ambientale,
ne' fa venir meno la necessità che sia disposta la rimessione in pristino dello
stato dei luoghi ai sensi dell'art. 163, secondo comma del D. L.vo n. 490/99.
È stato, infatti, esattamente rilevato sul punto nella sentenza impugnata che la
sola causa estintiva del reato di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85, come
sostituito dalla disposizione citata, è il rilascio della concessione in
sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della L. n. 724/94, mentre nel caso in esame
non è stata contestata alcuna violazione urbanistica.
È, infine, manifestamente infondato l'ultimo motivo di gravame. La riforma della
sentenza di primo grado in punto di diniego del beneficio della sospensione
condizionale della pena non ha costituito oggetto di richiesta nei motivi di
appello, di talché l'imputato non può dolersi della mancata statuizione sul
punto da parte della Corte territoriale.
Peraltro, il predetto beneficio era stato negato dal giudice di primo grado in
considerazione dei precedenti penali dell'imputato, di talché il successivo
ottenimento della autorizzazione demaniale non poteva esplicare alcuna influenza
sulla vantazione di non meritevolezza fondata su un diverso tipo di rilievo. Il
ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del
ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Gargano Ciro al pagamento
delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 27 gennaio 2004. Depositato in
Cancelleria il 20 febbraio 2004
1) Beni culturali e ambientali - Demanio marittimo - Protezione delle bellezze naturali - Art. 163 D. L.vo n. 490/1999 - Fascia di rispetto demaniale - Autorizzazione di cui al codice della navigazione - Incidenza sul reato paesaggistico - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento. In tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo, in caso di realizzazione di opere nella cd. fascia di rispetto del demanio marittimo in difetto delle prescritte autorizzazioni, l'eventuale successivo rilascio della autorizzazione da parte del responsabile del compartimento marittimo non esplica alcun effetto sanante sul reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, atteso che, anche se sussista coincidenza territoriale, l'interesse protetto dalle disposizioni del codice della navigazione (sicurezza della navigazione) è diverso da quello della tutela paesaggistico-ambientale recato dal citato decreto n. 490. Pres: Rizzo A. Est: Lombardi AM. Imp: Gargano. P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App.Lecce, 19 novembre 2001) CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 20 febbraio 2004 (Ud. 27 gennaio 2004 n. 00113 ) Rv. 227568 sentenza n. 7248
2) Demanio marittimo - Esecuzione di opere entro la linea di confine di trenta metri - Artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione - Vincoli paesaggistici o ambientali e vincoli demaniali - Differenze. Il reato di cui agli artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione si commette mediante l'esecuzione di opere entro la linea di confine di trenta metri dal demanio marittimo, senza l'autorizzazione della Autorità competente, di talché una volta perfezionatosi il reato lo stesso può venir meno solo per l'intervento di una causa estintiva. Il legislatore, però, non collega tale effetto alla autorizzazione demaniale ottenuta successivamente da chi ha commesso la violazione. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati. Il vincolo di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione esplica una funzione diversa (pericolo che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalla esecuzione di opere a ridosso della zona demaniale) rispetto a quello afferente ai beni di interesse paesaggistico o ambientale, di talché, anche se occasionalmente vi è coincidenza territoriale tra i due vincoli, sono diverse le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione demaniale e di quella paesaggistica. La prima, pertanto, non esplica alcuna efficacia sanante in relazione al reato ambientale, ne' fa venir meno la necessità che sia disposta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 163, secondo comma del D. L.vo n. 490/99. Pres: Rizzo A. Est: Lombardi AM. Imp: Gargano. P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App.Lecce, 19 novembre 2001) CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 20 febbraio 2004 (Ud. 27 gennaio 2004) sentenza n. 7248
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