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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 25 febbraio 2004 (Ud. 29.01.2004), sentenza n. 8153

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Corte di Cassazione Sez. III del 25 febbraio 2004, (Ud. 29/01/2004), sentenza n. 8153
Pres. Savignano G. – Est. Lombardi AM. – Imp. Bonanno.


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio


Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere
3. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
4. Dott. NOVARESE Francesco  - Consigliere

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA


Sul ricorso proposto da:
Bonanno Pietra, n. il 29.4.1928 in Naro, ivi res. via Gramsci n. 28/B;
avverso l'ordinanza in data 26.5.2003 del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla Bonanno con sentenza in data 28.8.1999;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;

 

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
 

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla Bonanno con la sentenza di condanna in data 28.8.1999, subordinatamente alla demolizione di un manufatto abusivo. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che la documentazione prodotta dall'istante, relativa alla delibera con la quale il Comune di Naro ha disposto l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, non costituisce atto incompatibile con l'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto da detta documentazione non si evince l'ultimazione della procedura amministrativa che rende effettiva l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale mediante la trascrizione del provvedimento e la effettiva immissione nel possesso dell'immobile (v. sez. 3^, 2.12.2002 n. 40504 citata).


Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'istante Bonanno, che la denuncia per violazione ed errata applicazione del disposto di cui all'art. 7 della L. n. 47/85.


La ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente ritenuto eseguibile da parte della condannata l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, non avendo tenuto conto che detta esecuzione è incompatibile non solo con la delibera comunale, con la quale è stata disposta la acquisizione dell'immobile al patrimonio dell'ente locale, ma soprattutto con la effettiva immissione del Comune di Naro nel possesso del manufatto abusivo, di talché lo stesso non rientra più nella disponibilità della condannata.


Il ricorso è fondato.


Osserva la Corte che deve ravvisarsi un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità per il condannato di ottemperare all'ordine di demolizione del manufatto abusivo, cui risulti subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non solo nell'ipotesi in cui lo stesso abbia perso definitivamente la disponibilità giuridica dell'immobile, per avere la pubblica amministrazione portato a termine la procedura di acquisizione dello stesso al patrimonio dell'ente locale mediante la trascrizione del provvedimento di ablazione, ma, altresì, allorché ne abbia comunque perso la disponibilità per essersi l'ente locale immesso nel possesso del manufatto abusivo a seguito della predetta deliberazione della sua acquisizione.


Orbene, nel caso in esame risulta dalla documentazione prodotta in copia dall'istante che si è verificata tale seconda ipotesi, che non è stata adeguatamente valutata dal giudice dell'esecuzione, non essendo menzionata nell'impugnato provvedimento la immissione dell'ente locale nella disponibilità dell'immobile, che secondo detta documentazione risulta essersi verificata in data 5.11.1999, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame di merito, alla luce dell'enunciato principio di diritto, che tenga conto della documentazione prodotta dalla istante e degli ulteriori accertamenti di fatto eventualmente ritenuti necessari.


P.Q.M.


La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento.
 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004
 

M A S S I M A

 

Sentenza per esteso

 

Urbanistica - Demolizione del manufatto abusivo - Sopravvenuta impossibilità di ottemperare - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Necessità - Esclusione - Immissione in possesso - Sufficienza.  In materia edilizia, integra la fattispecie di impossibilità sopravvenuta per il condannato di ottemperare all'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi non soltanto l'ipotesi nella quale il predetto abbia perso definitivamente la disponibilità giuridica dell'immobile per avere la pubblica amministrazione portato a termine la procedura di acquisizione del manufatto al patrimonio comunale mediante la trascrizione del provvedimento ablativo, ma altresì quella per la quale l'ente locale si sia immesso nel possesso del manufatto a seguito della deliberazione di acquisizione.  Pres. Savignano G. – Est. Lombardi AM. – Imp. Bonanno (Parz. Diff.) (Annulla con rinvio, Trib. Agrigento, 26 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE  Sez. III del 25 febbraio 2004, (Ud. 29/01/2004 n. 00120)  Rv. 227407, sentenza n. 8153

 

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