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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1037

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 2552/2003 proposto da Società Sant’Anna s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampiero Blasigh e Alfredo Giannaccari ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via l. Magrini n. 10;
CONTRO
il comune di Lignano Sabbiadoro, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Carlin e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, via F. Confalonieri n. 5;
E NEI CONFRONTI DI
Renzo Perosa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, 21 dicembre 2002, n. 1081.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2003, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi, altresì gli avv.ti Blasigh e Mola, per delega dell’avv.to Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


1 La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla Società Sant’Anna s.r.l., attuale appellante contro i provvedimenti adottati dal comune di Lignano Sabbiadoro concernenti la demolizione di opere edilizie asseritamente eseguite senza la prescritta concessione edilizia.


2 L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale.


3 Il comune resiste al gravame, mentre le altre parti intimate non si sono costituite.


4 La Sezione rileva preliminarmente che, in conformità alla richiesta formulata dalla parte appellante, il presente giudizio deve essere sospeso, in applicazione dell’articolo 32, comma 5, del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, recante disposizioni in materia di condono edilizio, il quale richiama le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/1985, nonché l’articolo 39 della legge n. 724/1994.


5 In particolare, il richiamato articolo 44 della legge n. 47/1985 dispone che, dalla data di entrata in vigore della normativa sul condono edilizio e fino alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sanatoria (31 marzo 2004), sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione.


6 Non assume rilievo la circostanza, evidenziata dal comune di Lignano Sabbiadoro, che la Regione Friuli Venezia Giulia, titolare di una potestà legislativa primaria in materia edilizia e urbanistica, abbia approvato una legge destinata a regolare in modo completo la materia (legge n. 34, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 novembre 2003, intitolata “Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive”).


7 Al riguardo, il comune sottolinea che la stessa legge n. 346/2003 fa in ogni caso salve le competenze delle Regioni a statuto speciale.


8 Infatti, la legge regionale non risulta ancora pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale al momento in cui il ricorso è trattenuto in decisione. Ne deriva che la disciplina, non entrata ancora in vigore, non è applicabile alla presente vicenda processuale.


9 Inoltre, la legge regionale in questione prevede qualche significativo spazio per la sanabilità di determinate opere: pertanto è ragionevole ritenere che gli interessati debbano essere messi in condizione di verificare l’opportunità di procedere alla richiesta di condono edilizio, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge statale, con la contestuale sospensione dei giudizi.


10 Infine, va rilevato che la sospensione dei giudizi e dei procedimenti amministrativi prevista dalla legge statale non è condizionata dall’entrata in vigore della normativa regionale. Tale disciplina, che prevede la sospensione automatica dei giudizi e dei procedimenti amministrativi di carattere sanzionatorio, ha una sua giustificazione razionale, costituita dall’esigenza di assicurare comunque un congruo spazio temporale per valutare la portata della nuova normativa e i suoi effetti sui procedimenti sanzionatori amministrativi in corso.


11 Spetterà all’interessato decidere se attivare o meno il procedimento di condono introdotto dalla normativa statale, e all’amministrazione competerà la determinazione di stabilire se l’opera sia o meno sanabile, tenendo conto delle regole portate dalla legge regionale nel frattempo entrata in vigore.


12 In questa sede, quindi, non è consentito al giudice di affermare, nemmeno in via incidentale, che non si deve sospendere il giudizio, perché l’opera non è sanabile.


13 Pertanto, il presente giudizio deve essere sospeso.


PER QUESTI MOTIVI


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, sospende il giudizio fino alla data del 31 marzo 2004;


ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2003, con l'intervento dei signori:
EMIDIO FRASCIONE - Presidente
GIUSEPPE FARINA - Consigliere
MARCO LIPARI - Consigliere Estensore
ANIELLO CERRETO - Consigliere
GERARDO MASTRANDREA - Consigliere



L'ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO                                    IL DIRIGENTE
f.to Marco Lipari                                 f.to Emidio Frascione                                    f.to Rosi Graziano                                   f.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica ed edilizia – Demolizione di opere edilizie asseritamente eseguite senza la prescritta concessione edilizia - Condono edilizio - Presentazione della domanda di sanatoria - Sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione (31 marzo 2004) – L. n. 326/2003 – L. n. 47/1985. I provvedimenti adottati dal comune concernenti la demolizione di opere edilizie asseritamente eseguite senza la prescritta concessione edilizia, devono essere sospesi, in applicazione dell’articolo 32, comma 5, del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, recante disposizioni in materia di condono edilizio, il quale richiama le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/1985, nonché l’articolo 39 della legge n. 724/1994. In particolare, l’articolo 44 della legge n. 47/1985 dispone che, dalla data di entrata in vigore della normativa sul condono edilizio e fino alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sanatoria (31 marzo 2004), sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione. Pres. Frascione - Est. Lipari - Società Sant’Anna s.r.l. (avv.ti Blasigh e Giannaccari) c. Comune di Lignano Sabbiadoro ed altro (avv.ti Carlin e Manzi) - (Sosp.Giud. -Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, 21 dicembre 2002, n. 1081). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1037

 

2) Urbanistica ed edilizia – Condono edilizio - Sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione - Sospensione automatica - Ratio. La sospensione dei giudizi e dei procedimenti amministrativi prevista dalla legge statale non è condizionata dall’entrata in vigore della normativa regionale. Tale disciplina, che prevede la sospensione automatica dei giudizi e dei procedimenti amministrativi di carattere sanzionatorio, ha una sua giustificazione razionale, costituita dall’esigenza di assicurare comunque un congruo spazio temporale per valutare la portata della nuova normativa e i suoi effetti sui procedimenti sanzionatori amministrativi in corso. Pres. Frascione - Est. Lipari - Società Sant’Anna s.r.l. (avv.ti Blasigh e Giannaccari) c. Comune di Lignano Sabbiadoro ed altro (avv.ti Carlin e Manzi) - (Sosp.Giud. -Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, 21 dicembre 2002, n. 1081). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1037

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