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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 141

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello numero di registro generale 6872/96, proposto dal Comune di Moncalieri, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, per delega resa a margine dell’atto di appello dagli Avv.ti M. Vecchione e M. Colarizi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Guido d’Arezzo, 18,
contro
la S.r.l. Ponticelli, in persona del suo legale rappresentante p.t. n.c.
nei confronti
S. Germano s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e nella qualità di Capogruppo mandataria A.T.I. S. Germano s.r.l. e l’Arciere s.c.a.r.l. rappresentata e difesa, dagli Avv.ti G. Massimiliano Danusso, Rino Orioli e Claudio Piacentini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo avvocato in Roma, Via Bertoloni 3/D.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione 2^, n.320/96, del 31 maggio 1996,
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 novembre 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed udito, altresì, l’avvocato Colarizi.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


L’appellante Comune di Moncalieri rappresenta che con bando di gara del 27 febbraio 1995, indiceva una licitazione privata per l’affidamento del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilabili ed il servizio di nettezza urbana, per la durata di cinque anni, con un importo a base d’asta di £.5.7000.000.000, i.v.a. esclusa; la lettera d’invito alla partecipazione alla gara richiedeva, tra l’altro, la presentazione di una copia autenticata, dell’autorizzazione regionale di cui all’art.6, lett. d), del DPR 10 settembre 1982, n.215.


La S.r.l. Ponticelli veniva invitata a partecipare alla gara, allegando alla propria offerta copie delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e allo spazzamento, rilasciate dalla Regione Liguria.


L’8 giugno 1995, la Commissione di gara procedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione di gara, la cui conformità alle prescrizioni di bando era prodromica e preliminare all’ammissione alla fase successiva di apertura delle buste contenenti le offerte; in tale contesto, la Commissione rilevava che la Società Ponticelli non aveva presentato l’autorizzazione ex art. 6, lett. d), del DPR n.915/82 rilasciata dalla Regione Piemonte, bensì dalla Regione Liguria, e conseguentemente, ritenendo la documentazione non conforme alle prescrizioni di partecipazione disponeva l’esclusione della Ponticelli dalla gara.


Con delibera n.500/95, che recepiva ed approvava il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’8 giugno 1995, risultava aggiudicataria l’A.T.I. formata dalla s.r.l. S. Germano e dalla s.c. a.r.l. L’Arciere.


Avverso tale provvedimento, la Società Ponticelli proponeva ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, chiedendone l’annullamento per vari vizi di illegittimità dell’esclusione, sostenendo in particolare la perfetta validità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria ai fini di partecipazione alle gare d’appalto del servizio in questione anche in regioni diverse da quelle nel cui territorio deve svolgersi il servizio stesso.


Il ricorso veniva accolto, con il conseguente annullamento dell’aggiudicazione con la sentenza in epigrafe indicata, sentenza ritenuta dall’appellante ingiusta ed illegittima per i seguenti motivi.


L’accoglimento del ricorso, si fonda esclusivamente su quanto espresso e motivato dal primo giudice circa la sufficienza, per partecipare alla gara, dell’autorizzazione di qualsiasi Regione, potendosi l’aggiudicataria successivamente provvedere – secondo l’argomentazione svolta in sentenza - della specifica autorizzazione da parte della Regione competente che, nella fattispecie, trattandosi solo di consentire attività di raccolta, spazzaggio e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, non avrebbe ragione per negarla; secondo l’appellante tale argomentazione appare viziata da evidente errore logico e di interpretazione del dettato della disposizione di cui all’art.6, lett. d), del DPR n.915/82, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria in quanto, ammettendo che comunque l’aggiudicataria del servizio dovrà munirsi dell’autorizzazione della competente Regione per svolgere il servizio stesso, non fornisce alcuna convincente argomentazione del perché si debba considerare illegittima la richiesta preventiva dell’autorizzazione specifica dell’ente territorialmente competente, tanto più che ciò corrisponde, trattandosi di servizio necessario e che non ammette interruzioni, ad un corretto principio preventivo di certezza sull’effettività dello svolgimento del servizio di cui è gara; senza dimenticare, peraltro, la notoria realtà: le Regioni, o, perlomeno, la Regione Piemonte, con l’istituzione dell’Albo Nazionale che, per le imprese di trasporto dovrebbe sostituire le autorizzazioni regionali, non rilascia più autorizzazioni, mentre l’Albo, istituito nel lontano 1987, è ancora privo di concreta attuazione, ragion per cui una aggiudicataria munita di sola autorizzazione di diversa Regione, si vedrebbe, di fatto, costretta a rinunciare all’esecuzione effettiva del servizio, dal momento che la Regione competente non rilascia l’indispensabile autorizzazione, che, d’altro canto, non può essere sostituita dall’iscrizione all’Albo, non ancora ottenibile in carenza di pratica attuazione.


L’appellante conclude per l’accoglimento del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.


Si è costituita in giudizio la Società San Germano S.r.l. Amministrazione che, con analitica memoria deduce l’infondatezza dell’impugnazione concludendo per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.


Alla Camera di Consiglio del 18 ottobre 1996 veniva accolta l’istanza di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.


Alla pubblica udienza del 18 novembre 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.


DIRITTO


Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame il Comune di Moncalieri impugna la sentenza, n.320/96, del 31 maggio 1995, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Società Ponticelli a r.l. e per l’effetto ha annullato la deliberazione G.C. del 30 giugno 1995, n.500, recante approvazione degli atti della Commissione di gara relativa alla licitazione privata concernente l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e del servizio di nettezza urbana del predetto Comune, con cui veniva disposta l’esclusione dell’appellata dalla gara e l’aggiudicazione della stessa ad altro concorrente.


Come pure considerato in precedenza l’appellante Comune reitera in questa sede – sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata decisione – le argomentazioni già prospettate dinanzi al Tribunale (e da questi disattese), argomentazioni secondo cui del tutto legittimamente l’Amministrazione aveva disposto l’esclusione dell’appellata ditta Ponticelli per difetto di produzione della documentazione di cui all’art. 6, lett. d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, in quanto tale società invece di presentare la prescritta autorizzazione rilasciata dalla regione Piemonte, presentava analoga autorizzazione della regione Liguria.


Le censure sono fondate.
Rileva il Collegio che la duplice osservazione svolta dal Tribunale a giustificazione dell’accoglimento dell’originario ricorso (quella per cui da un lato non occorreva l’autorizzazione della regione competente, ma di una qualsiasi regione, e dall’altro quella concernente la possibilità per l’aggiudicataria di ottenere successivamente la specifica autorizzazione) non regge al vaglio di un’interpretazione sostanziale e finalistica della previsione di bando e della più generale disposizione normativa (art. 6, lett. d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915) applicabili alla fattispecie.


Invero, la normativa (generale e speciale) di riferimento, nel richiedere per la partecipazione alla procedura di gara (e quindi preventivamente e prodromicamente all’eventuale successiva aggiudicazione), la presentazione di copia autenticata del rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 6, lett. d) del richiamato D.P.R. n.915/1982, vanno letti ed interpretati nel loro contesto applicativo relativo all’ambito territoriale della regione di appartenenza del servizio posto a gara. In altri termini è evidente (nel contesto applicativo della richiamata normativa che ha demandato alle regioni tutte le competenze programmative e autorizzative in materia di rifiuti), che l’autorizzazione abilitativa richiesta in sede di gara non possa non riferirsi alla regione nel cui ambito territoriale verrà effettuato il relativo servizio e ciò in quanto l’autorizzazione in esame, nel contesto normativo richiamato, non si configura come una semplice e generica abilitazione tecnica idonea ex se a consentire il legittimo svolgimento del servizio, ma come autorizzazione specifica (comprensiva ovviamente della valutazione tecnica) a svolgere quel servizio (nel senso dell’attività prevista dalla procedura di gara) in una delimitata regione e sulla base di ulteriori specifiche valutazioni proprie dell’esclusivo e determinato ambito regionale.


In tale contesto deve anche disattendersi l’ulteriore argomentazione svolta dal Tribunale relativa alla pretesa esclusione del servizio de quo (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e servizio di nettezza urbana ) dal più generale concetto-nozione di smaltimento rifiuti cui fa più volte riferimento la richiamata normativa; invero una meditata lettura di questa convince, a contrario, della sicura ricomprensione nel generale concetto-nozione di smaltimento rifiuti anche delle più limitate attività sopra richiamate, oggetto della gara de quo, in quanto da un lato il concetto di smaltimento rifiuti nella sua totale omnicomprensività non può non ricomprendere anche quelle attività, quali quelle di specie, che sono alla base (per così dire una delle “fonti”) dello smaltimento e, dall’altro, perché la funzione programmatoria generalmente affidata alle regioni non può essere utilmente smembrata di un settore così rilevante.


Da ultimo vanno pure disattese (e contestualmente appaiono fondate le censure prospettate dall’appellante Comune), le argomentazioni svolte nell’impugnata sentenza relative alla “successiva” possibilità da parte dell’aggiudicatario di munirsi della autorizzazione rilasciata dalla regione competente; invero, a prescindere dalle concrete difficoltà evidenziate dalla difesa dell’appellante circa il positivo rilascio di tale autorizzazione da parte della regione Piemonte, la lettura del bando di gara e la pacifica applicazione dei principi generali in materia di partecipazione alle gare, (tra cui quello dell’economicità e concretezza dell’attività amministrativa che sarebbe certamente frustrata dal differimento abilitativo subordinato all’aggiudicazione) rendono logica, razionale e legittima la preventiva presentazione dello specifico titulus proprio al fine di legittimare la stessa partecipazione alla procedura.


Conclusivamente, pertanto, l’appello deve essere accolto, e per l’effetto, va annullata l’impugnata decisione con conseguente annullamento del ricorso di primo grado.


Sussistono, tuttavia, validi motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese per ambedue i gradi di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie l’appello, annulla la sentenza pure in epigrafe indicata e per l’effetto rigetta l’originario ricorso.


Compensa tra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere



L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO                          IL DIRIGENTE
f.to Francesco D’Ottavi           f.to Alfonso Quaranta                f.to Francesco Cutrupi                   f.to Antonio Natale


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 gennaio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1)  Appalti - Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e servizio di nettezza urbana - Partecipazione alla procedura di gara - presentazione di copia autenticata del rilascio dell’autorizzazione regionale - Autorizzazione abilitativa richiesta in sede di gara – Configurazione - Art. 6, lett. d), D.P.R. n.915/1982. La normativa (generale e speciale) di riferimento (art. 6, lett. d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915), nel richiedere per la partecipazione alla procedura di gara (e quindi preventivamente e prodromicamente all’eventuale successiva aggiudicazione), la presentazione di copia autenticata del rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 6, lett. d) del richiamato D.P.R. n.915/1982, vanno letti ed interpretati nel loro contesto applicativo relativo all’ambito territoriale della regione di appartenenza del servizio posto a gara. In altri termini è evidente (nel contesto applicativo della richiamata normativa che ha demandato alle regioni tutte le competenze programmative e autorizzative in materia di rifiuti), che l’autorizzazione abilitativa richiesta in sede di gara non possa non riferirsi alla regione nel cui ambito territoriale verrà effettuato il relativo servizio e ciò in quanto l’autorizzazione in esame, nel contesto normativo richiamato, non si configura come una semplice e generica abilitazione tecnica idonea ex se a consentire il legittimo svolgimento del servizio, ma come autorizzazione specifica (comprensiva ovviamente della valutazione tecnica) a svolgere quel servizio (nel senso dell’attività prevista dalla procedura di gara) in una delimitata regione e sulla base di ulteriori specifiche valutazioni proprie dell’esclusivo e determinato ambito regionale. Pres. Quaranta - Est. D’Ottavi - Comune di Moncalieri (Avv.ti Vecchione e Colarizi) c. S.r.l. Ponticelli ed altro (Annulla - T. A. R. Piemonte, Sezione II, del 31 maggio 1996, n.320/96). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 141

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