AmbienteDiritto.it                                                                                

Legislazione  Giurisprudenza                                           Vedi altre: Sentenze per esteso


    Copyright © Ambiente Diritto.it

 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 142

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n.7124/1996, proposto da Ermini Otello e Celli Lidia, rappresentati e difesi dagli avv.ti N. Giallongo e F.Lorenzoni, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo, in Roma, via Alessandria n.130;
CONTRO
Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif. prima dagli avvti C. Visciola e M.A. Lorizio e poi dagli avv.ti M. Selvaggi e M. A. Lorizio, elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, via Dora n.1;
per la riforma
della sentenza del TAR Toscana, Sez.3°, n. 183 del 6.3.1996, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli interessati;
Visto l’atto di appello e relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Firenze;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 18.11.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì per le parti gli avv.ti Lorenzoni e Lorizio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

 

FATTO


Con il ricorso in epigrafe, i Sigg. Ermini e Celli hanno fatto presente che erano proprietari di un terreno in località Gallluzzi, su cui insistevano due appartamenti adibiti ad abitazione; che nel 1993 richiedevano il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un parcheggio interrato costituito da un unico vano ai sensi dell’art.9 L. n. 122/1989 a servizio di detti appartamenti; che detto parcheggio era previsto su un’area agricola annessa alle abitazioni, che aveva un dislivello di terreno idoneo per la realizzazione di un volume interrato, senza modifica dell’attuale piano di campagna; che in particolare il parcheggio era stato progettato in posizione del tutto interrata rispetto al piano di campagna preesistente, prevedendosi solo una modesta modifica dello stato dei luoghi in relazione ad uno scavo di circa cm.70 in corrispondenza del lato di accesso al parcheggio; che su richiesta del Comune, ad integrazione di quanto allegato, avevano successivamente depositato anche una relazione tecnica sul vialetto di accesso al parcheggio, che non prevedeva modifiche al piano di campagna preesistente; che con nota comunale n. 2064/94 veniva loro negata la concessione in quanto “la relalizzazione risulta in gran parte fuori terra e costituisce inaccettabile alterazione dello stato dei luoghi”; che pertanto proponevano ricorso al TAR Toscana, che con la sentenza in epigrafe lo respingeva ricorso, condividendo le prospettazioni difensive del Comune sui criteri di individuazione del piano di campagna in caso di dislivello artificiale.


Hanno dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni:
- gli interessati avevano comprovato che la realizzazione del manufatto era prevista interamente al di sotto del piano di campagna preesistente in considerazione della conformazione a gradoni del terreno agricolo fin da epoca remota, per cui doveva ritenersi consentita la realizzazione del garage ai sensi dell’art.9 L. n.122/1989;
- in particolare, l’intervento non comportava la realizzazione artificiale di un dislivello del piano di campagna ed era irrilevante il richiamo del Comune e del TAR all’art. 9 delle norme tecniche di attuazione, che si riferiva all’ipotesi in cui fosse stato creato artificialmente un dislivello nel piano di campagna;
- in ogni caso il divieto non era correttamente motivato, in quanto non si riuscivano a comprendere le ragioni per cui nella specie vi sarebbe stata inaccettabile alterazione dello stato dei luoghi; rilievo che nel corso del giudizio era stato riferito all’asserita nuova strada privata, con conseguente inammissibile integrazione della motivazione;
- comunque non corrispondeva alle relazioni presentate dagli interessati il rilievo in ordine alla viabilità, che invece era interessata solo da modesti interventi di sistemazione:
Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.


Entrambe le parti hanno depositato memoria conclusiva in vista dell’udienza pubblica.


In particolare, il Comune ha ribadito che l’autorimessa usciva fuori dal piano di campagna naturale e perciò non poteva considerarsi interrata; che neppure la realizzazione della strada di accesso al parcheggio poteva considerarsi conforme alla disciplina urbanistica della zona che era classificata di particolare interesse culturale.


Gli appellanti hanno ulteriormente illustrato le proprie doglianze.


Alla pubblica udienza dell’11.11.2003, il ricorso è passato in decisione.


DIRITTO


1. Con sentenza del TAR Toscana, Sez.3°, n. 183 del 6.3.1996, è stato respinto il ricorso proposto dai sigg. Ermini e Celli avverso il provvedimento del comune di Firenze n. 2084/94 di diniego della concessione edilizia richiesta dagli interessati per la realizzazione in un’area della località Galluzzo (classificata zona E1, zona agricolo-panoramica di particolare valore culturale) di un parcheggio interrato ai sensi dell’art.9 L.24.3.1989 n.122 e relativa strada di accesso, in quanto“la relalizzazione risulta in gran parte fuori terra e costituisce inaccettabile alterazione dello stato dei luoghi”.


Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli interessati.


2. L’appello è fondato.


2.1. Merita adesione la doglianza di violazione e falsa applicazione dell’art.9 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune.

Il contrasto tra le parti si incentra sul concetto di piano naturale di campagna, che secondo i tecnici del Comune dovrebbe individuarsi non tenendo conto delle modifiche artificiali del suolo connesse alla realizzazione di un terrapieno (al di sotto del quale è prevista la costruzione del parcheggio), ridisegnando virtualmente l’originario andamento naturale del terreno.


Secondo gli istanti, invece, la realizzazione del manufatto doveva considerarsi completamente interrata in quanto prevista per intero al di sotto del piano di campagna preesistente in considerazione della conformazione a gradoni del terreno agricolo fin da epoca remota (V. consulenza tecnica di parte del 1996, versata in atti) per cui doveva ritenersi consentita la realizzazione del garage ai sensi dell’art.9 L. n.122/1989.


Il Collegio ritiene che pur dovendosi condividere in astratto il criterio adottato dal Comune (e fatto proprio dal TAR) in base al quale in tanto dei locali possono considerarsi interrati in quanto costruiti completamente al di sotto del piano originario di campagna (V. le decisioni di questa Sezione n. n.1231 del 21.10.1991 e n. 3176 del 15.6.2001), nella specie occorreva considerare la particolare conformazione a gradoni dell’area collinare, gradoni che sussistevano nella zona da epoca remota, secondo quanto attestato dagli interessati con specifica perizia, non contestata dal Comune.


Per cui l’originario piano di campagna non poteva essere individuato senza tener conto del terrapieno esistente da tempo, mentre diversa era la soluzione nel caso in cui si fosse trattato di movimenti di terreno effettuati dal proprietario per creare artificialmente il terrapieno, il che non risulta avvenuto.


2.2. Per quanto concerne poi il previsto vialetto di accesso al parcheggio (che comporta solo modesti interventi di sistemazione del terreno), il Comune potrà dettare specifiche prescrizioni al fine di armonizzarlo in modo adeguato con l’ambiente circostante, per cui sul punto deve essere accolta la censura di difetto di istruttoria avanzata dagli interessati.


3.Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto con l’annullamento del diniego impugnato, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, accoglie il ricorso originario.


Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.11.2003, con l’intervento dei signori:
Alfonso Quaranta………………-Presidente,
Paolo Buonvino….……………..-Consigliere
Francesco D’Ottavi…………….-Consigliere
Claudio Marchitiello……………-Consigliere,
Aniello Cerreto…………………-Consigliere, rel. est.



L'ESTENSORE                        IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO                                  IL DIRIGENTE
f.to Aniello Cerreto                   .to Alfonso Quaranta                    f.to Francesco Cutrupi                           f.to Antonio Natale


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 gennaio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1)  Urbanistica e edilizia - realizzazione di manufatto completamente interrato - piano di campagna - conformazione a gradoni del terreno agricolo. Dei locali possono considerarsi interrati in quanto costruiti completamente al di sotto del piano originario di campagna (V. le decisioni di questa Sezione n. n. 1231 del 21.10.1991 e n. 3176 del 15.6.2001). Nella specie, però, occorreva considerare la particolare conformazione a gradoni dell’area collinare, gradoni che sussistevano nella zona da epoca remota, secondo quanto attestato dagli interessati con specifica perizia, non contestata dal Comune. Per cui l’originario piano di campagna non poteva essere individuato senza tener conto del terrapieno esistente da tempo, mentre diversa era la soluzione nel caso in cui si fosse trattato di movimenti di terreno effettuati dal proprietario per creare artificialmente il terrapieno, il che non risulta avvenuto. Pres. Quaranta - Est. Cerreto - Ermini e Celli (avv.ti Giallongo e Lorenzoni) c. Comune di Firenze (avv.ti Visciola e Lorizio e poi dagli avv.ti Selvaggi e Lorizio) - (riforma TAR Toscana, Sez.3°, del 6.3.1996, n. 183). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 142

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza