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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 148

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1998 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello numero di registro generale 8323/98, proposto dalla Società “Costruzioni Mazziotti di Mazziotti A. & C.” S.n.c., in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso, per delega resa a margine dell’atto di appello dall’Avv. Vincenzo D’Ambrosio ed elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Nathan, 51, presso Pierluigi Napolitano,
contro
il Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore n.c.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, n.709/97, dell’1 dicembre 1997,
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 28 ottobre 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed udito, altresì, l’avvocato Vantaggiato per delega dell’avv. D’Ambrosio.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


L’istante società rappresenta che con ricorso notificato l’8 giugno 1989 impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione di Salerno - il provvedimento prot. n.5361, del 20 aprile 1989, col quale il Sindaco del Comune di Battipaglia negava il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una casa plurifamiliare in località “S. Anna”, sul rilievo che l’intervento edilizio si insediava in parte su terreno destinato a verde pubblico semplice; nel ricorso si assumeva l’illegittimità del provvedimento per la violazione dell’art.2 della legge 19 novembre 1968, n.1187, dell’art.4 della legge 28 gennaio 1977, n.10, ed eccesso di potere, per motivazione contraddittoria, assumendosi che il vincolo di inedificabilità è decaduto con decorso del quinquennio e rilevandosi, comunque, che il rapporto planovolumentrico è soddisfatto, tenendo conto della sola zona C/12, in cui per la maggior parte s’insedia l’intervento edilizio.


Il Tribunale con l’appellata sentenza, ha respinto il gravame.


L’appellante deduce l’illegittimità e l’ingiustizia della decisione per i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per travisamento dei fatti e per motivazione incongrua.
Secondo l’appellante la sentenza è stata emessa sull’erroneo presupposto che l’intervento edilizio s’insediasse in parte su terreno destinato a verde semplice privato, sul quale il vincolo di inedificabilità non avrebbe perduto efficacia; tale circostanza, secondo il Tribunale risulterebbe dalla relazione di progetto. Osserva l’appellante che in verità il progettista ha semplicemente chiarito che l’intervento ricade in parte su una zona a verde di proprietà, nel senso che non è stata espropriata nei termini di legge, pur potendo esserlo, trattandosi di verde pubblico semplice, ed è rimasta di proprietà della società ricorrente; per fugare ogni dubbio sulla destinazione della zona, l’interessata ha chiesto ed ottenuto il certificato di destinazione urbanistica del terreno sul quale intende effettuare l’intervento. Da tale certificato emerge chiaramente che l’intervento edilizio proposto ricade in zona C/12 ed in parte in zona destinata a verde pubblico semplice.


2) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della legge 19 novembre 1968 n.1187 la motivazione del diniego di concessione si riferisce esclusivamente al vincolo di inedificabilità imposto dal piano regolatore generale, per una parte del terreno su cui dovrebbe insistere la edificazione, destinata a verde pubblico semplice; senonchè, ai sensi e per gli effetti della norma citata, sussiste la temporaneità dei vincoli urbanistici di destinazione, nel senso che, trascorsi cinque anni dalla vigenza del vincolo, lo stesso decade secondo la nota giurisprudenza della Corte Costituzionale.


3) Violazione dell’art.4 della legge n.10/77; tale norma prescrive che il rilascio della concessione risulta atto dovuto laddove sussiste la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Sicchè considerando che i motivi di diniego sono per intero collegati all’esistenza di un vincolo e che lo stesso va, per legge, considerato decaduto, il Sindaco aveva l’obbligo al rilascio della concessione edilizia in questione.


L’appellante conclude per l’accoglimento del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.


Si è costituita anche in questo grado del giudizio la resistente Amministrazione che, con analitica memoria deduce l’infondatezza dell’impugnazione concludendo per la reiezione dell’appello con vittoria di spese.


Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.


DIRITTO


Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.709/97, del 1° dicembre 1997, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione di Salerno, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per ottenere l’annullamento della deliberazione del 20 aprile 1989, n.5361/88, con cui il Sindaco del Comune di Battipaglia ha negato il rilascio della concessione, richiesta dall’appellante medesima, per la realizzazione di una casa plurifamiliare in località S. Anna, nel presupposto che l’intervento pur conforme per disponibilità di cubatura in zona C/12 fosse parzialmente insediato su verde pubblico.


Come pure considerato in precedenza il ricorrente reitera in questa sede – sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata decisione – le censure già prospettate dinanzi al Tribunale (e da questi puntualmente disattese), censure secondo cui in particolare nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti ostativi del rilascio della richiesta concessione perché, come risulta dalla documentazione in atti l’intervento edilizio proposto ricade in zona C/12 ed in parte in zona destinata a verde pubblico semplice; inoltre come è noto la vigenza dei vincoli urbanistici di destinazione non è perpetua ma temporanea per cui perdono di ogni efficacia trascorsi cinque anni dall’applicazione del relativo strumento urbanistico.


Invero per ciò che concerne la prima censura dedotta dall’appellante la decisione del giudice di prime cure appare legittimamente motivata, né la documentazione prodotta a sostegno appare sufficiente a modificare la contestata valutazione, in quanto dalla certificazione di destinazione urbanistica prot. n. 12478/98, del 12 giugno 1998, non emerge quanto asserito circa la natura privata e non pubblica dell’area ma solo la qualificazione di prevalente destinazione dell’area in oggetto a verde pubblico semplice; inoltre, nel quarto foglio di tale atto, che riporta la normativa relativa alla zona di verde pubblico semplice e delle zone speciali, la destinazione d’uso dell’area in oggetto è la seguente: “attrezzature di interesse generale e di zona e di uso pubblico o aperte al pubblico, nonché attrezzature commerciali per lo svago e lo spettacolo se espressamente indicate nel piano. Sono ammesse solo attrezzature non permanenti per lo svago e per il gioco”; viceversa non risulta, come invece sostiene l’appellante, che l’area in questione sarebbe “privata” ovvero “preordinata all’espropriazione”.


Anche la valutazione circa la censurabilità della decisione sul dedotto difetto d’istruttoria “perché la destinazione è quella che risulta dal P.R.G. e non quella che potrebbe risultare da espressioni poco felici di un progettista”, appare infondata in quanto proprio la certificazione richiamata non prevede la “destinazione privata dell’area”.


Ritiene poi il Collegio di dover respingere anche l’ulteriore censura circa la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; appare, infatti, infondata la doglianza attinente alla temporaneità dei vincoli urbanistici di destinazione, atteso che tale prescrizione, come esattamente osservato dal Tribunale, riguarda solo i piani attuativi preordinati all’espropriazione ma non gli atti di pianificazione che conformano il territorio per l’ordinato sviluppo delle aree abitate e per la salvaguardia dei valori urbanistici ed ambientali esistenti.


Del resto questo Consesso ha avuto più volte modo di affermare, durante la perdurante vigenza della norma richiamata, che le destinazioni d’uso previste nel piano regolatore generale non concretizzano un vincolo a contenuto espropriativo, in quanto rispondono all'esigenza di conformare il diritto di proprietà attraverso la definizione dell'utilizzazione del suolo consentita al proprietario; pertanto, la relativa prescrizione non solo non è indennizzabile ma non è neanche soggetta al limite temporale di efficacia di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 382, del 6 marzo 1998); in tale ottica, infatti, non si interviene su potestà ablatorie in capo al soggetto proprietario ma, diversamente, si produce una conformazione del territorio agli obiettivi prefissati dall’ente locale: tale conformazione del territorio non produce, quindi, l’insorgenza di alcun diritto all’indennità da parte del titolare ovvero la perdita di efficacia, come previsto dalla normativa richiamata, decorso un quinquennio dall’approvazione dello strumento urbanistico.


Va anche respinta l’ultima censura relativa alla pretesa violazione della disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 10/1977, in quanto per il presupposto, già evidenziato dal giudice di primo grado, l’intervento edilizio in questione ricomprende anche un’area destinata a verde pubblico e ciò solo fa venir meno, per carenza dei presupposti, la legittimità della concessione richiesta.


Conclusivamente l’appello deve essere respinto.


Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, respinge l’appello.
Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Goffredo Zaccardi Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
Marco Lipari Consigliere



L'ESTENSORE                          IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO                                  IL DIRIGENTE
f.to Francesco D’Ottavi               f.to Alfonso Quaranta                      f.to Francesco Cutrupi                          f.to Antonio Natale

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 gennaio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1)  Urbanistica e edilizia – Art. 2 L.1187/1968 – Vincoli urbanistici – Destinazioni d’uso previste dal P.r.g. – Non concretizzano un vincolo a carattere espropriativo - Limite temporale di efficacia di un quinquennio – Inapplicabilità. La prescrizione di temporaneità dei vincoli urbanistici, di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguarda solo i piani attuativi preordinati all’espropriazione e non gli atti di pianificazione che conformano il territorio per l’ordinato sviluppo delle aree abitate e per la salvaguardia dei valori urbanistici ed ambientali esistenti. Le destinazioni d’uso previste nel piano regolatore generale non concretizzano un vincolo a contenuto espropriativo, in quanto rispondono all'esigenza di conformare il diritto di proprietà attraverso la definizione dell'utilizzazione del suolo consentita al proprietario; pertanto, la relativa prescrizione non solo non è indennizzabile ma non è neanche soggetta al limite temporale di efficacia di un quinquennio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 382, del 6 marzo 1998); in tale ottica, infatti, non si interviene su potestà ablatorie in capo al soggetto proprietario ma, diversamente, si produce una conformazione del territorio agli obiettivi prefissati dall’ente locale. Pres. Quaranta, Est. D’Ottavi – Costruzioni Mazziotti di Mazziotti A. & C. S.n.c. (Avv. D’Ambrosio) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, n. 709/97) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 148

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