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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO sez. VI, 25 marzo 2004 (Cc. 20.01.2004), Sentenza n. 1614

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 3074/00, proposto da:
- FATMA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Caia, Alberto Cucchieri e Patrizia Properzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultima in Roma, via Sabotino, n. 46;
contro
- REGIONE MARCHE, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Simonella Coen, ed elettivamente domiciliata presso la sede della Regione in Roma, via Fontanella Borghese, n. 35;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche 12 febbraio 1999, n. 168;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 20 gennaio 2004 il consigliere Carmine Volpe, e uditi altresì l’avv. A. Cucchieri per l’appellante e l’avv. S. Coen per l’appellata;
ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO E DIRITTO


1. La Fatma s.p.a. è proprietaria di circa 128 ettari di terreno nel territorio del Comune di Serra San Quirico (in provincia di Ancona), destinati in parte a cava (attività estrattiva di calcare massiccio, autorizzata e svolta nella zona da vario tempo).


La società, con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale delle Marche, impugnava il decreto del presidente della Giunta regionale 24 marzo 1997, n. 73, relativo alla nuova delimitazione delle aree floristiche protette ai sensi dell’art. 7 della l. r. delle Marche 30 dicembre 1974, n. 52, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresa la presupposta deliberazione della Giunta 27 dicembre 1996, n. 3986


Nella nuova delimitazione la proprietà della detta società veniva inserita nell’area floristica 37 “Gola della Rossa”.


2. Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.


Lo stesso ha ritenuto:
a) che i provvedimenti impugnati non incidessero sull’attività estrattiva in corso, ma solo su eventuali suoi futuri ampliamenti;
b) manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della l.r. n. 52/1974;
c) infondate le censure di eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento, contraddittorietà ed illogicità, inerenti la circostanza secondo cui la perimetrazione dell’area floristica ricomprenderebbe zone attualmente oggetto di coltivazione o suscettibili di esserlo in futuro, in quanto i provvedimenti impugnati non erano in grado di inibire l’attività di cava attualmente in corso, già autorizzata, e poiché, con riguardo ai futuri ampliamenti, la perimetrazione non poteva considerarsi viziata dato l’elevato pregio ecologico e naturalistico dell’intera zona;
d) infondata la censura di violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, poiché la comunicazione dell’avvio del procedimento era stata effettuata mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.).


3. La sentenza viene appellata dalla Fatma s.p.a. per i seguenti motivi:

1) il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che i provvedimenti impugnati non incidevano sull’attività estrattiva in corso ma ne impedivano solo eventuali futuri ampliamenti;
2) la zona in proprietà dell’appellante non avrebbe “notoriamente elevato pregio ecologico e naturalistico”, come invece ritenuto dal primo giudice, anche perché non era stata inclusa nella perimetrazione del parco della Gola della Rossa (istituito con la l.r. delle Marche 2 settembre 1997, n. 57). L’amministrazione regionale avrebbe dovuto procedere ad una valutazione ben più approfondita sulle caratteristiche delle aree da sottoporre a vincolo; mentre si sarebbe dichiarato solo un generico interesse alla protezione delle specie floristiche “rare o in via di estinzione” senza alcuna menzione di esse. Inoltre, non si sarebbe proceduto a sopralluoghi nelle zone da sottoporre a vincolo, né si sarebbe tenuto conto della preesistenza della cava, data anche la particolare importanza nella Regione Marche dell’attività di estrazione del calcare massiccio;
3) la Regione Marche, con deliberazione della Giunta 7 ottobre 1996, n. 2915, avrebbe accolto l’osservazione, presentata dal Comune di Cingoli, che aveva chiesto lo stralcio di una parte dell’area floristica poiché ricadente in una cava dismessa oggetto di recupero;
4) si sarebbe dovuto provvedere alla comunicazione individuale dell’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990; altrimenti l’art. 7 della l.r. delle Marche n. 52/1974 sarebbe incostituzionale violando il generale principio del giusto procedimento, da osservare ogni volta che si intende emanare atti i quali comportano vincoli o limiti ai diritti dei privati.


La Regione Marche si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso in appello.


Entrambe le parti hanno presentato memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese. La Regione, in particolare, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in appello in quanto la società Fatma s.p.a., a seguito di apposita richiesta, sarebbe stata autorizzata all’ampliamento della cava ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. b), della l.r. 17 dicembre 1999, n. 33.


L’appellante, in udienza pubblica, ha depositato deduzioni, da intendersi come parte integrante del verbale, e documenti.


4.1. Il ricorso in appello è infondato. Può prescindersi, conseguentemente, dall’esame dell’eccezione sollevata dalla Regione Marche.


La norma di interesse è costituita dall’art. 7 della l.r. delle Marche n. 52/1974, il quale, ai primi cinque commi, così dispone:
“Il Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta, sentita la competente commissione consiliare, delimita con decreto le aree soggette a tutela, delle specie floristiche rare o in via di estinzione.


Le aree così individuate sono indicate da apposite tabelle perimetrali installate a cura della regione Marche.


Nelle aree di cui al comma precedente è proibito la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente.


Nelle zone coltivate comprese nelle aree di cui al primo comma sono consentite le normali pratiche colturali.


Sono altresì consentiti negli incolti produttivi il pascolo e la fienagione”.


La sezione ritiene, innanzitutto, che si possa prescindere dall’individuazione degli effetti precisi della contestata delimitazione delle aree floristiche sulla continuazione dell’attività estrattiva in corso e sugli ulteriori ampliamenti della stessa, data l’infondatezza delle censure di carattere sostanziale e procedimentale dedotte avverso la medesima delimitazione.


4.2. L’appellante contesta che la zona in sua proprietà non avrebbe “notoriamente elevato pregio ecologico e naturalistico”, ma non sorregge la sua affermazione di sufficienti elementi probatori. Mentre dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2915/1996, dai provvedimenti impugnati e dall’istruttoria svolta della Regione risulta diversamente; si vedano gli atti citati nella deliberazione giuntale n. 3986/1996 e quelli alla stessa allegati, con particolare riguardo alla proposta di delimitazione delle aree floristiche elaborata dall’Università degli studi di Camerino, Dipartimento di botanica ed ecologia, allo scopo incaricata, e alla scheda riguardante l’area floristica 37 “Gola della Rossa”, dalla quale risulta evidente l’esistenza di particolari specie floristiche rare o in via di estinzione.


Il fatto che nel perimetro dell’area floristica si trovavano due cave in corso di attività, data anche la limitatezza della loro estensione rispetto al detto perimetro, non comporta l’illegittimità della delimitazione dell’area; fondata su caratteri di omogeneità delle specie floristiche, esistenti nell’area globalmente considerata, ma non necessariamente in ogni angolo dell’estensione della stessa. Così che la mancanza di vegetazione nelle cave, data la situazione dell’area (in cui si trovavano le cave) globalmente considerata, non era di per sé elemento dirimente per escluderle dalla perimetrazione.


La circostanza per cui la proprietà dell’appellante non era stata inclusa nel parco della Gola della Rossa (istituito con la l.r. delle Marche n. 57/1997) non esclude che, esistendo “specie floristiche rare o in via di estinzione”, fosse sorta l’esigenza della particolare tutela prevista dall’art. 7 della citata l.r. n. 52/1974. Tra l’altro, la legge che ha previsto il parco, essendo successiva ai provvedimenti impugnati in primo grado, non ne può costituire parametro di legittimità.


L’amministrazione regionale ha proceduto in maniera sufficiente alla valutazione delle caratteristiche delle aree da sottoporre a vincolo e ha indicato le specie floristiche “rare o in via di estinzione”.


Il non aver proceduto a sopralluoghi, da parte dell’amministrazione regionale, non è di per sé causa di illegittimità del potere esercitato ai sensi dell’art. 7 della detta l.r. n. 52/1974, qualora, come nella specie, la situazione dei luoghi da vincolare era sufficientemente certa ed individuata (sulla base di apposite cartografie).


La preesistenza di cave, infine, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, è stata effettivamente considerata dall’amministrazione regionale (si veda la scheda riguardante l’area floristica 37 “Gola della Rossa”, in cui si evidenzia la presenza di “alcune cave che deturpano pesantemente un paesaggio unico nel suo genere per il territorio regionale”).


4.3. L’accoglimento, da parte della Regione Marche, dell’osservazione del Comune di Cingoli, che aveva chiesto espressamente lo stralcio di una parte dell’area floristica poiché ricadente in una cava dismessa oggetto di recupero, non comportava necessariamente lo stralcio della proprietà della società appellante. Sia perché lo stralcio non era stato mai chiesto sia in quanto non si versa in situazioni identiche (anche per il fatto che si tratta di cava dismessa oggetto di recupero, nel primo caso, e di cava in esercizio nel secondo).


4.4. Il non avere provveduto alla comunicazione individuale dell’avvio del procedimento non dà luogo a violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990.


La nuova delimitazione è stata effettuata mediante pubblicazione sul B.U.R. 16 novembre 1995, n. 84 (come affermato dal primo giudice e non contestato dall’appellante), con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento. Risultano così osservate le prescrizioni della legge sul procedimento amministrativo, la quale prevede che, “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima” (art. 8, comma 3, della l. n. 241/1990). La nozione di “destinatari”, infatti, deve comprendere tutti i proprietari, e non può essere limitata ai soli soggetti esercenti attività di cava.


Ne consegue la manifesta infondatezza della denunciata incostituzionalità dell’art. 7 della l.r. delle Marche n. 52/1974.


5. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati.


Per questi motivi


il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.


Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma il 20 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Sergio SANTORO Presidente f.f.
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere Est.
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Aree protette - Cave - Nuova delimitazione delle aree floristiche protette - Art. 7, l. r. Marche n. 52/1974 - Inclusione di due cave in corso di attività - Legittimità. In tema di aree protette, il fatto che nel perimetro dell’area floristica si trovano due cave in corso di attività, non comporta l’illegittimità della delimitazione dell’area; fondata su caratteri di omogeneità delle specie floristiche, esistenti nell’area globalmente considerata, ma non necessariamente in ogni angolo dell’estensione della stessa. Nella specie, la mancanza di vegetazione nelle cave, data la situazione dell’area globalmente considerata, non era di per sé elemento dirimente per escluderle dalla perimetrazione. Conf.: C.d.S. sez. VI, 18 marzo 2004 (Cc. 20.01.2004), Sentenza n. 1438. Pres. SANTORO - Est. VOLPE - FATMA S.P.A. (avv.ti Caia, Cucchieri e Properzi) c. REGIONE MARCHE (avv. Coen) (conferma TAR Marche 12 febbraio 1999, n. 168) CONSIGLIO DI STATO sez. VI, 25 marzo 2004 (Cc. 20.01.2004), Sentenza n. 1614

2) Aree protette - Delimitazione delle aree floristiche protette su cartografie - Assenza di sopralluoghi - Legittimità - Fondamento - Art. 7, l. r. Marche n. 52/1974. In tema di delimitazione di aree protette non è di per sé causa di illegittimità il non aver proceduto a sopralluoghi, da parte dell’amministrazione regionale, qualora, come nella specie, la situazione dei luoghi da vincolare era sufficientemente certa ed individuata (sulla base di apposite cartografie) art. 7 della l.r. Marche n. 52/1974. Conf.: C.d.S. sez. VI, 18 marzo 2004 (Cc. 20.01.2004), Sentenza n. 1438. Pres. SANTORO - Est. VOLPE - FATMA S.P.A. (avv.ti Caia, Cucchieri e Properzi) c. REGIONE MARCHE (avv. Coen) (conferma TAR Marche 12 febbraio 1999, n. 168) CONSIGLIO DI STATO sez. VI, 25 marzo 2004 (Cc. 20.01.2004), Sentenza n. 1614

3) Aree protette - Delimitazione di un’area protette - Comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo - Forme di pubblicità idonee - Pubblicazione sul B.U.R. - Legittimità - Nozione di “destinatari”. Quando la nuova delimitazione di un’area protetta è stata effettuata mediante pubblicazione sul B.U.R., con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento, risultano osservate le prescrizioni della legge sul procedimento amministrativo, la quale prevede che, “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima” (art. 8, comma 3, della l. n. 241/1990). Infine, la nozione di “destinatari”, deve comprendere tutti i proprietari, e non può essere limitata ai singoli soggetti. Conf.: C.d.S. sez. VI, 18 marzo 2004 (Cc. 20.01.2004), Sentenza n. 1438. Pres. SANTORO - Est. VOLPE - FATMA S.P.A. (avv.ti Caia, Cucchieri e Properzi) c. REGIONE MARCHE (avv. Coen) (conferma TAR Marche 12 febbraio 1999, n. 168) CONSIGLIO DI STATO sez. VI, 25 marzo 2004 (Cc. 20.01.2004), Sentenza n. 1614

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