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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1042

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1988 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 2133 del 1988, proposto da Adele BONZANINI, residente in Piacenza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonetti ed Adriano Giuffré, con domicilio eletto in Roma, via Collina n. 36; presso lo studio del secondo;
contro
il Comune di Piacenza, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Pezzulli, Daniela Crippa ed Enrico Dante, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Roma, via Lucrezio Caro n. 12;
e nei confronti
della Soc. Immobiliare Morelli S.a.s., con sede in Piacenza, in persona del socio accomandatario Giuseppe Morelli e del liquidatore Pier Luigi Pinotti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Gueli e Franco Gaetano Scoca , con domicilio eletto presso lo studio del secondo,in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 300 del 27 ottobre 1987;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì, l’Avv.to Colagrande per delega dell’Avv.to Scoca;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


Con sentenza 37 ottobre 1987 n. 300, la Sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso proposto dalla Sig.ra Adele Bonzanini, per l’annullamento della concessione edilizia n. 850/91, rilasciata dal Comune di Piacenza alla società Immobiliare Morelli, per la realizzazione di una casa di abitazione di tre piani, in sostituzione di una villetta precedentemente demolita, in zona classificata dal piano regolatore generale del Comune come “residenza semintensiva bassa”, con prescrizione di superficie minima, per edificare di mq. 400.


Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto appello l’originaria ricorrente sottoponendo a censura il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle sue conclusioni e nel contempo riproponendo in questa sede i motivi di ricorso proposti con l’atto introduttivo e con i motivi aggiunti.


Si sono costituiti in giudizio la s.a.s. controinteressata ed il Comune di Piacenza, resistendo all’appello.


In prosieguo la Sezione, chiamata la causa all’udienza dell’1 aprile 2003 e rilevato che l’instaurazione del giudizio di appello era risalente al 1988 e che l’stanza presentata in data 6 febbraio 2001 a norma dell’art. 9 della L. n. 205 del 2000 risultava sottoscritta dal solo difensore, mentre d’altra parte la Segreteria non aveva provveduto agli incombenti di sua spettanza, con decisione 3700/03, riservata ogni definitiva determinazione, mandava alla Segreteria per l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205.


Successivamente, rinvenuta in atti altra istanza a firma dell’interessata, tempestivamente depositata, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 9 gennaio 2004 e trattenuta in decisione.


D I R I T T O


1. Come precisato in narrativa, la controversia verte sulla realizzazione di una casa di civile abitazione di tre piani, in sostituzione di una villetta in precedenza demolita, assentita alla costruttrice in zona di piano regolatore “residenziale semintensiva bassa”, con prescrizione di superficie minima, per edificare, di mq. 400.


Con il ricorso proposto in primo grado l’attuale appellante aveva dedotto con il 1° ed il 2° motivo di impugnazione profili vari di violazione di legge ed eccesso di potere, sulla considerazione che l’Immobiliare Morelli non aveva la disponibilità della superficie minima per realizzare la costruzione e, in ogni caso, secondo la superficie dalla stessa dichiarata, si sarebbe appropriata di un appezzamento demaniale non di sua pertinenza (3° motivo); a parte ciò, la concessione sarebbe stata accordata in violazione dell’art. 4 delle NTA del PRG – variante 1980, al tempo applicabile, in quanto sarebbero stati violati i paramentri delle altezze e dei volumi, nonché quelli relativi al computo planivolumetrico, per ciò che concerne le autorimesse ed i servizi, in quanto si sarebbe sfruttato artatamente un dislivello del terreno leggermente depresso (4° motivo); in violazione dell’art. 31 del regolamento edilizio in forza del quale, quando il fabbricato progettato fosse arretrato più di cinque metri dalla strada, ai fini della determinazione dell’altezza e del volume doveva aversi riguardo all’altezza o quota media del terreno delimitato dalla superficie coperta (5° motivo) ed infine dell’art. 5, commi secondo e terzo della variante appostata nel 1980 al piano regolatore generale, che prescriveva che la distanza del fabbricato dal confine dovava essere pari alla metà dell’altezza del fabbricato stesso (6° motivo). Illegittima in radice sarebbe la concessione, accordata dopo l’annullamento di altra concessione edilizia, senza che nel frattempo fossero mutati i presupposti di fatto e di diritto che avevano condotto all’annullamento (7° motivo).


Gli ulteriori vizi, denunciati nei motivi aggiunti, erano fatti consistere nella mancata produzione di tutta la documentazione necessaria a corredo della domanda (schede dei terreni e relative planimetrie idonee a rappresentare la situazione preesistente all’intervento) (8° motivo); ed ancora, nella mancata prova della piena proprietà dell’area necessaria all’intervento (9° motivo) e dell’accordo con il confinante Buttafava (10° motivo); e infine l’omessa rappresentazione dell’ambiente circostante il fabbricato e della rete fognaria con relativi pozzetti d’ispezione e la certificazione del nullaosta dei vigili del fuoco(11° motivo).


Con l’appello in esame, l’interessata – sottoposto a censura il procedimento logico seguito dal giudice di primo grado, in particolare per non avere reso conto della decisione in relazione alla numerosa documentazione prodotta e da ultimo, alla consulenza di parte depositata in atti – ha riproposto in questa sede tutte le censure sopra richiamate, chiedendo, in totale riforma della sentenza appellata, l’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.
2. La Sezione non ritiene meritevoli di censure le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado.


3. Aspetto centrale della questione è la disponibilità, da parte della società immobiliare, di una superficie minima sufficiente alla realizzazione del fabbricato (che nella specie, doveva essere di 400 mq.) su cui si incentrano i primi tre motivi del ricorso di primo grado ed il nono proposto con i motivi aggiunti.


Giova premettere che, ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima, da cui emerga l’effettiva, diversa estensione e delimitazione dell’oggetto del contratto stesso (per tutte, in differente fattispecie, relativa ad azione di rivendicazione, Cass., sez. II, 10 maggio 2000, n. 5983).


Di tali principi deve essere fatta applicazione anche in materia di concessione di costruzione, per la cui decisione, le riserve apposte alle variazioni catastali conformi ai titoli (per salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi) non sono di per sè idonee a produrre alcun effetto ostativo, né a ritardarne il rilascio.


Nel caso in esame, risulta che la società appellata, al tempo in cui risale la concessione edilizia in contestazione, era proprietaria oltre che della particella 1352 del foglio 70), della particella n. 202 foglio 70, la cui consistenza effettiva complessiva deve essere desunta, oltre che dai contratti di acquisto, dalle verifiche di misurazione (delle aree demaniali cedute) effettuate dal competente Ufficio tecnico erariale, sin dal 9 luglio 1969 (per ciò che concerne la particella 202, misurata in mq. 387, e non e non 354, come erroneamente indicato nel documento di acquisto).


La rettifica della misurazione è stata effettuata sulla base delle mappe catastali del tempo allegate al contratto di acquisto, cui dunque occorre, correttamente, risalire per definire l’entità del bene ceduto, indipendentemente dall’errore di calcolo con cui era incorso, a suo tempo l’UTE.


Successivamente, per ciò che concerne la particella contigua n. 1352, oggetto di altro rogito, è stato attestato, nella nota dell’Intendente di Finanza di Piacenza in data 19 gennaio 1981 all’Ufficio del registro di Piacenza che l’Immobiliare Morelli ne aveva acquistato la superficie totale (e cioè comprensiva dell’area di mq. 3,75 circa, originariamente adibita ad accesso di ispezione alle fognatura, erroneamente non riportata nello schizzo planivolumetrico eseguito dall’UTE il 28 giugno 1979 ed allegato all’atto di acquisto in data 8 maggio 1980).


Sulla base dei suddetti atti, deve ritenersi corretta l’individuazione delle aree disponibili e la correlativa estensione delle particelle cui si riferisce l’intervento, per una superficie totale di mq. 435,75, senza che assuma rilievo, per i fini che interessano, l’annotazione catastale della c.d. “riserva 5”, intervenuta a seguito delle rettifiche UTE.


Il dato catastale, infatti, non incide sulla titolarità della proprietà e non è idoneo a smentire né ad annettere carattere di provvisorietà ai titoli di acquisto o alle verificazioni ed attestazioni dell’UTE, per di più, in una situazione in cui né l’una né l’altra delle particelle furono, all’atto del trasferimento della titolarità (avvenuto a corpo e non a misura), oggetto di frazionamento catastale, cosicché vi è coincidenza fra i mappali esistenti al tempo dell’acquisto ed i mappali derivanti dalle rettifiche UTE.


Sul punto nessuna contestazione è fatta dall’appellante alle puntuali considerazioni della sentenza impugnata.


Le considerazioni che precedono devono condurre alla reiezione dei primi tre motivi di impugnazione e del motivo aggiunto (il 9°) con il quale la questione della titolarità del suolo viene riproposta sotto la differente angolazione della insufficienza dei contratti di acquisto e della documentazione catastale a fornire la prova della proprietà.


5.1. Con i motivi quarto, quinto e sesto, la ricorrente lamenta la violazione della normativa urbanistico edilizia vigente nel Comune di Piacenza al tempo del rilascio della concessione impugnata.


5.2. Occorre sgombrare il campo, al riguardo, dall’equivoco nel quale sembra essere incorsa la ricorrente nel ritenere che, alla concessione in parola, dovessero trovare applicazione le norme del regolamento edilizio adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109 del 19 aprile 1980, che al contrario, non poteva ritenersi operante, in quanto non aveva ricevuto l’approvazione prevista dall’art. 7 della legge regionale n. 47 del 7 dicembre 1978 (dapprima modificata dalla legge regionale n. 223 del 29 marzo 1980 e successivamente abrogata) che demandava ad un organo comprensoriale l’approvazione prevista dall’art. 36 della L. n. 1150 del 1942.


Dal certificato 2 ottobre 1981 del Comune di Piacenza, risulta infatti che il competente organo comprensoriale aveva proposto modificazioni al documento inviatole dal Comune e che nessuna deliberazione era stata assunta dal Consiglio comunale, per adeguare lo strumento alle proposte di modificazioni contenute nel parere.


Il Comune, pertanto, non poteva fare applicazione della disposizione contenuta nell’art. 43 del regolamento in questione che sostituisce la nozione di “terreno sistemato” a quella di “piano naturale di campagna” del previgente regolamento edilizio, quale elemento di riferimento per la determinazione dell’altezza dei fabbricati arretrati dalla sede stradale, definendone i contenuti, essendo, al contrario, ancora efficace ed operante il regolamento vigente prima della variante del 1980 (Cass. Sez. U., n. 251 del 15 gennaio1987).


Ne consegue che non possono essere neppure prese in considerazione le misurazioni dalle quali muove la ricorrente in quanto riferite alla nozione di piano sistemato contenuta nel regolamento del 1980 ed ai criteri ivi fissati per la misurazione dell’altezza dei fabbricati.


5.4. Invero la disposizione in forza della quale, nelle zone residenziali, dal computo della superficie utile devono essere escluse le autorimesse e le cantine con le relative scale d’accesso, che non emergano, rispetto al piano terreno, più di cm. 100, misurati all’intradosso del solaio (art. 4 del Piano regolatore – variante 80) deve essere letta coerentemente con le disposizioni degli artt. 29 e 31 del regolamento edilizio al tempo vigente che assumevano come elemento di riferimento il piano stradale.


Viene dunque meno l’intero impianto motivazionale con il quale, anche in questa sede, viene ribadita (corredata da numerosa documentazione, anche fotografica) la pretesa violazione del citato art. 4, per ciò che riguarda il computo della volumetria autorizzata (IV motivo), non essendo contestato, neppure da parte ricorrente, che il suddetto computo è, al contrario, corretto, ove si escludano – come dovuto – le autorimesse che, sulla stessa base della documentazione prodotta dalla ricorrente, non sporgono più di un metro rispetto alla quota del piano stradale.


5.5. La mancanza di fondamento del V e del VI motivo di impugnazione consegue necessariamente alla erroneità dei presupposti da cui muovono le censure.


Una volta infatti che sia esclusa dal computo la superficie coperta delle autorimesse, quest’ultima non può neppure essere assunta come base di riferimento per il calcolo dell’altezza da prendere in considerazione, ai fini della determinazione del volume del fabbricato o per considerare la distanza fra la nuova costruzione ed i fabbricati vicini.


Analogo discorso vale per la nozione di “terreno sistemato” che non può essere ricava dal regolamento non approvato, come estremo per la misurazione, che, al contrario, deve essere effettuata con riferimento al piano naturale di campagna, nel caso coincidente con quello stradale.


5.6. Un discorso a parte merita la questione relativa al prospiciente fabbricato del vicino (non coinvolto dal presente giudizio).


Una volta chiarito quali debbano essere le norme applicabili alla fattispecie concreta ed i criteri di misurazione, le censure dedotte cedono a fronte della non è contestata preesistenza di pareti sul confine (che hanno dato modo alla società appellata di avvalersi del disposto dell’art. 5 comma 4, delle norme tecniche di attuazione applicabili) e di alcune pareti finestrate (che hanno, a loro volta, consentito l’applicabilità del comma 5 del citato art. 5).


In argomento, è irrilevante anche quanto dedotto con il 10° motivo aggiunto, in quanto (come anche precisato dal giudice di primo grado) non risulta che fosse richiesto, per l’applicazione della norma, il previo assenso del proprietario confinante.


6. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità della concessione con riferimento ad altre precedenti determinazioni contrarie dell’Amministrazione.


Sennonché, è evidente che, in punto di fatto, sono del tutto differenti le situazioni cui si riferiscono i difformi provvedimenti.


Una volta che l’interessata si è provveduta della integrazione della superficie (in origine insufficiente) con l’acquisto della particella 11352, che sono sopravvenuti gli atti chiarificatori dell’UTE e dell’Intendente di Finanza, e che é stata definita la normativa applicabile alla fattispecie, sono venute meno in radice le ragioni del precedente provvedimento negativo.


7. La ricorrente non illustra in che modo la mancata rappresentazione documentale della situazione preesistente all’intervento, e della rete fognaria a corredo della domanda di concessione e la mancata produzione del nulla osta dei vigili del fuoco, abbiano inciso sulla legittimità del provvedimento impugnato.


Si tratta di profili che erano stati denunciati con l’11° motivo aggiunto e che espressamente il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevanti ai fini del decidere perché ininfluenti sulla validità della concessione accordata.


La mera riproposizione delle medesime censure in appello è, dunque, generica e non ammissibile, non potendosi ritenere sufficientemente esplicativa l’apodittica affermazione secondo cui la mancanza di tale documentazione implicherebbe un vizio genetico della domanda, capace di riflettersi, invalidandola, sulla concessione accordata.


8. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.


Possono essere interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 9 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Alfonso QUARANTA Presidente
Raffaele CARBONI Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere


L'ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO                           IL DIRIGENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani           F.to Alfonso Quaranta                    F.to Francesco Cutrupi                  F.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Edilizia ed urbanistica - Concessione di costruzione - Proprietà di un’area - Dati catastali - Valore meramente indiziario - Specifiche determinazioni negoziali - Accertamento - Salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi. Ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima, da cui emerga l’effettiva, diversa estensione e delimitazione dell’oggetto del contratto stesso; di tali principi deve essere fatta applicazione anche in materia di concessione di costruzione, per la cui decisione, le riserve apposte alle variazioni catastali conformi ai titoli (per salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi) non sono di per sè idonee a produrre alcun effetto ostativo, né a ritardarne il rilascio. Presidente: Alfonso QUARANTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Bonzanini c. Comune di Piacenza ed altro (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 300 del 27 ottobre 1987). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (C.C. 9 gennaio 2004), Sentenza n. 1631

2) Edilizia ed urbanistica - Regolamento edilizio - Modificazioni - Concessioni edilizie accordate nelle more - Efficacia e presupposti - Previa approvazione - Ex art.7 L. reg. n. 47 del 1978 – Necessità - Regione Emilia-Romagna. Nella Regione Emilia-Romagna, in vigenza dell’art.7 della legge regionale n. 47 del 7 dicembre 1978 (dapprima modificata dalla legge regionale n. 223 del 29 marzo 1980 e successivamente abrogata) la deliberazione del Consiglio comunale modificativa di una norma di regolamento edilizio adottato antecedentemente, era sottoposta all’approvazione di un apposito organo comprensoriale, e, pertanto, non poteva essere ritenuta efficace ed operante fintanto che non fosse intervenuta detta approvazione, o il Consiglio comunale non avesse adottato altra deliberazione per uniformarsi alle eventuali, contrarie, indicazioni dell’organo comprensoriale; in difetto, alle concessioni edilizie accordate nelle more, dovevano trovare applicazione le norma del previgente regolamento. Presidente: Alfonso QUARANTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Bonzanini c. Comune di Piacenza ed altro (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 300 del 27 ottobre 1987). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (C.C. 9 gennaio 2004), Sentenza n. 1631

 

3) Edilizia ed urbanistica - Dati catastali - Valore meramente indiziario. Il dato catastale, non incide sulla titolarità della proprietà e non è idoneo a smentire né ad annettere carattere di provvisorietà ai titoli di acquisto o alle verificazioni ed attestazioni dell’UTE. Presidente: Alfonso QUARANTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Bonzanini c. Comune di Piacenza ed altro (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 300 del 27 ottobre 1987). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (C.C. 9 gennaio 2004), Sentenza n. 1631
 

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