Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1993 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sulla domanda di istruzioni 30 luglio 2003 prot. 6643, pervenuta il 5 agosto
2003 (protocollo d’arrivo 9834/03), dell’ingegnere Giuseppe Bergantin,
commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione
della sezione 6 maggio 1991 n. 754, che, in riforma della sentenza 18 febbraio
1986 n. 39 del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia, ha annullato la concessione edilizia 18 gennaio 1985 n.
4368, rilasciata dal comune di Bergamo alla società a responsabilità limitata
Inveco.
Viste le proprie decisioni, già rese in sede d’esecuzione del giudicato, 12
luglio 1993 n. 784, 2 marzo 1994 n. 136, 30 giugno 1995 n. 961, 19 febbraio 1996
n. 215, 9 dicembre 1997 n. 1480, 10 febbraio 2000 n. 741, 25 giugno 2002 n. 3435
e 17 marzo 2003 n. 1358.
relatore, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2003, il consigliere
Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Longo, Lorenzoni e Pafundi in
dichiarata sostituzione dell’avv. Romanelli;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Si controverte sull’esecuzione del giudicato d’annullamento di una concessione
edilizia. In sede d’esecuzione sono già state pronunciate le otto decisioni
specificate in epigrafe, in ciascuna delle quali sono riassunti i fatti di
causa. In particolare, avendo la società Inveco, concessionaria, presentato
domande di concessione in sanatoria, con la decisione n. 961 del 1995 si è
deciso che la legge di sanatoria non sospendeva il giudizio d’ottemperanza,
mentre con la decisione n. 215 del 1996 si è deciso di attendere l’esito del
giudizio instaurato dalla Inveco contro il diniego di concessione in sanatoria
oppostole da comune di Bergamo. Con la decisione n. 1480 del 1997 si è preso
atto che il giudice amministrativo di primo grado aveva respinto il ricorso
contro il diniego di sanatoria e che, con decisione coeva alla 1480, l’appello
della Inveco era stato respinto (per quanto riguarda la domanda di concessione
n. 5129 del 1995, relativa alle opere che interessano il presente giudizio); con
la medesima decisione n. 1480 del 1997 si è ordinato al commissario ad acta di
procedere con la dovuta sollecitudine, rilevando anche che l’istanza di riesame
della domanda di condono, rivolta dalla Inveco al comune, non era di ostacolo
all’esecuzione del giudicato. Con la decisione n. 3435 del 2002 la Sezione,
rilevato che si doveva pervenire a una soluzione rapida e definitiva della
vicenda, ha confermato che si doveva eseguire il progetto di modificazione
dell’immobile della Inveco predisposto dal commissario.
Ora il commissario riferisce che il tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza 15 aprile 2003 n. 430 ha
accolto il ricorso di Inveco contro il provvedimento del 5 giugno 1997 con cui
il comune ha ricusato di prendere in considerazione la domanda di sanatoria
riproposta da Inveco, e ha stabilito l’obbligo del comune di ripronunciarasi;
nel contempo, la Inveco ha intimato al commissario di astenersi dal dare
esecuzione al giudicato. Chiede istruzioni.
DIRITTO
Il Collegio non può che ribadire che il giudicato formatosi sulla decisione n.
754 del 1991 dev’essere eseguito, sotto la direzione del commissario ad acta,
con i mezzi del comune (salva ogni questione per le spese), nei modi già
ampiamente specificati con le precedenti decisioni e con l’autorità di questo
Consiglio che agisce appunto mediante il commissario e con conseguente assenza,
com’è naturale, di ogni responsabilità del commissario in proprio.
Il Collegio considera altresì che, di regola, l’esecuzione di un giudicato
d’annullamento di concessione edilizia dovrebbe contemplare semplicemente la
demolizione del manufatto, salva l’attivazione del concessionario per ricondurlo
alla legittimità secondo le indicazioni del giudicato. Nel caso in esame si è
bensì seguìta sin qui la diversa via, più favorevole al concessionario, di
modificare il manufatto, ma ciò non significa che l’esecuzione debba essere
protratta indefinitamente. Il giudicato rimane perciò insensibile a tutte le
nuove domande di sanatoria e a tutte le conseguenti impugnazioni del
concessionario, le quali potranno semmai regolare i rapporti e le edificazioni
future, successive all’avvenuto adeguamento al giudicato.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta
nelle suesposte considerazioni è la risposta del Consiglio di Stato alla
richiesta di istruzioni formulata dal commissario ad acta.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2003 dal collegio costituito dai signori:
Agostino Elefante presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Corrado Allegretta componente
Francesco D’Ottavi componente
Claudio Marchitiello componente
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
f.to Raffaele Carboni
f.to Agostino Elefante
f.to Antonietta Fancello
f.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica e edilizia - Demolizioni del manufatto abusivo - Concessione edilizia - Modifica del manufatto - Annullamento - Esecuzione del Giudicato - Obbligo - Nuove domande di sanatoria - Effetti. L’esecuzione di un giudicato d’annullamento di concessione edilizia deve di regola contemplare semplicemente la demolizione del manufatto, salva l’attivazione del concessionario per ricondurlo alla legittimità secondo le indicazioni del giudicato. Qualora si fosse seguita la diversa via, più favorevole al concessionario, di modificare il manufatto, ciò non significa che l’esecuzione debba essere protratta indefinitamente. Il giudicato rimane perciò insensibile a tutte le nuove domande di sanatoria e a tutte le conseguenti impugnazioni del concessionario, le quali potranno semmai regolare i rapporti e le edificazioni future, successive all’avvenuto adeguamento al giudicato. Pres. Elefante - Est. Carboni (richiesta di istruzioni formulata dal commissario ad acta). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (16 dicembre 2003), Decisione n. 1632
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza