Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha
pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 652/2003, proposto dal Comune di Alliste, in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Liviello, con
il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Mantegazza, 24, c/o Luigi
Gardin,
CONTRO
Causo Michela, Causo Rosanna, Causo Raffaella, Napoli Gino e Cazzato Maria
Rosaria, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Zompì con il quale sono
elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie, n. 106 (Studio Avv.
Guido Valori),
e nei confronti di
Causo Palmiro Quintino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Ermenegildo
Renna e Antonio Natrella ed elettivamente domiciliati in Roma, Via L. Mantegazza,
24, c/o Luigi Gardin,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’11.11.2003, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi altresì gli avv.ti Liviello, Zompì e Renna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I Sigg. Michela Causo, Rosanna Causo, Raffaella Causo, Gino Napoli e Maria
Rosaria Cazzato, proprietari di terreni ubicati in località “Pilella” della
Marina di Alliste in zona classificata dal vigente strumento urbanistico “B4, di
completamento a carattere residenziale di interesse paesaggistico”, impugnavano
la concessione edilizia n. 65, del 17.11.2000, assentita al Sig. Palmiro
Quintino Causo dal Dirigente del Servizio Urbanistico per la demolizione e
ricostruzione di un preesistente fabbricato.
Il Comune di Alliste e il Sig. Palmiro Quintino Causo si costituivano in
giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione, con la sentenza del 5.6.2002,
n. 4624, accoglieva il ricorso.
Il Comune di Alliste e il Sig. Palmiro Quintino Causo appellano la sentenza,
deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
I Sigg. Michela Causo, Rosanna Causo, Raffaella Causo, Gino Napoli e Maria
Rosaria Cazzato resistono all’appello, chiedendo la conferma della sentenza
appellata.
All’udienza dell’11.11.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la
decisione.
DIRITTO
Il Comune di Alliste e il Sig. Palmiro Quintino Causo appellano la sentenza del
5.6.2002, n. 4624, con la quale la 1^ Sezione del T.A.R. della Puglia, Sede di
Lecce, ha annullato, su ricorso dei Sigg. Michela Causo, Rosanna Causo,
Raffaella Causo, Gino Napoli e Maria Rosaria Cazzato, la concessione edilizia n.
65, del 17.11.2000.
La concessione edilizia era stata assentita al Sig. Palmiro Quintino Causo dal
Dirigente del Servizio Urbanistico per la demolizione e la ricostruzione di un
preesistente fabbricato in località “Pilella”, Marina di Alliste, ricadente in
area classificata dal vigente Programma di Fabbricazione come “Zona B4 di
completamento a carattere residenziale in zone di interesse paesaggistico”.
Gli appelli sono infondati.
Preliminarmente, devono respingersi le due eccezioni, già disattese dal T.A.R. e
riproposte dagli appellanti, di tardività dell’originario ricorso e di
inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in primo
grado.
Ed invero, in ordine alla eccepita tardività della impugnativa non è stata
fornita, neppure in questo grado del giudizio, la prova che i ricorrenti
avessero conseguito la effettiva conoscenza della concessione edilizia impugnata
prima dei sessanta giorni antecedenti la notificazione del ricorso, avvenuta il
7.5.2001.
Non rappresenta la prova di conoscenza della concessione edilizia da parte degli
interessati antecedente alla data dell’8.3.2001, infatti, contrariamente a
quanto si assume dagli appellanti, la circostanza che una lettera indirizzata al
Comune, con la quale il difensore degli attuali appellati ha chiesto la revoca
del predetto provvedimento, porti tale data, atteso che il provvedimento può
essere stato conosciuto proprio nel giorno che figura come data della lettera.
Costituisce una mera asserzione, poi, priva di ogni sostegno probatorio, un
secondo profilo della eccezione in esame con il quale il Comune appellante si è
limitato ad affermare che la “ultimazione della costruzione assentita con la
concessione edilizia impugnata risale alla fine del mese di gennaio del 2001” e
non, come invece hanno sostenuto gli interessati nel ricorso di primo grado per
dimostrare la tempestività della loro impugnativa, nel mese di marzo dello
stesso anno.
L’affermazione non è corroborata da alcun elemento concreto.
La pronuncia del T.A.R., pertanto, che si pone nel solco della consolidata
giurisprudenza amministrativa, che fa carico a chi eccepisce la tardività di un
ricorso di fornirne la prova. è sul punto ineccepibile (Cfr. da ultima VI,
22.10.2002, n. 5814).
Altrettanto corretta è la pronuncia in esame nel profilo in cui respinge
l’eccezione di difetto di legittimazione degli originari ricorrenti alla
impugnativa della concessione edilizia oggetto della controversia in esame.
Anche per tale profilo, infatti, la sentenza appellata si adegua ad un principio
costantemente ripetuto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui è
sufficiente essere proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area
interessata dalla nuova costruzione per configurare quel collegamento stabile
tra i soggetti agenti e la predetta area che fa sorgere la legittimazione
all’azione.
L’appello è infondato anche nel merito.
Il T.A.R. ha annullato la concessione edilizia rilevandone il contrasto con
l’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione,
approvato nel 1978, che prescrive per i lotti liberi nelle Zone B4 un distacco
dal ciglio stradale, ove non esistano allineamenti stradali, di almeno quattro
metri.
Gli appellanti escludono l’applicabilità alla fattispecie della disposizione in
questione.
La norma, secondo il Comune di Alliste, si riferirebbe soltanto alle strade
pubbliche, mentre la strada confinante con la nuova costruzione è una strada
privata, non essendo inserita nell’elenco delle strade comunali e non potendosi
qualificare nemmeno come privata di uso pubblico, difettando i presupposti della
sua utilizzazione da parte della collettività.
Secondo gli altri appellanti, non si sarebbe in presenza neppure di una strada
ma di una via agraria ovvero di uno stradone concretatosi a seguito
dell’esercizio di una servitù di passaggio (come opera visibile della stessa).
La Sezione non è dell’avviso degli appellanti.
Il dato formale rappresentato dalla qualificazione della strada, come
correttamente ha posto in evidenza il T.A.R., si rivela del tutto marginale di
fronte all’ampiezza della previsione dello strumento urbanistico all’epoca
vigente, che si riferisce alle strade delle Zone B4 senza alcuna distinzione tra
strade pubbliche e strade private.
La deduzione degli appellanti, che, oltretutto, non risulta minimamente provata
(come sarebbe stato facilmente attuabile per il Comune di Alliste con la
produzione delle certificazioni catastali relative all’area occupata dalla
strada), è contraddetta, nell’argomento relativo all’uso privato della strada,
anche dalla circostanza che la strada in questione è prevista come pubblica nel
nuovo Piano Regolatore generale.
Il nuovo strumento urbanistico, adottato il 16.12.2000, a distanza, cioè, di un
solo mese dalla concessione edilizia di cui trattasi, assentita il 17.11.2000,
evidentemente recepisce una situazione di fatto già in atto al momento della sua
redazione, inducendo alla ovvia ed incontestabile deduzione che la strada fosse
già in uso alla collettività al momento del rilascio della concessione edilizia
in contestazione, anche se formalmente non ancora classificata tra le strade
comunali.
Anche le ulteriori deduzioni, che possono essere trattate congiuntamente in
quanto sostanzialmente esprimono un unico ulteriore rilievo tendente a
dimostrare l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 6 delle Norme Tecniche
di Attuazione, si rivelano infondate.
Osserva la Sezione che la inapplicabilità alla fattispecie della disposizione in
parola, contrariamente all’assunto degli appellanti, non può farsi discendere
dalla circostanza che nel caso in esame si è realizzata la mera ristrutturazione
di un fabbricato preesistente.
Nella specie, infatti, è stata assentita la integrale demolizione di un
fabbricato (ad eccezione di un muro sul confine) e la esecuzione di un edificio
completamente differente dal primo anche per la diversa disposizione sul
terreno.
Si tratta, pertanto, di una nuova costruzione su un lotto liberato da un
preesistente fabbricato (quindi su un “lotto libero”).
E’ del tutto fuori luogo, pertanto, prospettare la situazione del fabbricato
come inerente ad una “preesistenza vincolante” e, quindi, coinvolgente diritti
quesiti.
La sentenza appellata, in conclusione, va confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono
essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge gli
appelli del Comune di Alliste e del Sig. Palmiro Quintino Causo avverso la
sentenza del T.A.R. della Puglia, Sede di Lecce, 1^ Sezione, del 5.6.2002, n.
4624.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra¬tiva.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, l’11.11.2003, con l'intervento dei
signori:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.
Aniello Cerreto Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
Claudio Marchitiello
Emidio Frascione
Gaetano Navarra
Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 1°Aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica e edilizia – Legittimazione processuale - Proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione - Sussiste. E' sufficiente essere proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione per configurare quel collegamento stabile tra i soggetti agenti e la predetta area che fa sorgere la legittimazione all’azione. Tale consolidato principio è costantemente ripetuto dalla recente giurisprudenza amministrativa. Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c. Causo ed altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 1° aprile 2004 - Sentenza n. 1811
2) Urbanistica e edilizia - Distacco dal ciglio stradale - Demolizione del fabbricato – Legittimità - Zona di completamento a carattere residenziale di interesse paesaggistico (Zona B4) – Annullamento della concessione edilizia – Legittimità. E' legittimo l'annullamento della concessione edilizia rilevandone il contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione, (in specie art. 6, approvato nel 1978), che prescrive per i lotti liberi nelle Zone B4 un distacco dal ciglio stradale, ove non esistano allineamenti stradali, di almeno quattro metri.(Nella specie, è stata assentita la integrale demolizione di un fabbricato (ad eccezione di un muro sul confine) e la esecuzione di un edificio completamente differente dal primo anche per la diversa disposizione sul terreno). Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c. Causo ed altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI STATO Sez. V – 01/04/2004 - Sentenza n. 1811
3) Procedure e varie – Eccezione di proposizione tardiva del ricorso – Onere della prova. Una consolidata giurisprudenza amministrativa, fa carico a chi eccepisce la tardività di un ricorso di fornirne la prova. (Cfr. da ultima VI, 22.10.2002, n. 5814). Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c. Causo ed altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 1° aprile 2004 - Sentenza n. 1811
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