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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 1° aprile 2004 sentenza n. 1811

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente
 

D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 652/2003, proposto dal Comune di Alliste, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Liviello, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Mantegazza, 24, c/o Luigi Gardin,
CONTRO
Causo Michela, Causo Rosanna, Causo Raffaella, Napoli Gino e Cazzato Maria Rosaria, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Zompì con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie, n. 106 (Studio Avv. Guido Valori),
e nei confronti di
Causo Palmiro Quintino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Ermenegildo Renna e Antonio Natrella ed elettivamente domiciliati in Roma, Via L. Mantegazza, 24, c/o Luigi Gardin,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’11.11.2003, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi altresì gli avv.ti Liviello, Zompì e Renna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


I Sigg. Michela Causo, Rosanna Causo, Raffaella Causo, Gino Napoli e Maria Rosaria Cazzato, proprietari di terreni ubicati in località “Pilella” della Marina di Alliste in zona classificata dal vigente strumento urbanistico “B4, di completamento a carattere residenziale di interesse paesaggistico”, impugnavano la concessione edilizia n. 65, del 17.11.2000, assentita al Sig. Palmiro Quintino Causo dal Dirigente del Servizio Urbanistico per la demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato.


Il Comune di Alliste e il Sig. Palmiro Quintino Causo si costituivano in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.


Il T.A.R. della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione, con la sentenza del 5.6.2002, n. 4624, accoglieva il ricorso.


Il Comune di Alliste e il Sig. Palmiro Quintino Causo appellano la sentenza, deducendone la erroneità e domandandone la riforma.


I Sigg. Michela Causo, Rosanna Causo, Raffaella Causo, Gino Napoli e Maria Rosaria Cazzato resistono all’appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata.


All’udienza dell’11.11.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.


DIRITTO


Il Comune di Alliste e il Sig. Palmiro Quintino Causo appellano la sentenza del 5.6.2002, n. 4624, con la quale la 1^ Sezione del T.A.R. della Puglia, Sede di Lecce, ha annullato, su ricorso dei Sigg. Michela Causo, Rosanna Causo, Raffaella Causo, Gino Napoli e Maria Rosaria Cazzato, la concessione edilizia n. 65, del 17.11.2000.


La concessione edilizia era stata assentita al Sig. Palmiro Quintino Causo dal Dirigente del Servizio Urbanistico per la demolizione e la ricostruzione di un preesistente fabbricato in località “Pilella”, Marina di Alliste, ricadente in area classificata dal vigente Programma di Fabbricazione come “Zona B4 di completamento a carattere residenziale in zone di interesse paesaggistico”.


Gli appelli sono infondati.


Preliminarmente, devono respingersi le due eccezioni, già disattese dal T.A.R. e riproposte dagli appellanti, di tardività dell’originario ricorso e di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in primo grado.


Ed invero, in ordine alla eccepita tardività della impugnativa non è stata fornita, neppure in questo grado del giudizio, la prova che i ricorrenti avessero conseguito la effettiva conoscenza della concessione edilizia impugnata prima dei sessanta giorni antecedenti la notificazione del ricorso, avvenuta il 7.5.2001.


Non rappresenta la prova di conoscenza della concessione edilizia da parte degli interessati antecedente alla data dell’8.3.2001, infatti, contrariamente a quanto si assume dagli appellanti, la circostanza che una lettera indirizzata al Comune, con la quale il difensore degli attuali appellati ha chiesto la revoca del predetto provvedimento, porti tale data, atteso che il provvedimento può essere stato conosciuto proprio nel giorno che figura come data della lettera.


Costituisce una mera asserzione, poi, priva di ogni sostegno probatorio, un secondo profilo della eccezione in esame con il quale il Comune appellante si è limitato ad affermare che la “ultimazione della costruzione assentita con la concessione edilizia impugnata risale alla fine del mese di gennaio del 2001” e non, come invece hanno sostenuto gli interessati nel ricorso di primo grado per dimostrare la tempestività della loro impugnativa, nel mese di marzo dello stesso anno.


L’affermazione non è corroborata da alcun elemento concreto.


La pronuncia del T.A.R., pertanto, che si pone nel solco della consolidata giurisprudenza amministrativa, che fa carico a chi eccepisce la tardività di un ricorso di fornirne la prova. è sul punto ineccepibile (Cfr. da ultima VI, 22.10.2002, n. 5814).


Altrettanto corretta è la pronuncia in esame nel profilo in cui respinge l’eccezione di difetto di legittimazione degli originari ricorrenti alla impugnativa della concessione edilizia oggetto della controversia in esame.


Anche per tale profilo, infatti, la sentenza appellata si adegua ad un principio costantemente ripetuto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui è sufficiente essere proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione per configurare quel collegamento stabile tra i soggetti agenti e la predetta area che fa sorgere la legittimazione all’azione.


L’appello è infondato anche nel merito.


Il T.A.R. ha annullato la concessione edilizia rilevandone il contrasto con l’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione, approvato nel 1978, che prescrive per i lotti liberi nelle Zone B4 un distacco dal ciglio stradale, ove non esistano allineamenti stradali, di almeno quattro metri.
Gli appellanti escludono l’applicabilità alla fattispecie della disposizione in questione.


La norma, secondo il Comune di Alliste, si riferirebbe soltanto alle strade pubbliche, mentre la strada confinante con la nuova costruzione è una strada privata, non essendo inserita nell’elenco delle strade comunali e non potendosi qualificare nemmeno come privata di uso pubblico, difettando i presupposti della sua utilizzazione da parte della collettività.


Secondo gli altri appellanti, non si sarebbe in presenza neppure di una strada ma di una via agraria ovvero di uno stradone concretatosi a seguito dell’esercizio di una servitù di passaggio (come opera visibile della stessa).


La Sezione non è dell’avviso degli appellanti.


Il dato formale rappresentato dalla qualificazione della strada, come correttamente ha posto in evidenza il T.A.R., si rivela del tutto marginale di fronte all’ampiezza della previsione dello strumento urbanistico all’epoca vigente, che si riferisce alle strade delle Zone B4 senza alcuna distinzione tra strade pubbliche e strade private.


La deduzione degli appellanti, che, oltretutto, non risulta minimamente provata (come sarebbe stato facilmente attuabile per il Comune di Alliste con la produzione delle certificazioni catastali relative all’area occupata dalla strada), è contraddetta, nell’argomento relativo all’uso privato della strada, anche dalla circostanza che la strada in questione è prevista come pubblica nel nuovo Piano Regolatore generale.


Il nuovo strumento urbanistico, adottato il 16.12.2000, a distanza, cioè, di un solo mese dalla concessione edilizia di cui trattasi, assentita il 17.11.2000, evidentemente recepisce una situazione di fatto già in atto al momento della sua redazione, inducendo alla ovvia ed incontestabile deduzione che la strada fosse già in uso alla collettività al momento del rilascio della concessione edilizia in contestazione, anche se formalmente non ancora classificata tra le strade comunali.


Anche le ulteriori deduzioni, che possono essere trattate congiuntamente in quanto sostanzialmente esprimono un unico ulteriore rilievo tendente a dimostrare l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione, si rivelano infondate.


Osserva la Sezione che la inapplicabilità alla fattispecie della disposizione in parola, contrariamente all’assunto degli appellanti, non può farsi discendere dalla circostanza che nel caso in esame si è realizzata la mera ristrutturazione di un fabbricato preesistente.


Nella specie, infatti, è stata assentita la integrale demolizione di un fabbricato (ad eccezione di un muro sul confine) e la esecuzione di un edificio completamente differente dal primo anche per la diversa disposizione sul terreno.


Si tratta, pertanto, di una nuova costruzione su un lotto liberato da un preesistente fabbricato (quindi su un “lotto libero”).


E’ del tutto fuori luogo, pertanto, prospettare la situazione del fabbricato come inerente ad una “preesistenza vincolante” e, quindi, coinvolgente diritti quesiti.
La sentenza appellata, in conclusione, va confermata.


Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge gli appelli del Comune di Alliste e del Sig. Palmiro Quintino Causo avverso la sentenza del T.A.R. della Puglia, Sede di Lecce, 1^ Sezione, del 5.6.2002, n. 4624.


Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra¬tiva.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, l’11.11.2003, con l'intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.
Aniello Cerreto Consigliere


L'ESTENSORE                       IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO                            IL DIRIGENTE
Claudio Marchitiello                 Emidio Frascione                        Gaetano Navarra                             Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 1°Aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica e edilizia – Legittimazione processuale - Proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione - Sussiste. E' sufficiente essere proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area interessata dalla nuova costruzione per configurare quel collegamento stabile tra i soggetti agenti e la predetta area che fa sorgere la legittimazione all’azione. Tale consolidato principio è costantemente ripetuto dalla recente giurisprudenza amministrativa. Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c. Causo ed altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 1° aprile 2004 - Sentenza n. 1811

2) Urbanistica e edilizia - Distacco dal ciglio stradale - Demolizione del fabbricato – Legittimità - Zona di completamento a carattere residenziale di interesse paesaggistico (Zona B4) – Annullamento della concessione edilizia – Legittimità. E' legittimo l'annullamento della concessione edilizia rilevandone il contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione, (in specie art. 6, approvato nel 1978), che prescrive per i lotti liberi nelle Zone B4 un distacco dal ciglio stradale, ove non esistano allineamenti stradali, di almeno quattro metri.(Nella specie, è stata assentita la integrale demolizione di un fabbricato (ad eccezione di un muro sul confine) e la esecuzione di un edificio completamente differente dal primo anche per la diversa disposizione sul terreno). Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c. Causo ed altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI STATO Sez. V – 01/04/2004 - Sentenza n. 1811

 

3) Procedure e varie – Eccezione di proposizione tardiva del ricorso – Onere della prova. Una consolidata giurisprudenza amministrativa, fa carico a chi eccepisce la tardività di un ricorso di fornirne la prova. (Cfr. da ultima VI, 22.10.2002, n. 5814). Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c. Causo ed altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 1° aprile 2004 - Sentenza n. 1811

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