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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO Sezione IV, 2 aprile 2004 sentenza n. 1826

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello n. 4846 del 2002, proposto da SO.GE.A. S.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Panizzolo, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Mantegazza n. 24 (Cav. Gardin).
CONTRO
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall’avv. Eustacchio Sisto, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Mantegazza n. 24 (Cav. Gardin).
E NEI CONFRONTI
della Confesercenti Regionale Puglia e Confesercenti Provinciale di Bari in persona dei rispettivi presidenti e legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv. ti Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Mantegazza n. 24 (Cav. Gardin).
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001.
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia.
Visto il controricorso e l’appello incidentale della Confesercenti Regionale Puglia e Confesercenti Provinciale di Bari.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle ispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2003, relatore il Consigliere Costantino Salvatore.
Uditi l'avv. Panizzolo per la società appellante e l’avv. Morra, su delega degli avv. ti Eustacchio e Nardelli Sante, per la Regione Puglia e gli appellanti incidentali.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


F A T T O


Con ricorso al TAR per la Puglia, sede di Bari, la SO.GE.A. premetteva che con sentenza n. 655 del 6 luglio 1998 era stato accolto il ricorso proposto dalla medesima società contro la deliberazione della Giunta Regionale n.690 in data 11 marzo 1996, che era annullata sul rilievo che la Regione non poteva legittimamente negare il richiesto nulla osta regionale all’insediamento commerciale, adducendo l’incompatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici.


Aggiungeva che con successiva sentenza n. 455 del 3 febbraio 2000, resa in sede di ottemperanza, era dichiarato l’obbligo della Regione di conformarsi al giudicato con contestuale nomina di Commissario ad acta (funzionario di prefettura designato dal Prefetto di Bari) in caso di persistente inadempienza regionale.


Rappresentava ancora la società che, a seguito di tali sentenza, era emanato il provvedimento dirigenziale regionale del 20 marzo 2000, con cui la Regione, in dichiarata esecuzione delle citate sentenze, confermava il diniego di nulla osta perché:
“1. Il progetto a nome SO.GE.A. non dispone di aree a parcheggio in conformità di quanto previsto dall’arte. 14 della legge regionale;
2. La legge regionale 32/95 non prevede la possibilità di insediamenti di terzo livello nel Comune di Bari;
3. Gli insediamenti previsti dalla L.R. 32/95, al lordo dell’esistente, devono considerarsi non disponibili”.
Ciò posto, la società impugnava la determinazione dirigenziale da ultimo citata, deducendo le seguenti censure:
1). Eccesso di potere e violazione dell’art. 13 L.R. n. 32 del 2 maggio 1995.
Il provvedimento regionale si basa su erronei presupposti, disattendendo anche la valutazione secondo l’ordine cronologico delle istanze (il progetto relativo al centro commerciale SO.GE.A. venne approvato nel 1990).


2). L’insediamento SO.GE.A. di mq. 5.400 è di secondo livello e non di terzo come ritenuto dal dirigente regionale.


3). Eccesso di potere e violazione dell’art. 14 L.R. n.32 del 2 maggio 1995 nonché dell’art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241.


Il Dirigente Regionale, oltre a continuare a dare rilievo a profili urbanistici di pertinenza del Comune, con riferimento ai parcheggi avrebbe erroneamente applicato la norma di cui all’art. 14, comma 2, lettera a) della legge regionale che disciplina i centri commerciali di primo livello, mentre andava applicata la norma di cui alla lettera b), che disciplina la dotazione di aree a parcheggio di II livello. Inoltre, anche la quantificazione sarebbe erronea perché operata sull’intero intervento edilizio SO.GE.A. (mq. 36.112 ) e non già sulle volumetrie relative al centro commerciale che sono mq. 5.400 e mc. 14.247,50.


4). La stessa Regione ebbe a definire nel 1997 l’iniziativa di che trattasi centro commerciale di II livello.


5). Non possono validamente opporsi alla SO.GE.A. autorizzazioni rilasciate successivamente alla sua istanza del 1992.


Con successiva memoria la società, a conforto delle proprie tesi difensive, invocava il provvedimento n. 225/9C/GAB dell’8 luglio 2000 del commissario ad acta, che sia pure “per l’ipotesi che il provvedimento dirigenziale n.1 del 21.3.2000 non rappresenti esatta esecuzione di giudicato”, rilasciava il nulla osta, osservando che alla SO.GE.A. non possono opporsi altri nulla osta medio tempore concessi; che nell’ambito del Comune di Bari v’è la possibilità di destinare 15.900 mq. alla tab. VIII; che l’intervento SO.GE.A. rientra nel II livello; che la superficie di vendita ammontava a mq. 4.400 cui corrispondeva un totale di superficie a parcheggi di mq. 7.209 (e non quella maggiore indicata nel provvedimento negativo regionale).


La regione Puglia resisteva al gravame deducendone l’infondatezza.


A sostegno delle ragioni della Regione Puglia intervenivano la Confesercenti Regionale Puglia e la Confesercenti Provinciale di Bari.


Il TAR adito, in esito alla disposta verificazione in merito alla superficie da destinare a parcheggi, premetteva l’assoluta irrilevanza del provvedimento del Commissario ad acta in data 8 luglio 2000, perché emanato in carenza di potere, quando cioè l’amministrazione aveva già provveduto; dava atto che, per concorde ammissione delle parti, l’intervento SO.GE.A. doveva considerarsi non di terzo livello ma di secondo livello; riteneva fondata la censura di cui al quinto motivo, relativo all’insussistenza nel bacino del Comune di Bari di disponibilità per interventi di secondo livello, osservando da un lato che all’originaria ricorrente non possono essere opposti nulla osta concessi successivamente alla sua istanza, dovendo le richieste essere esaminate secondo l’ordine cronologico ex art. 13 L.R. n. 32/95 e non potendo ridondare a danno della società l’inerzia tenuta dalla P.A., e, dall’altro lato, che su questo punto la determinazione dirigenziale era sfornita di idonea motivazione; respingeva il ricorso perché il progetto non era in possesso delle aree da destinare a parcheggio ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 32 del 1995.


La sentenza è stata appellata dalla So.ge.a. che ne chiede la riforma per la parte in cui ha respinto il gravame originario.


La regione Puglia resiste all’appello.


La Confesercenti Regionale Puglia e la Confesercenti Provinciale di Bari, oltre a resistere all’appello, hanno anche proposto appello incidentale.


Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive con apposite memorie e l’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 aprile 2003.


D I R I T T O


1. Con il primo motivo d’appello la società, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 e dell’art. 14, comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, assume che il suo intervento non è riconducibile all’ipotesi di un Centro commerciale, che, alla stregua dell’art. 47 avanti citato e dell’art. 2, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 32 del 1995, presuppone un numero di esercizi non inferiore ad otto e l’esistenza di servizi comuni gestiti unitariamente.


La struttura commerciale, per l’apertura della quale è stato richiesto il nulla-osta regionale, sarebbe un esercizio di vendita di secondo livello che, a norma dell’art. 6, comma 1, lett. b) della menzionata legge regionale, comprende “esercizi specializzati e despecializzati aventi superficie di vendita compresa tra 4.000 e 7.000 mq.”.


Da questa esatta qualificazione dell’intervento deriverebbe, in tema di aree private da destinare a parcheggi, che la prescrizione applicabile andrebbe individuata nell’art. 14, comma 2, lett. b) della legge regionale, in base al quale, gli esercizi singoli devono essere dotati di una superficie minima da destinare a parcheggi pari a “mq. 1,5 1/mq di superficie di vendita per esercizi di secondo e terzo livello, oltre quelli di legge statale” .


IL TAR, avrebbe, invece, erroneamente, anche se non espressamente, ritenuto che l’intervento sia da ascrivere alla categoria dei “Centri Commerciali” con conseguente individuazione nell’art. 14, comma 2, lett. a) della disposizione rilevante ai fini della determinazione degli spazi da destinare a parcheggio.


Il Collegio osserva che il motivo prospetta una doglianza che non è stata mai esplicitamente sollevata, e, in quanto tale, inammissibile perché proposta per la prima volta in appello.


Dall’esame della copiosa documentazione esibita, emerge che la natura di “centro commerciale” dell’intervento SO.GE.A. non è stata mai in discussione e il contrasto ha sempre riguardato solo la sua riconducibilità al secondo o al terzo livello, contrasto poi superato dal concorde consenso manifestato dalle parti, le quali hanno convenuto che il Centro dovesse considerarsi di secondo livello, consenso del quale la stesso giudice di primo grado ha dato atto (pag. 5 della sentenza appellata).


Del resto, che l’intervento sia da annoverare tra i “Centri commerciali” si desume, diversamente da quanto sostenuto con l’atto d’appello, dall’esame della copiosa corrispondenza intercorso tra la richiedente e le amministrazioni interessate (Comune di Bari e Regione Puglia), a partire dalla domanda iniziale per il rilascio dell’autorizzazione commerciale, nella quale si parla espressamente dell’apertura di un Centro commerciale.


Ciò che dimostra come la tesi ora sostenuta, oltre che inammissibile perché sollevata per la prima volta in appello, è smentita in punto di fatto dagli stessi atti e documenti posti in essere dalla stessa società richiedente.


Questa conclusione circa l’inammissibilità e l’infondatezza della censura appare ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, secondo quanto precisato con la stessa sentenza impugnata (alla fine di pag. 6), la natura di centro commerciale dell’intervento della SO.GE.A. è stata riconosciuta dalla medesima sezione con sentenza n. 3467 del 2000, non impugnata.


2. Il secondo motivo d’appello investe il problema della non disponibilità nel progetto a nome SO.GE.A. di aree a parcheggio in conformità a quanto previsto dall’arte. 14 della legge regionale, insufficienza che ha costituito la prima ragione del diniego di nulla – osta regionale.


A questo proposito, il primo giudice, dopo avere premesso che la presenza di aree per parcheggi è “requisito” per il rilascio del N.O., ha precisato che, nel caso di specie, il relativo calcolo va effettuato ai sensi della lett. a) dell’art. 14 perché l’intervento della società integra un’ipotesi di centro commerciale (tale definito dalla stessa Sezione con sentenza n. 3467/2000), e non alla stregua della successiva lett. b) che si riferisce a singoli esercizi commerciali.


Ciò precisato, ha poi concluso nel senso che il progetto SO.GE.A. non era provvisto della superficie a parcheggi prevista dalla richiamata legge regionale: e ciò sia nel caso che il calcolo venisse operato in applicazione della lett. a) sia nel caso in cui si volesse fare applicazione della lett. b) del citato art. 14.


A tale conclusione il TAR è pervenuto alla luce della dettagliata relazione tecnica predisposta dal tecnico incaricato dal medesimo Tribunale, il quale ha operato l’accertamento con riferimento a due ipotesi: la prima (opzione A) con riferimento al parametro di cui all’art. 14, comma 2, lett. b), postula l’esistenza di una superficie da destinare a parcheggi pari a mq. 7.988; la seconda (opzione B), con riferimento al parametro di cui all’art. 14, comma 2, lett. a), postula l’esistenza di una superficie da destinare a parcheggi pari a mq. 9.248.


In entrambe le ipotesi, la superficie a parcheggi, che il progetto SO.GE.A. indica in mq. 5.619, è inferiore a quella prescritta: in particolare di mq. 2.369 nella ipotesi sub A e di mq. 3.629 in quella sub B.


Da qui l’ovvia conclusione della legittimità di questo motivo di rigetto, a nulla rilevando la prospettata ulteriore disponibilità di aree a parcheggi per effetto di un contratto di comodato, in quanto – come, peraltro, sottolineato dal tecnico verificatore - agli atti del progetto esaminato non risultano allegati elaborati grafici individuanti alcun area di parcheggio esterna all’erigenda struttura oltre a quella progettuale indicata in mq. 5.619.


Il Collegio ritiene che le conclusioni del TAR siano pienamente condivisibili e che i rilievi formulati con il secondo motivo d’appello non siano in grado di condurre all’accoglimento della tesi della società.


Quest’ultima si duole che – come ammesso dallo stesso tecnico verificatore – la documentazione esaminata presso la Regione era costituita da progetti privi dell’individuazione delle superfici esterne da destinare a parcheggi per l’insediamento commerciale. Ciò avrebbe dovuto consigliare al giudice di primo grado di procedere all’acquisizione di ulteriori elementi istruttori specie in considerazione delle conclusioni cui era pervenuto il funzionario prefettizio nella sua veste di commissario ad acta. Se si fosse proceduto alla necessaria istruttoria, si sarebbe constatato che in realtà la società aveva depositato (anche in sede processuale) copia di una planimetria del lotto con individuazione della sagoma di ingombro dell’immobile e delle ulteriori aree libere destinate a parcheggio (pari a circa mq. 2.400) e aveva dimostrato il possesso di altre aree pari a mq. 1.750 per effetto di un contratto di comodato del 1990.


L’assunto non può essere condiviso perché non considera che, a norma della legge regionale, gli spazi da destinare a parcheggio devono risultare dal progetto allegato alla domanda di nulla – osta e devono essere specificamente evidenziati, richiesta, nel medesimo progetto: questa precisa condizione non ricorre nel caso in esame, posto che nel progetto SO.GE.A. gli spazi destinati a parcheggio sono quantificati, come sopra precisato, in mq. 5.619. Né questa omissione può essere superata, come pretende l’appellante, dalla nota del comune di Bari n. 16308, con la quale, in risposta alla nota 5 giugno 2002, n. 1602 della Regione Puglia, si precisa che le ulteriori aree dichiarate di mq. 2374,16 sono state calcolate sulla planimetria allegata al progetto n. 5381/92 a suo tempo trasmesso dal medesimo Comune alla Regione.


Tale nota, infatti, pur affermando che la documentazione non riguarda un nuovo progetto ma costituisce l’esplicazione della definizione di aree esterne al piano terra, chiarisce che le indicate aree nel progetto originario non erano state indicate per nessun uso, confermando in questo modo esplicitamente che l’originaria dotazione di aree a parcheggio specificata in progetto era quella di mq. 5.619, alle quali non potevano evidentemente essere sommate, come assume l’appellante, le ulteriori aree risultanti nella planimetria, ma senza indicazione della loro destinazione.


3. Con l’ultimo profilo del secondo motivo d’appello viene riproposta la censura, non esaminata dal TAR, di cui al terzo motivo del ricorso originario, con il quale si assume che, alla data del 1992 di ricezione da parte della Regione della domanda, per quel che concerne le aree da destinare a parcheggio, l’unica norma vigente e da applicare era quelle contenuta nello strumento urbanistico del comune di Bari.


Posto che il comune predetto ha rilasciato la concessione edilizia in data 2 luglio 1999, sul presupposto che la dotazione delle aree da destinare a parcheggio è conforme alla disciplina di cui all’art. 14 della legge regionale n. 32 del 1995, appare evidente, ad avviso della società, che il rilascio del nulla-osta regionale integra un atto dovuto, con l’ulteriore conseguenza che se il responsabile del procedimento avesse ritenuto insufficiente tale documentazione, era tenuto a richiedere ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, se la SO.GE.A. poteva disporre di altre aree da destinare a parcheggio.


Anche questo motivo deve essere disatteso.


A confutazione della tesi della società è sufficiente osservare in primo luogo che la verifica sulla dotazione delle aree da destinare a parcheggio andava operata con riferimento alla documentazione allegata alla domanda pervenuta alla Regione Puglia nel 1992, ed è di tutta evidenza che su tale documentazione nessuna influenza può spiegare una concessione edilizia rilasciata nel 1999 e, quindi, ben sette anni dopo la ricezione della domanda da parte della regione.


Come chiarito nel precedente punto 2), la dotazione di aree da destinare a parcheggio rilevabile, alla stregua della documentazione a tal fine prodotta dalla società interessata in allegato al progetto, è risultata inferiore a quelle prescritta dalla normativa regionale.


Né a fronte di tale situazione documentale l’amministrazizone aveva l’obbligo di richiedere eventuali integrazioni alla società, atteso che, secondo la normativa regionale, la dotazione per il parcheggio costituisce un requisito essenziale per il rilascio del nulla-osta e deve essere provato dall’interessato mediante idonea documentazione: il che nella specie non è avvenuto.


4. Superate le questioni sollevate con l’appello principale, si può passare all’esame dell’appello incidentale proposto dalla Confesercenti Regionale Puglia e dalla Confesercenti Provinciale di Bari, rispetto al quale deve verificarsi, preliminarmente, la legittimazione ad appellare delle due associazioni.


A questo proposito è noto che, secondo giurisprudenza largamente prevalente, l'interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato a impugnare la sentenza quando risulti titolare di una propria e autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto (cfr., C.d.S., Ad. Plen. 24 luglio 1997, n. 15; 8 maggio 1996, n. 2; Sez. VI, 15 luglio 1993, n. 535; e, tra le più recenti, Sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397).


Alla base di tale principio vi è l'esigenza di riconoscere una legittimazione all'impugnazione delle sentenze di primo grado a tutti quei soggetti - privati o pubblici - i cui interessi giuridici rischiano di rimanere irrimediabilmente compromessi dal passaggio in autorità di cosa giudicata della sentenza.


Da qui il riconoscimento della legittimazione alla proposizione dell'appello a quei soggetti che, intervenuti ad opponendum in primo grado siano titolari di una propria situazione di interesse protetto, perché, ai fini dell'attribuzione della legittimazione alla proposizione del gravame, ciò che è decisivo non è tanto il possesso della qualità di parte necessaria, quanto, piuttosto, la titolarità di una situazione soggettiva di interesse protetto, che rischia obiettivamente di essere compromessa dalla decisione di primo grado.


Sotto questo profilo, la legittimazione ad impugnare viene, in tal modo riconosciuta a tutti coloro che, in quanto titolari di un interesse sostanziale pregiudicato dalla pronuncia di primo grado, si presentano oggettivamente, come parti del giudizio, al di là del fatto che ad esse possa essere riconosciuta la formale qualità di controinteressato; si afferma, cosi, che nel processo amministrativo la qualità di parte va riconosciuta, oltre che al soggetto controinteressato, anche al titolare di quelle posizioni soggettive che, pur fatte valere processualmente nella forma dell'intervento ad opponendum si caratterizzano, da un punto di vista sostanziale, per essere qualificate o differenziate, con la conseguente legittimazione alla proposizione del gravame all'interveniente ad opponendum che sia titolare di una propria posizione di interesse giuridicamente protetto (C.d.S, Sez. V, 19 settembre 1985, n. 301).


La legittimazione ad appellare è, cosi, riconosciuta, al titolare di una posizione soggettiva che, pur se fatta valere processualmente nella forma dell'intervento, è caratterizzata da un interesse sostanziale analogo o contrario a quello che ha legittimato il ricorso originario (C.d.S, Sez. V, 13 aprile 1989 n. 215).


E' chiaro, peraltro, che in una posizione del genere la situazione legittimante del potere di impugnare deve essere riconosciuta nella titolarità di una situazione sostanziale, piuttosto che nella circostanza, obiettivamente casuale, di essere stati in condizione di far valere, concretamente, tale posizione nella forma dell'intervento ad opponendum.


Viene, cosi, espressamente affermato che la legittimazione ad appellare le sentenze del giudice amministrativo di primo grado spetta anche a soggetti che, pur non essendo controinteressati in senso proprio, in quanto non direttamente contemplati dall'atto, o comunque da esso non facilmente identificabili, siano tuttavia portatori di una situazione di vantaggio in ordine ad un bene della vita, dipendente dal potere amministrativo esercitato, ma dotato di autonomia (C.d.S., Sez. V., 11 aprile 1990 n. 372).


Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, non sembra al Collegio che le due associazioni siano portatrici di una situazione di vantaggio in ordine ad un bene della vita, dipendente dal potere amministrativo esercitato, ma dotato di propria autonomia, che le legittimi a proporre il presente appello.
E’ principio costantemente affermato in giurisprudenza che le associazioni di categoria sono legittimate ad impugnare atti concernenti singoli associati solo se ed in quanto gli stessi concretino anche una lesione dell’interesse collettivo statutariamente tutelato da dette associazioni, risolvendosi, altrimenti, l’azione in una non consentita sostituzione processuale (cfr., C.d.S., Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6049).


Con specifico riferimento alla materia delle grandi strutture di vendita, questo Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi di recente (Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2791), escludendo la legitimazione di Confesercenti e Confcommercio ad impugnare il provvedimento di autorizzazione all’apertura di un centro commerciale (ipermercato) previsto dal piano proprio sul presupposto che l’interesse sul quale poggia la legittimazione delle associazioni professionali ad agire in giudizio non corrisponde alla somma degli interessi individuali dei singoli iscritti, ma deve avere carattere collettivo, deve cioè riferirsi alla categoria considerata in modo complessivo ed unitario; requisito questo che non ricorre nel caso del centro commerciale, posto che questa struttura, pur potendo restringere gli spazi di mercato degli operatori commerciali insediati nel Comune interessato, offrirebbe anche la possibilità di attivare altri esercizi commerciali. Sicché potrebbe esserne pregiudicato l’interesse di alcuni commercianti, ma non quello comune a tutti gli appartenenti alla categoria.


Da tale ultimo orientamento la Sezione non ha motivo di discostarsi.


Pertanto, l’appello principale va respinto mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.


Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale proposto dalla SO.GE.A. e dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva l’appello incidentale proposto da Confesercenti Regionale Puglia e Confesercenti Provinciale di Bari.
Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma addì 15 aprile 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Gaetano Trotta Presidente
Costantino Salvatore Consigliere est.
Vito Poli Consigliere
Bruno Mollica Consigliere
Carlo Saltelli Consigliere


L'ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO
Costantino Salvatore                              Gaetano Trotta                                    Giuseppe Testa

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica e edilizia – Parcheggi - Rilascio del nulla-osta - Requisito essenziale - Obbligo di richiesta di eventuali integrazioni documentali da parte della P.A. – Insussistenza. Secondo la normativa della Regione Puglia n. 32/95, la dotazione per il parcheggio costituisce un requisito essenziale per il rilascio del nulla-osta e deve essere provato dall’interessato mediante idonea documentazione: il che nella specie non è avvenuto, pertanto non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di richiedere eventuali integrazioni documentali. Pres. Trotta - Est. Salvatore - SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02/04/2004, Sentenza n. 1826 

2) Procedure - Interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado - Legittimazione ad impugnare la sentenza - Presupposti - Soggetti privati o pubblici – Sussistenza - Autonoma posizione giuridica. L'interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato a impugnare la sentenza quando risulti titolare di una propria e autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto (cfr., C.d.S., Ad. Plen. 24 luglio 1997, n. 15; 8 maggio 1996, n. 2; Sez. VI, 15 luglio 1993, n. 535; e, tra le più recenti, Sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397). Alla base di tale principio vi è l'esigenza di riconoscere una legittimazione all'impugnazione delle sentenze di primo grado a tutti quei soggetti - privati o pubblici - i cui interessi giuridici rischiano di rimanere irrimediabilmente compromessi dal passaggio in autorità di cosa giudicata della sentenza. Pres. Trotta - Est. Salvatore - SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02/04/2004, Sentenza n. 1826

 

3) Procedure - Processo amministrativo - La qualità di parte – Individuazione - Intervento ad opponendum. Nel processo amministrativo la qualità di parte va riconosciuta, oltre che al soggetto controinteressato, anche al titolare di quelle posizioni soggettive che, pur fatte valere processualmente nella forma dell'intervento ad opponendum si caratterizzano, da un punto di vista sostanziale, per essere qualificate o differenziate, con la conseguente legittimazione alla proposizione del gravame all'interveniente ad opponendum che sia titolare di una propria posizione di interesse giuridicamente protetto (C.d.S, Sez. V, 19 settembre 1985, n. 301). La legittimazione ad appellare è, cosi, riconosciuta, al titolare di una posizione soggettiva che, pur se fatta valere processualmente nella forma dell'intervento, è caratterizzata da un interesse sostanziale analogo o contrario a quello che ha legittimato il ricorso originario (C.d.S, Sez. V, 13 aprile 1989 n. 215). Pres. Trotta - Est. Salvatore - SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02/04/2004, Sentenza n. 1826

 

4) Procedure - Confesercenti e Confcommercio - Associazioni di categoria - Legittimazioni ad impugnare – Limiti. Con specifico riferimento alla materia delle grandi strutture di vendita, (Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2791), è esclusa la legittimazione di Confesercenti e Confcommercio ad impugnare il provvedimento di autorizzazione all’apertura di un centro commerciale (ipermercato) previsto dal piano proprio sul presupposto che l’interesse sul quale poggia la legittimazione delle associazioni professionali ad agire in giudizio non corrisponde alla somma degli interessi individuali dei singoli iscritti, ma deve avere carattere collettivo, deve cioè riferirsi alla categoria considerata in modo complessivo ed unitario; requisito questo che non ricorre nel caso del centro commerciale, posto che questa struttura, pur potendo restringere gli spazi di mercato degli operatori commerciali insediati nel Comune interessato, offrirebbe anche la possibilità di attivare altri esercizi commerciali. Sicché potrebbe esserne pregiudicato l’interesse di alcuni commercianti, ma non quello comune a tutti gli appartenenti alla categoria. Pres. Trotta - Est. Salvatore - SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02/04/2004, Sentenza n. 1826

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