AmbienteDiritto.it                                                                                

Legislazione  Giurisprudenza                                           Vedi altre: Sentenze per esteso


    Copyright © Ambiente Diritto.it

 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO Sezione IV, 14 aprile 2004 sentenza n. 2119

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso iscritto al NRG 216 dell’anno 2004 proposto dall’A.N.A.S, ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
SOCIETA’ ICORT S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita nella presente fase di giudizio;
e nei confronti di
IMPRESA NOVACO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per regolamento di competenza
sul ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dalla Società ICORT S.r.l. per l’annullamento: a) dell’iscrizione nel “casellario informatico delle imprese qualificate”, annotata in data 17 luglio 2003, della sua esclusione dalla gara di appalto N. 3 A 2003 per il collegamento sostanziale con la Impresa Tilocca Romolo Franceschino e dell’annotazione secondo cui non avrebbero trovato riscontro oggettivo in atti della P.A. le autodichiarazioni rilasciate dall’impresa per la partecipazione alla gara; b) della “comunicazione ai fini dell’inserimento nel casellario informatico ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, di dati per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché per l’annotazione di tutte le altre notizie utili”, datata 1° luglio 2003, inviata all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici dalla stazione appaltante A.N.A.S. con la nota prot. 22436 del 1° luglio 2003; c) del verbale della commissione di gara del 24/25 giugno 2003 di esclusione dalla gara per collegamento sostanziale con l’Impresa Tilocca Romolo Franceschino, nonché dei successivi provvedimenti di approvazione degli atti di gara; d) di ogni atto presupposto, collegato e/o connesso e conseguente;
Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto dall’A.N.A.S., Ente Nazionale per le Strade;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 23 marzo 2004 il consigliere Carlo Saltelli;
Nessuno è comparso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


F A T T O


Con ricorso notificato il 17 ottobre 2003 la società ICORT S.r.l. ha adito il Tribunale amministrativo regionale del Lazio per l’annullamento: a) dell’iscrizione nel “casellario informatico delle imprese qualificate”, annotata in data 17 luglio 2003, della sua esclusione dalla gara di appalto N. 3 A 2003 per il collegamento sostanziale con la Impresa Tilocca Romolo Franceschino e dell’annotazione secondo cui non avrebbero trovato riscontro oggettivo in atti della P.A. le autodichiarazioni rilasciate dall’impresa per la partecipazione alla gara; b) della “comunicazione ai fini dell’inserimento nel casellario informatico ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, di dati per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché per l’annotazione di tutte le altre notizie utili”, datata 1° luglio 2003, inviata all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici dalla stazione appaltante A.N.A.S. con la nota prot. 22436 del 1° luglio 2003; c) del verbale della commissione di gara del 24/25 giugno 2003 di esclusione dalla gara per collegamento sostanziale con l’Impresa Tilocca Romolo Franceschino, nonché dei successivi provvedimenti di approvazione degli atti di gara; d) di ogni atto presupposto, collegato e/o connesso e conseguente.


La predetta società, quale partecipante alla gara N. 3 A 2003 per l’affidamento dei “Lavori di rettifica planoaltimetrica del tratto compreso tra i Km. 15 + 000 e 18 + 000”, indetta con bando del 16 aprile 2003, rettificato il successivo 14 maggio 2003, ha lamentato di esserne stata illegittimamente esclusa in forza di un asserito, ma inesistente collegamento sostanziale con altra impresa partecipante, l’Impresa Tilocca Romolo Franceschino, frutto di una contraddittoria, lacunosa e approssimativa attività istruttoria.


L’A.N.AS., Ente Nazionale per le Strade, con atto notificato il 26 novembre 2003, ha istanza per regolamento di competenza, sostenendo che, ferma la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio a conoscere i provvedimenti impugnati ascrivibili all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, la controversia in questione apparteneva alla competenza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, nella cui circoscrizione soltanto erano localizzabili gli effetti dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara, emesso peraltro da un’articolazione locale di un ente pubblico.


Mancando l’adesione delle altre parti intimate alla formulata eccezione di incompetenza del giudice adito, questi con ordinanza n. 1050 del 30 dicembre 2003, ritenuta la non manifesta inammissibilità e infondatezza della predetta istanza di regolamento, ha ordinato la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.


Nessuno si è costituito nella fase innanzi a questo Consiglio di Stato.


D I R I T T O


I. L’istanza per regolamento di competenza è inammissibile.


I.1. L’art. 31, comma 3, della legge 6.12.1971 n. 1034 dispone che “l’istanza per regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito”.


E’ stato precisato dalla giurisprudenza che l’espressione “tutte le parti in causa” deve intendersi riferita a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque presenti in giudizio fino al momento della costituzione di colui che propone l’istanza di regolamento di competenza (C.d.S., IV, 30.4.2003, n. 2205; 21.1.2003, n. 216; 6.3.1996, n. 294; 13.11.1995, n. 908; 22.1.1991, n. 27); del resto le peculiari esigenze di celerità del procedimento incidentale previsto per la risoluzione della questione di competenza e la perentorietà del termine fissato all’art. 31 in questione escludono che il giudice possa disporre l’integrazione del contraddittorio (C.d.S., IV, 21.6.2001, n. 3332; 12.11.1996, n. 1559; 5.6.1991, n. 479).


Pertanto, l’omessa notifica dell’istanza di regolamento di competenza a tutte le parti in causa, rende l’istanza stessa inammissibile (ex pluribus, C.d.S., IV, 7.5.2001, n. 2556; 7.9.2000, n. 4735).


I.2. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorso per regolamento di competenza proposto dall’ANAS, Ente Nazionale per le Strade, pur ritualmente e tempestivamente notificato in data 26 novembre 2003 all’originaria parte ricorrente, la società ICORT S.r.l., e alla parte controinteressata, società NOVACO S.r.l, non è stato invece notificato all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.


Non rileva, poi, ai fini della valutazione del predetto vizio che inficia l'istanza de qua, il fatto che la notificazione alla predetta Autorità di vigilanza sui lavori pubblici avrebbe dovuto essere eseguita presso la stessa Avvocatura dello Stato, che è organo domiciliatario anche dell’A.N.A.S. proponente l’istanza, giacché la capacità processuale va tenuta distinta dalla rappresentanza processuale: infatti non può confondersi la rappresentanza spettante all’Avvocatura dello Stato per le due predette amministrazioni (del tutto distinte tra di loro) con l’onere della notifica dell’istanza di regolamento di competenza a tutte le parti in causa, potendo sfuggirsi a tale onere solo allorché una parte possa intendersi organicamente ricompresa nell’altra ( v. Cons. St., VI, 12 aprile 1986, n. 304 ) e non anche quando, in presenza di Amministrazioni organicamente separate, la chiara manifestazione di volontà della parte diretta a provocare la pronuncia del Consiglio di Stato provenga soltanto da una di esse.


I.3. L’accertata violazione del disposto del terzo comma dell’art. 31 della l. 12.1971 n. 1034 determina l’inammissibilità dell’istanza per regolamento di competenza proposta dall’A.N.A.S., Ente Nazionale per le strade.


II. Non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di giudizio, stante la mancata costituzione di tutte le parti intimate.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) dichiara inammissibile l’istanza per regolamento di competenza proposta dall’A.N.A.S., Ente Nazionale per le Strade, con ricorso notificato il 26 novembre 2003.


Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2004, con l'intervento dei signori:
VENTURINI LUCIO - Presidente
SALVATORE COSTANTINO - Consigliere
SCOLA ALDO - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.


L’estensore                          Il Presidente                                         Il Segretario
            Carlo Saltelli                        Lucio Venturini                                Rosario Giorgio Carnabuci

 


Depositata in segreteria
il 14 aprile 2004
(art. 55,L. 27\4\1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Procedure e varie – Nozione di “tutte le parti in causa” - Procedimento incidentale - Perentorietà del termine fissato - Istanza per regolamento di competenza – Mancata notifica a tutte le parti in causa - Inammissibilità. L’espressione “tutte le parti in causa” deve intendersi riferita a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque presenti in giudizio fino al momento della costituzione di colui che propone l’istanza di regolamento di competenza (C.d.S., IV, 30.4.2003, n. 2205; 21.1.2003, n. 216; 6.3.1996, n. 294; 13.11.1995, n. 908; 22.1.1991, n. 27); del resto le peculiari esigenze di celerità del procedimento incidentale previsto per la risoluzione della questione di competenza e la perentorietà del termine fissato all’art. 31 in questione escludono che il giudice possa disporre l’integrazione del contraddittorio (C.d.S., IV, 21.6.2001, n. 3332; 12.11.1996, n. 1559; 5.6.1991, n. 479). Pertanto, l’omessa notifica dell’istanza di regolamento di competenza a tutte le parti in causa, rende l’istanza stessa inammissibile (ex pluribus, C.d.S., IV, 7.5.2001, n. 2556; 7.9.2000, n. 4735). Pres. Venturini - Est. Saltelli - A.N.A.S, ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (Avvocatura Generale dello Stato) c. SOCIETA’ ICORT S.R.L e IMPRESA NOVACO S.R.L. (nn.cc.) - Per regolamento di competenza TAR LAZIO (Dichiarazione d'inammissibilità). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 14 aprile 2004, Sentenza n. 2119

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza