Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 216 dell’anno 2004 proposto dall’A.N.A.S,
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del Presidente in carica, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato
ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
SOCIETA’ ICORT S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita nella presente fase di giudizio;
e nei confronti di
IMPRESA NOVACO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita in giudizio;
per regolamento di competenza
sul ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
dalla Società ICORT S.r.l. per l’annullamento: a) dell’iscrizione nel
“casellario informatico delle imprese qualificate”, annotata in data 17 luglio
2003, della sua esclusione dalla gara di appalto N. 3 A 2003 per il collegamento
sostanziale con la Impresa Tilocca Romolo Franceschino e dell’annotazione
secondo cui non avrebbero trovato riscontro oggettivo in atti della P.A. le
autodichiarazioni rilasciate dall’impresa per la partecipazione alla gara; b)
della “comunicazione ai fini dell’inserimento nel casellario informatico ex art.
27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, di dati per l’individuazione delle imprese
nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 75 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, nonché per l’annotazione di tutte le altre notizie
utili”, datata 1° luglio 2003, inviata all’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici dalla stazione appaltante A.N.A.S. con la nota prot. 22436 del 1°
luglio 2003; c) del verbale della commissione di gara del 24/25 giugno 2003 di
esclusione dalla gara per collegamento sostanziale con l’Impresa Tilocca Romolo
Franceschino, nonché dei successivi provvedimenti di approvazione degli atti di
gara; d) di ogni atto presupposto, collegato e/o connesso e conseguente;
Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto dall’A.N.A.S., Ente
Nazionale per le Strade;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 23 marzo 2004 il consigliere
Carlo Saltelli;
Nessuno è comparso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso notificato il 17 ottobre 2003 la società ICORT S.r.l. ha adito il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio per l’annullamento: a)
dell’iscrizione nel “casellario informatico delle imprese qualificate”, annotata
in data 17 luglio 2003, della sua esclusione dalla gara di appalto N. 3 A 2003
per il collegamento sostanziale con la Impresa Tilocca Romolo Franceschino e
dell’annotazione secondo cui non avrebbero trovato riscontro oggettivo in atti
della P.A. le autodichiarazioni rilasciate dall’impresa per la partecipazione
alla gara; b) della “comunicazione ai fini dell’inserimento nel casellario
informatico ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, di dati per
l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione
ex art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché per l’annotazione di
tutte le altre notizie utili”, datata 1° luglio 2003, inviata all’Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici dalla stazione appaltante A.N.A.S. con la nota
prot. 22436 del 1° luglio 2003; c) del verbale della commissione di gara del
24/25 giugno 2003 di esclusione dalla gara per collegamento sostanziale con
l’Impresa Tilocca Romolo Franceschino, nonché dei successivi provvedimenti di
approvazione degli atti di gara; d) di ogni atto presupposto, collegato e/o
connesso e conseguente.
La predetta società, quale partecipante alla gara N. 3 A 2003 per l’affidamento
dei “Lavori di rettifica planoaltimetrica del tratto compreso tra i Km. 15 + 000
e 18 + 000”, indetta con bando del 16 aprile 2003, rettificato il successivo 14
maggio 2003, ha lamentato di esserne stata illegittimamente esclusa in forza di
un asserito, ma inesistente collegamento sostanziale con altra impresa
partecipante, l’Impresa Tilocca Romolo Franceschino, frutto di una
contraddittoria, lacunosa e approssimativa attività istruttoria.
L’A.N.AS., Ente Nazionale per le Strade, con atto notificato il 26 novembre
2003, ha istanza per regolamento di competenza, sostenendo che, ferma la
competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio a conoscere i
provvedimenti impugnati ascrivibili all’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici, la controversia in questione apparteneva alla competenza del Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna, nella cui circoscrizione soltanto erano
localizzabili gli effetti dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara,
emesso peraltro da un’articolazione locale di un ente pubblico.
Mancando l’adesione delle altre parti intimate alla formulata eccezione di
incompetenza del giudice adito, questi con ordinanza n. 1050 del 30 dicembre
2003, ritenuta la non manifesta inammissibilità e infondatezza della predetta
istanza di regolamento, ha ordinato la trasmissione degli atti al Consiglio di
Stato, per la pronunzia sulla competenza.
Nessuno si è costituito nella fase innanzi a questo Consiglio di Stato.
D I R I T T O
I. L’istanza per regolamento di competenza è inammissibile.
I.1. L’art. 31, comma 3, della legge 6.12.1971 n. 1034 dispone che “l’istanza
per regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti
in causa, che non vi abbiano aderito”.
E’ stato precisato dalla giurisprudenza che l’espressione “tutte le parti in
causa” deve intendersi riferita a tutte le parti evocate in giudizio, anche se
non costituite, o comunque presenti in giudizio fino al momento della
costituzione di colui che propone l’istanza di regolamento di competenza (C.d.S.,
IV, 30.4.2003, n. 2205; 21.1.2003, n. 216; 6.3.1996, n. 294; 13.11.1995, n. 908;
22.1.1991, n. 27); del resto le peculiari esigenze di celerità del procedimento
incidentale previsto per la risoluzione della questione di competenza e la
perentorietà del termine fissato all’art. 31 in questione escludono che il
giudice possa disporre l’integrazione del contraddittorio (C.d.S., IV,
21.6.2001, n. 3332; 12.11.1996, n. 1559; 5.6.1991, n. 479).
Pertanto, l’omessa notifica dell’istanza di regolamento di competenza a tutte le
parti in causa, rende l’istanza stessa inammissibile (ex pluribus, C.d.S., IV,
7.5.2001, n. 2556; 7.9.2000, n. 4735).
I.2. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorso
per regolamento di competenza proposto dall’ANAS, Ente Nazionale per le Strade,
pur ritualmente e tempestivamente notificato in data 26 novembre 2003
all’originaria parte ricorrente, la società ICORT S.r.l., e alla parte
controinteressata, società NOVACO S.r.l, non è stato invece notificato
all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
Non rileva, poi, ai fini della valutazione del predetto vizio che inficia
l'istanza de qua, il fatto che la notificazione alla predetta Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici avrebbe dovuto essere eseguita presso la stessa
Avvocatura dello Stato, che è organo domiciliatario anche dell’A.N.A.S.
proponente l’istanza, giacché la capacità processuale va tenuta distinta dalla
rappresentanza processuale: infatti non può confondersi la rappresentanza
spettante all’Avvocatura dello Stato per le due predette amministrazioni (del
tutto distinte tra di loro) con l’onere della notifica dell’istanza di
regolamento di competenza a tutte le parti in causa, potendo sfuggirsi a tale
onere solo allorché una parte possa intendersi organicamente ricompresa
nell’altra ( v. Cons. St., VI, 12 aprile 1986, n. 304 ) e non anche quando, in
presenza di Amministrazioni organicamente separate, la chiara manifestazione di
volontà della parte diretta a provocare la pronuncia del Consiglio di Stato
provenga soltanto da una di esse.
I.3. L’accertata violazione del disposto del terzo comma dell’art. 31 della l.
12.1971 n. 1034 determina l’inammissibilità dell’istanza per regolamento di
competenza proposta dall’A.N.A.S., Ente Nazionale per le strade.
II. Non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di giudizio,
stante la mancata costituzione di tutte le parti intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) dichiara
inammissibile l’istanza per regolamento di competenza proposta dall’A.N.A.S.,
Ente Nazionale per le Strade, con ricorso notificato il 26 novembre 2003.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2004, con
l'intervento dei signori:
VENTURINI LUCIO - Presidente
SALVATORE COSTANTINO - Consigliere
SCOLA ALDO - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
L’estensore
Il Presidente
Il Segretario
Carlo
Saltelli
Lucio Venturini
Rosario Giorgio Carnabuci
Depositata in segreteria
il 14 aprile 2004
(art. 55,L. 27\4\1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
1) Procedure e varie – Nozione di “tutte le parti in causa” - Procedimento incidentale - Perentorietà del termine fissato - Istanza per regolamento di competenza – Mancata notifica a tutte le parti in causa - Inammissibilità. L’espressione “tutte le parti in causa” deve intendersi riferita a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque presenti in giudizio fino al momento della costituzione di colui che propone l’istanza di regolamento di competenza (C.d.S., IV, 30.4.2003, n. 2205; 21.1.2003, n. 216; 6.3.1996, n. 294; 13.11.1995, n. 908; 22.1.1991, n. 27); del resto le peculiari esigenze di celerità del procedimento incidentale previsto per la risoluzione della questione di competenza e la perentorietà del termine fissato all’art. 31 in questione escludono che il giudice possa disporre l’integrazione del contraddittorio (C.d.S., IV, 21.6.2001, n. 3332; 12.11.1996, n. 1559; 5.6.1991, n. 479). Pertanto, l’omessa notifica dell’istanza di regolamento di competenza a tutte le parti in causa, rende l’istanza stessa inammissibile (ex pluribus, C.d.S., IV, 7.5.2001, n. 2556; 7.9.2000, n. 4735). Pres. Venturini - Est. Saltelli - A.N.A.S, ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (Avvocatura Generale dello Stato) c. SOCIETA’ ICORT S.R.L e IMPRESA NOVACO S.R.L. (nn.cc.) - Per regolamento di competenza TAR LAZIO (Dichiarazione d'inammissibilità). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 14 aprile 2004, Sentenza n. 2119
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