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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (C.c. 2 dicembre 2003), Sentenza n. 2144

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2001 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 12052 del 2001 proposto dalla AZIENDA AGRICOLA DEL LAGO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvano Bellinzoni ed Alberto Della Fontana ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazzale Clodio n. 13,
contro
il Comune di Saludecio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Santoro e Maria De Cono ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Roma, Via Baiamonti n. 10,
per l'annullamento
della sentenza n. 1116 in data 3 dicembre 2001 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione II;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Vista l’ordinanza n. 434 del 29 gennaio 2002, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della sentenza appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 gli avv.ti Della Fontana e Santoro;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 10 del 7 marzo 2001, con cui il Sindaco del Comune di Saludecio, su proposta dell’Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente, ha disposto il fermo dell'attività produttiva dello stabilimento ivi gestito da essa società, fino alla messa a regime delle modifiche strutturali ed impiantistiche indicate nell'ordinanza.


Ha dedotto censure attinenti alla violazione dell’art. 217 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, in quanto il Sindaco avrebbe dovuto, anziché ordinare il fermo dello stabilimento, indicare le misure da adottare assegnando alla società un congruo termine per adeguarvisi; nonché alla violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990.


Il ricorso è stato respinto con la sentenza in epigrafe, della quale la società ha chiesto l’annullamento con l’appello in esame, riproponendo sostanzialmente le censure già dedotte in primo grado.


Si è costituito in giudizio il Comune appellato, il quale ha controdedotto, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato. Ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.


All’udienza del 2 dicembre 2003, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.


DIRITTO


L’appello è infondato.


Non sussiste, invero, la violazione dell’art. 217 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, lamentata con il primo motivo d’appello.


Non può seguirsi, invero, la ricorrente quando sostiene che, trovando la situazione concreta la sua ordinaria disciplina nella disposizione citata, anziché ordinare il fermo dell’attività produttiva in corso, il Sindaco avrebbe dovuto indicare le misure da adottare per eliminare le esalazioni provenienti dallo stabilimento di cui si tratta, assegnando alla società un congruo termine per adeguarvisi.


L’esistenza di un’apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude, infatti, l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente - nella specie, quello previsto dall’art. 50, comma 5, del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) per le ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato - quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall’ordinamento.


Nel caso in esame, siffatta necessità emerge dai risultati dell’approfondito accertamento di cui alla nota del 3 marzo 2001, svolto sulle esalazioni dello stabilimento di cui si tratta dall’Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente pur dopo l’attivazione da parte della società ricorrente delle misure di prevenzione già con precedenti provvedimenti imposte dal Comune appellato e dal competente organo provinciale.


Il primo motivo di gravame va, pertanto, respinto.


Del pari va respinta l’altra censura formulata nell’appello, di violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990. Il carattere di somma urgenza che contraddistingue il provvedimento impugnato giustifica, infatti, l'omissione dall'avviso di avvio del procedimento.


Per le considerazioni che precedono, l’appello dev’essere respinto siccome infondato.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.


Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2003 con l'intervento dei Signori:
Agostino Elefante - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Aldo Fera - Consigliere
Francesco D’Ottavi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere


L’ESTENSORE                          IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO                                  p. IL DIRIGENTE
F.to Corrado Allegretta                F.to Agostino Elefante                         f.to Antonietta Fancello                         F.to Livia Patroni Griffi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15 aprile 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Inquinamento atmosferico - Esalazioni provenienti da un stabilimento - Ordinanza sindacale del fermo dello stabilimento - Legittimità - Esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente - Sussiste - Apposita disciplina in materia - Preclusione – Esclusione - Art. 50, c. 5, D.L. n.267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) - Art. 217 R.D. n. 1265/1934. L’esistenza di un’apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude, l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente - nella specie, quello previsto dall’art. 50, comma 5, del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) per le ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato - quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall’ordinamento. Pres. Elefante - Est. Allegretta - AZIENDA AGRICOLA DEL LAGO s.r.l. (avv.ti Bellinzoni eDella Fontana) c. Comune di Saludecio (avv.ti Santoro e De Cono) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza n. 1116 del 3 dicembre 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Cc 2 dicembre 2003), Sentenza n. 2144

 

2) Inquinamento atmosferico - Eliminazioni delle esalazioni - Esercizio del potere di ordinanze contingibili ed urgenti - Sussiste - Art. 217 R.D. n. 1265/1934. In tema d’inquinamento, non sussiste, la violazione dell’art. 217 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. Nella specie, il Sindaco, su proposta dell’Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente, ha disposto legittimamente il fermo dell'attività produttiva dello stabilimento, fino alla messa a regime delle modifiche strutturali ed impiantistiche indicate nell'ordinanza. Pres. Elefante - Est. Allegretta - AZIENDA AGRICOLA DEL LAGO s.r.l. (avv.ti Bellinzoni eDella Fontana) c. Comune di Saludecio (avv.ti Santoro e De Cono) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza n. 1116 del 3 dicembre 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Cc 2 dicembre 2003), Sentenza n. 2144

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