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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 14 Maggio 2004, sentenza n. 3116

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 

D E C I S I O N E

 

sul ricorso in appello proposto da Pederiva Giovanni Battista, Pederiva Enrico, Solar Rosina, Scotti Camuzzi Alberto, Lorenz Ottone e Tamion Dorotea, rappresentati e difesi dall’avvocato prof. Sergio Scotti Camuzzi ed elettivamente domiciliati in Roma Via Arno n. 36 ( studio avv. Caterina Flick)
contro
il Comune di Vigo di Fassa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati dagli avvocati Marco dalla Fior e prof. Paolo Stella Richter, presso lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini n. 11;
nonchè contro
la Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Damiano Florenzano, Raffaele Iemma e Nicolò Pedrazzoli, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma Via Paolo Emilio n. 7;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 10 gennaio 2003 n. 16;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Vigo di Fassa e della Provincia autonoma;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Relatore alla pubblica Udienza del 2 dicembre 2003 il Consigliere Antonino Anastasi; uditi gli avvocati prof. Scotti Camuzzi, Chiappetti per delega dell’avv. D. Florenzano e prof. P. Stella Richter;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO


La Strada Statale n. 241 del Passo di Costalunga attraversa, prima di innestarsi sulla Strada Statale delle Dolomiti, il Comune di Vigo di Fassa.


Al fine di evitare il transito nel centro urbano di un traffico veicolare particolarmente intenso ( e stimato in oltre 4500 passaggi giornalieri nelle ore diurne), l’Amministrazione Provinciale ha quindi progettato, in aderenza a quanto previsto dal vigente strumento urbanistico comunale, la realizzazione di una variante o circonvallazione, sostanzialmente composta da due costruendi raccordi a monte e a valle collegati da un tratto di una preesistente strada comunale.


La nuova opera – che comprende, all’interno dei due nuovi tratti stradali, tre ponti una galleria ed una rotatoria – insiste in larga parte sulla conca c.d. di Ciampan.


Gli odierni appellanti, n.q. di titolari di diritti reali su terreni interessati dal nuovo tracciato, hanno impugnato avanti al T.R.G.A. di Trento, insieme agli atti presupposti, il provvedimento dirigenziale col quale la Provincia autonoma ha approvato il progetto definitivo dell’opera, chiedendone l’annullamento.


A tal fine gli interessati hanno dedotto – tra l’altro - la illegittimità derivante dalla omessa preventiva sottoposizione del progetto a valutazione di impatto ambientale ed il vizio di incompetenza, derivante dalla presenza nella Conferenza dei servizi del 12.9.2001 di un consigliere del Comune di Vigo non avente titolo a partecipare.


La sentenza in epigrafe indicata ( con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibili per omessa notifica i motivi aggiunti successivamente proposti dai ricorrenti) è qui appellata dai soccombenti, che ne chiedono l’integrale riforma.


In tal senso gli stessi tornano in primo luogo a dedurre la violazione della normativa comunitaria e di quella provinciale in tema di V.I.A., sostenendo che il progetto andava sottoposto a preventiva valutazione sia per l’oggettivo impatto ambientale da essa derivante su zona paesaggisticamente sensibile, sia perchè l’opera stradale è destinata in futuro ad integrarsi – come obiettivamente risulta dal progetto e dalla relazioen tecnica - con altre realizzazioni di rilievo ( autosilos con centinaia di posti macchina e centro commerciale), sia infine perchè la estensione della variante comporta comunque – ai sensi della normativa secondaria provinciale – almeno l’espletamento di una verifica preliminare in ordine alla necessità della vera e propria valutazione.


In secondo luogo gli appellanti tornano a dedurre il vizio procedimentale derivante dalla partecipazione alla Conferenza dei servizi istruttoria di un consigliere comunale non avente titolo a rappresentare il Comune di Vigo di Fassa.


Si è costituita la Provincia autonoma la quale, dopo aver evidenziato le finalità ambientali alle quali è preordinato il progetto della circonvallazione, insiste per il rigetto del ricorso, rilevando da un lato che la futura realizzazione di autosilos ed edifici commerciali prospicienti il nuovo tracciato viario è del tutto estranea all’ambito della presente controversia e dall’altro che i due tronchi stradali di nuova costruzione non raggiungono (anche sommati insieme) la lunghezza di m. 1500 ed dunque il limite al disopra del quale la normativa provinciale impone la previa verifica.


Si è altresì costituito il Comune che chiede il rigetto del ricorso, ricordando in primo luogo che il progetto in controversia mira a liberare il centro storico di Vigo di Fassa da una situazione di soffocamento da traffico obiettivamente pericolosa per la salute pubblica e comunque tale da precludere ogni intervento volto al recupero urbanistico ed edilizio di un tessuto abitativo di grande rilievo tipologico.


Nel merito, il Comune rileva che, in base alla peraltro assai severa normativa provinciale, il progetto non andava sottoposto nè a V.I.A. nè a verifica preliminare, non potendosi computare nella complessiva lunghezza del tracciato il tratto di strada comunale già preesistente, per nulla interessato ( salvo lavori limitati) dalla nuova realizzazione.


Tutte le parti hanno presentato memorie.


All’Udienza del 2 dicembre 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


L’ appello è fondato e va pertanto accolto.


Con il terzo motivo – che il Collegio ritiene di dover prioritariamente esaminare per evidenti ragioni di economia processuale – gli appellanti deducono la violazione della normativa provinciale in tema di V.I.A., derivante dalla omessa previa sottoposizione del progetto dell’opera stradale in controversia alle prescritte procedure di valutazione.


Il mezzo è fondato.


Nella Provincia di Trento il D.P.G.P. 22 novembre 1989 n. 13-11/Leg. ( Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28 recante “ Disciplina della valutazione di impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”), dopo aver individuato i progetti di impianti, opere o interventi che vanno comunque sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, stabilisce che siano sottoposti a V.I.A. i progetti indicati nella colonna 2 dell’Allegato A, qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica.


Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 1 del citato Regolamento, tale procedura di verifica – demandata all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – si sostanzia nella valutazione tecnica preliminare della significatività dell’impatto ambientale di un progetto, volta a determinare se il progetto medesimo richieda – in relazione alle notevoli ripercussioni sull’ambiente – lo svolgimento della vera e propria procedura di valutazione di impatto ambientale.


Per quanto concerne le infrastrutture stradali, l’Allegato A prevede appunto, per quanto qui rileva, la sottoposizione alla detta verifica preliminare dei progetti di strade extra urbane secondarie con lunghezza superiore a metri 1500 ( N. 10. lettera e) punto III All. citato).


Disposizioni particolari sono poi dettate per le opere ricadenti – in tutto o in parte – in aree naturali protette.


Al riguardo è incidentalmente da osservare che in effetti il Regolamento provinciale ( nella misura in cui si limita a prevedere per le opere in zona protetta il dimezzamento dei limiti dimensionali riguardanti solo l’obbligo di V.I.A.: cfr. art. 2 comma 2) sembra differenziarsi in senso concessivo dalla previsione contenuta nel D.P.R. 12.4.1996, recante come è noto l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 comma 1 della legge 22.2.1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di impatto ambientale.


Risulta infatti dal combinato disposto dell’art. 1 comma 4 e dell’allegato B n. 7 lettera g) che il citato Atto assoggetta direttamente a V.I.A. tutte le strade extraurbane secondarie che ricadono anche parzialmente in area protetta, indipendetemente dalla loro lunghezza.


Peraltro, non avendo gli appellanti dimostrato e comunque non risultando dagli atti che la conca interessata dalla variante sia ascrivibile alla tipologia dei biotopi di interesse provinciale individuati dal P.U.P. ( art. 2 comma 4 lettera c del Regolamento) o, più in generale, delle aree naturali protette come definite dalla legge statale 6.12.1991 n. 394, la questione ora evocata assume un rilievo del tutto recessivo ai fini in controversia.


Venendo dunque alla questione effettivamente in esame, è incontestato tra le parti che la nuova opera stradale, oggetto dell’intervento provinciale, è ascrivibile alla tipologia viaria ( strade extraurbane secondarie) ora richiamata.


Parimenti, sostanzialmente pacifico è poi che i due tronchi di nuova costruzione raggiungono, sommati insieme, una lunghezza di poco eccedente m. 1300, dunque inferiore al limite minimo previsto per la verifica.


Tanto precisato, osserva però il Collegio che, come dedotto dagli appellanti, lo sviluppo totale della progettata variante e degli annessi svincoli risulta in realtà superiore al detto limite, dovendosi ai fini in controversia tenere conto anche del tratto stradale preesistente il quale, raccordando le sezioni di nuova costruzione, costituisce parte integrante del progetto.


Induce infatti a concludere in tal senso, anche a prescindere da ulteriori considerazioni, l’inequivoco disposto dell’art. 3 comma 2 lettera b) del Regolamento, il quale prescrive come obbligatoria la verifica nel caso di ampliamenti o modifiche a impianti o opere esistenti, qualora da essi derivi complessivamente un impianto o opera rientrante nelle tipologie dimensionali appunto previste dalla colonna 2 dell’Allegato A.


L’intento perseguito dal Legislatore provinciale con la disposizione ora richiamata ( e, a monte, con quella di analogo tenore contenuta nell’art. 2 comma 6 della citata L.P. n. 28 del 1988) è, intuibilmente, quello di rapportare le procedure di salvaguardia ambientale alle dimensioni sostanziali e complessive dell’intervento, evitando gli effeti sostanzialmente elusivi che potrebbero conseguire ad una realizzazione frazionata dello stesso, sovente e notoriamente anche imposta dall’embricarsi delle competenze amministrative, dalla differente tempistica dei vari procedimenti o dalla scarsità delle risorse finanziarie disponibili.


In sostanza, le ineludibili esigenze di salvaguardia del bene ambientale postulano una valutazione parametrata ( come potrebbe dirsi mutuando termini civilistici) non già sui mezzi ma sul risultato e dunque coerentemente ricollegano l’operatività delle misure di tutela preventiva non alla entità (atomisticamente valutata) del singolo intervento, ma al complesso strutturalmente individuato che deriva dalla sovrapposizione di quello alle preesistenze.


Alla luce di quanto sin qui osservato, non può dunque condividersi la tesi – sostenuta dalla Amministrazione appellata – secondo la quale la V.I.A. sarebbe prescritta solo per interventi che vengano ad incidere per la prima volta sul territorio, dovendosi invece, in base al diritto positivo applicabile, tenere conto anche degli esiti derivanti sul piano complessivo o finale da successive addizioni alle infrastrutture già realizzate.


Applicando i criteri ora esposti al caso in esame, sembra indubbio che il segmento del tracciato della strada vicinale preesistente, inglobato e intercluso come è fra i raccordi di nuova costruzione e destinato a costituirne la necessaria connessione, rappresenti parte essenziale e determinante della nuova opera, e cioè di una variante a strada statale, la quale viene appunto a superare nel suo complesso, unitariamente considerato, la soglia dimensionale oltre la quale è imposta la verifica.


D’altra parte, anche indipendetemente dalle vincolanti indicazioni pianamente desumibili dalla citata disposizione, deve comunque considerarsi che il progetto in controversia – secondo quanto si evince dalla allegata relazione tecnica – prevede, contestualmnete alla realizzazione ex novo del primo e secondo tronco, anche specifici interventi apppunto sulla frazione del tracciato preesistente.


Al riguardo è controversa tra le parti la portata effettiva di tali interventi, sostenendo gli appellanti che quelli in realtà previsti sono veri e propri interventi strutturali ( non solo pavimentazione, ma anche posa in opera di marciapiedi e barriere antiacustiche) e replicando l’Amministrazione che si tratterebbe, a ben vedere, di operazioni ( essenzialmente, mera riasfaltatura) in toto sussumibili nella tipologia delle misure di ordinaria manutenzione.


Il punto non necessita però, ad avviso del Collegio, di essere ulteriormente approfondito, in quanto proprio dalla citata relazione tecnica si desume inequivocabilmente che tali interventi – indipendetemente dalla loro consistenza tecnica, che comunque non sembra del tutto neutra - sono specificamente volti ad omogeneizzare il tracciato esistente con quello di nuova progettazione, restando così confermato proprio sul piano progettuale il carattere unitario e non scindibile dell’opera da realizzare, nella dimensione strutturale oltre che, ovviamente, sotto il profilo funzionale.


Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che il provvedimento impugnato in primo grado è effettivamente viziato a causa della omessa previa sottoposizione del progetto definitivo alla verifica – prodromica ad eventuale V.I.A. – prescritta dall’art. 3 del D.P.G.P.22.11.1989.


L’appello va perciò accolto ed in integrale riforma della sentenza impugnata va conseguentemente accolto, nei sensi ora precisati, il ricorso originario, con annullamento dell’atto impugnato.


Gli ulteriori motivi restano assorbiti.


Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.


Condanna in solido le Amministrazioni appellate a rimborsare agli appellanti le spese del giudizio che liquida in Euro cinquemila/00 (5000,00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma il 2 dicembre 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Paolo SALVATORE Presidente
Livia BARBERIO CORSETTI Consigliere
Giuseppe BARBAGALLO Consigliere
Antonino ANASTASI estensore Consigliere
Anna LEONI Consigliere

 

L’ESTENSORE                         IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO                                      Il Dirigente
Antonino Anastasi                     Paolo Salvatore                                 Rosanna Boccola                                    Giuseppe Testa

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
14 maggio 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
 

 

Sentenza per esteso

 

1) V.I.A - Progetti di impianti, opere o interventi che vanno comunque sottoposti alla valutazione di impatto ambientale - Provincia di Trento - Valutazione tecnica preliminare della significatività dell’impatto ambientale di un progetto - Aree naturali protette - Strade extraurbane secondarie. Il D.P.G.P. 22 novembre 1989 n. 13-11/Leg. (Provincia di Trento - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28 recante “ Disciplina della valutazione di impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”), dopo aver individuato i progetti di impianti, opere o interventi che vanno comunque sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, stabilisce che siano sottoposti a V.I.A. i progetti indicati nella colonna 2 dell’Allegato A, qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica. Tale procedura di verifica – demandata all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – si sostanzia nella valutazione tecnica preliminare della significatività dell’impatto ambientale di un progetto, volta a determinare se il progetto medesimo richieda – in relazione alle notevoli ripercussioni sull’ambiente – lo svolgimento della vera e propria procedura di valutazione di impatto ambientale. Per quanto concerne le infrastrutture stradali, l’Allegato A prevede appunto, per quanto qui rileva, la sottoposizione alla detta verifica preliminare dei progetti di strade extra urbane secondarie con lunghezza superiore a metri 1500 ( N. 10. lettera e) punto III All. citato). Disposizioni particolari sono poi dettate per le opere ricadenti – in tutto o in parte – in aree naturali protette. Al riguardo è incidentalmente da osservare che in effetti il Regolamento provinciale (nella misura in cui si limita a prevedere per le opere in zona protetta il dimezzamento dei limiti dimensionali riguardanti solo l’obbligo di V.I.A. sembra differenziarsi in senso concessivo dalla previsione contenuta nel D.P.R. 12.4.1996, recante come è noto l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 comma 1 della legge 22.2.1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di impatto ambientale. Risulta infatti dal combinato disposto dell’art. 1 comma 4 e dell’allegato B n. 7 lettera g) che il citato Atto assoggetta direttamente a V.I.A. tutte le strade extraurbane secondarie che ricadono anche parzialmente in area protetta, indipendetemente dalla loro lunghezza. Pres. Salvatore - Est. Anastasi - Pederiva (avv. Camuzzi) c. Comune di Vigo di Fassa (avv. Dalla Fior e prof. Stella Richter) ed altri (Riforma Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 10 gennaio 2003 n. 16). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3116


2) Valutazione di impatto ambientale - Tutela preventiva - Salvaguardia del bene ambientale - Valutazione parametrata - D.P.G.P.22.11.1989 - Provincia di Trento – Effetti sul piano complessivo o finale da successive addizioni alle infrastrutture già realizzate. Non è condivisibile la tesi secondo la quale la V.I.A. sarebbe prescritta solo per interventi che vengano ad incidere per la prima volta sul territorio, dovendosi invece, in base al diritto positivo applicabile, tenere conto anche degli esiti derivanti sul piano complessivo o finale da successive addizioni alle infrastrutture già realizzate. Le ineludibili esigenze di salvaguardia del bene ambientale postulano una valutazione parametrata (come potrebbe dirsi mutuando termini civilistici) non già sui mezzi ma sul risultato e dunque coerentemente ricollegano l’operatività delle misure di tutela preventiva non alla entità (atomisticamente valutata) del singolo intervento, ma al complesso strutturalmente individuato che deriva dalla sovrapposizione di quello alle preesistenze. Pertanto, deve dunque concludersi che il provvedimento impugnato è effettivamente viziato a causa della omessa previa sottoposizione del progetto definitivo alla verifica – prodromica ad eventuale V.I.A. – prescritta dall’art. 3 del D.P.G.P.22.11.1989. Pres. Salvatore - Est. Anastasi - Pederiva (avv. Camuzzi) c. Comune di Vigo di Fassa (avv. Dalla Fior e prof. Stella Richter) ed altri (Riforma Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 10 gennaio 2003 n. 16). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3116

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