Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello riuniti nn. 8173/02 e 4854/03, proposti da:
- (n. 8173/02) Unione dei Comuni Adige - Guà, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Dalla Santa e
Gaetano Guzzardi, ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del
Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro 13;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Romano Morra e Michele Pallottino, ed elettivamente
domiciliata presso il secondo in Roma, p.zza Martiri di Belfiore n. 2;
la Provincia di Vicenza, in persona del Presidente della Giunta p.t., appellante
incidentale, rappresentata e difesa dall’avv. Ivone Cacciavillani, ed
elettivamente domiciliata in Roma, v. Confalonieri n. 5 (studio avv. L.Manzi),
e nei confronti
del Consorzio ARICA Aziende Riunite Collettore Acque, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Butti, Federico
Peres e Franco Pascucci, ed elettivamente domiciliato presso l’ultimo in Roma,
v.le Mazzini n. 114/A;
del Comune di Arzignano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in
giudizio;
di Acque del Chiampo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non
costituita in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, III, 21
dicembre 2001, n. 4341, resa inter partes, con la quale sono stati dichiarati
inammissibili i ricorsi proposti dall’attuale appellante avverso i provvedimenti
di autorizzazione allo scarico, in via provvisoria, di acque dl collettore di
trasferimento dei reflui di vari depuratori.
- (n. 4854/03) Unione dei Comuni Adige - Guà, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Dalla Santa,
Gaetano Guzzardi e Arcangelo Guzzo, ed elettivamente domiciliata presso l’ultimo
in Roma, v. Leonardo Pisano n. 16,
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Romano Morra, Ezio Zanon e Michele Pallottino, ed
elettivamente domiciliata presso l’ultimo in Roma, p.zza Martiri di Belfiore n.
2;
la Provincia di Vicenza, in persona del Presidente della Giunta p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivone e Chiara Cacciavillani, e Luigi Manzi
, ed elettivamente domiciliata presso l’ultimo in Roma, v. Confalonieri n. 5,
e nei confronti
del Consorzio ARICA Aziende Riunite Collettore Acque, in persona del legale
rappresentante p.t., appellante incidentale, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Guido Butti, Federico Peres e Massimo Veneruso, ed elettivamente domiciliato
presso l’ultimo in Roma, v. degli Ammiragli n. 114,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, III, 1°
febbraio 2003, n. 935, resa inter partes, con la quale è stato dichiarato
inammissibile il ricorso proposto dall’attuale appellante avverso ulteriore
provvedimento di autorizzazione allo scarico, in via provvisoria, di acque dl
collettore di trasferimento dei reflui di vari depuratori.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionale e
provinciale intimate e del Consorzio controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Vista l’ordinanza n. 4804 del 5 novembre 2002 con cui è stata respinta l’istanza
di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado (ric. n. 8173/02);
Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il Consigliere Gerardo
Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Guzzardi, M. Pallottino Butti, L.
Manzi e C. Cacciavillani come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. L’Unione di Comuni ricorrente impugnava in primo grado gli atti con cui la
Provincia di Vicenza aveva autorizzato, provvisoriamente, la s.p.a. Acque del
Chiampo prima e il Consorzio ARICA poi a scaricare nel rio Acquetta le acque del
collettore di trasferimento dei cinque depuratori di Arzignano, Montebello,
Montecchio Maggiore, Trissino e Lonigo.
I provvedimenti impugnati erano stati emessi ai sensi del d. lgs. n. 152 del
1999, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento, con
particolare riferimento all’art. 45 (autorizzazione agli scarichi), e si
concretavano, appunto, in autorizzazioni provvisorie ad attivare scarichi in un
corpo idrico superficiale.
2. Si premetteva, da parte dell’Ente reclamante, che le autorizzazioni medesime,
con gli atti anche regionali ad esse connessi, avrebbero provocato “danni
ambientali irreversibili” nel rio Acquetta e si formulavano - anche con motivi
aggiunti - numerose censure concernenti la violazione del d. lgs. n. 152 del
1999, della l. reg. n. 33 del 1985 e della l. n. 241 del 1990, e l’eccesso di
potere sotto vari profili.
Resistevano in giudizio la Provincia di Vicenza, la società Acque del Chiampo,
il Consorzio ARICA e la Regione Veneto.
3. Con entrambe le sentenze impugnate, in epigrafe indicate, sono stati
dichiarati inammissibili i ricorsi proposti in prime cure dall’Unione comunale.
Nel primo caso il TAR del Veneto, riuniti preliminarmente tre separati ricorsi,
e risolta in senso negativo l’eccezione pregiudiziale di difetto di
giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione provinciale, ha
ritenuto viceversa fondate e quindi degne di accoglimento le eccezioni di
inammissibilità dei ricorsi formulate in relazione alla carenza di
legittimazione a ricorrere dell’Unione dei Comuni Adige –Guà, e sollevate dalle
difese della società Acque del Chiampo, del Consorzio ARICA e
dell’Amministrazione provinciale.
Dagli atti e dai documenti di causa, in particolare, sarebbe chiaramente emerso
che l’Unione dei Comuni aveva proposto i ricorsi a “protezione dell’ambiente” e
a doverosa tutela di “falde freatiche, ambiente e salute pubblica”, ma, stando a
quanto disponeva il Regolamento dell’Unione comunale, la tutela dell’ambiente,
non assimilabile al “monitoraggio ecologico”, non rientrava tra le competenze
affidate dai singoli Comuni all’Unione stessa.
Per il trasferimento effettivo delle competenze suddette all’Unione, inoltre,
occorrevano le deliberazioni dei singoli Comuni e una deliberazione di
recepimento del Consiglio dell’Unione, che non risultavano essere state emanate,
con la conseguenza che, allo stato, le competenze in materia di tutela
dell’ambiente non potevano ritenersi attivate in capo all’Unione ma continuavano
a spettare ai singoli Comuni.
Non aveva, altresì, valore decisivo in senso contrario la previsione
regolamentare sugli obiettivi programmatici dell’Unione.
In sintesi, ha concluso il giudice territoriale, all’Unione va riconosciuta la
legittimazione a ricorrere solo a tutela degli interessi collegati alle
attribuzioni amministrative di cui l’Unione stessa sia effettivamente ed
attualmente titolare, e non anche a protezione di interessi inerenti a funzioni
che continuano a fare capo ai singoli Comuni, anche se queste ultime potranno
essere trasferite all’Unione con le modalità e la procedura di cui all’art. 10
del Regolamento. Solo dopo il trasferimento suddetto, però, l’Unione sarà
legittimata a ricorrere contro atti lesivi di interessi attinenti alle funzioni
trasferite alla Unione medesima. Prima, la legittimazione spetta in via
esclusiva a ciascun Comune, all’ente locale cioè che rappresenta la propria
comunità e ne cura gli interessi.
Nel secondo caso, pur tenendosi conto che successivamente alla prima pronuncia
impugnata (n. 4341/01) è stato approvato il nuovo Statuto con la delibera 28
febbraio 2002, che ha ricompreso tra le funzioni delegate all’Unione anche
l’attività di tutela ambientale di interesse generale, l’inammissibilità del
ricorso è stata ricollegata al carattere meramente conseguenziale del
provvedimento impugnato.
4. L’intestata Unione di Comuni ha interposto gli appelli in trattazione avverso
la predette pronunzie, riproponendo anche i motivi di primo grado.
5. Le Amministrazioni intimate e il consorzio controinteressato si sono
costituiti in giudizio per resistere agli appelli.
Le parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza della Sezione n. 4804/02 è stata respinta l’istanza di sospensione
dell’efficacia della sentenza di primo grado, presentata in relazione al primo
degli appelli in discussione.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 i ricorsi in appello sono stati
introitati per la decisione.
6. Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover dare preliminarmente, e
pregiudizialmente, conto della questione di giurisdizione del giudice
amministrativo adito, la quale, come è noto, in disparte la pronunzia (positiva)
del Tribunale di prima istanza e il conseguente appello incidentale proposto
dall’Amministrazione provinciale di Vicenza, non è comunque preclusa alla
delibazione d’ufficio del Giudice di appello. Si afferma, infatti, in prevalenza
che ai sensi dell’art. 30, comma 1, l. TAR e dell’art. 37 c.p.c., il difetto di
giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato e grado del
processo amministrativo, a nulla rilevando che sulla giurisdizione si sia
pronunciato il giudice di primo grado con statuizione espressa, dovendosi
escludere, fino a quando il rapporto processuale resti pendente e sempreché
sulla giurisdizione stessa non sia intervenuta una sentenza delle Sezioni unite
della Corte di cassazione, che tale statuizione sia suscettiva di passare in
cosa giudicata (Cons. Stato, VI, 10 aprile 2002, n.1939; IV, 8 giugno 2000, n.
3215; VI, 23 novembre 1999 n.1922).
7. Orbene, pronunziando sugli appelli in epigrafe - che possono essere riuniti,
attesi gli evidenti elementi di connessione di ordine soggettivo e oggettivo -
ed in accoglimento del gravame incidentale proposto dalla Provincia di Vicenza,
va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non
specializzato, trattandosi di vertenza la cui cognizione è di spettanza del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
8. Giova precisare che anche l’autorizzazione per ultimo impugnata in primo
grado si iscrive in un procedimento già avviato con le precedenti autorizzazioni
provvisorie e con i provvedimenti autorizzativi, anche in deroga, rilasciati da
parte della regione Veneto, i quali, attraverso fasi successive da monitorarsi
costantemente, erano volti alla realizzazione di un efficace sistema di
smaltimento dei reflui di depurazione, a salvaguardia della fascia di ricarica
delle falde acquifere.
Per effetto della prima sentenza impugnata, sono stati considerati inammissibili
tutti i ricorsi rivolti dall’Unione dei comuni nei confronti dei procedimenti
che hanno:
- autorizzato lo scarico in via transitoria fino al 31 dicembre 2000;
- autorizzato lo scarico del collettore di trasferimento di cinque depuratori
con prescrizioni;
- approvata la deroga ai limiti dei parametri dei cloruri e dei solfati.
9. La difesa della Provincia di Vicenza già in primo grado riteneva che la
giurisdizione nella odierna controversia spettasse al Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche (TSAP), ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera a) del r.d. n.
1775 del 1933, disposizione che devolve alla cognizione del TSAP i ricorsi
avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione “in materia di acque
pubbliche”.
Ma l’eccezione è stata respinta dal TAR, nonostante questo abbia correttamente
affermato, in generale, che la giurisdizione di legittimità del TSAP in unico
grado ha ad oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che incidono
direttamente sulla materia delle acque pubbliche, mentre ricorre la
giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo riguardo ai
provvedimenti aventi un’incidenza soltanto strumentale e indiretta su detta
materia.
Non rientra, cioè, nella giurisdizione del TSAP in unica istanza qualsiasi lite
comunque connessa alla materia delle acque pubbliche, ma occorre che l’atto
impugnato concerna in modo immediato e diretto il regime giuridico e
l’utilizzazione delle acque stesse.
10. Ciò premesso, il primo Collegio ha ritenuto che nella lite odierna sussista
la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che gli atti impugnati
appaiono collegati solo indirettamente con la materia delle acque pubbliche. Non
costituiscono, cioè, espressione di un potere direttamente attinente alla
materia delle acque pubbliche, risultando essere stati adottati a tutela di
interessi diversi rispetto a quelli, specifici, relativi alla demanialità delle
acque o a rapporti di concessione di beni del demanio idrico.
11. Il suddetto responso, in accoglimento anche dell’appello incidentale
provinciale, va necessariamente rivisto.
Non deve dimenticarsi, anzitutto, che le impugnate autorizzazioni allo scarico,
a titolo provvisorio, in corpo idrico superficiale (rio Acquetta) rientrano in
un più ampio procedimento diretto a realizzare il collettore di trasferimento, e
che detta realizzazione è preordinata alla protezione delle falde acquifere.
Trattasi, dunque, di procedimenti tutti finalizzati a tutelare la zona di
ricarica delle falde acquifere (che rientrano nelle acque pubbliche),
convogliando gli scarichi dei depuratori presenti nell’area in un unico
collettore, e trasferendo i reflui depurati a valle della fascia di ricarica
(direttamente nel fiume Fratta; per lo scarico finale è competente, però, altra
Amministrazione provinciale).
Ma, al di là della finalità ultima delle opere, pure avente una certa rilevanza,
influisce in maniera non poco decisiva ai fini dell’individuazione del giudice
competente a conoscere della vertenza l’incidenza diretta ed obiettiva sul
regime di acque pubbliche da parte di risorse idriche, come le acque reflue, la
cui riutilizzabilità a scopi pubblici è stata, peraltro, più volte sancita dalla
normativa vigente (si veda da ultimo il regolamento interministeriale di cui al
decreto 12 giugno 2003).
Del resto la giurisprudenza specialistica non ha mancato di affermare che
rientra nella competenza a conoscere del giudice amministrativo, esulando da
quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche, solo la controversia che
verta sull’esecuzione di un’opera fognaria destinata al mero convogliamento
delle acque reflue, senza alcun riflesso sul regime di alcuna acqua pubblica (il
che, vista l’indiscutibile diretta incidenza sul regime del rio Acquetta, nel
caso che ci occupa non avviene) (T.S.A.P. 28 settembre 2001, n. 87).
Così, non ci sono dubbi che sia devoluta alla giurisdizione del Tribunale
superiore delle acque pubbliche la controversia relativa alla localizzazione di
un impianto di depurazione di acque reflue in relazione agli effetti che possano
obiettivamente aversi sul regime delle acque di carattere pubblico (T.S.A.P. 10
settembre 2002, n. 112: fattispecie relativa alla localizzazione di un impianto
di smaltimento di acque in area dichiarata di notevole interesse ambientale, a
discapito di un corso d’acqua a regime torrentizio).
Se poi i provvedimenti dell’Amministrazione sono orientati, non da ultimo, a
preservare acque pubbliche dall’inquinamento, la giurisdizione del Tribunale
superiore delle acque pubbliche non viene certamente meno (Cass., SS.UU., 12
dicembre 1996, n. 11090).
12. Per l’insieme, dunque, dei suddetti connotati di ordine oggettivo e
teleologico si deve affermare, in definitiva, il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, rientrando la vertenza nella sfera cognitiva del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come giudice (amministrativo)
specializzato.
Pronunziando, pertanto, sugli appelli in epigrafe, ed in accoglimento
dell’appello incidentale della Provincia di Vicenza, vanno, altresì,
conseguentemente annullate le sentenze impugnate.
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese
processuali relative ai due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sugli appelli riuniti in epigrafe, ed in accoglimento dell’appello
incidentale della Provincia di Vicenza, dichiara il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo e conseguentemente annulla le sentenze impugnate.
Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei
seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Chiarenza Millemaggi C. Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Il Dirigente
f.to Gerardo Mastrandrea
f.to Raffaele Iannotta
f.to Francesco Cutrupi
f.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 14 MAGGIO 2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
1) Inquinamento - Acqua – Localizzazione di un impianto di depurazione di acque reflue - Smaltimento di acque in area dichiarata di notevole interesse ambientale - Tutela delle acque pubbliche dall’inquinamento - Competenza del G.A. e del TSAP – Presupposti giuridici. Rientra nella competenza a conoscere del giudice amministrativo, esulando da quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche, solo la controversia che verta sull’esecuzione di un’opera fognaria destinata al mero convogliamento delle acque reflue, senza alcun riflesso sul regime di alcuna acqua pubblica (T.S.A.P. 28 settembre 2001, n. 87). Così, non ci sono dubbi che sia devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia relativa alla localizzazione di un impianto di depurazione di acque reflue in relazione agli effetti che possano obiettivamente aversi sul regime delle acque di carattere pubblico (T.S.A.P. 10 settembre 2002, n. 112: fattispecie relativa alla localizzazione di un impianto di smaltimento di acque in area dichiarata di notevole interesse ambientale, a discapito di un corso d’acqua a regime torrentizio). Se poi i provvedimenti dell’Amministrazione sono orientati, non da ultimo, a preservare acque pubbliche dall’inquinamento, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche non viene certamente meno (Cass., SS.UU., 12 dicembre 1996, n. 11090). Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Unione dei Comuni Adige - Guà (avv.ti Dalla Santa e Guzzardi) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Pallottino) ed altri (T.A.R. Veneto, III, 21 dicembre 2001, n. 4341 e sez. III, 1° febbraio 2003, n. 935). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004, n. 3139
2) Acqua - Materia delle acque pubbliche - Demanialità delle acque - Rapporti di concessione di beni del demanio idrico - Competenza del giudice amministrativo - Presupposti. Sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che gli atti impugnati appaiono collegati solo indirettamente con la materia delle acque pubbliche. Non costituiscono, cioè, espressione di un potere direttamente attinente alla materia delle acque pubbliche, risultando essere stati adottati a tutela di interessi diversi rispetto a quelli, specifici, relativi alla demanialità delle acque o a rapporti di concessione di beni del demanio idrico. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Unione dei Comuni Adige - Guà (avv.ti Dalla Santa e Guzzardi) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Pallottino) ed altri (T.A.R. Veneto, III, 21 dicembre 2001, n. 4341 e sez. III, 1° febbraio 2003, n. 935). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004, n. 3139
3) Acqua - Materia delle acque pubbliche - Competenza del TSAP – Limiti. La giurisdizione di legittimità del TSAP in unico grado ha ad oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulla materia delle acque pubbliche, mentre ricorre la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo riguardo ai provvedimenti aventi un’incidenza soltanto strumentale e indiretta su detta materia. Non rientra, cioè, nella giurisdizione del TSAP in unica istanza qualsiasi lite comunque connessa alla materia delle acque pubbliche, ma occorre che l’atto impugnato concerna in modo immediato e diretto il regime giuridico e l’utilizzazione delle acque stesse. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Unione dei Comuni Adige - Guà (avv.ti Dalla Santa e Guzzardi) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Pallottino) ed altri (T.A.R. Veneto, III, 21 dicembre 2001, n. 4341 e sez. III, 1° febbraio 2003, n. 935). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004, n. 3139
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