Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ANNO 2003 ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.
2143/2003, proposto da Isola Aniello quale rappresentante legale della Soc.
Isola Aniello e C. snc, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Di Lieto con il
quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittoria Colonna, n. 18, c/o
Italo Benigni,
CONTRO
Comune di Montoro Superiore, in persona del Sindaco p.t., non costituito,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delLa
Campania, Sede di Salerno, Sezione II, del 17.12.2002, n. 2327;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16.12.2003, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Udito l’avvocato Fiorentino su delega dell’avvocato Di Lieto, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Sig. Aniello Isola impugnava l’ordinanza del Sindaco di Montoro Superiore
dell’8.11.2002, n. 116, con la quale gli era stata irrogata la sospensione per
la durata di dieci giorni dell’attività commerciale di macelleria.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Salerno, Sezione
II, con la sentenza del 17.12.2002, n. 2327, respingeva il ricorso.
Il Sig. Isola appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la
riforma.
Il Comune di Montoro Superiore non si è costituito neppure in appello
All’udienza del 16.12.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la
decisione.
DIRITTO
Il Sig. Aniello Isola impugna la sentenza del 17.12.2002, n. 2327, con la quale
la II Sezione della sede di Salerno del T.A.R. della Campania ha respinto il suo
ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Montoro Superiore
dell’8.11.2002, n. 116.
Con tale ordinanza, il Sindaco aveva irrogata la chiusura per dieci giorni
dell’esercizio commerciale di macelleria di cui il Sig. Isola è titolare (oltre
alla pena pecuniaria di Euro 25,82) in applicazione degli artt. 14 della legge
30.4.1962, n. 283, e 21, u.c., della legge 24.11.1981, n. 689.
La chiusura era stata disposta in quanto i N.A.S. di Salerno, a seguito di
un’ispezione effettuata il 25.9.2002, avevano rilevato la presenza di un
lavoratore straniero sprovvisto del necessario libretto di idoneità sanitaria.
L’appello deve essere accolto, risultando fondata la censura di incompetenza del
Sindaco ribadita in appello dal Sig. Isola.
Infatti, a norma dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 257, spettano ai dirigenti “tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla
legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra
le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli
artt. 97 e 108”.
La competenza ad adottare il provvedimento dedotto in controversia spettava
dunque al dirigente comunale competente agli atti del Comune attinenti agli
esercizi commerciali.
La circostanza che il provvedimento in questione non risulti specificamente tra
quelli enumerati dallo stesso art. 107, al comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 è
dovuta alla natura esemplificativa dell’elenco contenuto in tale disposizione,
come emerge chiaramente dal testo di questa, che espressamente dichiara di
segnalare solo alcuni atti “in particolare”.
L’appello, in conclusione, deve essere accolto, trattandosi di vizio assorbente
e, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullata la impugnata
ordinanza del Sindaco di Montoro Superiore dell’8.11.2002, n. 116.
E’ equo che le spese dei due gradi del giudizio siano compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco di
Montoro Superiore dell’8.11.2002, n. 116.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 16.12.2003, con l'intervento dei
signori:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
Claudio Marchitiello
Agostino Elefante
Antonietta Fancello
Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 14 MAGGIO 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Pubblica Amministrazione - Dirigenti – Competenze - Funzioni del segretario o del direttore generale - Art. 107 T.U. enti locali D.L.vo n. 257/2000 – Fattispecie: chiusura per dieci giorni dell’esercizio commerciale di macelleria – Competenza del dirigente comunale e non del Sindaco. A norma dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 257, spettano ai dirigenti “tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108”. La competenza ad adottare il provvedimento dedotto in controversia (chiusura per dieci giorni dell’esercizio commerciale di macelleria) spettava dunque al dirigente comunale competente agli atti del Comune attinenti agli esercizi commerciali e non al Sindaco. La circostanza che il provvedimento in questione non risulti specificamente tra quelli enumerati dallo stesso art. 107, al comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 è dovuta alla natura esemplificativa dell’elenco contenuto in tale disposizione, come emerge chiaramente dal testo di questa, che espressamente dichiara di segnalare solo alcuni atti “in particolare”. Pres. Elefante - Est. Marchitiello - Soc. Isola Aniello e C. snc (avv. Di Lieto) c. Comune di Montoro Superiore (n.c.) (Annulla - T.A.R. Campania, Sede di Salerno, Sezione II, del 17.12.2002, n. 2327). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 MAGGIO 2004, n. 3143
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