Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 633/2003, proposto dal Comune di Roncadelle, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe
Ramadori e Mauro Ballerini ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma,
Via M. Prestinari n.13;
CONTRO
i Sigg.ri Gianfranco Delaini, Elena Delaini, Luciano Delaini e Roberto Delaini,
non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di
Brescia, n.2192/02 in data 4.12.2002;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2003, relatore il consigliere Carlo
Deodato, udito l’Avv.to Ramadori;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata veniva accertato il diritto dei sigg.ri Delaini a
realizzare l’intervento edilizio progettato, previa disapplicazione della
disposizione delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Roncadelle con la quale
configgeva ed in applicazione della quale era stata negata la concessione
edilizia impugnata dai ricorrenti.
Avverso tale decisione proponeva rituale appello il Comune di Roncadelle,
ribadendo l’eccezione di irritualità del ricorso originario, per omessa sua
notifica alla Regione Lombardia, criticando la correttezza della statuizione
affermativa del diritto a costruire ed invocandone l’annullamento.
Non si costituivano i sigg.ri Delaini.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2003 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Come già rilevato in fatto, il Tribunale Amministrativo di Brescia, in
accoglimento del ricorso proposto dai sigg.ri Delaini avverso un diniego di
concessione edilizia loro opposto dal comune di Roncadelle, ha provveduto a
qualificare come diritto soggettivo la posizione del soggetto richiedente un
titolo a costruire, ha, quindi, qualificato come esclusiva la relativa
giurisdizione amministrativa, ha, di conseguenza, disapplicato la disposizione
delle n.t.a. del p.r.g. del comune resistente, siccome contrastante con la legge
regionale della Lombardia 7 giugno 1980, n.93 (superando così l’eccezione
relativa all’omessa notifica del ricorso alla Regione), ed ha, in conclusione,
accertato “il diritto dei ricorrenti ad edificare nell’area dell’azienda
agricola da loro coltivata con la volumetria illustrata nel relativo progetto
costruttivo”, ritenuto conforme alla citata legge regionale.
Il comune critica la correttezza di siffatta statuizione, assumendola errata sia
nella parte in cui è stata disapplicata la disposizione delle n.t.a., sia, di
conseguenza, in quella in cui è stata accertata la sussistenza in capo ai
ricorrenti del diritto ad edificare, ed invocandone, quindi, l’annullamento.
L’appello è fondato e merita accoglimento.
L’intero iter argomentativo seguito dai primi giudici si rivela, infatti,
erroneo sotto diversi profili.
La costruzione logica della motivazione si fonda, in particolare, sul fallace
assunto della qualificazione come diritto soggettivo della posizione azionata
dai ricorrenti.
Tale presupposta catalogazione dogmatica della situazione controversa e dei
connessi poteri di cognizione del giudice ha consentito al Tribunale di
provvedere alla disapplicazione dell’art.25 delle n.t.a. del p.r.g. del comune
di Roncadelle, superando, in tal modo, l’eccezione di inammissibilità del
ricorso (con il quale era stata impugnata anche la predetta disposizione) per la
sua omessa notifica alla Regione.
Sennonchè, la generale attribuzione al giudice amministrativo della
giurisdizione esclusiva in materia edilizia (con l’art.34 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.80) non autorizza la qualificazione come diritti di
tutte le posizioni soggettive configurabili nelle pertinenti controversie, ma
impone di discernere, all’interno di queste ultime, le situazioni catalogabili
come diritti da quelle classificabili come interessi legittimi, onde ricavarne
la definizione del contenuto dei poteri di cognizione riservati al giudice con
riferimento a ciascuna posizione soggettiva.
Così chiarito che, all’interno della giurisdizione esclusiva conserva rilevanza
la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi al fine della
delimitazione del corrispondente perimetro cognitivo riservato al giudice, e’
sufficiente richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis
Cons. St. sez. V, 15 febbraio 2001, n.790) che qualifica la situazione del
soggetto richiedete la concessione edilizia come interesse legittimo - qui
condiviso, in quanto correttamente fondato sul rilievo della necessaria
intermediazione di un’attività pianificatoria e provvedimentale
dell’amministrazione che permetta la piena attuazione dell’interesse del privato
a costruire - per concludere che, nella fattispecie controversa, i poteri di
cognizione sono quelli propri delle controversie aventi ad oggetto atti
autoritativi e che, quindi, resta preclusa al giudice la disapplicazione di
provvedimenti non ritualmente impugnati.
La disapplicazione del giudice amministrativo è, infatti, ammessa nei soli
riguardi di atti aventi valenza normativa (come i regolamenti) o nelle
controversie di giurisdizione esclusiva, purchè, in concreto, afferenti a
posizioni di diritto (Cons. St., sez.V, 10 gennaio 2003, n. 35), sicchè, in
difetto delle due uniche situazioni che autorizzano il potere in parola (non
essendo, peraltro, dubitabile l’inconfigurabilità dei caratteri dell’atto
normativo in una previsione delle norme tecniche d’attuazione di un p.r.g.),
restava impedito ai primi giudici il sindacato incidentale della legittimità di
quest’ultima, ove irritualmente impugnata.
E non può, ancora, dubitarsi che il ricorso avverso le disposizioni di p.r.g. va
notificato, oltre che al comune, anche alla regione, in considerazione della
natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi
gli enti alla sua formazione definitiva (Cons. St., sez.II, 12 dicembre 1990, n.358),
e che l’omesso assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità del ricorso,
per la sua mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. St., sez.
V, 19 maggio 1998, n.616).
Il riscontro dell’omessa notifica alla regione del ricorso originario, peraltro
formalmente denunciata dal comune, avrebbe, quindi, dovuto imporre ai primi
giudici la declaratoria dell’inammissibilità del gravame, come visto, non
surrogabile da una (non consentita) indagine incidentale sulla legittimità della
norma di piano impugnata (in relazione alla quale il progetto degli istanti si
rivelava insanabilmente contrastante), sicchè la mancata pronuncia di tale
necessitata statuizione si rivela sicuramente erronea ed impone una conseguente
pronuncia correttiva.
Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento
dell’appello del comune e, in riforma della decisione appellata, la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il
ricorso indicato in epigrafe e, in riforma della decisione appellata, dichiara
inammissibile il ricorso in primo grado;
condanna gli odierni appellati, in solido tra loro, a rifondere al comune le
spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000
(cinquemila);
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 novembre 2003, con
l'intervento dei signori:
EMIDIO FRASCIONE Presidente
RAFFAELE CARBONI Consigliere
PAOLO BUONVINO Consigliere
CLAUDIO MARCHITIELLO Consigliere
CARLO DEODATO Consigliere Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Carlo Deodato
F.to Emidio Frascione
F.to Gaetano Navarra
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 4 Febbraio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica e edilizia – Piano Regolatore Generale – Natura – Atto complesso - P.R.G. - Ricorso – Notifica - Mancata notificazione ad una delle autorità emananti - Inammissibilità del ricorso. Il ricorso avverso le disposizioni di p.r.g. va notificato, oltre che al comune, anche alla regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (Cons. St., sez.II, 12 dicembre 1990, n.358), e che l’omesso assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. St., sez. V, 19 maggio 1998, n.616). In specie, il riscontro dell’omessa notifica alla regione del ricorso originario, peraltro formalmente denunciata dal comune, avrebbe, dovuto imporre ai primi giudici la declaratoria dell’inammissibilità del gravame, come visto, non surrogabile da una (non consentita) indagine incidentale sulla legittimità della norma di piano impugnata (in relazione alla quale il progetto degli istanti si rivelava insanabilmente contrastante), sicchè la mancata pronuncia di tale necessitata statuizione si rivela sicuramente erronea imponendo una conseguente pronuncia correttiva. Pres. Frascione - Est. Deodato - Comune di Roncadelle (Avv.ti Ramadori e Ballerini) c. Delaini ed altri (n.c.) (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, n.2192/02 in data 4.12.2002). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 4 Febbraio 2004, sentenza n. 367
2) Urbanistica e edilizia – Norme tecniche d’attuazione di un p.r.g. - Disapplicazione del giudice amministrativo – Presupposti - Atti aventi valenza normativa – Prg - Ricorso – Notifica. La disapplicazione del giudice amministrativo è, ammessa nei soli riguardi di atti aventi valenza normativa (come i regolamenti) o nelle controversie di giurisdizione esclusiva, purchè, in concreto, afferenti a posizioni di diritto (Cons. St., sez.V, 10 gennaio 2003, n. 35), sicchè, in difetto delle due uniche situazioni che autorizzano il potere in parola (non essendo, peraltro, dubitabile l’inconfigurabilità dei caratteri dell’atto normativo in una previsione delle norme tecniche d’attuazione di un p.r.g.), restava impedito ai primi giudici il sindacato incidentale della legittimità di quest’ultima, ove irritualmente impugnata. E non può, ancora, dubitarsi che il ricorso avverso le disposizioni di p.r.g. va notificato, oltre che al comune, anche alla regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (Cons. St., sez.II, 12 dicembre 1990, n.358), e che l’omesso assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. St., sez. V, 19 maggio 1998, n.616). Pres. Frascione - Est. Deodato - Comune di Roncadelle (Avv.ti Ramadori e Ballerini) c. Delaini ed altri (n.c.) (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, n.2192/02 in data 4.12.2002). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 4 Febbraio 2004, sentenza n. 367
3) Urbanistica e edilizia – Concessione edilizia - Distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi - Qualificazione giuridica del soggetto richiedente la concessione edilizia come interesse legittimo - Attività pianificatoria e provvedimentale dell’amministrazione - Poteri di cognizione del giudice – Limiti. All’interno della giurisdizione esclusiva conserva rilevanza la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi al fine della delimitazione del corrispondente perimetro cognitivo riservato al giudice, e’ sufficiente richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St. sez. V, 15 febbraio 2001, n.790) che qualifica la situazione del soggetto richiedete la concessione edilizia come interesse legittimo - qui condiviso, in quanto correttamente fondato sul rilievo della necessaria intermediazione di un’attività pianificatoria e provvedimentale dell’amministrazione che permetta la piena attuazione dell’interesse del privato a costruire - per concludere che, nella fattispecie controversa, i poteri di cognizione sono quelli propri delle controversie aventi ad oggetto atti autoritativi e che, quindi, resta preclusa al giudice la disapplicazione di provvedimenti non ritualmente impugnati. Pres. Frascione - Est. Deodato - Comune di Roncadelle (Avv.ti Ramadori e Ballerini) c. Delaini ed altri (n.c.) (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, n.2192/02 in data 4.12.2002). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 4 Febbraio 2004, sentenza n. 367
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