Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 2568 del 2003, proposto dalla Soc. DE PATRE
FERROMETALLI S.r.l., corrente in Notaresco (TE), in persona del Presidente e
legale rappresentante in carica Ing. Federico Micheli, rappresentato e difeso
dall’Avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso l0 studio dell’Avv. Prof.
Angelo Clarizia, in Roma, Principessa Clotilde, n. 2;
contro
- il Comune di Notaresco, in persona del Commissario straordinario in carica,
dott. Giovanni Incurvati, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Russo e
Vincenzo Camerini, con domicilio eletto in Roma, Piazza Acilia n. 4, presso
l’Avv. Marco Croce (studio legale Funari);
- i Sigg. Graziellina Natalina CARUSI, Alberto DI CROCE, Cesare CARUSI, Dino
ORGORETTI, Roberto FEDELE, Alfredo SACCOMANDI, Maria Luisa QUATTROCIONI, Anna
Rita PLANAMENTE, Domenico SACCOMANDI, Fabrizio SACCOMANDI, Pasquale NARCISI,
Anna Natalina RASCHIATORE, Sabatino MARZIANO, residenti in Notaresco e Giovanni
SGARLATA, residente in Teramo, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gennaro
Lettieri, Vincenzo Camerini e Prof. Adriano Rossi, con domicilio eletto presso
quest’ultimo, in Roma, Viale Mazzini n. 11;
- resistenti e appellanti incidentali –
nonché
Luigi GUARDIANI, Terenzio RECCHIUTI, Giuliano SACCOMANDI
- non costituiti -
e nei confronti
- della Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato presso cui é domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- dell’Amministrazione provinciale di Teramo, in persona del Presidente in
carica, geom. Claudio Ruffini, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco
Camerini del Foro de L’Aquila, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.
Adriano Rossi, in Roma, Viale Mazzini, n. 11;
- dell’Agenzia Regionale per la tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.), in persona del
Commissario regionale in carica, Avv. Maurizio Dionicio, rappresentata e difesa
dall’Avv. Francesco Carli, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 55;
- del Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani (C.I.R.S.U.) S.p.a., in
persona del legale rappresentante in carica, Dr. Francesco Nardinocchi, con sede
in Giulianova, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Massi e Carlo
Scarpantoni, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Poma n. 1, presso l’Avv. G.
Sante Assennato;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del TAR Abruzzo n.712/02;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati sopra indicati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv.to Cerceo, l’Avv.to Russo, l’Avv.to
F. Camerini, per se e per delega degli Avv.ti V. Camerini e Scarponti e l’Avv.to
dello Stato Lettera;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1.1. Con istanza del 18 marzo 1998, indirizzata al Settore ecologia della Giunta
Regionale d’Abruzzo, l’odierna appellante chiedeva autorizzazione alla
realizzazione di una discarica di II categoria, Tipo “B”, in località Irgine di
Notaresco (TE), in applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997,
specificando di avere avviato procedura V.I.A. presso i competenti uffici
regionali.
Con decreto n. 4 del 28 settembre 1998 l’apposito Comitato di coordinamento
regionale approvava il progetto di valutazione di impatto ambientale, con la
precisazione che non erano pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di
cittadini a norma dell’art. 6 della legge n. 349/86 sulla compatibilità
ambientale dell’opera.
Con nota prot. N. 693 del 24 febbraio 1999, l’Ispettorato Dipartimentale delle
foreste di Teramo esprimeva nulla-osta ai fini tecnico-forestali, nei limiti
delle prescrizioni ivi contenute, ed in data 14 aprile 19989, la Conferenza dei
servizi, indetta a norma dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997 rilasciava
parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, nel rispetto delle
prescrizioni impartite dal Comitato di coordinamento regionale e
dall’Ispettorato foreste.
Infine la Giunta regionale, con deliberazione n. 1844 del 13 agosto 1999,
autorizzava la società istante alla realizzazione della discarica.
1.2. Avverso l’anzidetta deliberazione proponevano ricorso, davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, il Comune di Notaresco (ric. n. 796/1999)
ed un gruppo di cittadini del medesimo Comune (ric. n. 813/1999).
1.3. La Giunta regionale – a seguito di istanza di riesame del Comune di
Notaresco (che lamentava il rispetto dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 12 aprile
1996) e della nota n. 9309 del 3 novembre 1999 del Settore regionale per
l’urbanistica (sulla stessa linea dell’istanza comunale) adottava la
deliberazione n. 2384 del 10 novembre 1999 con la quale, sospesa l’efficacia
dell’autorizzazione impugnata, rinviava la pratica al suddetto Settore, per la
verifica della correttezza delle procedure seguite dalla Ditta per il rilascio
del decreto di approvazione della VIA.
La citata deliberazione era impugnata, davanti al medesimo Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Aquila, dall’attuale appellante (ric. n. 59/2000).
1.4. La Giunta regionale adottava poi la deliberazione n. 14888 del 15 novembre
2000, con la quale era revocata la determinazione n. 2384 del 10 novembre 1999,
ma, nel contempo, si intimava alla società interessata di regolarizzare entro
120 giorno, le procedure relative alla V.I.A., mediante invio della domanda e
del progetto al Comune di Notaresco ed alla Provincia di Teramo per i pareri di
rispettiva competenza, e si confermava la sospensione dell’efficacia della
deliberazione n. 1844 del 13 agosto 1999, fino alla regolizzazione della
procedura.
Quest’ultima deliberazione era impugnata da cittadini di Notaresco (ric. n.
165/2001 r.g.r.), in massima parte già ricorrenti contro il provvedimento
autorizzativo.
La relativa istanza incidentale di sospensione era respinta, dal Tribunale
adito, con ordinanza del 18 aprile 2001.
1.5. Nel frattempo l’interessata inoltrava, in data 7 marzo 2001, istanza di
rinnovo dell’autorizzazione rilasciata nell’agosto 1999 (precisando che allo
stato era stata effettuata una parziale attività di sbancamento finalizzata alla
realizzazione dell’invaso) e contestuale istanza di autorizzazione all’esercizio
dell’impianto.
Con note prot. nn. 3264 e 17145 del 9 marzo 2001, inoltre, la medesima società
si uniformava alla deliberazione n. 14888 del 15 novembre 2000, inviando al
Comune di Notaresco ed alla Provincia di Teramo il progetto relativo alla
realizzazione dell’impianto, dandone comunicazione alla Direzione Turismo,
Ambiente ed Energia con successiva nota del 23 marzo 2001, con la quale anche si
precisava che, con l’adempimento in parola, si intendeva cessata la sospensione
di cui alla deliberazioni citata, comunicandosi, conseguentemente, l’imminente
ripresa dei lavori.
A tanto facevano seguito:
a) nota della Giunta regionale in
data 27 giugno 2001, con la quale l’Autorità in questione, preso atto della
ripresa dei lavori in data 18 giugno 2001, chiedeva conferma alle parti
interessate di quanto dichiarato dalla società circa l’avvenuta regolarizzazione
del procedimento V.I.A., tenuto anche conto del fatto che, con deliberazione n.
4370 del 4 aprile 2001, il Comune aveva espresso parere contrario a norma
dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 1996;
b) nota prot. n. 5782 del 12 luglio 2001, con la quale l’Area territorio della
Regione comunicava che doveva ancora ritenersi operante al sospensione
dell’efficacia dell’autorizzazione per non essere stata fornita la prova della
ricezione da parte del Comune e della Provincia, degli atti trasmessi
(trattandosi di elementi rilevante ai fini del decorso dei termini);
c) la nota 16 luglio 2001 con la quale la società provvedeva a trasmettere
all’Area anzidetta la richiesta documentazione;
d) la nota prot. n. 9061 del 31 agosto 2001 con cui l’Ufficio Impatto Ambientale
della Regione Abruzzo trasmetteva alla Società, alla Provincia di Teramo, al
Comune di Notaresco ed al Servizio gestione rifiuti della Regione, copia del
verbale del Comitato di coordinamento regionale sulla VIA, riunitosi nella
seduta del 28 agosto 2001, con cui era confermato il parere in precedenza
espresso con decreto n. 4 del 28 settembre 1998;
e) la nota prot. n. 7620 del 6 settembre 2001, con cui l’Area territorio Energia
della Regione Abruzzo, richiamata l’istanza di rinnovo del 7 marzo del 2001,
invitava il servizio ecologico della Provincia di Teramo a prestare la
necessaria collaborazione per la definizione della pratica e, nel contempo,
comunicava alla società interessata che era venuta meno, in data 13 agosto 2001,
la validità dell’autorizzazione regionale concessa con il decreto n. 184 del
1999, con ciò dovendosi ritenere interdetta ogni ulteriore attività sino
all’adozione del provvedimento di rinnovo;
f) la nota prot. n. 10647 del 15 settembre 2001 con la quale il Comune di
Notaresco diffidava la società dal dare ulteriore corso ai lavori per la
realizzazione delle opere.
L’attuale appellante – diffidati, con autonomi atti, Comune e Regione,
nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, a rimuovere gli
ostacoli frapposti alla realizzazione della discarica a suo tempo autorizzata –
impugnava ( con ricorsi nn. 567 e 568 del 2001 r.g.r.) rispettivamente il
provvedimento del Comune e quello dell’Area turismo, Ambiente ed energia della
Regione Abruzzo da ultimo citati.
1.6. Nel frattempo la Regione Abruzzo, richiesto un parere all’Avvocatura su
come dovessero computarsi i termini di validità della autorizzazione a suo tempo
sospesa in sede amministrativa, si determinava, con ordinanza dirigenziale del
26 marzo 2002, a fissare al 9 maggio 2003 la scadenza dell’autorizzazione n.
1844 del 13 agosto 1999 e statuiva e a dichiararne la rinnovabilità, previo
inoltro di rituale istanza da far pervenire alla Regione entro 180 giorni prima
della scadenza di tale data.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso il Comune di Notaresco (ric. n.
267/2002 r.g.r.), mentre le parti private proponevano motivi aggiunti ai ricorsi
nn. 813/1999 e 163/200.
La riproposta istanza di sospensione cautelare veniva accolta dal Tribunale
adito nella camera di consiglio del 15 maggio 2002.
1.7. Infine, con sentenza n. 712 del 26 novembre 2002, il Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, riuniti i sette ricorsi sopra indicati,
accoglieva i ricorsi nn. 796 e 813 del 1999, annullando gli atti con essi
impugnati, e dichiarava improcedibili tutti gli altri ed i relativi motivi
aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse.
2. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello la società interessata,
denunciando il procedimento logico giuridico in base al quale il Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo è pervenuto alle proprie conclusioni, e,
per quanto di ragione, riproponendo, in questa sede, eccezioni e censure dedotte
in primo grado, rispettivamente avverso le impugnazioni dei controinteressati ed
a sostegno delle proprie impugnazioni.
2 – A) L’appellante deduce innanzitutto censure che possono essere riassunte
come segue:
1° - illegittimamente sarebbero state disattese le eccezioni di difetto di
interesse e/o legittimazione ad agire delle parti private;
2° In ordine ai ricorsi nn. 796 e 813 del 1999 (volti ad ottenere l’annullamento
della deliberazione n. 1844 del 13 agosto 1999 con la quale l’interessata è
stata autorizzata a realizzare la discarica), il giudice di primo grado – che
correttamente avrebbe ritenuto infondati il primo ed il secondo motivo di
impugnazione proposti nel ricorso del Comune – avrebbe poi errato,
nell’accogliere il terzo motivo, comune ad entrambi i ricorso, in quanto avrebbe
falsamente individuato la normativa applicabile, in tema di procedura VIA, alla
discarica in oggetto.
3° - In ogni caso, l’omessa trasmissione del progetto al Comune di Notaresco ed
alla Provincia di Teramo, così come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. 12
aprile 1996, costituirebbe in mero vizio procedimentale, ininfluente sul
giudizio tecnico ed in ogni caso sanato a seguito degli adempimenti successivi
alla deliberazione n. 1488 del 15 novembre 2000, che ha sospeso l’efficacia del
provvedimento autorizzatorio sino alla regolarizzazione della procedura VIA.
4° - L’accoglimento del 2° motivo del ricorso n. 796/1999, relativo a presunte
carenze tecniche della relazione finalizzata alla verifica della compatibilità
ambientale sarebbe anch’esso viziato da erronea e falsa applicazione delle norme
regionali che disciplinano la procedura VIA.
5° Il giudice di primo grado avrebbe illegittimamente accolto l’ultima censura
prospettata in entrambi i ricorsi nn. 796/99 ed 813/99 - con la quale è stato
denunciato che l’interesse pubblico, sotteso all’adozione di varianti allo
strumento urbanistico ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento,
non sarebbe stato bene evidenziato nell’ambito del procedimento di approvazione
del progetto.
2 - B) Prendendo poi anche in esame i ricorsi dichiarati improcedibili per
difetto di interesse, l’appellante chiarisce innanzitutto che, della intervenuta
determinazione dirigenziale del 26 marzo 2002 (con la quale è stato fissato al 9
maggio 2003 il termine di scadenza dell’autorizzazione e ne è stata affermata la
rinnovabilità) è venuto effettivamente meno il suo interesse alla decisione del
ricorso n. 568/2001, proposto avverso il provvedimento in data 6 settembre 2001.
L’appellante deduce peraltro eccezioni ed argomenti difensivi che investono i
motivi aggiunti al ricorso 813/1999, il ricorso n. 165/2001 ed i relativi motivi
aggiunti, ed il ricorso n. 267/ 2000.
In particolare eccepisce:
a) l’irricevibilità delle censure che investono il verbale della Giunta
regionale 16 febbraio 2002 (con cui è stata ritenuta la competenza della
Direzione Ambiente ad adottare atti di revoca o annullamento di ufficio di
provvedimenti della Giunta regionale), la nota prot. n. 9150 del 25 ottobre 2001
del servizio gestione rifiuti (recante richiesta di parere all’ARTA), la
relazione ARTA, prot. n. 6676 del 16 novembre 2001 (recante parere tecnico), il
verbale del Comitato di coordinamento regionale sulla VIA in data 28 agosto
2001; si tratterebbe di atti dei quali, esclusane la natura endoprocedimentale,
sarebbero stati noti ai ricorrenti da parecchio tempo per esserne stati
tempestivamente edotti, o per trattarsi di atti soggetti alle rituali procedure
di pubblicazione
b) la mancanza di fondamento delle censure avverso il procedimento in sanatoria
della approvazione del progetto e della autorizzazione già assentita, per
inapplicabilità della sopravvenuta legge regionale n. 83 del 2000;
c) la natura meramente ricognitiva del provvedimento dirigenziale che definisce
il termine di durata della autorizzazione, a seguito della avvenuta sospensione
autoritativa del provvedimento e la competenza ad adottarlo del Dirigente, in
base alle attribuzioni delegate con apposita legge regionale;
d) l’irrilevanza del silenzio serbato dalla Regione, su pareri comunali
acquisiti nel differente procedimento di rinnovo dell’autorizzazione;
e) l’insussistenza dell’obbligo della Regione di procedere a nuova conferenza
dei servizi, dopo avere acquisito, nella procedura VIA i pareri di provincia e
Comune.
3. Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni e le parti private indicate
in epigrafe.
In particolare:
a) la Regione ha spiegato un intervento totalmente adesivo all’appello
principale, chiedendone l’accoglimento con declaratoria di irricevibilità,
inammissibilità e rigetto nel merito degli appelli incidentali;
b) le parti private ed il Comune di Notaresco hanno proposto altresì appelli
incidentali regolarmente notificati, con i quali sono anche ribaditi i profili
di censura parte respinti e/o assorbiti, ed i ricorsi dichiarati improcedibili;
c) la Provincia di Teramo chiedendo la reiezione dell’appello principale e
subordinatamente l’accoglimento degli appelli incidentali;
d) l’ARTA ed il C.I.R.S.U. s.p.a.- (già Consorzio intercomunale rifiuti solidi
urbani) chiedendo il rigetto dell’appello principale.
4. Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza del 24 febbraio
2004, è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. La complessa questione all’esame della Sezione investe, innanzitutto, un
progetto di discarica di materiale ferroso e la relativa autorizzazione alla
realizzazione, accordati alla ditta De Patre Ferrometalli S.r.l., con
deliberazione del 13 agosto 1999 n. 1844 ed il relativo procedimento, con
particolare riferimento ala procedura VIA.
Nella esposizione in fatto sono state tracciate le linee fondamentali della
controversia e sono stati individuati gli atti intorno ai quali si incentrano i
sette ricorsi proposti in primo grado, due dei quali sono stati accolti, con
declaratoria di improcedibilità degli altri cinque, per sopravvenuto difetto di
interesse.
Per i due ricorsi proposti a suo tempo dall’attuale appellante (il n. 59 del
2000 ed il n. 568 del 2001), non è in contestazione la declaratoria di
improcedibilità, in quanto la stessa parte appellante, che li propose in primo
grado, espressamente evidenzia il superamento delle questioni con gli stessi
proposte, per effetto dei successivi atti regionali.
Propongono invece appello incidentale condizionato gli altri ricorrenti in primo
grado (parti private e Comune), non soltanto per contestare la declaratoria di
improcedibilità, ma anche per riproporre le censure assorbite con l’accoglimento
dei primi due ricorsi.
2. Essenziale è l’individuazione della normativa applicabile nella Regione
Abruzzo, al tempo della proposizione della domanda e della successiva
approvazione del progetto, in tema di procedura V.I.A relativa alla
realizzazione della discarica oggetto del contendere.(discarica di categoria II
di tipo B).
Secondo il giudice di primo grado, sarebbe stato applicabile il D.P.R. 12 aprile
1996, che all’art. 5, comma 2, prevede che “la domanda completa di copia del
progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni
interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 4,
anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione”.
La Sezione deve dissentire da tale convincimento, che, per altro, la stessa
Regione ha mostrato di avere condiviso dopo i primi ricorsi, pur ritenendo (e
sostenendo in questa sede) che l’omessa comunicazione desse luogo ad un vizio
formale sanabile con effetto ex tunc, con la trasmissione e l’acquisizione
postuma dei pareri. Condividibile appare invece la contraria tesi sostenuta
dall’attuale appellante.
In argomento, occorre prendere le mosse dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 che,
nel testo modificato ed integrato dal D.Lgs. 8 novembre 1997 n. 389, demanda
alle Regioni a statuto ordinario la regolamentazione della materia, nel rispetto
delle disposizioni in esso contenute che costituiscono principi fondamentali
della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della
Costituzione (art. 1, comma 2).
In attuazione di tale norma, la Regione Abruzzo ha emanato la L. reg. 10 marzo
1998 n. 15 (abrogata poi, dall’art. 42, comma 1 n. 28 della successiva legge
regionale 28 aprile 2000 n. 83, ma vigente al tempo della adozione della
deliberazione n. 1844 del 4 agosto 1999, di approvazione del progetto di
discarica della quale si tratta, ed oggetto dei ricorsi di primo grado nn. 796
ed 813 del 1999, accolti con la sentenza in esame).
La citata legge regionale, al titolo II disciplina il procedimento per
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti o di modifica degli stessi, aventi
ad oggetto lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, definendo gli oneri a
carico del richiedente, gli organi competenti per le varie fase procedurali, e,
specificamente, il responsabile del procedimento, i componenti e le modalità di
svolgimento ed i tempi della Conferenza dei servizi prevista dall’art. 27, comma
2, del D.Lgs. n. 22 del 1997.
Non disciplina, invece, direttamente, la procedura VIA, ma fa rinvio (art. 7),
all'art. 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e
integrazioni, “ovvero” alla legge regionale 9 maggio 1990, n. 66, a seconda che
la procedura di valutazione di impatto ambientale sia richiesta dalla normativa
statale o dalla normativa regionale.
La disposizione è grammaticalmente chiara, nel definire l’alternatività della
fonte “statale” e di quella “regionale”.
Cosicché, per ciò che riguarda i rifiuti speciali di II categoria, Tipo B, il
procedimento deve svolgersi secondo quanto previsto dalla L. reg. 22 novembre
1993 n. 65 (anch’essa abrogata dalla citata L. reg. 28 aprile 2000 n. 83 e più
precisamente dall’art. 42, comma 1, n. 12, ma ancora vigente al tempo del
provvedimento impugnato).
L’art. 4, comma 2, di tale legge, infatti individua i progetti degli impianto
del quale si tratta (discariche di tipo 2B) fra quelli per i quali trova
applicazione la legge regionale 9 maggio 1990 n. 66, il cui art. 2 contempla e
disciplina le “procedure di comunicazione”, la “pubblicità” e le “osservazioni”,
disponendo che i progetti delle opere di cui all’art. 1, devono essere
comunicati, prima della loro approvazione, oltre che al Ministro dell’ambiente
ed Ministro per i beni culturali ed ambientali, anche alla Giunta Regionale, al
fine della consultazione da parte del pubblico e del relativo esame a cura della
struttura all’uopo competente, senza previsione di trasmissione “alla provincia
ed ai comuni interessati”, come, invece, indicato nell’art. 5, comma 2, del
D.P.R. 12 aprile 1996.
Il testo della norma regionale non era stato modificato, al tempo, per
uniformarlo, per il profilo che interessa, all’atto statale di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994,
n. 146.
Ed invero, la legge regionale 23 settembre 1997 n. 112, contenente norme urgenti
per il recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
si costituisce di tre articoli soli articoli, il primo del quale stabilisce che
il Presidente della Giunta regionale, quale autorità competente, in tema di
procedura di VIA per i progetti indicati negli allegati A e B, si avvale del
Comitato di coordinamento già istituito a norma dell’art. 3, comma 4, della L.
n. 66 del 1990, ed attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare uno
specifico regolamento attuativo per precisare contenuti e procedure; il secondo,
indica l’autorità e l’ufficio cui devono essere rivolte le istanze relative agli
interventi menzionati nel suddetto decreto presidenziale (Presidente della
giunta regionale – Settore urbanistico beni ambientali e culturali – Unità
operativa VIA – L’Aquila), ed il terzo contiene le clausole relative alla
decorrenza, alla pubblicazione ed all’obbligo di osservanza della legge
regionale citata.
Nel citato quadro normativo, deve ritenersi che la richiedente era tenuta, al
tempo, esclusivamente agli adempimenti prescritti dalla legge regionale che
regolava la materia e non anche ad uniformarsi alle indicazioni contenute
nell’atto statale (D.P.R. 12 aprile 1996), privo di forza innovativa
dell’ordinamento regionale.
Cosicché, del tutto correttamente né la richiedente, né gli organi regionali
deputati alla procedura VIA hanno provveduto alla trasmissione degli atti alla
Provincia ed al Comune interessati dall’intervento, per l’acquisizione del
relativo parere.
Giuridicamente inesatta è, infatti, la tesi della diretta ed immediata
applicabilità del citato atto di indirizzo e coordinamento, per l’ovvia
considerazione che esso non riveste un contenuto normativo di natura e valore
immediatamente vincolante e precettivo, con efficacia erga omnes.
Sul punto la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi sia pure con riferimento
alle disposizioni di indirizzo e coordinamento emanate con D.P.C.M. 3 settembre
1999, che ha in parte modificato il D.P.R. del 1996 di cui si tratta (in
termini, Sez. V, n. 3917 - 11 luglio 2002).
E’ stato precisato che gli atti di indirizzo e coordinamento adottati dal
Governo in attuazione della legge n. 146 del 22 febbraio 1994, implicano
necessariamente una attività di adeguamento degli Enti destinatari dell'atto di
indirizzo, che non si concilia con la pretesa operatività immediata degli atti
stessi; essi determinano un vincolo di comportamento per gli Enti destinatari,
ma non hanno efficacia diretta di carattere normativo nei confronti di terzi ed
in particolare di soggetti privati che sono chiamati, invece, al rispetto dei
provvedimenti emessi in attuazione dell'atto di indirizzo.
In definitiva deve essere ribadito che, nelle linee generali, agli atti di
indirizzo in senso proprio (quale appunto il decreto presidenziale di cui si
discute) è estranea la forza innovativa dell’ordinamento degli enti destinatari,
i quali hanno indubbiamente l’obbligo di adeguarvisi, ma, in caso di
inottemperanza, non resta che l'attivazione, da parte del Governo, dei poteri
che gli competono in via sostitutiva, senza che le disposizioni di indirizzo
siano, esse stesse direttamente applicabili.
Gli atti di cui si discute sono adottati in materie di competenza concorrente,
nelle quali allo Stato è riservata la individuazione delle norme di principio e
nelle quali la competenza delle Regioni a statuto ordinario, che potrebbe
esercitarsi anche con atti legislativi di tipo concorrente, deve potersi
esplicare anche se con il limite dei contenuti dettati dall'atto di indirizzo.
In tale contesto, le norme di principio sono dettate con legge dello Stato (come
è avvenuto, con la L. n. 146 del 1994, in tema di valutazione di impatto
ambientale, nell’ambito di disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), ma lo strumento dell'atto
di indirizzo (diverso dalla legge o dallo stesso atto regolamentare) è, e deve
essere, per sua natura, maggiormente rispettoso dell'autonomia regionale, e
lascia alle Regioni l'obbligo di provvedere, con l'unica possibile sanzione, in
caso di inottemperanza, della l'attivazione dei poteri sostitutivi, ricorrendone
i presupposti e nelle forme dovute.
3. Il procedimento logico seguito dal giudice di primo grado non può essere
condiviso neppure nella parte in cui rinviene carenze contenutistiche della
relazione finalizzata alla verifica della compatibilità ambientale a corredo del
progetto di realizzazione della discarica, con riferimento alla legge regionale
22 novembre 1993 n. 63 nel testo modificato dalla legge regionale 7 aprile 1994
n. 17.
Non si pone in discussione che, per quanto attiene il procedimento VIA, la
citata legge del 1993 (con le relative modifiche) non risulta abrogata dalla
legge regionale n. 15 del 1998.
Inficia, tuttavia, la pronuncia di primo grado, l’impianto motivazionale,
esclusivamente incentrato sul parere di un organo (l’A.R.T.A.) chiamato a
pronunciarsi solo successivamente, nell’ambito del differente procedimento di
rinnovo e su di una perizia di parte fortemente condizionata dalle attese del
Comune committente, trascurando, invece, di accertamento ed analizzare, in
concreto, gli elementi che sono stati forniti all’Autorità competente dalla
parte istante, con il progetto e lo studio di impatto ambientale, e quelli
ulteriori acquisiti in istruttoria, dall’apposito comitato di coordinamento, dei
cui approfondimenti fanno fede le integrazioni tecnico-documentali dallo stesso
richieste in due successive riprese e puntualmente fornite dalla società
interessata, nonché gli specifici contenuti dell’articolata relazione del
Comitato in questione, a corredo del decreto VIA n. 4 del 1998, nella quale sono
in dettaglio esposte le ragioni che hanno indotto il comitato ad esprimersi
favorevolmente.
Sono pertanto, inevitabilmente, sfuggiti, al giudice di primo grado, da un lato,
la completezza, sotto ogni profilo, degli elementi istruttori, dall’altro la
natura tecnico-discrezionale della valutazione ed, anche, della scelta del
metodo tecnico sulla cui base l’organo è pervenuto al giudizio.
Sul metodo di analisi (che si discosta dai parametri assunti nella consulenza di
parte e nella relazione A.R.T.A.) si sofferma la relazione del Comitato, proprio
per giustificarne sia l’adozione sia la positiva valutazione dell’impatto
ambientale, espressamente considerandone la congruità “per questo tipo di
interventi”, che, è bene ricordare, ineriscono ad una discarica di rifiuti
speciali, certamente, ma non tossici o pericolosi.
La scelta, ed il metodo in sé, non sono stati oggetto, in primo grado, di
specifiche censure, sotto il profilo della coerenza con i criteri
tecnico-scientifici che devono essere seguiti, o che sono accettati, ad un certo
livello (nella specie a livello europeo) per la valutazione dell’impatto
ambientale per il tipo di interventi di cui si discute.
In ogni caso non è specificato da nessuna parte delle impugnazioni avversarie
per quali ragioni il metodo adottato non sarebbe attendibile ed efficace in
rapporto alla tipologia dell’intervento.
Cosicché le conclusioni alle quali il Comitato è pervenuto, finiscono con lo
sfuggire, nei loro contenuti, al giudizio di legittimità, ove si consideri che
l’organo in questione non ha omesso di prendere in considerazione gli elementi
che il giudice di primo grado ha ritenuto significativi, ovvero, la destinazione
urbanistica della località, le motivazioni della scelta del sito (recupero di
cava di sabbia e ghiaia per una estensione di circa 16.000 mc.), la garanzia dal
pericolo di inquinamento delle acque superficiali e di falda, con argomenti
posti, in modo puntuale ed esplicito, a sostegno della valutazione.
Nel complesso delle articolate giustificazioni che sorreggono il decreto (ed il
provvedimento di approvazione del progetto), non assume rilievo che non sia
fatta menzione specifica della presenza entro cinquecento metri dal perimetro
della discarica, di talune abitazioni sparse e di un’opera monumentale.
E’ appena il caso di sottolineare che la valutazione di impatto ambientale è
cosa differente dalla autorizzazione paesaggistica e ciò che sostanzialmente
rileva, per tale profilo è soltanto l’insussistenza di preclusivi vincoli alla
realizzazione dell’intervento.
L’individuazione del sito è anch’essa puntuale nella considerazione che la sede
della discarica è quella di una ex cava in cui la discarica andrà a collocarsi
in funzione anche di risanamento.
Non vi sono in definitiva elementi per porre in discussione la completezza ed
efficienza del metodo e dei criteri con cui sono stati identificati gli impatti
diretti ed indiretti, e ricercate la qualità dell’area e le emissioni
nell’atmosfera, le caratteristiche geomorfologiche del sito, la sua idoneità a
ricevere le tipologie di rifiuti previste dalla istanza, i sistemi di controllo
delle acque sotterranee durante e dopo l’opera, con riferimento alla tipologia
dell’impianto, con concreto riferimento al tipo di discarica che il richiedente
si proponeva di realizzare, così come evidenziato dal Comitato competente.
Ritiene pertanto la Sezione che da un lato non sussistano i vizi della
valutazione rinvenuti dal giudice di primo grado e dall’altro che è
insindacabile l’apprezzamento espresso dall’organo tecnico amministrativo che ha
proceduto alla valutazione.
4. Non meno condivisibili appaiono i rilievi che l’appellante principale oppone
al capo 8) della sentenza appellata, con il quale entrambi i ricorsi nn. 796 e
813 del 1999 sono stati accolti, per la parte in cui lamentavano che l’interesse
pubblico alla base del provvedimento favorevole non sarebbe stato opportunamente
valutato, con riferimento degli effetti derivanti dalla approvazione in
questione in base all’art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (sostituzione di visti,
pareri, autorizzazioni e concessione, variante dello strumento urbanistico,
dichiarazione di pubblica utilità).
L’esame del giudice di primo grado si è arrestato a dati formalistici e
grammaticali del provvedimento impugnato, quasi che la legittimità dei
provvedimenti possa essere parametrata sulla base della mancata adozione di
formule sacramentali, e non debba, al contrario, oltre che all’interno dell’atto
conclusivo, nel complesso dell’attività istruttoria posta in essere. Orbene, per
ciò che riguarda l’incidenza urbanistica, a parte l’espressa considerazione del
sito prescelto, in funzione anche degli obiettivi di risanamento, le
affermazioni dei controinteressati (Comune e parti private) sono smentite dai
verbali della Conferenza dei servizi, dai quali emerge una specifica e puntuale
attenzione a tutte le problematiche connesse, mentre, per quanto concerne
l’interesse pubblico specifico, la considerazione della insufficienza del
sistema di smaltimento rifiuti nella provincia e della opportunità di integrarlo
con la realizzazione di una discarica del tipo proposto dalla società
interessata, è ben rappresentata dalla sintetica espressione secondo cui
l’intervento in progetto“sana una lacuna”, ravvisata in ambito provinciale.
5. I ricorrenti in primo grado (specificamente le parti private), tendono ad
inficiare sotto altro profilo (non preso in considerazione dal giudice di primo
grado) il provvedimento di approvazione del progetto.
Avevano dedotto, e ripropongono in questa sede, la violazione dell’art. 27,
comma 5, della L. n. 142 del 1990, sulla considerazione che, in ogni caso, la
partecipazione del Sindaco di Notaresco alla Conferenza dei servizi indetta per
l’approvazione del progetto dovesse considerarsi inefficace, in assenza di
ratifica del Consiglio comunale, in quanto, con il progetto in questione, si
andava ad incidere sulla destinazione urbanistica dell’area interessata
dall’intervento.
Il rilievo trae argomento dal dato che in base all’art. 27, comma 5, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, l’approvazione del progetto di discarica
costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico comunale.
A parte ogni considerazione sulla effettiva destinazione di zona, e sulla
circostanza che il sito prescelto è quello in cui aveva già sede una vecchia
cava, considera la Sezione che la norma invocata (art. 27, comma 5, L. n. 142
del 1990, non può trovare applicazione al caso di cui si discute.
Ed invero, la disposizione secondo cui “ove l'accordo comporti variazione degli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza”, propriamente si
riferisce all’accordo di programma contemplato dalla norma, il quale consiste
nel consenso unanime delle Amministrazioni statali e locali e degli altri
soggetti pubblici interessati, ma non può estendersi alla differente ipotesi
della Conferenza dei servizi, prevista in tema di approvazione di progetti di
discarica, intesa alla acquisizione contestuale e coordinata della pluralità di
interessi incisi, nell’ambito di un provvedimento di amministrazione attiva di
esclusiva attribuzione regionale, senza che possano assumere efficacia
vincolante e preclusiva gli eventuali dissensi.
6.1. Ritiene a questo punto, la Sezione, di potere totalmente prescindere dalla
pretesa carenza di legittimazione attiva delle parti private ricorrenti in primo
grado (già eccepita in primo grado e dedotta ora in appello), essendo fondato,
per i profili esaminati ai punti 2), 3) e 4) della motivazione che precede, le
censure che l’appello principale muove, nel merito, ai capi di sentenza che
investono i provvedimenti e gli atti del 1999 - che, pertanto, deve essere
accolto, con consequenziale riforma della sentenza appellata nella parte in cui
accoglie i ricorsi 796 e 813 del 1999 - ed essendo, al contrario, infondati gli
appelli incidentali delle parti private così come quello del Comune di
Notaresco, nella parte in cui ripropongono censure in parte respinte ed in parte
assorbite avverso i medesimi atti ed in via ulteriore quelle che investono la
nota dirigenziale del 26 marzo 2002, che fissa il termine di scadenza
dell’autorizzazione al 9 maggio 2003 (impugnata in primo grado dal Comune di
Notaresco con ricorso n. 267/2002 e delle parti private con motivi aggiunti ai
ricorsi nn. 813/1999 e 163/2000).
6.2. Deve essere, innanzitutto, confermata la sentenza di primo grado, per la
parte in cui è respinto il primo motivo del ricorso n. 796 del 1999 (capo 3
della sentenza appellata), volto a denunciare il mancato invito alla conferenza
dei servizi dei Comuni di Castellato e Morro d’Oro.
Le disposizioni invocate a sostegno della censura (art. 27, comma 2, D.Lgs. n.
22 del 1997 ed art. 5, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1998), devono
essere interpretate nel senso che per enti locali interessati alla realizzazione
della discarica devono intendersi i Comuni il cui territorio sia limitrofo
all’area prescelta ossia con la stessa confinante e non anche soltanto prossimo
al sito in cui deve trovare ubicazione la discarica.
6.3. Del pari deve essere negato l’obbligo di comunicare l’avvio del
procedimento alla generalità degli enti locali contigui all’area incisa dalla
discarica (a conferma di quanto argomentato nel capo 4 della sentenza appellata
con riferimento al ric. n. 786/99).
Rilevante è al riguardo la considerazione che trova applicazione, al riguardo,
l’art. 5, della L. reg. n. 15 del 1998, che, al comma 1 e 2, rimettono alla
discrezionalità dell’Amministrazione di invitare alla Conferenza il Presidente
della Comunità montana competente per territorio.
Il chiaro disposto normativo esclude altresì che la regione fosse tenuta a
giustificare il mancato esercizio della facoltà ivi prevista.
6.4. Peraltro (come eccepito, fra l’altro, dalla Regione Abruzzo) nessun
legittimazione può ricoscersi al Comune appellante a fare valere pretese lesioni
delle sfere di interessi proprie di Enti differenti.
6.5. Altrettanto priva di fondamento è la denunciata omessa convocazione, in
conferenza, di Dirigenti di Uffici di Enti locali, la cui partecipazione non è
espressamente contemplata dalla normativa di settore, trattandosi di organi in
via generale inidonei a rappresentare fra Ente locale, se non in forza di una
espressa (e legittima) delega.
6.6. Apodittica e senza riscontro è l’affermazione delle parti private secondo
cui la pubblicità data alla procedura VIA dalla richiedente sarebbe viziata,
essere stata effettuata (fra l’altro) sul quotidiano il Tempo di diffusione
regionale non corrispondente a quella prescritta dalla norma.
Il principio di prova rappresentato dalla quotidiana redazione di pagine di
cronaca proprie per le province abruzzesi non è stata in alcun modo superata da
prova contraria, concernente la tiratura e la vendita, nel territorio, del
quotidiano prescelto dalla parte.
Analogamente irrilevanti le apodittiche affermazioni in ordine alla mancata
adozione di forme pubblicitarie non prescritte dalla normativa regionale.
6.7. Quanto alle censure in via incidentale rivolte avverso l’atto dirigenziale
26 marzo 2002, con cui era chiarita la perdurante operatività della
deliberazione n. 1844 del 13 agosto 1999 e della relativa autorizzazione, fino
al 9 maggio 2003 (dichiarate improcedibile in primo grado), occorre innanzitutto
osservare che l’atto impugnato è, per tale profilo, del tutto privo di natura
provvedimentale, avendo natura ed effetti meramente ricognitivi la proposizione
che, in riforma di precedente nata (questa sì di natura provvedimentale, nella
parte in cui inibisce la prosecuzione dell’attività autorizzata), chiarisce il
termine finale di efficacia dell’autorizzazione accordata con la deliberazione
del 1999.
Tale constatazione dirime ogni dubbio sulla competenza del Dirigente,
indipendentemente da come debba essere interpretata l’ampiezza della delega allo
stesso conferita, in via generale, dalla legge regionale.
Quanto, poi, alla correttezza del termine finale individuato nella nota
impugnata, appaiono impropriamente invocate le norme ed principi di diritto
comune in tema di decadenza. Le regole comuni sulla decadenza, sono, al riguardo
impropriamente invocate.
Esse, infatti, non trovano applicazione nell’ipotesi in cui l’Amministrazione,
come nella specie, abbia sospeso l’efficacia di un provvedimento che autorizza
una attività che consista non già in un unico atto, da compiersi entro un
determinato termine ma per tratti successivi, nell’ambito di un segmento
temporale che, secondo la valutazione della stessa amministrazione concedente, è
stato ritenuto necessario (oltre che sufficiente) per portare a compimento
l’obiettivo finale per cui il provvedimento è stato accordato (ed in definitiva
per il perseguimento degli interessi, privati e pubblici, di cui il
provvedimento stesso è funzione).
Verificandosi tale evenienza, nella sospensione dell’efficacia del provvedimento
è implicita, altresì, la frattura del segmento temporale, e gli effetti del
decorso del tempo vengono a sospendersi nel punto di frattura, contestualmente
alla disposta sospensione dell’efficacia del provvedimento, in modo che, gli
stessi riprendono a prodursi esclusivamente con la cessazione della sospensione,
a partire dal punto di frattura anzidetto.
Una differente soluzione del problema posto finirebbe con l’annettere carattere
di definitività ad una misura meramente soprassessoria, in contrasto con le
stesse intenzioni dell’Amministrazione, e con le finalità tipiche del
provvedimento di sospensione.
7. Tutto ciò premesso e ritenuto, ritiene la Sezione che tutte le ulteriori
questioni poste con gli appelli in incidentali in esame debbano ritenersi in
parte assorbite ed in parte improcedibile.
Le considerazioni che precedono portano infatti, con l’accoglimento dell’appello
principale e la reiezione, per quanto sopra esaminato, degli appelli
incidentali, alla persistente validità ed efficacia della deliberazione n. 1844
del 1999, con effetti riflessi su tutte le misure adottate dall’Amministrazione
regionale, nel tentativo di dirimere le controversie pendenti.
Si tratta infatti di misure che, tradottesi in atti che hanno ritardato la
realizzazione della discarica, non hanno tuttavia condotto alla adozione di
provvedimenti conclusivi idonei a sovrapporsi alla deliberazione del 1999.
Natura provvedimentale può riconoscersi alla sospensione della esecutività della
deliberazione n. 1844/99 ed alle misure interdittive dell’attività di
realizzazione della discarica in oggetto.
Tuttavia, come lo stesso appellante principale riconosce, trattasi di misure che
la Regione ha ritenuto superate di fatto, per il verificarsi delle condizioni
imposte con la deliberazione n. 2384 del 10 novembre 1999, come implicitamente
confermato dalla nota dirigenziale 26 marzo 2002 (di cui si è detto sopra nel
respingere le censure dedotte dal Comune di notaresco con il ricorso di primo
grado n. 267/2002 e dalle parti private con i motivi aggiunti ai ricorsi nn.
813/1999 e 163/2000).
Superata è altresì, per effetto della citata nota dirigenziale la misura
interdittiva adottata dl Comune ed impugnata dall’interessata con il ricorso n.
567/2001 dichiarato improcedibile dal giudice di primo grado.
In conclusione, l’accoglimento dell’appello principale e la reiezione, per
quanto sopra esaminato, degli appelli incidentali, deve dunque condurre alla
parziale riforma della sentenza appellata nel senso della reiezione dei ricorsi
di primo grado nn. 596/999, 813 del 1999 (e relativi motivi aggiunti), e 163/200
(motivi aggiunti), mentre devono essere confermata per il resto la declaratoria
di improcedibilità sia pure con la differente motivazione di cui sopra.
Inoltre, con la decisione sopra delineata perdono di consistenza le ulteriori
pretese relative al capo di sentenza che dispone la compensazione delle spese
del giudizio e l’istanza risarcitoria del Comune.
Le spese dei due gradi giudizio ritiene la Sezione che debbano essere
interamente compensate, sulla considerazione della obiettiva complessità della
questione.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente
pronunciando, accoglie l’appello principale, respinge in parte ed in parte
dichiara improcedibile gli appelli incidentali e, per l’effetto, in parziale
riforma della sentenza n. 712/2000 del Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Aquila, respinge i ricorsi proposti in primo grado nn. 596/999, 813 del
1999 (e relativi motivi aggiunti), e 163/200 (motivi aggiunti), conferma per il
resto, con differente motivazione, la declaratoria di improcedibilità di cui
alla sentenza di primo grado;
Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 24 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Emidio FRASCIONE PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI CONSIGLIERE
Paolo BUONVINO CONSIGLIERE
Cesare LAMBERTI CONSIGLIERE
Marzio BRANCA CONSIGLIERE
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to C. Millemaggi Cogliani
F.to E. Frascione
F.to G. Navarra
F.to Livia Patroni Griffi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 giugno 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) - Rifiuti speciali - Procedura V.I.A relativa alla realizzazione della discarica (discarica di categoria II di tipo B) - Regione Abruzzo - Norme applicabili - Ante L. reg. 28 aprile 2000 n. 83 - Individuazione. Nella Regione Abruzzo, prima della emanazione della legge regionale 28 agosto 2000 n. 83, alla procedura VIA per discariche di tipo 2B, espressamente contemplate dalla legge regionale 22 maggio 1993 n. 22, dovevano trovare applicazione le disposizioni della legge regionale 9 maggio 1990 n. 66 alla quale fa espresso rinvio la legge regionale 10 marzo 1998 n. 15 (che disciplinava la materia delle discariche in ambito regionale), senza che potessero trovare diretta applicazione le direttive impartite dal Governo con D.P.R. 12 aprile 1996, non recepite ed in particolare la norma (art. 5) che prevedeva la trasmissione della istanza, del progetto, dello studio di impatto ambientale e della relativa documentazione, alla Provincia ed ai Comuni interessati dall’intervento. Pres. FRASCIONE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Parti: Soc. De Patre Ferrometalli S.r.l. (Avv. Cerceo) c. Comune di Notaresco (Avv.ti Russo e Camerini) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, Sez. V, 28 giugno 2004 (Ud. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 4780
2) V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) e autorizzazione paesaggistica – Differenza. La valutazione di impatto ambientale è cosa differente dalla autorizzazione paesaggistica e ciò che sostanzialmente rileva, per tale profilo è soltanto l’insussistenza di preclusivi vincoli alla realizzazione dell’intervento. Pres. FRASCIONE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Parti: Soc. De Patre Ferrometalli S.r.l. (Avv. Cerceo) c. Comune di Notaresco (Avv.ti Russo e Camerini) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, Sez. V, 28 giugno 2004 (Ud. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 4780
3) Urbanistica e edilizia - Autorizzazione e concessione - Autorizzazione - Sospensione soprassessoria degli effetti - Termini della autorizzazione sospesa - Criteri di computo. In tema di computo dei termini di un provvedimento autorizzativo di una determinata attività i termini previsti da provvedimento originario per il compimento di una attività richiedente l’esecuzione per tratti successivi restano a loro volta sospesi, con la conseguenza che è del tutto irrilevante il periodo di tempo trascorso fra la frattura del segmento temporale nel corso del quale l’attività deve ritenersi autorizzata (verificatosi per effetto della sospensione) e la ripresa di efficacia del provvedimento originario, per il venire meno della sospensione. Pres. FRASCIONE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Parti: Soc. De Patre Ferrometalli S.r.l. (Avv. Cerceo) c. Comune di Notaresco (Avv.ti Russo e Camerini) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, Sez. V, 28 giugno 2004 (Ud. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 4780
4) Pubblica Amministrazione - Atti di indirizzo adottati dal Governo nei confronti delle regioni - Legislazione concorrente - Leggi e decreti - Regione - Atti di indirizzo statale - Effetti innovativi erga omnes - Inconfigurabilità. Gli atti di indirizzo adottati dal Governo nei confronti delle regioni, sulla base di una legge nazionale che ne conferisce il potere in ambito di legislazione concorrente, fissando i principi di carattere generale, non hanno forza immediatamente innovativa dell’ordinamento regionale, ma devono essere espressamente recepiti dalla Regione, senza di che, in difetto, né gli amministrati, ne l’Amministrazione è tenuta alla loro osservanza, salvo l’esercizio, da parte del Governo, dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia. Pres. FRASCIONE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Parti: Soc. De Patre Ferrometalli S.r.l. (Avv. Cerceo) c. Comune di Notaresco (Avv.ti Russo e Camerini) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, Sez. V, 28 giugno 2004 (Ud. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 4780
5) Pubblica amministrazione - Conferenza dei servizi - Omessa convocazione, in conferenza, di Dirigenti di Uffici di Enti locali - Espressa (e legittima) delega - Necessità. Priva di fondamento è la denunciata omessa convocazione, in conferenza, di Dirigenti di Uffici di Enti locali, la cui partecipazione non è espressamente contemplata dalla normativa di settore, trattandosi di organi in via generale inidonei a rappresentare fra Ente locale, se non in forza di una espressa (e legittima) delega. Pres. FRASCIONE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Parti: Soc. De Patre Ferrometalli S.r.l. (Avv. Cerceo) c. Comune di Notaresco (Avv.ti Russo e Camerini) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, Sez. V, 28 giugno 2004 (Ud. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 4780
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