Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi in appello n. 6052 e 7055 del 2003, proposti dalla Soc.
Italgas – Società italiana per il Gas – S.p.a, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Prof. Luca Nanni, Stefano D’Ercole e Luigi Medugno, con domicilio eletto in
Roma, Via Panama, n. 12, presso lo studio del terzo;
contro
il Comune di Sirmione, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Cesare Nicolini e Gualtireo Rueca,, con domicilio eletto in Roma,
Largo della Gancia, n. 5, presso lo studio del secondo;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione
staccata di Brescia n. 960 del l’1 luglio 2003 e del relativo dispositivo in
precedenza pubblicato con il n. 21 del 28 maggio 2003, della medesima sezione
staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con
cui sono stati dichiari irricevibili i ricorsi (r.g.n. 621/02 ed 874/02) avverso
la deliberazione n. 93 del 23 novembre 2001 del Consiglio Comunale di Sirmione e
la successiva deliberazione n. 28 del 14 giugno 2002 (per quanto di ragione),
aventi ad oggetto, l’una, la disdetta del servizio pubblico di distribuzione del
gas metano sul territorio comunale e riscatto dei relativi impianti e l’altro,
l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo der la costituzione della
Sirmiobne Servizi s.r.l. per la gestione fra l’altro, del servizio gas, e con
essi gli atti connessi fra i quali le comunicazioni relative agli atti sopra
specificati.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sirmione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16 marzo 2004, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli Avv,ti Medugno e Nicolini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1. Con due separati ricorsi la Società appellante ha impugnato dapprima il
dispositivo e, quindi successivamente la sentenza in epigrafe meglio specificati
con i quali sono stati dichiari irricevibili, previa riunione, i ricorsi dalla
medesima società proposti avverso la deliberazione n. 93 del 23 novembre 2001
del Consiglio Comunale di Sirmione e (per quanto di ragione) la successiva
deliberazione n. 28 del 14 giugno 2002, aventi ad oggetto, l’una, la disdetta
del servizio pubblico di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e
riscatto dei relativi impianti e l’altro, l’approvazione dello statuto e
dell’atto costitutivo della Sirmione Servizi s.r.l. per la gestione fra l’altro,
del servizio gas, e con essi gli atti connessi fra i quali le comunicazioni
relative agli atti sopra specificati.
Il contenuto dei due appelli sono coincidenti.
Premessi nelle linee essenziali i contenuti impugnatori dei due ricorsi di primo
grado, parte appellante sottopone a censura il procedimento logico giuridico
attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alla declaratoria di
irricevibilità di entrambi, assumendo, sulla base anche di giurisprudenza
consolidata, la natura di diritto soggettivo dalla stessa vantato in rapporto
alla espressa volontà dell’Ente locale di esercitare il riscatto della
concessione a suo tempo accordata alla società ricorrente ed ancora in atto.
Peraltro la parte ricorrente si duole altresì che il giudice di primo grado non
abbia parimenti respinto l’eccezione sollevata dal Comune di Sirmione in ordine
all’operatività della clausola arbitrale apposta nella convezione allegata alla
convenzione di concessione, in epoca anteriore alla entrata in vigore della L.
n. 205 del 2000, e comune ripropone in questa sede le censure dedotte in primo
grado, che, per quanto riguarda la prima delle deliberazioni impugnate,
concernono profili vari di violazione di legge, con riferimento a specifiche e
puntualmente richiamate disposizioni del T.U. 15 ottobre 1925 n. 2578, anche in
relazione al D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, degli artt. 2, 14, 15, 21, 22 e 39
d.lgs. del 23 maggio 2000, degli art. 3 e 97 Cost. all’art. 10, lett. b) della
L. 7 agosto 2001, alla violazione delle norme che regolano l’attività
contrattuale delle parti e dei principi generali in tema di esercizio della
discrezionalità amministrativa ed a specificati profili di eccesso di potere in
tutte le figure sintomatiche.
Con riferimento alla seconda deliberazione (impugnata soltanto per la parte
lesiva della sfera giuridica della Società ricorrente, vendono dedotte le
medesime censure proposte avverso la deliberazione presupposta, per gli effetti
riflessi determinanti l’illegittimità derivata della deliberazione in questione,
ed, autonomamente, profili di violazione di legge con riferimento alla
impraticabilità dello strumento tipico del riscatto in funzione dell’obiettivo
della messa a gare del servizio.
Conclude pertanto la parte appellante per l’accoglimento degli appelli e, in
riforma della sentenza appellata, per l’accoglimento dei due ricorsi di primo
grado.
2. Si è costituito il Comune di Sirmione, il quale, insorge, in primo luogo,
avverso la duplicazione dell’appello (avverso il dispositivo ed avverso la
sentenza); definisce di interesse legittimo la posizione dell’interessato,
sostenendo la correttezza dell’impianto motivazionale della sentenza appellata;
sostiene, gradatamente l’incompetenza di questo giudice, in forza della invocata
clausola arbitrale, ribadisce, in relazione ai profili di censura sollevati dal
ricorrente, sotto le angolazioni di violazione di legge e di eccesso di potere
denunciati dalla parte ricorrente, la legittimità del proprio operato. In
prosieguo la parte resistente sostiene l’opportunità che il giudizio venga
rinviato in vista di una riforma legislativa che darebbe reviviscenza alla
possibilità di esercitare il riscatto nella fase transitoria di adeguamento
dell’ordinamento al nuovo mercato del gas.
3. Successivamente, chiamata alla pubblica udienza del 16 marzo 2004, la causa è
stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. I due ricorsi devono essere riuniti per essere decisi contestualmente.
La duplicazione degli appelli costituisce una evenienza soltanto apparente,
ininfluente per i riflessi procedurali ed ai fini della tutela delle posizioni
delle parti e della economia dei giudizi, non idonea a determinare gli effetti
indicati dalla resistente nella memoria di costituzione, non essendovi
disposizioni che annettono rilevanza giuridica e sanzione di invalidità
all’adozione di forme processuali differenti da quelle delineate nel comma 7
dell’art. 23 bis, l. n. 1034 (ndr: sic - rectius comma 7 dell’art. 23 bis, l.
n. 1034 del 1971) introdotto col primo comma dell’art. 4 della L. n. 205 del
2005 (ndr: sic - rectius 2000), e rispondendo comunque, la forma
adoperata, alla esigenza, avvertita dal legislatore di dare alla parte la
possibilità di gravarsi con immediatezza avverso il dipositivo della sentenza
sfavorevole di cui la norma richiede l’immediata pubblicazione, riservando alla
conoscenza della motivazione la proposizione di motivi aggiunti notificati alla
controparte con le medesime garanzie previste per l’impugnazione principale.
Il secondo ricorso è dunque convertibile e di fatto deve essere convertito
secondo le previsioni del citato arti 27 bis.
2. Il primo motivo di appello, propriamente volto a sindacare la declaratoria di
irricevibilità, è fondato.
La domanda, con la quale il concessionario di un pubblico servizio nel
territorio comunale (nella specie, distribuzione del gas) insorga avverso il
provvedimento di riscatto della concessione adottato dal Comune concedente,
deducendo l'inesistenza della relativa facoltà (e nella specie l’inoperatività
della disposizione contenuta nell'art. 24 r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, nel
nuovo regime del sevizio pubblico del quale si tratta e specificamente della
normativa transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo modello di gestione)
investe la sussistenza stessa del potere di riscatto e l'osservanza di norme di
relazione da parte dell'amministrazione, e, quindi, si ricollega a posizioni di
diritto soggettivo.
Il principio, condiviso pacificamente da questo giudice di appello, e
specificamente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza
invocata dalla parte ricoprente (Cass. Sez. un., 2 maggio 1979 n. 2522), non è
suscettibile di revisione per il fatto che il ricorso sia stato proposto nelle
forme proprie dell’impugnazione giurisdizionale avverso un atto autoritativo nel
quale l’Amministrazione ha espresso la volontà di fare ricorso allo strumento
del riscatto per risolvere il rapporto convenzionale corrente con l’attuale
appellante, in quanto, allorché è in gioco il potere e non il suo esercizio,
quale che sia la prospettazione delle parti, è pacifico che la tutela
giurisdizionale è attivabile nei termini di prescrizione (come giudizio sul
rapporto) e non di decadenza (come giudizio sull’atto).
Puntuale è il riferimento di parte appellante agli insegnamenti dell’Adunanza
Plenaria, adattabili, per quanto di ragione, al caso in esame, vertendosi, nella
materia che interessa, nell’ambito proprio della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo (cui è stata demandata dagli artt. 5 e 7 della L. n. 1034
del 1971, già nella sua originale stesura) alla quale si riferiscono – nelle
linee generali - i principi affermati nella decisione 15 febbraio 1994 n. 3,
citata dall’interessata.
E’ dunque irrilevante se la lesione della sfera giuridica sia stata percepita
dalla concessionaria immediatamente con la prima deliberazione e non
successivamente con quella impugnata con il secondo ricorso, essendo sempre e
comunque in gioco la lesione dei diritti soggettivi dell’interessata, che la
volontà dispositiva del Comune non aveva potere di degradare alla stregua delle
censure dedotte e della domanda sostanziale formulata dal ricorrente.
E’ su ciò che verte la domanda di tutela giurisdizionale, e, pertanto, per tale
profilo l’appello merita senz’altro accoglimento, dovendosi riformare la
sentenza impugnata.
3. Non ha pregio l’eccezione di parte resistente secondo cui, a questo punto,
dovrebbe essere declinata la competenza del giudice amministrativo, per
operatività della clausola arbitrale, inserita nella convenzione allegata alla
concessione del 1985.
Assorbente è, al riguardo, la considerazione che la disposizione negoziale,
introdotta in vigenza della l. n. 1034 del 1971, e prima della entrata in vigore
della legge n. 205 del 2005 è invalida ed inefficace.
Invero, anteriormente alla entrata in vigore della legge anzidetta non era data
alle parti la facoltà di compromettere in arbitri le materie sottratte all’area
della giurisdizione del giudice ordinario ed affidata alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (Cass, sez. un., 2 maggio 1979 n. 25229) e,
di contro, l’introduzione, con l’art. 6, comma 2, della legge 205/00, della
facoltà di avvalersi, in materia, di un arbitrato rituale di diritto non fa
salva la precedente clausola compromissoria volta all’applicazione di un
arbitrato obbligatorio di diritto (Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2003 n. 472).
Alla verifica della validità del patto compromissorio vanno applicati i principi
in materia di successione delle norme nel tempo proprie dei contratti e,
pertanto, tale verifica deve essere effettuata con riferimento alle norme
vigenti al momento della perfezione del patto, salvo che la norma sopravvenuta
non rechi espressa previsione circa la sua applicazione retroattiva (Cass., sez.
un., 10 dicembre 2001, n. 15608).
L'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, nel dispone che "le controversie
concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto" –
secondo il condivisibile insegnamento della Corte Suprema – non è norma sulla
giurisdizione, ma integra in positivo l'art. 806 c.p.c., in quanto consente
espressamente la deferibilità ad arbitri di controversie concernenti diritti
soggettivi devolute alla giurisdizione (senza ulteriori specificazioni) del
giudice amministrativo, in tal modo superando la tradizionale esclusione, da
parte della giurisprudenza della stessa Corte (per tutte, sez. un.. n. 7643 del
1995), dell'arbitrabilità delle controversie devolute alla giurisdizione
amministrativa (superamento solo parziale, poiché l'esclusione permane per le
controversie aventi ad oggetto interessi legittimi), dalla quale conseguiva
l'invalidità del compromesso o della clausola compromissoria che avessero
diversamente previsto.
La novella legislativa, è stato chiarito, risolve dunque un problema di merito,
in quanto investe la validità del compromesso o della clausola compromissoria e
pertanto non può riconoscersi alla norma racchiusa nell'art. 6, comma 2, della
legge n. 205 del 2000 efficacia sanante dell'originaria invalidità del
compromesso o della clausola compromissoria stipulati anteriormente all'entrata
in vigore della nuova normativa, in quanto non contiene una clausola di
retroattività.
Le obiezioni di parte appellante all’eccezione già formula dal Comune nel primo
grado del giudizio, devono dunque essere interamente condivise.
4.1. Nel merito l’appellante contesta in radice il potere si fare ricorso, nel
regime di cui al d.lgs. n. 164 del 2000, all’istituto del riscatto anticipato,
per incompatibilità della norma con il nuovo sistema. Più specificamente,
inoltre, lamenta l’incompatibilità della misura adottata con il regime
transitorio fissato dall’art. 15 del citato decreto ed infine, contesta la
possibilità di fare ricorso allo strumento riscatto anticipato con l’obiettivo
di dare anticipata attuazione alle disposizioni a regime del decreto delegato
anzidetto, mediante l’indizione di pubblica gara.
Ciascuna delle anzidette proposizioni, sulle quali si basa l’appello (e si
basavano originariamente le censure dedotte in primo grado), devono essere
condivise.
4.2. Il riscatto anticipato è istituto tipico del vecchio ordinamento,
strettamente collegato alla possibilità, per l’Ente, di optare per una gestione
diretta del servizio che, seppure non esplicitamente abrogato dal decreto
delegato (anche perché il regio decreto n. 2578 del 1924 riguardava tutti i
servizi pubblici assunti dai Comuni e non soltanto la distribuzione del gas),
non può più avere cittadinanza nel nuovo assetto normativo, non essendo fra
l’altro compatibile con un rapporto di durata limitato e definito esplicitamente
come “contrattuale” (per tutte, in termini, Sez. V, 11 giugno 2003 n. 3296; 25
giugno 2002 n. 3455; 15 febbraio 2002, n. 902).
La Sezione ha fra l’altro avuto modo di chiarire che il potere in argomento si
correla ad un quadro legislativo che assumeva come postulato la titolarità del
servizio in capo al Comune, mentre al contrario, nel nuovo assetto, la gestione
del servizio viene sempre ad essere esternalizzata, e le possibilità di fare
venire meno il rapporto si ricollegano alle normali ipotesi di recesso (art. 14
del decreto legislativo n. 154/2000).
Il quadro non cambia, per il fatto che il riscatto anticipato venga esercitato
all’esclusivo fine di anticipare l’affidamento del servizio, mediante pubblica
gara, con l’obiettivo precorrere i tempi di applicazione a regime delle nuove
norme.
Deve anzi evidenziarsi che un obiettivo di questo tipo viene a porsi in aperto
contrasto con la disciplina transitoria stabilita dall’art. 15 del decreto 164
del 2000, che, da un lato, riduce in maniera sensibile la durata delle
concessioni in corso, dall’altro, nel contempo, garantisce un ragionevole
periodo di permanenza, in via transitoria, dei regimi concessori in atto.
Si tratta di una scelta legislativa che l’esercizio anticipato del riscatto è
destinato a stravolgere e vanificare, illegittimamente, quali che siano gli
obiettivi che l’Ente locale si sia proposto.
La ragionevolezza di un regime transitorio che consenta di attuare con
gradualità la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei
ha superato il vaglio del controllo di legittimità costituzionale (Corte
Costituzionale, sent. 11- 31 luglio 2002 n. 413) sia pure con specifico riguardo
alla disposizione contenuta nel comma 10 del citato art. 15 del decreto
legislativo n. 164 del 2000.
La Corte ha avuto modo di precisare che la stessa direttiva 98/30/CE
presupponeva l'esistenza di differenze tra le varie economie, con l'eventualità
di deroghe a carattere temporaneo e limitato, riconoscendo l'esigenza di
gradualità nell'instaurazione del mercato interno del gas.
Ai parametri di legittimità costituzionale sulla quale la Corte si è espressa
con la sentenza citata (in parte coincidenti con quelli proposti dall’attuale
appellante) deve aggiungersi che le modifiche del titolo V della Costituzione
non hanno inciso sui poteri statali in tema di adeguamento dell’ordinamento
interno a quello comunitario.
Ne consegue che la scelta discrezionale di tempi e modalità di adeguamento, ove
ciò sia consentito dalla normativa comunitario, deve ritenersi insindacabile,
senza che in essa possano rinvenirsi lesioni delle autonomie locali.
Non vi è dunque ragione di formulare dubbi sulla legittimità costituzionale
delle norme transitorie.
Di contro è illegittimo, perché incompatibile con il regime transitorio fissato
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, il ricorso ad un potere
che, risolvendo anticipatamente un affidamento o una concessione in atto, è
inteso – espressamente - a vanificare quella gradualità di adeguamento del
mercato che gas che il citato art. 15 si prefigge, in piena coerenza con il
contenuto della legge di delega e con quanto anche consentito dalla Comunità
europea.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto,
con consequenziale annullamento, per quanto di ragione, delle deliberazioni
impugnate, nei limiti in cui sono volte al riscatto anticipato del servizio di
distribuzione del gas, e, pertanto lesive del diritto soggettivo dedotto in
giudizio.
Le spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono
essere poste a carico del Comune di Sirmione ed in favore dell’appellante
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riunisce gli
appelli in epigrafe, li accoglie e, in totale riforma della sentenza appellata,
accoglie i ricorsi di primo grado annullando, per quanto di ragione, le
deliberazioni e gli atti impugnati in primo grado;
Condanna il Comune di Sirmione, in persona del Sindaco in carica, al pagamento,
in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che
si liquidano in complessivi €3000,00= oltre CPA ed IVA secondo legge;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 16 marzo 2004,, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Emidio FRASCIONE PRESIDENTE
Corrado ALLEGRETTA CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO CONSIGLIERE
Nicolina PULLANO CONSIGLIERE
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani F.to Emidio
Frascione
F.to Antonietta Fancello
F.to Livia Patroni Griffi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 giugno 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Pubblica Amministrazione - Concessionario di un pubblico servizio nel territorio comunale - Provvedimento di riscatto della concessione adottato dal Comune – Procedure - Ricorso giurisdizionale – Termini per impugnare - Servizi pubblici – Gas – Riscatto anticipato – Contestazione del potere – Termini di prescrizione e non di decadenza. La domanda, con la quale il concessionario di un pubblico servizio nel territorio comunale (nella specie, distribuzione del gas) insorga avverso il provvedimento di riscatto della concessione adottato dal Comune concedente, deducendo l'inesistenza della relativa facoltà (e nella specie l’inoperitività della disposizione contenuta nell'art. 24 r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, nel nuovo regime del sevizio pubblico del quale si tratta e specificamente della normativa transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo modello di gestione) investe la sussistenza stessa del potere di riscatto e l'osservanza di norme di relazione da parte dell'amministrazione, e, quindi, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo; ne consegue che essa è proponibile nel termine di prescrizione (come giudizio sul rapporto) e non in quello di decadenza (come giudizio sull’atto). Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Italgas c. Comune di Sirmione. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4791
2) Pubblica Amministrazione - Comuni e Provincie – Servizi pubblici – Gas – D.Lgs. n. 164 del 2000 – Riscatto anticipato – Incompatibilità. Il riscatto anticipato è istituto tipico del vecchio ordinamento, strettamente collegato alla possibilità, per l’Ente, di optare per una gestione diretta del servizio che, seppure non esplicitamente abrogato dal decreto delegato (anche perché il regio decreto n. 2578 del 1924 riguardava tutti i servizi pubblici assunti dai Comuni e non soltanto la distribuzione del gas), non può più avere cittadinanza nel nuovo assetto normativo, non essendo fra l’altro compatibile con un rapporto di durata limitato e definito esplicitamente come “contrattuale”. Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Italgas c. Comune di Sirmione. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4791
3) Procedura e varie - Controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto - Materia rimessa alla disponibilità negoziale delle parti Compromesso e clausola compromissoria – In tema di materie devolute alla giurisdizione amministrativa – Clausola anteriore alla legge n. 205/2000 – Invalidità ed inefficacia – Sanatoria per effetto dell’art. 6 L. n. 205 cit. – Inconfigurabilità. L'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, nel disporre che "le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto", non pone una norma sulla giurisdizione, ma risolve un problema di merito, estendendo la possibilità di deferire ad arbitri le controversie (già prevista dall’art. 806 c.p.c.) a quelle, aventi ad oggetto diritti soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto investe la validità ed efficacia del compromesso o della clausola compromissoria dapprima esclusa, per le controversie appartenenti alla giurisdizione esclusiva di tale giudice, dal citato art. 806 del codice di rito. Oggetto della novella normativa è, dunque, la materia rimessa alla disponibilità negoziale delle parti, alla quale sono applicabili le norme del tempo in cui la volontà delle stesse di perfeziona, con la conseguenza che alla norma racchiusa nell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 non può essere riconosciuta efficacia sanante dell'originaria invalidità del compromesso o della clausola compromissoria stipulati in vigenza della legge n. 1034 del 1971, anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, in quanto quest’ultima non contiene una clausola di retroattività. Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Italgas c. Comune di Sirmione. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4791
4) Procedura e varie - Duplicazione degli appelli - Art. 4 L. n. 205/2000. La duplicazione degli appelli costituisce una evenienza soltanto apparente, ininfluente per i riflessi procedurali ed ai fini della tutela delle posizioni delle parti e della economia dei giudizi, non idonea a determinare gli effetti indicati dalla resistente nella memoria di costituzione, non essendovi disposizioni che annettono rilevanza giuridica e sanzione di invalidità all’adozione di forme processuali differenti da quelle delineate nel comma 7 dell’art. 23 bis, l. n. 1034/1971 introdotto col primo comma dell’art. 4 della L. n. 205 del 2000, e rispondendo comunque, la forma adoperata, alla esigenza, avvertita dal legislatore di dare alla parte la possibilità di gravarsi con immediatezza avverso il dispositivo della sentenza sfavorevole di cui la norma richiede l’immediata pubblicazione, riservando alla conoscenza della motivazione la proposizione di motivi aggiunti notificati alla controparte con le medesime garanzie previste per l’impugnazione principale. Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Italgas c. Comune di Sirmione. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4791
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza