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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO sez. V, 28 giugno 2004, sentenza n. 4791

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sui ricorsi in appello n. 6052 e 7055 del 2003, proposti dalla Soc. Italgas – Società italiana per il Gas – S.p.a, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Luca Nanni, Stefano D’Ercole e Luigi Medugno, con domicilio eletto in Roma, Via Panama, n. 12, presso lo studio del terzo;
contro
il Comune di Sirmione, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cesare Nicolini e Gualtireo Rueca,, con domicilio eletto in Roma, Largo della Gancia, n. 5, presso lo studio del secondo;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia n. 960 del l’1 luglio 2003 e del relativo dispositivo in precedenza pubblicato con il n. 21 del 28 maggio 2003, della medesima sezione staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con cui sono stati dichiari irricevibili i ricorsi (r.g.n. 621/02 ed 874/02) avverso la deliberazione n. 93 del 23 novembre 2001 del Consiglio Comunale di Sirmione e la successiva deliberazione n. 28 del 14 giugno 2002 (per quanto di ragione), aventi ad oggetto, l’una, la disdetta del servizio pubblico di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e riscatto dei relativi impianti e l’altro, l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo der la costituzione della Sirmiobne Servizi s.r.l. per la gestione fra l’altro, del servizio gas, e con essi gli atti connessi fra i quali le comunicazioni relative agli atti sopra specificati.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sirmione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16 marzo 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli Avv,ti Medugno e Nicolini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


1. Con due separati ricorsi la Società appellante ha impugnato dapprima il dispositivo e, quindi successivamente la sentenza in epigrafe meglio specificati con i quali sono stati dichiari irricevibili, previa riunione, i ricorsi dalla medesima società proposti avverso la deliberazione n. 93 del 23 novembre 2001 del Consiglio Comunale di Sirmione e (per quanto di ragione) la successiva deliberazione n. 28 del 14 giugno 2002, aventi ad oggetto, l’una, la disdetta del servizio pubblico di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e riscatto dei relativi impianti e l’altro, l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo della Sirmione Servizi s.r.l. per la gestione fra l’altro, del servizio gas, e con essi gli atti connessi fra i quali le comunicazioni relative agli atti sopra specificati.


Il contenuto dei due appelli sono coincidenti.


Premessi nelle linee essenziali i contenuti impugnatori dei due ricorsi di primo grado, parte appellante sottopone a censura il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alla declaratoria di irricevibilità di entrambi, assumendo, sulla base anche di giurisprudenza consolidata, la natura di diritto soggettivo dalla stessa vantato in rapporto alla espressa volontà dell’Ente locale di esercitare il riscatto della concessione a suo tempo accordata alla società ricorrente ed ancora in atto.


Peraltro la parte ricorrente si duole altresì che il giudice di primo grado non abbia parimenti respinto l’eccezione sollevata dal Comune di Sirmione in ordine all’operatività della clausola arbitrale apposta nella convezione allegata alla convenzione di concessione, in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, e comune ripropone in questa sede le censure dedotte in primo grado, che, per quanto riguarda la prima delle deliberazioni impugnate, concernono profili vari di violazione di legge, con riferimento a specifiche e puntualmente richiamate disposizioni del T.U. 15 ottobre 1925 n. 2578, anche in relazione al D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, degli artt. 2, 14, 15, 21, 22 e 39 d.lgs. del 23 maggio 2000, degli art. 3 e 97 Cost. all’art. 10, lett. b) della L. 7 agosto 2001, alla violazione delle norme che regolano l’attività contrattuale delle parti e dei principi generali in tema di esercizio della discrezionalità amministrativa ed a specificati profili di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche.


Con riferimento alla seconda deliberazione (impugnata soltanto per la parte lesiva della sfera giuridica della Società ricorrente, vendono dedotte le medesime censure proposte avverso la deliberazione presupposta, per gli effetti riflessi determinanti l’illegittimità derivata della deliberazione in questione, ed, autonomamente, profili di violazione di legge con riferimento alla impraticabilità dello strumento tipico del riscatto in funzione dell’obiettivo della messa a gare del servizio.


Conclude pertanto la parte appellante per l’accoglimento degli appelli e, in riforma della sentenza appellata, per l’accoglimento dei due ricorsi di primo grado.


2. Si è costituito il Comune di Sirmione, il quale, insorge, in primo luogo, avverso la duplicazione dell’appello (avverso il dispositivo ed avverso la sentenza); definisce di interesse legittimo la posizione dell’interessato, sostenendo la correttezza dell’impianto motivazionale della sentenza appellata; sostiene, gradatamente l’incompetenza di questo giudice, in forza della invocata clausola arbitrale, ribadisce, in relazione ai profili di censura sollevati dal ricorrente, sotto le angolazioni di violazione di legge e di eccesso di potere denunciati dalla parte ricorrente, la legittimità del proprio operato. In prosieguo la parte resistente sostiene l’opportunità che il giudizio venga rinviato in vista di una riforma legislativa che darebbe reviviscenza alla possibilità di esercitare il riscatto nella fase transitoria di adeguamento dell’ordinamento al nuovo mercato del gas.


3. Successivamente, chiamata alla pubblica udienza del 16 marzo 2004, la causa è stata trattenuta in decisione.


D I R I T T O


1. I due ricorsi devono essere riuniti per essere decisi contestualmente.


La duplicazione degli appelli costituisce una evenienza soltanto apparente, ininfluente per i riflessi procedurali ed ai fini della tutela delle posizioni delle parti e della economia dei giudizi, non idonea a determinare gli effetti indicati dalla resistente nella memoria di costituzione, non essendovi disposizioni che annettono rilevanza giuridica e sanzione di invalidità all’adozione di forme processuali differenti da quelle delineate nel comma 7 dell’art. 23 bis, l. n. 1034 (ndr: sic - rectius comma 7 dell’art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971) introdotto col primo comma dell’art. 4 della L. n. 205 del 2005 (ndr: sic - rectius 2000), e rispondendo comunque, la forma adoperata, alla esigenza, avvertita dal legislatore di dare alla parte la possibilità di gravarsi con immediatezza avverso il dipositivo della sentenza sfavorevole di cui la norma richiede l’immediata pubblicazione, riservando alla conoscenza della motivazione la proposizione di motivi aggiunti notificati alla controparte con le medesime garanzie previste per l’impugnazione principale.


Il secondo ricorso è dunque convertibile e di fatto deve essere convertito secondo le previsioni del citato arti 27 bis.


2. Il primo motivo di appello, propriamente volto a sindacare la declaratoria di irricevibilità, è fondato.


La domanda, con la quale il concessionario di un pubblico servizio nel territorio comunale (nella specie, distribuzione del gas) insorga avverso il provvedimento di riscatto della concessione adottato dal Comune concedente, deducendo l'inesistenza della relativa facoltà (e nella specie l’inoperatività della disposizione contenuta nell'art. 24 r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, nel nuovo regime del sevizio pubblico del quale si tratta e specificamente della normativa transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo modello di gestione) investe la sussistenza stessa del potere di riscatto e l'osservanza di norme di relazione da parte dell'amministrazione, e, quindi, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo.


Il principio, condiviso pacificamente da questo giudice di appello, e specificamente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza invocata dalla parte ricoprente (Cass. Sez. un., 2 maggio 1979 n. 2522), non è suscettibile di revisione per il fatto che il ricorso sia stato proposto nelle forme proprie dell’impugnazione giurisdizionale avverso un atto autoritativo nel quale l’Amministrazione ha espresso la volontà di fare ricorso allo strumento del riscatto per risolvere il rapporto convenzionale corrente con l’attuale appellante, in quanto, allorché è in gioco il potere e non il suo esercizio, quale che sia la prospettazione delle parti, è pacifico che la tutela giurisdizionale è attivabile nei termini di prescrizione (come giudizio sul rapporto) e non di decadenza (come giudizio sull’atto).


Puntuale è il riferimento di parte appellante agli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria, adattabili, per quanto di ragione, al caso in esame, vertendosi, nella materia che interessa, nell’ambito proprio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cui è stata demandata dagli artt. 5 e 7 della L. n. 1034 del 1971, già nella sua originale stesura) alla quale si riferiscono – nelle linee generali - i principi affermati nella decisione 15 febbraio 1994 n. 3, citata dall’interessata.


E’ dunque irrilevante se la lesione della sfera giuridica sia stata percepita dalla concessionaria immediatamente con la prima deliberazione e non successivamente con quella impugnata con il secondo ricorso, essendo sempre e comunque in gioco la lesione dei diritti soggettivi dell’interessata, che la volontà dispositiva del Comune non aveva potere di degradare alla stregua delle censure dedotte e della domanda sostanziale formulata dal ricorrente.


E’ su ciò che verte la domanda di tutela giurisdizionale, e, pertanto, per tale profilo l’appello merita senz’altro accoglimento, dovendosi riformare la sentenza impugnata.


3. Non ha pregio l’eccezione di parte resistente secondo cui, a questo punto, dovrebbe essere declinata la competenza del giudice amministrativo, per operatività della clausola arbitrale, inserita nella convenzione allegata alla concessione del 1985.


Assorbente è, al riguardo, la considerazione che la disposizione negoziale, introdotta in vigenza della l. n. 1034 del 1971, e prima della entrata in vigore della legge n. 205 del 2005 è invalida ed inefficace.


Invero, anteriormente alla entrata in vigore della legge anzidetta non era data alle parti la facoltà di compromettere in arbitri le materie sottratte all’area della giurisdizione del giudice ordinario ed affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass, sez. un., 2 maggio 1979 n. 25229) e, di contro, l’introduzione, con l’art. 6, comma 2, della legge 205/00, della facoltà di avvalersi, in materia, di un arbitrato rituale di diritto non fa salva la precedente clausola compromissoria volta all’applicazione di un arbitrato obbligatorio di diritto (Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2003 n. 472).


Alla verifica della validità del patto compromissorio vanno applicati i principi in materia di successione delle norme nel tempo proprie dei contratti e, pertanto, tale verifica deve essere effettuata con riferimento alle norme vigenti al momento della perfezione del patto, salvo che la norma sopravvenuta non rechi espressa previsione circa la sua applicazione retroattiva (Cass., sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15608).


L'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, nel dispone che "le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto" – secondo il condivisibile insegnamento della Corte Suprema – non è norma sulla giurisdizione, ma integra in positivo l'art. 806 c.p.c., in quanto consente espressamente la deferibilità ad arbitri di controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione (senza ulteriori specificazioni) del giudice amministrativo, in tal modo superando la tradizionale esclusione, da parte della giurisprudenza della stessa Corte (per tutte, sez. un.. n. 7643 del 1995), dell'arbitrabilità delle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (superamento solo parziale, poiché l'esclusione permane per le controversie aventi ad oggetto interessi legittimi), dalla quale conseguiva l'invalidità del compromesso o della clausola compromissoria che avessero diversamente previsto.


La novella legislativa, è stato chiarito, risolve dunque un problema di merito, in quanto investe la validità del compromesso o della clausola compromissoria e pertanto non può riconoscersi alla norma racchiusa nell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 efficacia sanante dell'originaria invalidità del compromesso o della clausola compromissoria stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, in quanto non contiene una clausola di retroattività.


Le obiezioni di parte appellante all’eccezione già formula dal Comune nel primo grado del giudizio, devono dunque essere interamente condivise.


4.1. Nel merito l’appellante contesta in radice il potere si fare ricorso, nel regime di cui al d.lgs. n. 164 del 2000, all’istituto del riscatto anticipato, per incompatibilità della norma con il nuovo sistema. Più specificamente, inoltre, lamenta l’incompatibilità della misura adottata con il regime transitorio fissato dall’art. 15 del citato decreto ed infine, contesta la possibilità di fare ricorso allo strumento riscatto anticipato con l’obiettivo di dare anticipata attuazione alle disposizioni a regime del decreto delegato anzidetto, mediante l’indizione di pubblica gara.


Ciascuna delle anzidette proposizioni, sulle quali si basa l’appello (e si basavano originariamente le censure dedotte in primo grado), devono essere condivise.


4.2. Il riscatto anticipato è istituto tipico del vecchio ordinamento, strettamente collegato alla possibilità, per l’Ente, di optare per una gestione diretta del servizio che, seppure non esplicitamente abrogato dal decreto delegato (anche perché il regio decreto n. 2578 del 1924 riguardava tutti i servizi pubblici assunti dai Comuni e non soltanto la distribuzione del gas), non può più avere cittadinanza nel nuovo assetto normativo, non essendo fra l’altro compatibile con un rapporto di durata limitato e definito esplicitamente come “contrattuale” (per tutte, in termini, Sez. V, 11 giugno 2003 n. 3296; 25 giugno 2002 n. 3455; 15 febbraio 2002, n. 902).


La Sezione ha fra l’altro avuto modo di chiarire che il potere in argomento si correla ad un quadro legislativo che assumeva come postulato la titolarità del servizio in capo al Comune, mentre al contrario, nel nuovo assetto, la gestione del servizio viene sempre ad essere esternalizzata, e le possibilità di fare venire meno il rapporto si ricollegano alle normali ipotesi di recesso (art. 14 del decreto legislativo n. 154/2000).


Il quadro non cambia, per il fatto che il riscatto anticipato venga esercitato all’esclusivo fine di anticipare l’affidamento del servizio, mediante pubblica gara, con l’obiettivo precorrere i tempi di applicazione a regime delle nuove norme.


Deve anzi evidenziarsi che un obiettivo di questo tipo viene a porsi in aperto contrasto con la disciplina transitoria stabilita dall’art. 15 del decreto 164 del 2000, che, da un lato, riduce in maniera sensibile la durata delle concessioni in corso, dall’altro, nel contempo, garantisce un ragionevole periodo di permanenza, in via transitoria, dei regimi concessori in atto.


Si tratta di una scelta legislativa che l’esercizio anticipato del riscatto è destinato a stravolgere e vanificare, illegittimamente, quali che siano gli obiettivi che l’Ente locale si sia proposto.


La ragionevolezza di un regime transitorio che consenta di attuare con gradualità la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei ha superato il vaglio del controllo di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale, sent. 11- 31 luglio 2002 n. 413) sia pure con specifico riguardo alla disposizione contenuta nel comma 10 del citato art. 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000.


La Corte ha avuto modo di precisare che la stessa direttiva 98/30/CE presupponeva l'esistenza di differenze tra le varie economie, con l'eventualità di deroghe a carattere temporaneo e limitato, riconoscendo l'esigenza di gradualità nell'instaurazione del mercato interno del gas.


Ai parametri di legittimità costituzionale sulla quale la Corte si è espressa con la sentenza citata (in parte coincidenti con quelli proposti dall’attuale appellante) deve aggiungersi che le modifiche del titolo V della Costituzione non hanno inciso sui poteri statali in tema di adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario.


Ne consegue che la scelta discrezionale di tempi e modalità di adeguamento, ove ciò sia consentito dalla normativa comunitario, deve ritenersi insindacabile, senza che in essa possano rinvenirsi lesioni delle autonomie locali.


Non vi è dunque ragione di formulare dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme transitorie.


Di contro è illegittimo, perché incompatibile con il regime transitorio fissato dall’art. 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, il ricorso ad un potere che, risolvendo anticipatamente un affidamento o una concessione in atto, è inteso – espressamente - a vanificare quella gradualità di adeguamento del mercato che gas che il citato art. 15 si prefigge, in piena coerenza con il contenuto della legge di delega e con quanto anche consentito dalla Comunità europea.


5. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto, con consequenziale annullamento, per quanto di ragione, delle deliberazioni impugnate, nei limiti in cui sono volte al riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas, e, pertanto lesive del diritto soggettivo dedotto in giudizio.


Le spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Sirmione ed in favore dell’appellante


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riunisce gli appelli in epigrafe, li accoglie e, in totale riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi di primo grado annullando, per quanto di ragione, le deliberazioni e gli atti impugnati in primo grado;


Condanna il Comune di Sirmione, in persona del Sindaco in carica, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano in complessivi €3000,00= oltre CPA ed IVA secondo legge;


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 16 marzo 2004,, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Emidio FRASCIONE PRESIDENTE
Corrado ALLEGRETTA CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO CONSIGLIERE
Nicolina PULLANO CONSIGLIERE



L'ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO                                    IL DIRIGENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani      F.to Emidio Frascione                   F.to Antonietta Fancello                          F.to Livia Patroni Griffi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 giugno 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Pubblica Amministrazione - Concessionario di un pubblico servizio nel territorio comunale - Provvedimento di riscatto della concessione adottato dal Comune – Procedure - Ricorso giurisdizionale – Termini per impugnare - Servizi pubblici – Gas – Riscatto anticipato – Contestazione del potere – Termini di prescrizione e non di decadenza. La domanda, con la quale il concessionario di un pubblico servizio nel territorio comunale (nella specie, distribuzione del gas) insorga avverso il provvedimento di riscatto della concessione adottato dal Comune concedente, deducendo l'inesistenza della relativa facoltà (e nella specie l’inoperitività della disposizione contenuta nell'art. 24 r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, nel nuovo regime del sevizio pubblico del quale si tratta e specificamente della normativa transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo modello di gestione) investe la sussistenza stessa del potere di riscatto e l'osservanza di norme di relazione da parte dell'amministrazione, e, quindi, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo; ne consegue che essa è proponibile nel termine di prescrizione (come giudizio sul rapporto) e non in quello di decadenza (come giudizio sull’atto). Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Italgas c. Comune di Sirmione. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4791


2) Pubblica Amministrazione - Comuni e Provincie – Servizi pubblici – Gas – D.Lgs. n. 164 del 2000 – Riscatto anticipato – Incompatibilità. Il riscatto anticipato è istituto tipico del vecchio ordinamento, strettamente collegato alla possibilità, per l’Ente, di optare per una gestione diretta del servizio che, seppure non esplicitamente abrogato dal decreto delegato (anche perché il regio decreto n. 2578 del 1924 riguardava tutti i servizi pubblici assunti dai Comuni e non soltanto la distribuzione del gas), non può più avere cittadinanza nel nuovo assetto normativo, non essendo fra l’altro compatibile con un rapporto di durata limitato e definito esplicitamente come “contrattuale”. Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Italgas c. Comune di Sirmione. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4791

 

3) Procedura e varie - Controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto - Materia rimessa alla disponibilità negoziale delle parti Compromesso e clausola compromissoria – In tema di materie devolute alla giurisdizione amministrativa – Clausola anteriore alla legge n. 205/2000 – Invalidità ed inefficacia – Sanatoria per effetto dell’art. 6 L. n. 205 cit. – Inconfigurabilità. L'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, nel disporre che "le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto", non pone una norma sulla giurisdizione, ma risolve un problema di merito, estendendo la possibilità di deferire ad arbitri le controversie (già prevista dall’art. 806 c.p.c.) a quelle, aventi ad oggetto diritti soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto investe la validità ed efficacia del compromesso o della clausola compromissoria dapprima esclusa, per le controversie appartenenti alla giurisdizione esclusiva di tale giudice, dal citato art. 806 del codice di rito. Oggetto della novella normativa è, dunque, la materia rimessa alla disponibilità negoziale delle parti, alla quale sono applicabili le norme del tempo in cui la volontà delle stesse di perfeziona, con la conseguenza che alla norma racchiusa nell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 non può essere riconosciuta efficacia sanante dell'originaria invalidità del compromesso o della clausola compromissoria stipulati in vigenza della legge n. 1034 del 1971, anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, in quanto quest’ultima non contiene una clausola di retroattività. Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Italgas c. Comune di Sirmione. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4791

 

4) Procedura e varie - Duplicazione degli appelli - Art. 4 L. n. 205/2000. La duplicazione degli appelli costituisce una evenienza soltanto apparente, ininfluente per i riflessi procedurali ed ai fini della tutela delle posizioni delle parti e della economia dei giudizi, non idonea a determinare gli effetti indicati dalla resistente nella memoria di costituzione, non essendovi disposizioni che annettono rilevanza giuridica e sanzione di invalidità all’adozione di forme processuali differenti da quelle delineate nel comma 7 dell’art. 23 bis, l. n. 1034/1971 introdotto col primo comma dell’art. 4 della L. n. 205 del 2000, e rispondendo comunque, la forma adoperata, alla esigenza, avvertita dal legislatore di dare alla parte la possibilità di gravarsi con immediatezza avverso il dispositivo della sentenza sfavorevole di cui la norma richiede l’immediata pubblicazione, riservando alla conoscenza della motivazione la proposizione di motivi aggiunti notificati alla controparte con le medesime garanzie previste per l’impugnazione principale. Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Italgas c. Comune di Sirmione. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4791

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