Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4238/03, proposto dal Comune di Montepaone, in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Nania, e
presso il medesimo elettivamente domiciliato in Roma, v. Carlo Poma n. 2,
contro
il sig. Edoardo SERVELLO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Caridi, ed
elettivamente domiciliato in Roma, v. Boezio n. 92 (studio Gualtieri),
e nei confronti
dei sigg.ri Francesco LA VALLE, Adele CARUSO, Francesco Saverio TUCCIO, non
costituiti in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria,
Catanzaro, I, 27 marzo 2003, n. 870, resa inter partes, con la quale è stato
accolto il ricorso proposto dall’attuale appellato avverso gli atti relativi
all’affidamento di incarico di progettazione per i lavori di ampliamento del
cimitero comunale.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 2229 del 3 giugno 2003, con cui è stata accolta l’istanza
di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado;
Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n. 342, pubblicato il 6
novembre 2003;
Relatore alla pubblica udienza del 4 novembre 2003 il Consigliere Gerardo
Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Nania e Caridi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di invito del 26 agosto 2002, reso pubblico mediante affissione
all’albo pretorio, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montepaone,
richiamata la propria determinazione avente ad oggetto l’affidamento a soggetti
esterni dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la
direzione dei lavori relativi all’ampliamento del cimitero comunale, invitava,
ai sensi dell’art. 17 della l. 109/94, i soggetti interessati alla presentazione
di un curriculum in vista della verifica dell’esperienza professionale, secondo
quanto prescritto dalla disposizione richiamata.
Si trattava, nella specie, di un incarico avente valore economico inferiore a €
100.000,00, ed in quanto tale suscettibile di affidamento fiduciario, in forza
dell’art. 17, comma 12, della l. 109/94, come modificato dalla l. 166/02.
All’esito dell’esame comparativo dei curricula pervenuti, il responsabile del
servizio, con determinazione n. 161 del 4 dicembre 2002, conferiva l’incarico in
argomento congiuntamente a tre professionisti (La Valle, Caruso, Tuccio), dando
conto delle ragioni della scelta.
2. Quest’ultima determinazione, unitamente all’avviso pubblico del 26 agosto
2002, veniva impugnata, sotto diversi profili, dall’odierno appellato, che aveva
risposto all’invito come capogruppo di un raggruppamento di professionisti.
Il TAR Calabria, ritenendo sussistenti i presupposti per decidere con pronunzia
in forma semplificata a norma dell’art. 26 legge 1034/71 - previo accertamento
della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se
l’amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non erano
costituiti in giudizio ed era ancora pendente il relativo termine processuale (Cons.
Stato, VI, 7 febbraio 2003, n. 650) - con la sentenza impugnata, in epigrafe
indicata, accoglieva il ricorso, stante la manifesta fondatezza del secondo
motivo di gravame.
Ad avviso dei primi giudici, in particolare, anche in materia di incarichi
progettuali sotto la soglia comunitaria la valutazione dei curricula doveva
avvenire attenendosi a criteri fissati prima dell’apertura delle buste (meglio
ancora se inseriti nel bando), ed inoltre tale valutazione doveva concernere
principalmente progetti di lavoro affini a quelli oggetto dell’incarico da
affidare.
Il TAR rilevava, al contrario, l’infondatezza della doglianza inerente
l’inidoneità della sola pubblicazione nell’albo pretorio del comune come
strumento di notizia della gara, e dava atto che la lettera del bando non
escludeva in alcun modo la partecipazione alla procedura dei laureati in
architettura.
E’ utile rammentare che il medesimo giudice territoriale, con sentenza n.
1605/02, anch’essa stesa in forma semplificata, aveva annullato il precedente
affidamento dell’incarico di progettazione per l’ampliamento del cimitero,
attesa, in quel caso, la mancata valutazione comparativa, da parte
dell’Amministrazione procedente, dei curricula prodotti.
3. L’Amministrazione comunale ha interposto l’appello in trattazione avverso la
prefata pronunzia, prendendo le mosse, in via pregiudiziale, dalla carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo, oltre che da altri profili di rito, e
comunque deducendo, nel merito, la contrarietà della pronunzia impugnata al
giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR n. 1605/02 e soprattutto,
non senza dovizia di argomentazioni, la violazione e falsa applicazione
dell’art. 17, comma 12, della l. 109/94, come modificato dalla l. 166/02.
4. L’appellato si è costituito in giudizio per resistere all’appello, ed ha
puntualmente controdedotto, senza però proporre appello incidentale
relativamente ai profili rigettati in prime cure.
Le parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza della Sezione n. 2229 del 3 giugno 2003 è stata motivatamente
sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado.
5. Il ricorso in appello, introitato per la decisione in esito alla pubblica
udienza del 4 novembre 2003, merita accoglimento.
Occorre però muovere, preliminarmente, dalla disamina del profilo della carenza
di giurisdizione del giudice amministrativo adombrata dall’appellante Comune, ad
avviso del quale l’attribuzione degli incarichi in questione sulla base di
criteri di natura prettamente fiduciaria si tradurrebbe in un’attività dalle
connotazioni prettamente privatistiche, con conseguente radicamento della
giurisdizione in capo al giudice civile.
L’eccezione va disattesa, atteso che seppur oggetto di trattazione è
l’affidamento diretto e “fiduciario” di incarichi di progettazione, consentito
sotto l’ulteriore soglia individuata dal legislatore (40.000 ECU secondo la c.d.
legge Merloni-ter portati a 100.000 EURO dalla l. 166/02) al di sotto della
soglia di rilevanza comunitaria, non per questo non trova spazio una tipica fase
procedimentale amministrativa, volta alla “verifica dell’esperienza e della
capacità professionale” di coloro che hanno ritenuto di dover rispondere
all’avviso pubblico, e che sfocia in una scelta del progetto da affidare che non
può essere priva, parimenti per legge, di congruo corredo motivazionale.
Del resto la Sezione ha già evidenziato, in termini generali, come il corretto
esercizio, da parte dell’Amministrazione, della potestà di scelta di un
professionista cui affidare un incarico costituisce, per tutti coloro che
abbiano fatto domanda ed aspirino al conferimento, oggetto di una posizione di
interesse legittimo azionabile dinanzi al giudice amministrativo (Cons. Stato,
V, 3 febbraio 1999 n. 112, in Cons. Stato 1999, I, 205).
Rientra, in definitiva, nella giurisdizione del giudice amministrativo la
controversia avente ad oggetto il conferimento di un incarico di progettazione
che consegue all’esperimento di apposita procedura amministrativa attivata con
apposito avviso pubblico della stessa Amministrazione, anche se tale procedura
non può indubbiamente assimilarsi ad una vera e propria procedura concorrenziale
secondo i crismi dell’evidenza pubblica.
Nel caso di specie risulta evidente come il conferimento dell’incarico
professionale di progettazione, seppur di natura “fiduciaria”, non sia stato
operato dall’Amministrazione nell’esercizio di una attività di mero diritto
privato, bensì di un’attività adeguatamente pubblicizzata e “procedimentalizzata”.
6. Si può invece prescindere dalle altre eccezioni di rito investenti il ricorso
di primo grado in quanto l’appello è fondato nel merito, con la conseguenza che,
attesa anche la mancata proposizione di un appello incidentale da parte
dell’attuale appellato, il ricorso di primo grado non può sfuggire ad una
pronunzia di reiezione.
7. Le considerazioni che il Collegio ritiene di formulare al riguardo possono
essere, almeno in parte, mutuate da quelle già rese in ordine alla questione di
giurisdizione.
Il Giudice territoriale, né in verità l’appellato, dimostrano di essersi
correttamente avveduti della circostanza che la controversia di cui si discute
attiene all’affidamento non dei semplici incarichi di progettazione sotto soglia
comunitaria, per i quali non può prescindersi, indubbiamente, dalla
prefissazione di criteri di valutazione, ma di quegli incarichi che si collocano
al di sotto dell’ulteriore soglia individuata (nei termini sopra esposti) dal
legislatore nazionale (c.d. incarichi di ultima fascia), per i quali, ai sensi
di legge, comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa consentono
alla stazione appaltante l’affidamento a soggetti “di loro fiducia”, assolti –
come nella fattispecie in argomento - i soli oneri della verifica
dell’esperienza e della capacità professionale e della motivazione in relazione
al progetto da affidare.
Per l’attribuzione di incarichi di progettazione al di sotto di questa ulteriore
soglia, il legislatore, dunque, non prescrive l’esperimento di una formale
procedura di aggiudicazione né, in ogni caso, dettagliati adempimenti
preliminari, quali un’espressa e puntuale predeterminazione di ulteriori e più
specifici criteri di scelta da parte della stazione appaltante.
8. Alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, l’appello
interposto va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il
ricorso di primo grado deve essere rigettato.
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese dei due
gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di prime cure.
Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei
seguenti Magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Il Dirigente
f.to Gerardo Mastrandrea
f.to Agostino Elefante
f.to Antonietta Fancello
f.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10 febbraio 2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
1) P.A. - conferimento dell’incarico professionale di progettazione - attività adeguatamente pubblicizzata e “procedimentalizzata” - corretto esercizio - natura “fiduciaria” - giurisdizione del giudice amministrativo (fattispecie: affidamento a soggetti esterni dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva). Il corretto esercizio, da parte dell’Amministrazione, della potestà di scelta di un professionista cui affidare un incarico costituisce, per tutti coloro che abbiano fatto domanda ed aspirino al conferimento, oggetto di una posizione di interesse legittimo azionabile dinanzi al giudice amministrativo (Cons. Stato, V, 3 febbraio 1999 n. 112, in Cons. Stato 1999, I, 205). Rientra, nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il conferimento di un incarico di progettazione che consegue all’esperimento di apposita procedura amministrativa attivata con apposito avviso pubblico della stessa Amministrazione, anche se tale procedura non può indubbiamente assimilarsi ad una vera e propria procedura concorrenziale secondo i crismi dell’evidenza pubblica. Nel caso di specie risulta evidente come il conferimento dell’incarico professionale di progettazione, seppur di natura “fiduciaria”, non sia stato operato dall’Amministrazione nell’esercizio di una attività di mero diritto privato, bensì di un’attività adeguatamente pubblicizzata e “procedimentalizzata”. Pres. Elefante - Est. Mastrandrea - Comune di Montepaone (Avv. Nania) c. SERVELLO ed altri (avv. Caridi) - (Riforma - Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, I, 27 marzo 2003, n. 870). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 500
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