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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, Sentenza n. 51

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorsi in appello:
1) - n. 1737 del 2001 proposto dalla s.n.c. CO.FIS., di Rossana Fiscon e Teresa Loreto, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Soprano e Roberta Savastano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via degli Avignonesi n. 5,
contro
Russo Olimpia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Montefusco e Luigi Rispoli, elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Cesare n. 33, presso lo studio dell’avv. Arturo Umberto Meo;
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Barone, Bruno Ricci e Giuseppe Tarallo, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV, presso lo studio Grez;
e Alfarano Lucia ed Olivieri Giovanni, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza n. 4109 in data 8 novembre 2000, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III;
e
2) - n. 2673 del 2003 proposto dalla s.r.l. CO.FIS., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Soprano e Roberta Savastano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via degli Avignonesi n. 5,
contro
Russo Olimpia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
la AGIP Petroli s.p.a., alla quale è subentrata la ENI s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Stefano Grassi, Giovanni Vitale e Carlo Iaccarino, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini n. 12, presso lo studio Visentini e Associati;
per l'annullamento
della sentenza n. 2674 in data 19 marzo 2003, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione e di appello incidentale di Russo Olimpia nel giudizio di cui all’appello n. 1737 del 2001; l'atto di costituzione e l’appello incidentale della ENI s.p.a. nel giudizio di cui all’appello n. 2673 del 2003;
Visto l'atto di intervento in quest’ultimo giudizio di Marco La Cava, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliato in Roma, via G. Paisiello n. 55;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze n. 1336 e n. 1352 in data 8 aprile 2003, con le quali sono state respinte le domande di sospensione delle sentenze appellate, avanzate rispettivamente ai ricorsi n. 2673 del 2003 e n. 1737 del 2001;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 17 giugno 2003 gli avv.ti Soprano, Barone, Scoca, e l’avv. Fiorella Meschini Grassi su delega dell’avv. Stefano Grassi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO


Con ordinanza sindacale n. 116 dell'8 marzo 1995, a seguito dell’entrata in vigore della L. R. Campania 29 giugno 1994 n. 27, recante il "piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti", il Comune di Napoli dichiarava incompatibile con il territorio, ordinandone l’eliminazione, l’impianto di distribuzione carburanti concesso in comodato alla COFIS s.r.l. dall’Agip petroli s.p.a., sito in quella via Orazio al n. 143. Accogliendo l’istanza avanzata dalla COFIS ai sensi dell'art. 80 della stessa L. R. n. 27 del 1994, il Comune autorizzava con decreto dirigenziale n. 136 del 12 aprile 1999 l'adeguamento dell’impianto.


Per l'annullamento del decreto e degli atti presupposti, le sig.re Lucia Alfarano e Olimpia Russo, proprietarie rispettivamente di un locale terraneo adibito a negozio e di un appartamento sito al primo piano del fabbricato retrostante il distributore, proponevano ricorso (iscritto al n. 1047 del 2000, III Sez.) al T.A.R. Campania, chiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica.


Durante i lavori di adeguamento, interveniva la Sovrintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Napoli, la quale con fonogramma n. 1358 del 17 dicembre 1999 rappresentava la necessità dell'autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, trattandosi di lavori su area vincolata. Contro tale atto la COFIS avanzava il ricorso n. 2436 del 2000.


Riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 4109 pubblicata in data 8 novembre 2000, il T.A.R. Campania ha accolto in parte il ricorso Russo - Alfarano, annullando il decreto di adeguamento n. 136 del 12 aprile 1999 sul presupposto della illegittima omissione del nulla osta di cui all’art. 7 della legge n. 1497 del 1939, ed ha respinto il ricorso proposto dalla COFIS.


In tali capi la sentenza, siccome errata, è stata impugnata dalla COFIS con il ricorso n. 1737 del 2001, in epigrafe indicato.


Nel giudizio così instaurato si è costituita la Russo, che ha controdedotto all’appello e con appello incidentale ha riproposto i motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal Tribunale, nonché le ulteriori specifiche richieste avanzate in primo grado. Ha concluso chiedendo che sia respinto l'appello principale in quanto, inammissibile, improcedibile e comunque infondato; sia accolto l'appello incidentale, con l'annullamento di tutti gli atti già impugnati in primo grado; sia accertata e dichiarata l'illegittimità delle opere realizzate dalla COFIS, e per l'effetto quest'ultima sia condannata, anche in solido con il Comune di Napoli, a porre in essere le attività necessarie per l'eliminazione dell'impianto di cui trattasi ed a risarcire i danni da determinarsi in via equitativa; vinti spese, diritti ed onorari come per legge.


Nel frattempo, la società COFIS otteneva dal Comune di Napoli il rilascio di autorizzazione edilizia in sanatoria n. 394 del 26 giugno 2000 ed un nuovo decreto di adeguamento n. 169 del 26 settembre 2001. Su ricorso della Russo, integrato da motivi aggiunti, il T.A.R. Campania ha annullato entrambi i provvedimenti, con sentenza n. 2674, depositata il 19 marzo 2003.


Di questa sentenza la società COFIS chiede l'annullamento con il ricorso in appello iscritto al n. 2673 del 2003.


Nel relativo giudizio si è costituita la ENI s.p.a., succeduta per incorporazione alla società Agip petroli s.p.a. presente nel giudizio di prima istanza, la quale si è associata alle censure dedotte dall’appellante principale e, a sua volta, ha proposto appello incidentale, rinnovando le eccezioni già sollevate in rito e nel merito in primo grado.


Anche la Russo è comparsa in giudizio. Essa ha confutato sia l’appello principale che quello incidentale, concludendo per la loro reiezione.


Ha spiegato intervento ad adiuvandum il sig. Marco La Cava, nella qualità di gestore dell’impianto di cui si tratta, chiedendo l’accoglimento dell’appello.


Respinte nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2003 le domande di sospensione delle sentenze appellate, le cause sono state trattate congiuntamente all’udienza pubblica del 17 giugno 2003 e riservate per la decisione, sentiti i difensori presenti.


DIRITTO


1. Attesa l’evidente connessione degli appelli, se ne dispone la riunione al fine di deciderli con un’unica sentenza.


2. Con la sentenza oggetto del primo degli appelli in esame (n. 1737 del 2001) il T.A.R. per la Campania si è pronunciato su due ricorsi: l’uno (n. 1047 del 2000) proposto, insieme ad altra interessata, dall’appellata Russo e, l’altro (n. 2436 del 2000), avanzato dalla società attuale appellante. Il giudizio verteva sul decreto dirigenziale n. 136 del 12 aprile 1999, con il quale il Comune di Napoli autorizzava la COFIS ad adeguare l’impianto di distribuzione carburanti, sito in quella via Orazio al n. 143, alle disposizioni della L. R. Campania 29 giugno 1994 n. 27, relativa al "piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti", e comunque sulla legittimità delle opere eseguite a tal fine, anche sotto il particolare profilo della necessità del previo nulla osta di cui all’art. 7 della legge29 giugno 1939 n. 1497.


Poiché, come risulta dal secondo ricorso in appello, l'appellante ha ottenuto per l'esecuzione di quelle opere l’autorizzazione edilizia in sanatoria n. 394 del 26 giugno 2000 e, sulla base di questa, il decreto di adeguamento n. 169 del 26 settembre 2001, occorre verificare, preliminarmente, la permanenza dell’interesse alla decisione in capo alle parti in causa.


Nella considerazione che quest’ultimo provvedimento è reiterativo e sostitutivo del precedente decreto dirigenziale n. 136 del 12 aprile 1999 sopra citato e che l’autorizzazione edilizia in sanatoria i lavori contestati vengono legittimati, l’interesse alla definizione dell’appello n. 1737 del 2001 dovrebbe ritenersi ormai venuto meno in capo alla ricorrente società.


Va, peraltro, rilevato che la domanda azionata in primo grado dalla Russo è stata articolata in tre distinte richieste: la prima, di annullamento del decreto n. 136/99 e degli altri atti connessi; la seconda, di accertamento dell'illegittimità delle opere edilizie eseguite; e la terza, di condanna al risarcimento del danno, anche in forma specifica. Quest’ultima domanda, sulla quale il Tribunale non si è pronunciato, risulta riproposta dall’appellata con l'appello incidentale insieme agli altri motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal Tribunale e, pertanto, atteso il suo carattere dipendente dall’azione impugnatoria, è configurabile un permanente interesse della COFIS al riconoscimento della legittimità degli atti e comportamenti contestati.


Nel merito, tuttavia, il gravame da questa avanzato appare privo di fondamento.


Il giudice di prima istanza, infatti, ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati, attesa la mancanza di un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale e della compatibilità territoriale dell'impianto in questione come modificato, nonché per la mancanza del nullaosta paesaggistico di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497. Si tratta di vizi che la stessa Amministrazione comunale espressamente riconosce sussistenti, per sanare i quali ha adottato i provvedimenti di cui si controverte nel secondo giudizio. Ad ogni modo, nessuna delle censure e delle argomentazioni addotte dalla società appellante riesce a fornire una qualsiasi dimostrazione che le valutazioni di cui il T.A.R. ha constatato la mancanza siano in realtà intervenute. L’appello principale, pertanto, si rivela infondato e, come tale, va respinto.


Ciò comporta l’improcedibilità per difetto d’interesse dell’azione impugnatoria sulla quale l’appellata Russo insiste in via incidentale. Quanto, invece, alla riproposta azione di danno, essa risulta inconsistente, in quanto del tutto sguarnita di un sia pur minimo inizio di prova in ordine alla sussistenza del danno e dei presupposti che consentono la configurazione del diritto al suo risarcimento. Per questa parte, quindi, l’appello incidentale proposto in relazione al ricorso n. 1737 del 2001 deve essere respinto.


3. Con il ricorso in appello iscritto al n. 2673 del 2003 la COFIS impugna la sentenza n. 2674 del 19 marzo 2003, con cui, su ricorso della Russo, integrato da motivi aggiunti, il T.A.R. Campania ha annullato l’autorizzazione edilizia in sanatoria n. 394 del 26 giugno 2000, rilasciata alla stessa COFIS per i lavori eseguiti presso l’impianto in questione per adeguarlo alle disposizioni della legge regionale 29 giugno 1994 n. 27, ed il decreto dirigenziale n. 169 del 26 settembre 2001, reiterativo e sostitutivo del precedente decreto n. 136 del 12 aprile 1999, che aveva autorizzato le modifiche strutturali necessarie per l’adeguamento.


Di contenuto praticamente identico è l’appello incidentale della ENI s.p.a., succeduta per incorporazione alla società Agip petroli s.p.a. presente nel giudizio di prima istanza.


Entrambe le appellanti si dolgono, a ragione, che il Tribunale abbia ritenuto tempestivamente impugnata con i motivi aggiunti notificati il 22 marzo 2002 la citata autorizzazione in sanatoria n. 394 del 2000, respingendo l’eccezione da loro in tal senso sollevata.


In effetti, nelle premesse in fatto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 3 e 4 dicembre 2001, si riferisce come dall’impugnato provvedimento n. 169 del 26 settembre 2001 risultasse che esso era stato concesso in risposta ad una istanza, senza data, avanzata dalla società richiedente ed intesa ad ottenere la reiterazione del decreto di autorizzazione n. 136 del 12 aprile 1999, “per avere essa richiedente acquisito una concessione edilizia in sanatoria, la n. 394 del 26 giugno 2000, che avrebbe eliminato i vizi riscontrati nel giudizio conclusosi con sentenza n. 4109 dell'8.11.2000 emessa dal TAR Campania, con la quale si era appunto annullato il decreto n. 136 del 12 4.1999”. La ricorrente, in tal modo, ha mostrato di conoscere l’esistenza dell’atto, i suoi estremi (numero e data) ed il suo contenuto (sanatoria dei vizi riscontrati con la precedente sentenza). Si tratta di elementi più che sufficienti, secondo giurisprudenza consolidata, ad integrare quella conoscenza dell’atto assunta dall’art. 21 L. 6 dicembre 1034 come fatto determinante la decorrenza del termine d’impugnazione. Ne consegue l’evidente tardività delle censure rivolte contro detta autorizzazione edilizia in sanatoria con i motivi aggiunti notificati soltanto il 22 marzo 2002.


Ad onor del vero, il provvedimento di sanatoria edilizia non può ritenersi neppure impugnato, dovendosi escludere - anche questa volta alla stregua di quieti principi giurisprudenziali - che sia compreso nella formula di stile “ogni atto presupposto, connesso o conseguente se lesivo degli interessi della ricorrente”, adoperata nell’epigrafe dell’originario ricorso.


Merita di essere condivisa, quindi, la censura con la quale le appellanti mettono in evidenza l’erroneità della sentenza appellata per aver annullato un provvedimento in realtà non impugnato e per averlo fatto, comunque, sulla base di doglianze tardivamente avanzate. Di qui l’ulteriore errore dell’annullamento, in via derivata, del decreto dirigenziale n. 169 del 26 settembre 2001.


L’appello in esame si rivela, pertanto, fondato. Ciò impone di procedere al vaglio del primo motivo dell’originario ricorso, non esaminato in prima istanza e riproposto in questa sede dall’appellata Russo.


Vi si lamenta la violazione dell’art. 32 della Carta Costituzionale e dell’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, deducendo che, pur essendo l’autorizzazione ad installare ed esercire impianti distributori di carburanti subordinata tra l'altro alla verifica della conformità alle disposizioni concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della nocività dell'impianto, con particolare riferimento al suo posizionamento al confine di un'abitazione sovrastante.


Ai fini del decidere, tuttavia, si ritiene necessario acquisire dal Comune di Napoli documentata relazione da cui risultino quali le verifiche e gli accertamenti effettuati dai competenti Uffici ed Autorità in ordine alla conformità dell’impianto di cui si tratta alla vigente normativa in materia di sicurezza sanitaria ed ambientale, anche dopo l’intervento sanato con la concessione edilizia n. 394 del 26 giugno 2000. Per il deposito della suddetta relazione nella Segreteria del Consiglio di Stato si assegna al Comune di Napoli il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dalla sua notificazione.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sugli appelli in epigrafe, così dispone, riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese:
- riunisce gli appelli;
- quanto al giudizio iscritto al n. 1737 del 2001, respinge l’appello principale e in parte dichiara inammissibile e in parte respinge l’appello incidentale;
- quanto al giudizio iscritto al n. 2673 del 2003, ordina al Comune di Napoli di adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nel modo e nel termine ivi indicati.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2003 e del 16 dicembre 2003 con l'intervento dei Signori:
Emidio Frascione - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Paolo Buonvino - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere


L’ESTENSORE                     IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO                                  IL DIRIGENTE
F.to Corrado Allegretta           F.to Emidio Frascione                    F.to Luciana Franchini                          F.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13 gennaio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica e edilizia - Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti - Adeguamento dell’impianto - Disposizioni sulla sicurezza sanitaria ed ambientale - Nocività dell'impianto in riferimento al suo posizionamento. Nel concedere l’autorizzazione ad installare ed esercire (o adeguare) impianti distributori di carburanti l’Amministrazione deve tener conto della tutela prevista dall’art. 32 della Carta Costituzionale e dell’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32. Infatti, l'autorizzazione deve essere subordinata tra l'altro alla verifica della conformità alle disposizioni concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale, e tener conto della nocività dell'impianto, con particolare riferimento al suo posizionamento (in specie al confine di un'abitazione sovrastante). Pres. Frascione - Est. Allegretta - s.n.c. CO.FIS. (avv.ti Soprano e Savastano) c. comune di Napoli ed altri (avv.ti Barone, Ricci, Tarallo, Montefusco e Rispoli ) - (conferma T. A. R. Campania, Sezione III, 8 novembre 2000 sentenza n. 4109) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 51

2) Urbanistica e edilizia - Adeguamento dell’impianto in area vincolata - Rilascio di autorizzazione edilizia in sanatoria – Legittimità. La mancanza di un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale e della compatibilità territoriale dell'impianto di distribuzione dei carburanti, nonché la mancanza del nullaosta paesaggistico di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sono vizi che possono essere legittimati con autorizzazione edilizia in sanatoria. Pres. Frascione - Est. Allegretta - s.n.c. CO.FIS. (avv.ti Soprano e Savastano) c. comune di Napoli ed altri (avv.ti Barone, Ricci, Tarallo, Montefusco e Rispoli ) - (conferma T. A. R. Campania, Sezione III, 8 novembre 2000 sentenza n. 4109) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 51

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