Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8076 del 2003, proposto dalla Soc. Punti
Vendita Carburante S.r.l., in persona dell’Amministratore unico in carica, Sig.
Vittorio Garzelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Giovanni Verde, con
domicilio eletto in Roma, Via Angelo Brunetti n. 24;
contro
- il Comune di Castelnuovo di Porto, in persona del Sindaco in carica, Dott.
Massimo Pugliese, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Costanzo Di Palma e
Rossana A.A. Rinella, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in
Roma, Via della Panetteria n. 15;
- Sig. Eugenio Felice, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Pompa e
Monica Scongiaforno, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in
Roma, , Via Montello n. 30;
e nei confronti
del Comune di Riano e del Responsabile dell’Ufficio attività produttive del
Comune di Riano
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, n.
4205 del 14 maggio 2003
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo di Porto e di
Felice Eugenio, appellati resistenti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16 aprile 2004, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv.to Verde, l’Avv.to Verrusio, in
sostituzione dell’Avv.to Di Palma e l’Avv.to Pompa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1. Con sentenza n. 4205 del 2003, la Sezione Seconda del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, riuniti i ricorsi portanti i nn. 10195 del
2002 e 11010 del 2002 di ruolo, separatamente proposti, il primo, dal Sig.
Eugenio Felice - per l’impugnazione dell’autorizzazione rilasciata, in favore
della soc. Punti Vendita Carburante, per installazione di un nuovo impianto per
la distribuzione di G.P.L. in località Valle dei Selci sulla S.S. Flaminia al Km
22,666 di cui alla nota protocollo n. 6157 del 1° agosto 2002 del Responsabile
dell’Ufficio attività produttive del Comune di Riano, e con essa di ogni atto
presupposto, preliminare,preparatorio, consequenziale ed esecutivo, con
particolare riferimento all’autorizzazione edilizia n. 47 prot. n. 2190 del 12
agosto 2000 dell’Ufficio tecnico urbanistico del Comune di Riano in data 12
agosto 2002 per la realizzazione della relativa area di servizio - ed il
secondo, successivamente, da Punti Vendita Carburante S.r.l., in persona del
legale rappresentante in carica - per l’annullamento della concessione n. 6060
del 9 maggio 1998 rilasciata dal Comune di Castelnuovo di Porto in favore di
Eugenio Felice, per l’esercizio di distribuzione di carburanti in Via Flaminia,
al Km 26,200, e della autorizzazione n. 1831 del 14 febbraio 2002, del medesimo
Comune, per il potenziamento del medesimo impianto di carburanti con G.P.L.,
nonché di ulteriori atti, connessi, presupposti e conseguenti – ha in parte
dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso n. 11010, della società
Punti Vendita Carburanti ed ha, invece accolto il ricorso n. 1095 del 2002
dell’imprenditore individuale.
Per maggior precisione, il giudice di primo grado ha ritenuto che:
a) la Punti Vendita Carburante, che ha visto mettere in discussione la
legittimità dell’autorizzazione alla installazione di un nuovo impianto di GPL,
non avesse interesse ad impugnare la preesistente concessione avente ad oggetto
non già l’erogazione di G.P.L., ma quella di benzina, gasoli e miscela;
b) d’altra parte (quanto all’autorizzazione n. 1831 del 14 febbraio 2002 per il
potenziamento dell’impianto di carburante con G.P.L.) le relative censure erano
da ritenere infondate per l’inapplicabilità della normativa invocata (art. 3,
comma 4, D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, art. 45 del Regolamento al codice della
strada ed art. 4 D.L. 6 ottobre 1993 n. 198, convertito con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, della L. n. 493 del 1993 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Al contrario, è stata ritenuta illegittima l’autorizzazione rilasciata alla
Punti Vendita Carburante dal Comune di Riano, per l’installazione di un nuovo
impianto GPL ad insufficiente distanza dall’impianto di carburante potenziato,
per violazione dell’art. 13, comma 4, lett. b) della legge della Regione Lazio 2
aprile 2001 n. 8.
2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto appello la Società Punti Vendita
Carburante, la quale insorge, in primo luogo avverso la declaratoria di
inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto contro la
preesistente autorizzazione rilasciata dal Comune di Castelnuovo di Porto alla
ditta individuale per la realizzazione dell’impianto di carburante,
riproponendo, al riguardo le censure dedotte in primo grado. Altrettanto
sindacabile sarebbe il procedimento logico che ha indotto il giudice di primo
grado a respingere le censure dedotte avverso l’autorizzazione al potenziamento
degli impianti, tutte, anch’esse specificamente riproposte in appello.
3. Costituitisi il controinteressato ed il Comune di Castelnuovo di Porto per
resistere all’impugnazione, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del
16 aprile 2004 e trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. Per una migliore comprensione della questione, è opportuna qualche
precisazione in fatto
La S.S. Flaminia interessa, all’altezza del Km 26,200, il territorio del Comune
di Castelnuovo di Porto.
Nel punto considerato, il Comune in questione, con provvedimento del Sindaco, n.
6060 del 9 maggio 1998, ha deciso, accogliendola, l’istanza di rinnovo
quindicennale, presentata nel 1995 dal precedente concessionario (attuale
controricorrente) dell’esercizio di vendita di carburanti, i cui impianti
risalgono al 1959 (in atti è anche licenza ANAS a tempo indeterminato,
rilasciata con decreto 11504 del 20 giugno 1961, per l’apertura di due accessi
carrabili fra il Km 29+199,60 e 26+259,60 della S.S.n. 3 Flaminia, con allegato
disciplinare in data 16 maggio s.a.); successivamente, in favore di detto
titolare, è stata accordata l’autorizzazione n. 1831 del 14 febbraio 2002, per
il potenziamento dell’impianto con G.P.L.
Nella immediata prossimità, il Comune di Riano, con provvedimento del 1° agosto
2002, ha autorizzato la Punti Vendita Carburante S.r.l. ad installare, in
località Valle dei Selci, situata al Km 22,666 della medesima S.S. Flaminia, un
nuovo impianto per la distribuzione di G.P.L. (provvedimento di cui alla nota
prot. n. 6157 del 1° agosto 2002 del Responsabile dell’Ufficio unità produttive
del Comune di Riano).
Questo provvedimento è stato impugnato dal titolare dell’impianto preesistente
(ric. n. 10195/2002).
A sua volta, la titolare del nuovo impianto, una volta avuta notizia dell’avvio
del procedimento, da parte del Comune di Riano, per il riesame, a seguito
dell’anzidetto ricorso giurisdizionale, ha impugnato gli atti relativi al
rinnovo quindicennale del 1998 ed alla autorizzazione al potenziamento del
febbraio 2002 (ric. n. 11010/2002).
Le due impugnazioni sono state riunite dal giudice di primo grado e decise con
l’unica sentenza, oggetto dell’appello in esame, del cui contenuto si è
sommariamente detto in narrativa.
2. La società appellante insorge innanzitutto contro la declaratoria di
inammissibilità del ricorso dalla stessa proposto in primo grado per
l’annullamento del provvedimento di rinnovo della concessione: ha errato il
giudice di primo grado nel ritenere che non vi sarebbe interesse alla sua
caducazione, in quanto una volta venuto meno il rinnovo, l’autorizzazione al
potenziamento GPL si configurerebbe alla stregua di nuova concessione, con ciò
che ne consegue in termini di normativa applicabile e di legittimità del
provvedimento immediatamente lesivo.
La censura è meritevole di considerazione, ma l’appellante non ha interesse a
chiedere, per tale capo, la riforma della sentenza appellata, dovendo trovare
ingresso ed accoglimento un profilo ulteriore di inammissibilità, sollevato in
primo grado dall’attuale controricorrente e trascurato in sentenza.
Il controricorrente infatti propone, in questa sede, una serie di eccezioni, fra
le quali merita preliminare attenzione il già dedotto, in primo grado, difetto
di legittimazione attiva.
Trattasi di eccezione che - posta subordinatamente ad altra, relativa alla
autonomia delle cause (ancorché riunite) ed al rilievo ulteriore del passaggio
in giudicato della sentenza nella parte in cui annulla l’autorizzazione emanata
dal Comune di Riano in favore dell’attuale appellante (in assenza di specifiche
censure avverso tale capo della decisione) – merita di essere esamitata con
priorità logica, in quanto non appare, al contrario, del tutto destituita di
fondamento l’obiezione della appellante, circa la dipendenza della soddisfazione
del suo interesse sostanziale dalla eliminazione giudiziale del provvedimento di
rinnovo (e della successiva autorizzazione).
Ed infatti, indipendentemente dalla configurabilità del passaggio in giudicato
della sentenza appellata, per la parte in cui decide il ricorso proposto in
primo grado dal controricorrente (come conseguenza della mancata proposizione di
censure specifiche avverso tale capo della decisione) non vi è dubbio che
l’annullamento del rinnovo quindicennale della concessione (e della
autorizzazione al potenziamento degli impianti) sarebbe di per sé idoneo a
rimettere in giuoco, per i profili sostanziali, l’interesse pretensivo alla
installazione di un nuovo impianto GPL.
Occorre dunque accertare, preliminarmente, se l’attuale appellante - la quale
non era titolare di una posizione qualificata per opporsi ai provvedimenti, al
tempo in cui gli stessi furono adottati - lo sia divenuta, a posteriori, una
volta che si è qualificata come titolare dell’interesse sostanziale alla
istallazione del nuovo impianto.
La difesa dell’appellante, nel rispondere all’eccezione, imposta il problema in
termini di interesse all’impugnazione, ma è sotto differente angolazione che il
problema deve essere riguardato.
Non vi è dubbio, infatti, l’attuale appellante ha (di fatto) interesse a vedere
rimosso il provvedimento che si frappone come “impedimento” alla installazione
del nuovo impianto e, d’altra parte, può anche darsi per ammesso che la
conoscenza dell’impedimento sia venuto in luce soltanto in seguito alla
impugnazione avversaria dal provvedimento con cui il Comune di Riano aveva
autorizzato l’installazione (sulla sola base della progettazione presentata
dall’interessata e senza alcuna istruttoria sullo stato di fatto e di diritto di
altri impianti) e del preannunciato avvio del procedimento di riesame, anche se
è quanto meno discutibile (come osserva il resistente Comune di Castelnuovo di
Porto) che non fosse nota al progettista almeno la preesistenza di un impianto
per la distribuzione di carburanti (già installato e funzionante dal 1956); ma,
perché siffatto interesse assuma giuridica consistenza occorre anche che si
riconosca, in capo al medesimo soggetto, la legittimazione ad impugnare i
provvedimenti da cui nasce l’impedimento, i quali, invero, al tempo in cui
vennero emanati (quanto meno quello di rinnovo quindicennale della concessione),
non vedevano la società appellante in una posizione qualificata, in relazione al
bene della vita che ne erano oggetto.
L’autorizzazione e la concessione sono, per loro natura, provvedimenti che, dal
momento della loro adozione, si indirizzano ad un destinatario determinato, e la
cui efficacia lesiva - della sfera giuridica di altri soggetti - non può che
considerarsi con riferimento al tempo della loro adozione, in quanto, o
interferiscono, in tale momento, negativamente, su qualificate posizioni di
terzi, i quali sono dunque legittimati ad opporsi alla loro adozione e ad
impugnarli, una volta che siano stati illegittimamente adottati ,oppure, non
sussistendo tale interferenza originaria, impediscono che sul medesimo bene
della vita abbiano successivamente ad assumere giuridica rilevanza interessi
concorrenziali o incompatibili.
In altri termini, la circostanza che un soggetto – al tempo titolare di un mero
interesse di fatto – si ponga, in un momento successivo, come titolare di un
interesse pretensivo alla cui realizzazione sia di ostacolo il precedente
provvedimento, non gli conferisce anche, a posteriori, la titolarità
dell’interesse oppositivo che costituisce il presupposto stesso della
legittimazione ad agire in giudizio.
Vengono in gioco, infatti, come è stato rilevato dal resistente, differenti
principi, posti a tutela della posizione consolidata del destinatario del
provvedimento favorevole, la cui intangibilità è pur vero che soggiace
all’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione, ma si tratta, come
pure è noto, di una soggezione per la verità non scevra da limiti imposti
dall’ordinamento, quale la necessaria ponderazione del pubblico interesse
specifico in relazione al sacrificio imposto all’amministrato.
Se così non fosse, ne risulterebbe interamente compromessa la generalità delle
relazioni intercorrenti con le pubbliche amministrazioni, per l’assoluta
incertezza dalla quale sarebbero dominate le posizioni individuali derivanti dai
provvedimenti favorevoli, sempre in bilico, rispetto al sopravenire di interessi
di terzi contrastanti con il benefico accordato.
Non a caso, in tema di concessione, i procedimenti introducono il più delle
volte fasi propriamente volte a risolvere, all’interno del procedimento, i
problemi connessi alle ipotizzabili concorrenze e incompatibilità di interessi
altrui, e, in tema di autorizzazione vengono fatti salvi i diritti dei terzi,
nell’ottica, in ogni caso, della coesistenza di interessi oppositivi.
Non è invece coerente con le regole ed i principi generali che la posizione
legittimante si configuri in un momento successivo, per la stessa iniziativa del
terzo (esercizio della pretesa incompatibile), quasi che vi fosse un diritto
potestativo della generalità dei consociati di rimettere in discussione, in ogni
momento, il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione è intervenuta
favorevolmente, arricchendola di un qualche elemento o rimuovendo un ostacolo,
nella sfera giuridica di altro amministrato.
Sulla base di tali considerazioni deve essere negato che l’attuale appellante
fosse legittimato ad impugnare il provvedimento di rinnovo, sebbene avesse (di
fatto) interesse alla rimozione dell’atto.
Ne consegue, dunque che il capo di sentenza che dichiara, limitatamente alla
suddetta impugnazione, l’inammissibilità del ricorso di primo grado, deve essere
confermato, sia pure per tale differente ragione ostativa.
4.1. Ciò fa venir meno i profili di illegittimità derivata della autorizzazione
al potenziamento, investita, in primo grado da altre autonome censure che,
dichiarate infondate dal giudice di primo grado, non appaiono meritevoli, in
appello, di un difforme giudizio.
Ed invero, tre sono i profili di illegittimità sui quali si articolava, sul
punto, l’originaria impugnazione:
a) violazione dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 32 del 1998, per
mancata verifica dei requisiti di sicurezza sanitaria ed ambientale, di
competenza della ASL;
b) violazione dell’art. 45 del regolamento del codice della strada, che prevede
una distanza per gli accessi su strade extraurbane e secondarie non inferiore a
mt. 300;
c) mancanza di concessione edilizia per le opere assentite, non ritenendo
sufficiente, il ricorrente il mero assenso alla DIA per la ristrutturazione
dell’impianto.
4.2. La violazione di legge di cui al punto a) riguarda, come rilevato dal
giudice di primo grado, esclusivamente le autorizzazioni di nuovi impianti
G.P.L. per autotrazione, in deroga all’obbligo di chiusura degli impianti
preesistenti.
Obietta tuttavia l’appellante che l’oggetto specifico della norma transitoria
non esclude che, anche in caso di potenziamento degli impianti non in deroga, è
necessaria la verifica di conformità alle prescrizioni concernenti la sicurezza
sanitaria ambientale e stradale, ma trascura di indicare quale, nella specie,
debba essere la sequela procedimentale da seguire, contraddicendo se stesso
allorché rileva che gli accertamenti in parola riguardano non l’impianto, bensì
l’attività ed il suo modo di esercizio.
Orbene, per tale profilo assume rilievo, specificamente l’art. 1, comma 5, del
decreto legislativo n. 32, che richiede che la verifica sull’idoneità tecnica
degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale sia effettuata al
momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
Il collaudo è intervenuto, come documentato in atti in data 10 dicembre 2002,
anche relativamente al potenziamento con G.P.L., e alle date del 10 ottobre 2002
e 12 dicembre 2002 sono stati rilasciati i certificati di prevenzione incendi e
la licenza UTIF, cui era condizionato, in sede di collaudo, l’erogazione del
prodotto.
Altrettanto documentate sono le complessive certificazioni sanitarie richieste
per la messa a regime dell’impianto GPL ed in ogni caso il complesso degli
elementi di cui sopra si collocano in un momento successivo al rilascio
dell’autorizzazione, anche nella previsione normativa, cosicché la censura, in
quanto volta ad inficiare il provvedimento, appare del tutto fuor di luogo.
4.3. Per quanto concerne il punto b) correttamente è stato osservato dal giudice
di primo grado che il potenziamento non ha richiesto alcun nuovo accesso
all’impianto, cosicché non è possibile ricondurre la pretesa violazione della
norma regolamentare invocata al nuovo provvedimento.
L’appellante sembra voler sostenere che, nel momento in cui il potenziamento si
avvale delle preesistenti aperture, corresse l’obbligo dell’amministrazione di
accertare se gli accessi al distributore fossero conformi o meno alle
prescrizioni contenute nel regolamento del codice stradale.
La tesi non ha pregio in quanto, come è palese, nessuna norma prescrive che
debbano essere revisionati gli ingressi dei distributori installati
anteriormente alla entrata in vigore della norma invocata.
Quanto agli accessi preesistenti, essi sono stati concessi dall’’ANAS “a tempo
indeterminato a decorrere dall’1 luglio 1961” con decreto del 20 giugno 1961.
L’appellante trae argomento dalla clausola di durata contenuta al punto 1
dell’art. 6 del disciplinare sottoscritto in data 16 maggio 1961 (ventinove
anni) per sostenere che la licenza sarebbe scaduta.
E però, mentre è priva di ogni e qualsiasi supporto logico-giuridico
l’affermazione secondo cui la clausola di durata contenuta nel disciplinare
prevarrebbe sull’atto autoritativo (il decreto ANAS) emanato successivamente e
non impugnato dal destinatario (é vero, invece esattamene il contrario), omette
l’appellante di considerare che, nel suo stesso fascicolo documenti, depositato
in atti il 12 marzo 2004, si rinviene, in data 1 ottobre 2001, il parere
favorevole alla richiesta di potenziamento, dell’Ente nazionale per le strade,
Compartimento della viabilità del Lazio che, con riferimento al progetto
trasmesso ed approvato invoca il “rispetto di quanto contenuto nel disciplinare
di licenza ANAS che rimane valido a tutti gli effetti”, e già in data 20 ottobre
1997 il medesimo ente aveva espresso parere favorevole al rinnovo della
concessione, richiamando l’anzidetto disciplinare.
Risulta con ciò confermato che la clausola temporale contenuta nel disciplinare
è stata considerata non apposta dallo stesso Ente che è succeduto all’ANAS, e
ciò del tutto correttamente, attesa la prevalenza della differente volontà
manifestata nel provvedimento di licenza, di conferire all’autorizzazione una
durata a tempo indeterminato.
4.4. Per quanto infine concerne il preteso mancato rispetto della normativa
urbanistica, la trattazione in sentenza, con individuazione della normativa
applicabile, che ha indotto il giudice di primo grado a colludere per la
sufficienza della DIA, non esime la Sezione dal considerare la totale estraneità
del vizio rispetto al provvedimento impugnato.
4.5. Sulla base di quanto precede, indipendentemente dalla eccezione di
inammissibilità del controricorrente (il quale riferisce il difetto di
legittimazione attiva anche alla impugnazione dell’autorizzazione al
potenziamento dell’impianto) l’appello, anche per questa parte, deve essere
respinto.
5. In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere interamente
confermata, e l’appellante deve essere condannata al pagamento, in favore dei
resistenti, delle spese del giudizio che si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente
pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Condanna l’appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle
spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 (seimila/00) oltre
IVA e CPA da ripartirsi in ragione del 50% in favore di ciascuno dei resistenti
e cioè quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune e quanto ad €
3.000,00 (tremila/00) in favore del controricorrente;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 16 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta PRESIDENTE
Chiarenza Millemaggi Cogliani CONSIGLIERE Est
Goffredo Zaccardi CONSIGLIERE
Aldo Fera CONSIGLIERE
Claudio Marchitiello CONSIGLIERE
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
p. IL DIRIGENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani
F.to Raffaele Iannotta
F.to Rosi Graziano
F.to Livia Patroni Griffi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 30 AGOSTO 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica e edilizia - Concessioni ed autorizzazione - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Titolare di interesse pretensivo incompatibile - Legittimazione postuma - Inconfigurabilità. In tema di autorizzazione e concessione, la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale deve essere riconosciuta a chi sia titolare di interessi oppositivi coesistenti, con riferimento al momento in cui il provvedimento favorevole è stato emanato, e non anche al soggetto che, successivamente, si qualifichi come titolare di un interesse pretensivo incompatibile con il beneficio accordato ad altri, indipendentemente dalla sussistenza dell’interesse, di fatto, alla rimozione del provvedimento che costituisce impedimento alla realizzazione dell’interesse sostanziale cui il soggetto medesimo aspira e della cui esistenza sia venuto a conoscenza successivamente. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Soc. Punti Vendita Carburante c. Comune di Castelnuovo di Porto ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 16 aprile 2004), sentenza n 5655
2) Urbanistica e edilizia - Concessioni ed autorizzazione - Efficacia lesiva - Natura - Ricorso giurisdizionale - Posizioni qualificate di terzi - Legittimazione ad agire in giudizio – Presupposti e limiti - Fattispecie: Installazione di un nuovo impianto per la distribuzione di G.P.L.. L’autorizzazione e la concessione sono, per loro natura, provvedimenti che, dal momento della loro adozione, si indirizzano ad un destinatario determinato, e la cui efficacia lesiva - della sfera giuridica di altri soggetti - non può che considerarsi con riferimento al tempo della loro adozione, in quanto, o interferiscono, in tale momento, negativamente, su qualificate posizioni di terzi, i quali sono dunque legittimati ad opporsi alla loro adozione e ad impugnarli, una volta che siano stati illegittimamente adottati, oppure, non sussistendo tale interferenza originaria, impediscono che sul medesimo bene della vita abbiano successivamente ad assumere giuridica rilevanza interessi concorrenziali o incompatibili. In altri termini, la circostanza che un soggetto – al tempo titolare di un mero interesse di fatto – si ponga, in un momento successivo, come titolare di un interesse pretensivo alla cui realizzazione sia di ostacolo il precedente provvedimento, non gli conferisce anche, a posteriori, la titolarità dell’interesse oppositivo che costituisce il presupposto stesso della legittimazione ad agire in giudizio. Fattispecie: installazione di un nuovo impianto per la distribuzione di G.P.L. ad insufficiente distanza dall’impianto di carburante potenziato (sulla sola base della progettazione presentata dall’interessata e senza alcuna istruttoria sullo stato di fatto e di diritto di altri impianti). Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Soc. Punti Vendita Carburante c. Comune di Castelnuovo di Porto ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 16 aprile 2004), sentenza n 5655
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