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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8754/03, proposto da SLED s.p.a. e I.B.I.
Idrobioimpianti s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
rappresentate e difese dall’avv. Mario Salvi, e con lo stesso elettivamente
domiciliate in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 (studio Grez),
contro
il Consorzio A.S.I. della Sardegna Centrale, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Mereu, ed
elettivamente domiciliato in Roma, v. E.Q. Visconti n. 20 (studio M.S. Masini),
e nei confronti
della Eurodepuratori Sarda s.p.a., per sé e quale capogruppo della costituenda
ATI con Ma.Co.Ge. s.r.l., Mastio G. – Edilizia L.P.L. s.n.c., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bartolomeo ed
Enrico Salone, ed elettivamente domiciliata in Roma, v. Portuense n. 104 (sig.ra
De Angelis), appellante incidentale;
della Zani Acentro Ambiente s.p.a., per sé e quale capogruppo della costituenda
ATI con Società Cooperativa Edile Orani a r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Macciotta, ed
elettivamente domiciliata in Roma, v.le Liegi n. 10 (studio Turano), appellante
incidentale,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 28 luglio
2003, n. 924, resa inter partes, con la quale sono stati dichiarati
inammissibili i ricorsi proposti dalle attuali appellanti principali, nonché
dalla Zani Acentro, rispettivamente avverso la propria esclusione dalla gara, di
cui al pubblico incanto del 24 gennaio 2003, indetta dal Consorzio A.S.I. della
Sardegna Centrale per l’assegnazione dei lavori di adeguamento funzionale
dell’impianto di depurazione consortile presso l’agglomerato industriale di
Ottana, e avverso la riammissione in gara dell’ATI Eurodepuratori, già esclusa
dalla Commissione di gara nella seduta del 26 febbraio 2003.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Consorzio A.S.I.
Sardegna Centrale, nonché della Eurodepuratori Sarda e della Zani Acentro
Ambiente, anche come capogruppo delle rispettive A.T.I., appellanti incidentali;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n. 175, pubblicato il 3 marzo
2004;
Relatore alla pubblica udienza del 2 marzo 2004 il Consigliere Gerardo
Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Vittoria e Masini, su delega,
rispettivamente, degli avv.ti Salvi e Mereu;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso n. 504/03, proposto dinanzi al TAR della Sardegna, le odierne
ricorrenti principali esponevano di aver partecipato, in vista di una
costituenda ATI, alla gara per pubblico incanto indetta dal Consorzio A.S.I.
della Sardegna Centrale per l’assegnazione dei lavori di adeguamento funzionale
dell’impianto di depurazione consortile presso l’agglomerato industriale di
Ottana, con importo a base di gara di € 5.227.727,96, da aggiudicarsi al prezzo
più basso.
A tal fine presentavano la loro offerta corredata della polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi inerenti la partecipazione alla gara, secondo quanto previsto dall’articolo 30 della legge n. 109/94, nella misura dell’1% consentita dall’articolo 8, comma 11 quater, della medesima legge per le imprese in possesso di certificazione di qualità.
Senonché, nella polizza presentata veniva trascritto l’importo di € 52.273,00 anziché quello (corretto) di € 52.277,00.
Per tale motivo, dunque, ovvero per importo cauzionale insufficiente, le ricorrenti venivano escluse dalla gara.
Malgrado il tempestivo inoltro di una dichiarazione della compagnia assicurativa a conferma della totale copertura dell’importo richiesto di € 52.277,00, l’esclusione dalla gara veniva ribadita dal Consorzio appaltante.
2. Di qui il ricorso di prime cure, affidato ai seguenti motivi:
1) Eccesso di potere, illogicità ed
irragionevolezza: con riguardo all’esiguità della differenza tra quanto prestato
e quanto richiesto;
2) Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza: per non essersi
considerato che l’importo segnato sulla polizza presentata con l’offerta era il
frutto di un mero errore di trascrizione, prontamente sanato dalla stessa
compagnia di assicurazione.
Concludevano quindi le ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per effetto della partecipazione alla gara e per il mancato utile (quantificati nel 10% dell’importo complessivo dei lavori).
Con ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti impugnavano anche i verbali di gara del 26 febbraio e del 14 marzo 2003, e la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio A.S.I. della Sardegna Centrale n. 27 del 27 febbraio 2003, con la quale era stata disposta la riammissione in gara dell’ATI Eurodepuratori Sarda S.p.a.
Ad avviso delle ricorrenti, infatti, la decisione del Consorzio di escluderle per l’errore di minimo rilievo sopra ricordato sarebbe stata illegittima anche per contraddittorietà e disparità di trattamento, una volta rapportata alla decisione di riammettere la Eurodepuratori Sarda S.p.a., in un primo momento esclusa con riguardo al contenuto della dichiarazione di cui all’articolo 75 del DPR n. 554/99. Inoltre, a differenza di quanto accaduto per Eurodepuratori, il Consorzio non avrebbe neppure considerato i chiarimenti forniti dalla Sled.
3. Con separato ricorso (n. 693/2003), anche la costituenda ATI Zani Acentro
Ambiente S.p.a. – Società Cooperativa Edile Orani a r.l., parimenti partecipante
alla gara, impugnava il provvedimento di riammissione alla gara della
Eurodepuratori Sarda S.p.a.
4. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, i menzionati ricorsi,
riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sono stati dichiarati
entrambi inammissibili, non potendo le società ricorrenti conseguire alcuna
utilità concreta da un’eventuale sentenza di accoglimento dei gravami, atteso
che le offerte della SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti S.r.l. e quella della
Eurodepuratori Sarda S.p.a. – MA.CO.GE.S.r.l. – Mastio Giuseppe Edilizia s.n.c.,
integrando i maggiori ribassi (SLED S.p.a.: 27,103%; Eurodepuratori Sarda:
26,391 %), erano destinate a restare comunque escluse dalla gara, causa
l’applicazione del meccanismo del taglio delle ali nell’ambito della procedura
di individuazione delle offerte anomale (in tal senso, dunque, era carente di
interesse anche il ricorso proposto, avverso la riammissione della
Eurodepuratori, dalla costituenda ATI Zani Acentro Ambiente S.p.a., titolare del
terzo maggiore ribasso: 26,16 %).
5. La Sled s.p.a, unitamente alla IBI s.r.l., ha interposto l’appello principale
in trattazione avverso la predetta pronunzia, lamentando la palese erroneità del
giudizio di inammissibilità reso nel primo grado di giudizio e comunque
riproponendo integralmente le censure di merito proposte originariamente con
l’atto introduttivo e i motivi aggiunti, comprensivamente della domanda
risarcitoria.
6. L’intimato Consorzio A.S.I. si è costituito in giudizio per resistere
all’appello.
Altrettanto ha fatto la Eurodepuratori, che ha promosso appello incidentale a
titolo cautelativo, circa l’affermazione contenuta nella sentenza appellata in
ordine alla doverosità dell’esclusione anche dell’ATI di riferimento, ed ha
resistito, a sua volta, nel merito (relativamente alla riproposizione dei motivi
di prime cure) all’appello incidentale della Zani.
Quest’ultima, con il gravame incidentale, ha chiesto, in particolare, la riforma
della sentenza impugnata nella parte in cui ha giudicato inammissibile il
ricorso introduttivo di pertinenza, riproponendo, come accennato, le censure
originarie.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2004 il ricorso in appello è stato introitato
per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello principale promosso da SLED ed IBI merita accoglimento.
2. Giova, al fine anche di chiarire la posizione giuridico-processuale delle
parti nell’attuale controversia, ripercorrere l’iter logico-argomentativo
seguito dai primi giudici.
Il TAR Sardegna ha inquadrato la fattispecie sottoposta al suo vaglio nei termini di cui appresso.
L’appalto di lavori in questione, di importo a base d’asta di € 5.227.727,96 e da aggiudicarsi mediante pubblico incanto col criterio del prezzo più basso, trova la sua disciplina regolatrice, quanto alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, nell’art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come da ultimo modificato dall’art. 7, comma 1, lett. n), della legge 1° agosto 2002 n. 166 (c.d. Merloni-quater), espressamente richiamato sia dal bando che dal disciplinare di gara, che testualmente recita (per quanto qui interessa): “(…) l’amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media…”.
L’anzidetto meccanismo prevede, quindi, l’eliminazione del 10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso (c.d. taglio delle ali); ciò al fine di evitare, nella determinazione della soglia di anomalia, il prodursi di effetti distorsivi determinati dalle offerte marginali.
In giurisprudenza, evidenzia sempre il Collegio di prime cure, si è altresì precisato che detta esclusione va effettuata sul totale delle offerte ammesse e ha effetto sia riguardo alla determinazione della media aritmetica delle offerte, che all’individuazione dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla media.
In sostanza, il procedimento di individuazione della migliore offerta si
snoderebbe, per quanto qui rileva, nelle seguenti fasi:
a) formazione dell’elenco delle offerte ammesse;
b) calcolo del 10% delle offerte ammesse (arrotondato all’unità superiore);
c) eliminazione in tale percentuale delle offerte di maggiore e di minore
ribasso.
Alla stregua dell’esigenza di verificare la sussistenza dell’interesse
all’impugnazione delle società originariamente ricorrenti (Sled e Zani), il
primo Collegio ha preso le mosse dalla graduatoria delle offerte ammesse (in
ordine decrescente di ribasso), che vedeva le ditte partecipanti così
posizionate:
1) SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti S.r.l. 27,103%
2) ATI Eurodepuratori Sarda – Mastio G., (…) 26,391
3) Ati Zani Acentro Ambiente S.p.a. 26,16
4) ATI COME.CAR S.r.l. – CAP S.r.l. 25,41
5) ATI Putignano Giovanni & Figli S.r.l. (…) 25,23
6) ATI Officina Turritana (…) 25,158
7) Antonio e Raffaele GIUZIO s.r.l. 24,68
8) ATi Franco Giuseppe s.r.l. (…) 23,145
9) SO.TE.CO. s.r.l. 23,08
10) GEA S.p.a. 22,873
11) IDROTECNICA s.r.l. 21,56
12) ATI Sideridraulic Sistem S.p.a (…) 20,694
13) ATI Torricelli s.r.l. – CONSCOOP 19,03
14) ATI Galva S.p.a. – Sogeim S.r.l. 18,853
15) SARFATI S.p.a. 18,60
16) C.C.C. S.p.a. 17,053
17) ECOVENETA S.P.A. 16,38
18) ATI BGR s.r.l. – GIDA S.n.c. 15,80
19) DI VINCENZO S.p.a 10,512
20) ONDEO Degremont S.p.a. 9,91.
Sull’anzidetto elenco, alla luce del procedimento previsto dall’art. 21, comma 1
bis, citato, va operato il taglio delle ali nella misura del 10% dei maggiori
ribassi e del 10% dei minori ribassi (cioè, essendo pervenute 20 offerte, vanno
eliminati i due maggiori ribassi ed i due minori ribassi).
3. Il punto chiave, oggetto delle vibrate censure delle appellanti principali (Sled-Ibi),
è costituito dalle conclusioni che ne ha tratto il Tribunale di prima istanza:
“Ne deriva che le offerte della SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti S.r.l. e
quella della Eurodepuratori Sarda S.p.a. – MA.CO.GE.S.r.l. – Mastio Giuseppe
Edilizia s.n.c., integrando i maggiori ribassi, restano comunque escluse dalla
gara”.
Di qui l’impugnata pronunzia di
doppia declaratoria di inammissibilità:
a) l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto dalla
costituenda ATI SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti S.r.l. (n. 504/03) contro
la sua esclusione dalla gara in quanto, anche ove conseguisse l’ammissione, per
quanto sopra accertato, dovrebbe comunque esserne esclusa.
b) l’inammissibilità, parimenti per carenza d’interesse, del ricorso proposto
dalla Zani Acentro Ambiente S.p.a. – Società Cooperativa Edile Orani a r.l. (n.
693/03), volto a contestare la riammissione dell’ATI Eurodepuratori Sarda S.p.a.
– MA.CO.GE.S.r.l. – Mastio Giuseppe Edilizia s.n.c., in quanto, per le stesse
ragioni, anche tale ultima associazione dovrebbe essere comunque esclusa dalla
gara rientrando nel taglio delle ali.
4. Orbene, tutto ciò premesso, hanno ragione le appellanti principali a
lamentare che dal c.d. taglio delle ali non può derivare automaticamente
l’esclusione delle offerte rientranti nel detto 10 % di quelle presentate e
quindi non computate ai fini della media aritmetica di individuazione della
soglia di anomalia.
L’esclusione automatica di un’offerta da una gara di appalto è stata, in
effetti, limitata nel nostro ordinamento a casi del tutto specifici,
conformemente ai dettami della normativa comunitaria, e tra essi non è
ricompreso il caso di specie.
La procedura di “taglio delle ali” è finalizzata al calcolo della media
aritmetica, non all’esclusione automatica di alcune partecipanti alla gara (a
cui, del resto, non si fa alcun cenno nemmeno nel bando), relativamente alle
quali, nondimeno (anche se dunque rientranti nel 10% escluso dal computo della
media delle offerte), non può considerarsi preclusa una valutazione di congruità
delle giustificazioni rese in ordine ai prezzi offerti.
Individuata, dunque, la soglia di anomalia grazie all’indicata procedura,
l’offerta dell’ATI Sled-Ibi, superando essa per prima la detta soglia, doveva
essere sottoposta al procedimento di verifica della congruità e non di certo
automaticamente esclusa.
Le offerte del tipo di quella presentata dalle reclamanti, nell’ambito - come
nella fattispecie (importo a base d’asta superiore a 5 milioni di €) - di un
appalto di lavori che si colloca al di sopra della soglia comunitaria, vengono
solo fittiziamente escluse, attraverso il c.d. taglio delle ali, nella prima
fase del calcolo della soglia di anomalia (e cioè, quella ordinata al computo
della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse),
restando peraltro irrilevanti anche ai fini della successiva fase del calcolo,
tesa a determinare lo scarto medio dei ribassi percentuali che superano la detta
media (Cons. Stato, V, 11 luglio 2001, n. 3861).
La pronunzia di inammissibilità formulata dal TAR con riguardo al ricorso Sled,
proposto avverso il provvedimento della propria esclusione, va, pertanto,
riformata (il percorso logico-giuridico è stato incidentalmente contestato anche
dalla Eurodepuratori, salvo quanto appresso si dirà circa la procedibilità del
rispettivo atto di appello, atteso che il TAR sardo, nell’affermare
l’inammissibilità anche del ricorso proposto dalla Zani contro la riammissione
della stessa Eurodepuratori, ha affermato che anche l’offerta di quest’ultima
andava “comunque esclusa dalla gara rientrando nel taglio delle ali”). Né può
sostenersi che spettava alle appellanti principali medesime dimostrare, ai fini
dell’interesse a ricorrere, surrogandosi alle valutazioni tecnico-discrezionali
della stazione appaltante, che l’eventuale giudizio di congruità si sarebbe
concluso in termini effettivamente positivi, tali da determinare
l’aggiudicazione della gara.
Applicandosi de plano la versione vigente dell’art. 21, comma 1-bis, della l.
109/94, risulta chiaro, in definitiva, che negli appalti sopra-soglia,
individuate le offerte anomale secondo la procedura delineata nel primo periodo
del predetto comma (e quindi in virtù dell’esclusione fittizia delle così dette
ali estreme ai fini del computo aritmetico della media), tutte le offerte
anomale vanno obbligatoriamente sottoposte a verifica, comprensivamente di
quelle che si collocano nelle così dette ali superiori, essendo riservata, come
chiarito dall’ultimo periodo del comma citato, l’esclusione automatica delle
offerte (almeno cinque) sospette di anomalia ai soli appalti di lavori pubblici
di importo inferiore alla soglia comunitaria.
5. E del resto a tali principi si è correttamente conformata la Commissione di
gara (cfr. verbale del 14 marzo 2003), la quale, però, dapprima aveva escluso
l’offerta Sled-Ibi per i profili che ora occorre analizzare.
Di qui la necessità per l’odierno Collegio di procedere alla disamina, nel
merito, delle censure dedotte dalle attuali appellanti principali nel primo
grado di giudizio, peraltro integralmente riproposte con il gravame in
trattazione.
Le appellanti principali, destinate a costituirsi in ATI, sono state escluse
dalla gara poiché la polizza di cauzione offerta in garanzia (equivalente all’1%
dell’importo di € 5.227.727,96) riportava un capitale assicurato di € 52.273,00,
invece di € 52.277,00, ovvero un minor importo, rispetto al dovuto, di soli €
4,00.
Tale discrasia non può che essere ricondotta, in effetti, ad un mero errore di
trascrizione dell’importo sulla polizza, considerando anche che, come
tempestivamente indicato dalla stessa ditta Sled, e confermato dall’impresa di
assicurazioni, l’importo del premio versato (€ 119,20) è esattamente relazionato
al capitale assicurato di € 52.277,00.
Non a caso, rilevato tale errore di trascrizione, la Sled, mandataria della
costituenda ATI, ha fornito in data 27 febbraio 2003, prima quindi dell’apertura
delle buste contenenti le offerte (fissata per il 14 marzo 2003), chiarimenti
adeguatamente supportati dalla dichiarazione della compagnia assicuratrice, che
attestava l’errore e precisava che il capitale assicurato era in effetti di €
52.277,00.
Il giorno successivo (28 febbraio 2003), la Sled, avuta notizia dell’esclusione,
ha chiesto, inoltre, di riesaminare la propria posizione e quindi di essere
riammessa alla gara in argomento, allegando ulteriore dichiarazione dell’impresa
assicuratrice.
Ciò nonostante, con assoluto (ed ingiustificato) formalismo, la Commissione di
gara è pervenuta alla decisione di escludere le reclamanti atteso che la
cauzione provvisoria prevista nel bando e nel disciplinare di gara “non è stata
tratta per l’importo corretto”.
Orbene, alla luce di quanto sopra riportato ed in disparte l’eventuale disparità
rispetto al trattamento riservato all’Eurodepuratori, riammessa alla gara visto
che l’irregolarità commessa aveva carattere meramente formale e non alterava la
parità di condizioni tra i concorrenti, emerge, senza dubbio, che un così banale
e lampante errore di trascrizione, svelatosi quando le buste delle offerte non
erano state ancora aperte, non poteva comportare le conseguenze (espulsive)
lamentate.
Solo un approccio ingiustificatamente formalistico, infatti, ha consentito di
sottrarre alla gara imprese che, in possesso dei requisiti di partecipazione,
sono incorse in un errore materiale, in occasione della tempestiva produzione
dei documenti, agevolmente rilevabile dall’Ente appaltante e comunque
tempestivamente segnalato dagli stessi interessati mediante formali precisazioni
rese in appendice alla polizza da parte della compagnia assicuratrice (senza
dunque alcuna polizza integrativa, modificativa o sostitutiva della cauzione
originariamente fissata).
6. L’appello merita nei suddetti termini accoglimento ed analogo responso va
riservato al ricorso presentato in prime cure dalle odierne appellanti
principali, senza che possa darsi seguito però, allo stato, alla richiesta
risarcitoria, in assenza della previa valutazione delle giustificazioni relative
all’offerta, sospetta di anomalia, presentata dalle stesse ricorrenti.
7. Quanto agli appelli incidentali, presentati dalla Eurodepuratori e dalla Zani
Acentro Ambiente, gli ulteriori sviluppi in punto di fatto resi noti dal
Consorzio ASI intimato appaiono decisivi ai fini della pronunzia dell’improcedibilità
per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Nelle more del giudizio, infatti, le giustificazioni di anomalia delle offerte
presentate da entrambe le ATI di riferimento non sono state valutate
positivamente, con conseguente loro esclusione e definitiva aggiudicazione della
gara di appalto all’ATI Franco Giuseppe.
La definitiva esclusione dei detti raggruppamenti, sulla base di provvedimenti
autonomamente impugnabili in esito alla verifica dell’anomalia dell’offerta,
comporta l’obiettivo venir meno dell’interesse a veder decisi i gravami
incidentalmente proposti, dovendosi rappresentare, tra l’altro, che la Zani
Acentro ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto in primo grado avverso la riammissione alla
gara della Eurodepuratori, intervenuta prima del procedimento di verifica
dell’anomalia delle offerte, poi conclusosi – come accennato - con l’esclusione
di entrambe e che la Eurodepuratori ha, a sua volta, appellato incidentalmente
la sentenza del TAR Sardegna nella parte in cui si sarebbe affermata la doverosa
esclusione automatica della sua offerta dalla gara per il solo fatto di ricadere
nelle c.d. ali superiori (sulla base di un ragionamento generale non condiviso,
come visto, dalla Sezione con riferimento all’appello principale proposto da
Sled-Ibi), mentre poi l’esclusione definitiva, come accennato, è derivata dal
mancato superamento della verifica di anomalia.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello principale va
accolto e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, va accolto il
ricorso di primo grado ad istanza Sled-Ibi, con conseguente annullamento del
provvedimento di esclusione dalla gara delle medesime, mentre entrambi gli
appelli incidentali vanno dichiarati improcedibili.
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese dei due
gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando, accoglie l’appello principale e per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 504/03.
Dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti dall’ATI Eurodepuratori
Sarda e dall’ATI Zani Acentro Ambiente.
Compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 2 marzo
2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera
di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Dirigente
f.to Gerardo Mastrandrea f.to
Raffaele Iannotta
f.to Livia Patroni Griffi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 30 AGOSTO 2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
1) Appalti - Appalto di lavori da aggiudicarsi mediante pubblico incanto col criterio del prezzo più basso - Disciplina - Calcolo aritmetico della media - Eliminazione del 10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso (c.d. taglio delle ali) - Effetti distorsivi determinati dalle offerte marginali. L’appalto di lavori da aggiudicarsi mediante pubblico incanto col criterio del prezzo più basso, trova la sua disciplina regolatrice, quanto alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, nell’art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come da ultimo modificato dall’art. 7, comma 1, lett. n), della legge 1° agosto 2002 n. 166 (c.d. Merloni-quater), espressamente richiamato sia dal bando che dal disciplinare di gara, che testualmente recita (per quanto qui interessa): “(…) l’amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media…”. L’anzidetto meccanismo prevede, quindi, l’eliminazione del 10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso (c.d. taglio delle ali); ciò al fine di evitare, nella determinazione della soglia di anomalia, il prodursi di effetti distorsivi determinati dalle offerte marginali. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 2 marzo 2004), sentenza n 5656
2) Appalti - Appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria - Offerte anomale - Appalti sopra-soglia - Computo aritmetico della media - Esclusione automatica delle offerte - Art. 21, c 1-bis, l. 109/94 e s.m.. Applicandosi de plano la versione vigente dell’art. 21, comma 1-bis, della l. 109/94, risulta chiaro, che negli appalti sopra-soglia, individuate le offerte anomale secondo la procedura delineata nel primo periodo del predetto comma (e quindi in virtù dell’esclusione fittizia delle così dette ali estreme ai fini del computo aritmetico della media), tutte le offerte anomale vanno obbligatoriamente sottoposte a verifica, comprensivamente di quelle che si collocano nelle così dette ali superiori, essendo riservata, come chiarito dall’ultimo periodo del comma citato, l’esclusione automatica delle offerte (almeno cinque) sospette di anomalia ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 2 marzo 2004), sentenza n 5656
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