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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 2 marzo 2004), Sentenza n 5656

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 8754/03, proposto da SLED s.p.a. e I.B.I. Idrobioimpianti s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Mario Salvi, e con lo stesso elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 (studio Grez),
contro
il Consorzio A.S.I. della Sardegna Centrale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Mereu, ed elettivamente domiciliato in Roma, v. E.Q. Visconti n. 20 (studio M.S. Masini),
e nei confronti
della Eurodepuratori Sarda s.p.a., per sé e quale capogruppo della costituenda ATI con Ma.Co.Ge. s.r.l., Mastio G. – Edilizia L.P.L. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bartolomeo ed Enrico Salone, ed elettivamente domiciliata in Roma, v. Portuense n. 104 (sig.ra De Angelis), appellante incidentale;
della Zani Acentro Ambiente s.p.a., per sé e quale capogruppo della costituenda ATI con Società Cooperativa Edile Orani a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Macciotta, ed elettivamente domiciliata in Roma, v.le Liegi n. 10 (studio Turano), appellante incidentale,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna 28 luglio 2003, n. 924, resa inter partes, con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dalle attuali appellanti principali, nonché dalla Zani Acentro, rispettivamente avverso la propria esclusione dalla gara, di cui al pubblico incanto del 24 gennaio 2003, indetta dal Consorzio A.S.I. della Sardegna Centrale per l’assegnazione dei lavori di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione consortile presso l’agglomerato industriale di Ottana, e avverso la riammissione in gara dell’ATI Eurodepuratori, già esclusa dalla Commissione di gara nella seduta del 26 febbraio 2003.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Consorzio A.S.I. Sardegna Centrale, nonché della Eurodepuratori Sarda e della Zani Acentro Ambiente, anche come capogruppo delle rispettive A.T.I., appellanti incidentali;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n. 175, pubblicato il 3 marzo 2004;
Relatore alla pubblica udienza del 2 marzo 2004 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Vittoria e Masini, su delega, rispettivamente, degli avv.ti Salvi e Mereu;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO


1. Con ricorso n. 504/03, proposto dinanzi al TAR della Sardegna, le odierne ricorrenti principali esponevano di aver partecipato, in vista di una costituenda ATI, alla gara per pubblico incanto indetta dal Consorzio A.S.I. della Sardegna Centrale per l’assegnazione dei lavori di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione consortile presso l’agglomerato industriale di Ottana, con importo a base di gara di € 5.227.727,96, da aggiudicarsi al prezzo più basso.

A tal fine presentavano la loro offerta corredata della polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi inerenti la partecipazione alla gara, secondo quanto previsto dall’articolo 30 della legge n. 109/94, nella misura dell’1% consentita dall’articolo 8, comma 11 quater, della medesima legge per le imprese in possesso di certificazione di qualità.

Senonché, nella polizza presentata veniva trascritto l’importo di € 52.273,00 anziché quello (corretto) di € 52.277,00.

Per tale motivo, dunque, ovvero per importo cauzionale insufficiente, le ricorrenti venivano escluse dalla gara.

Malgrado il tempestivo inoltro di una dichiarazione della compagnia assicurativa a conferma della totale copertura dell’importo richiesto di € 52.277,00, l’esclusione dalla gara veniva ribadita dal Consorzio appaltante.


2. Di qui il ricorso di prime cure, affidato ai seguenti motivi:

1) Eccesso di potere, illogicità ed irragionevolezza: con riguardo all’esiguità della differenza tra quanto prestato e quanto richiesto;
2) Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza: per non essersi considerato che l’importo segnato sulla polizza presentata con l’offerta era il frutto di un mero errore di trascrizione, prontamente sanato dalla stessa compagnia di assicurazione.

Concludevano quindi le ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per effetto della partecipazione alla gara e per il mancato utile (quantificati nel 10% dell’importo complessivo dei lavori).

Con ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti impugnavano anche i verbali di gara del 26 febbraio e del 14 marzo 2003, e la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio A.S.I. della Sardegna Centrale n. 27 del 27 febbraio 2003, con la quale era stata disposta la riammissione in gara dell’ATI Eurodepuratori Sarda S.p.a.

Ad avviso delle ricorrenti, infatti, la decisione del Consorzio di escluderle per l’errore di minimo rilievo sopra ricordato sarebbe stata illegittima anche per contraddittorietà e disparità di trattamento, una volta rapportata alla decisione di riammettere la Eurodepuratori Sarda S.p.a., in un primo momento esclusa con riguardo al contenuto della dichiarazione di cui all’articolo 75 del DPR n. 554/99. Inoltre, a differenza di quanto accaduto per Eurodepuratori, il Consorzio non avrebbe neppure considerato i chiarimenti forniti dalla Sled.


3. Con separato ricorso (n. 693/2003), anche la costituenda ATI Zani Acentro Ambiente S.p.a. – Società Cooperativa Edile Orani a r.l., parimenti partecipante alla gara, impugnava il provvedimento di riammissione alla gara della Eurodepuratori Sarda S.p.a.


4. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, i menzionati ricorsi, riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sono stati dichiarati entrambi inammissibili, non potendo le società ricorrenti conseguire alcuna utilità concreta da un’eventuale sentenza di accoglimento dei gravami, atteso che le offerte della SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti S.r.l. e quella della Eurodepuratori Sarda S.p.a. – MA.CO.GE.S.r.l. – Mastio Giuseppe Edilizia s.n.c., integrando i maggiori ribassi (SLED S.p.a.: 27,103%; Eurodepuratori Sarda: 26,391 %), erano destinate a restare comunque escluse dalla gara, causa l’applicazione del meccanismo del taglio delle ali nell’ambito della procedura di individuazione delle offerte anomale (in tal senso, dunque, era carente di interesse anche il ricorso proposto, avverso la riammissione della Eurodepuratori, dalla costituenda ATI Zani Acentro Ambiente S.p.a., titolare del terzo maggiore ribasso: 26,16 %).


5. La Sled s.p.a, unitamente alla IBI s.r.l., ha interposto l’appello principale in trattazione avverso la predetta pronunzia, lamentando la palese erroneità del giudizio di inammissibilità reso nel primo grado di giudizio e comunque riproponendo integralmente le censure di merito proposte originariamente con l’atto introduttivo e i motivi aggiunti, comprensivamente della domanda risarcitoria.


6. L’intimato Consorzio A.S.I. si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
Altrettanto ha fatto la Eurodepuratori, che ha promosso appello incidentale a titolo cautelativo, circa l’affermazione contenuta nella sentenza appellata in ordine alla doverosità dell’esclusione anche dell’ATI di riferimento, ed ha resistito, a sua volta, nel merito (relativamente alla riproposizione dei motivi di prime cure) all’appello incidentale della Zani.
Quest’ultima, con il gravame incidentale, ha chiesto, in particolare, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha giudicato inammissibile il ricorso introduttivo di pertinenza, riproponendo, come accennato, le censure originarie.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2004 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.


DIRITTO


1. L’appello principale promosso da SLED ed IBI merita accoglimento.


2. Giova, al fine anche di chiarire la posizione giuridico-processuale delle parti nell’attuale controversia, ripercorrere l’iter logico-argomentativo seguito dai primi giudici.

Il TAR Sardegna ha inquadrato la fattispecie sottoposta al suo vaglio nei termini di cui appresso.

L’appalto di lavori in questione, di importo a base d’asta di € 5.227.727,96 e da aggiudicarsi mediante pubblico incanto col criterio del prezzo più basso, trova la sua disciplina regolatrice, quanto alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, nell’art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come da ultimo modificato dall’art. 7, comma 1, lett. n), della legge 1° agosto 2002 n. 166 (c.d. Merloni-quater), espressamente richiamato sia dal bando che dal disciplinare di gara, che testualmente recita (per quanto qui interessa): “(…) l’amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media…”.

L’anzidetto meccanismo prevede, quindi, l’eliminazione del 10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso (c.d. taglio delle ali); ciò al fine di evitare, nella determinazione della soglia di anomalia, il prodursi di effetti distorsivi determinati dalle offerte marginali.

In giurisprudenza, evidenzia sempre il Collegio di prime cure, si è altresì precisato che detta esclusione va effettuata sul totale delle offerte ammesse e ha effetto sia riguardo alla determinazione della media aritmetica delle offerte, che all’individuazione dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla media.


In sostanza, il procedimento di individuazione della migliore offerta si snoderebbe, per quanto qui rileva, nelle seguenti fasi:
a) formazione dell’elenco delle offerte ammesse;
b) calcolo del 10% delle offerte ammesse (arrotondato all’unità superiore);
c) eliminazione in tale percentuale delle offerte di maggiore e di minore ribasso.


Alla stregua dell’esigenza di verificare la sussistenza dell’interesse all’impugnazione delle società originariamente ricorrenti (Sled e Zani), il primo Collegio ha preso le mosse dalla graduatoria delle offerte ammesse (in ordine decrescente di ribasso), che vedeva le ditte partecipanti così posizionate:
1) SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti S.r.l. 27,103%
2) ATI Eurodepuratori Sarda – Mastio G., (…) 26,391
3) Ati Zani Acentro Ambiente S.p.a. 26,16
4) ATI COME.CAR S.r.l. – CAP S.r.l. 25,41
5) ATI Putignano Giovanni & Figli S.r.l. (…) 25,23
6) ATI Officina Turritana (…) 25,158
7) Antonio e Raffaele GIUZIO s.r.l. 24,68
8) ATi Franco Giuseppe s.r.l. (…) 23,145
9) SO.TE.CO. s.r.l. 23,08
10) GEA S.p.a. 22,873
11) IDROTECNICA s.r.l. 21,56
12) ATI Sideridraulic Sistem S.p.a (…) 20,694
13) ATI Torricelli s.r.l. – CONSCOOP 19,03
14) ATI Galva S.p.a. – Sogeim S.r.l. 18,853
15) SARFATI S.p.a. 18,60
16) C.C.C. S.p.a. 17,053
17) ECOVENETA S.P.A. 16,38
18) ATI BGR s.r.l. – GIDA S.n.c. 15,80
19) DI VINCENZO S.p.a 10,512
20) ONDEO Degremont S.p.a. 9,91.


Sull’anzidetto elenco, alla luce del procedimento previsto dall’art. 21, comma 1 bis, citato, va operato il taglio delle ali nella misura del 10% dei maggiori ribassi e del 10% dei minori ribassi (cioè, essendo pervenute 20 offerte, vanno eliminati i due maggiori ribassi ed i due minori ribassi).


3. Il punto chiave, oggetto delle vibrate censure delle appellanti principali (Sled-Ibi), è costituito dalle conclusioni che ne ha tratto il Tribunale di prima istanza: “Ne deriva che le offerte della SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti S.r.l. e quella della Eurodepuratori Sarda S.p.a. – MA.CO.GE.S.r.l. – Mastio Giuseppe Edilizia s.n.c., integrando i maggiori ribassi, restano comunque escluse dalla gara”.

Di qui l’impugnata pronunzia di doppia declaratoria di inammissibilità:
a) l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto dalla costituenda ATI SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti S.r.l. (n. 504/03) contro la sua esclusione dalla gara in quanto, anche ove conseguisse l’ammissione, per quanto sopra accertato, dovrebbe comunque esserne esclusa.
b) l’inammissibilità, parimenti per carenza d’interesse, del ricorso proposto dalla Zani Acentro Ambiente S.p.a. – Società Cooperativa Edile Orani a r.l. (n. 693/03), volto a contestare la riammissione dell’ATI Eurodepuratori Sarda S.p.a. – MA.CO.GE.S.r.l. – Mastio Giuseppe Edilizia s.n.c., in quanto, per le stesse ragioni, anche tale ultima associazione dovrebbe essere comunque esclusa dalla gara rientrando nel taglio delle ali.


4. Orbene, tutto ciò premesso, hanno ragione le appellanti principali a lamentare che dal c.d. taglio delle ali non può derivare automaticamente l’esclusione delle offerte rientranti nel detto 10 % di quelle presentate e quindi non computate ai fini della media aritmetica di individuazione della soglia di anomalia.
L’esclusione automatica di un’offerta da una gara di appalto è stata, in effetti, limitata nel nostro ordinamento a casi del tutto specifici, conformemente ai dettami della normativa comunitaria, e tra essi non è ricompreso il caso di specie.
La procedura di “taglio delle ali” è finalizzata al calcolo della media aritmetica, non all’esclusione automatica di alcune partecipanti alla gara (a cui, del resto, non si fa alcun cenno nemmeno nel bando), relativamente alle quali, nondimeno (anche se dunque rientranti nel 10% escluso dal computo della media delle offerte), non può considerarsi preclusa una valutazione di congruità delle giustificazioni rese in ordine ai prezzi offerti.
Individuata, dunque, la soglia di anomalia grazie all’indicata procedura, l’offerta dell’ATI Sled-Ibi, superando essa per prima la detta soglia, doveva essere sottoposta al procedimento di verifica della congruità e non di certo automaticamente esclusa.
Le offerte del tipo di quella presentata dalle reclamanti, nell’ambito - come nella fattispecie (importo a base d’asta superiore a 5 milioni di €) - di un appalto di lavori che si colloca al di sopra della soglia comunitaria, vengono solo fittiziamente escluse, attraverso il c.d. taglio delle ali, nella prima fase del calcolo della soglia di anomalia (e cioè, quella ordinata al computo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse), restando peraltro irrilevanti anche ai fini della successiva fase del calcolo, tesa a determinare lo scarto medio dei ribassi percentuali che superano la detta media (Cons. Stato, V, 11 luglio 2001, n. 3861).
La pronunzia di inammissibilità formulata dal TAR con riguardo al ricorso Sled, proposto avverso il provvedimento della propria esclusione, va, pertanto, riformata (il percorso logico-giuridico è stato incidentalmente contestato anche dalla Eurodepuratori, salvo quanto appresso si dirà circa la procedibilità del rispettivo atto di appello, atteso che il TAR sardo, nell’affermare l’inammissibilità anche del ricorso proposto dalla Zani contro la riammissione della stessa Eurodepuratori, ha affermato che anche l’offerta di quest’ultima andava “comunque esclusa dalla gara rientrando nel taglio delle ali”). Né può sostenersi che spettava alle appellanti principali medesime dimostrare, ai fini dell’interesse a ricorrere, surrogandosi alle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante, che l’eventuale giudizio di congruità si sarebbe concluso in termini effettivamente positivi, tali da determinare l’aggiudicazione della gara.
Applicandosi de plano la versione vigente dell’art. 21, comma 1-bis, della l. 109/94, risulta chiaro, in definitiva, che negli appalti sopra-soglia, individuate le offerte anomale secondo la procedura delineata nel primo periodo del predetto comma (e quindi in virtù dell’esclusione fittizia delle così dette ali estreme ai fini del computo aritmetico della media), tutte le offerte anomale vanno obbligatoriamente sottoposte a verifica, comprensivamente di quelle che si collocano nelle così dette ali superiori, essendo riservata, come chiarito dall’ultimo periodo del comma citato, l’esclusione automatica delle offerte (almeno cinque) sospette di anomalia ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.


5. E del resto a tali principi si è correttamente conformata la Commissione di gara (cfr. verbale del 14 marzo 2003), la quale, però, dapprima aveva escluso l’offerta Sled-Ibi per i profili che ora occorre analizzare.
Di qui la necessità per l’odierno Collegio di procedere alla disamina, nel merito, delle censure dedotte dalle attuali appellanti principali nel primo grado di giudizio, peraltro integralmente riproposte con il gravame in trattazione.
Le appellanti principali, destinate a costituirsi in ATI, sono state escluse dalla gara poiché la polizza di cauzione offerta in garanzia (equivalente all’1% dell’importo di € 5.227.727,96) riportava un capitale assicurato di € 52.273,00, invece di € 52.277,00, ovvero un minor importo, rispetto al dovuto, di soli € 4,00.
Tale discrasia non può che essere ricondotta, in effetti, ad un mero errore di trascrizione dell’importo sulla polizza, considerando anche che, come tempestivamente indicato dalla stessa ditta Sled, e confermato dall’impresa di assicurazioni, l’importo del premio versato (€ 119,20) è esattamente relazionato al capitale assicurato di € 52.277,00.
Non a caso, rilevato tale errore di trascrizione, la Sled, mandataria della costituenda ATI, ha fornito in data 27 febbraio 2003, prima quindi dell’apertura delle buste contenenti le offerte (fissata per il 14 marzo 2003), chiarimenti adeguatamente supportati dalla dichiarazione della compagnia assicuratrice, che attestava l’errore e precisava che il capitale assicurato era in effetti di € 52.277,00.
Il giorno successivo (28 febbraio 2003), la Sled, avuta notizia dell’esclusione, ha chiesto, inoltre, di riesaminare la propria posizione e quindi di essere riammessa alla gara in argomento, allegando ulteriore dichiarazione dell’impresa assicuratrice.
Ciò nonostante, con assoluto (ed ingiustificato) formalismo, la Commissione di gara è pervenuta alla decisione di escludere le reclamanti atteso che la cauzione provvisoria prevista nel bando e nel disciplinare di gara “non è stata tratta per l’importo corretto”.
Orbene, alla luce di quanto sopra riportato ed in disparte l’eventuale disparità rispetto al trattamento riservato all’Eurodepuratori, riammessa alla gara visto che l’irregolarità commessa aveva carattere meramente formale e non alterava la parità di condizioni tra i concorrenti, emerge, senza dubbio, che un così banale e lampante errore di trascrizione, svelatosi quando le buste delle offerte non erano state ancora aperte, non poteva comportare le conseguenze (espulsive) lamentate.
Solo un approccio ingiustificatamente formalistico, infatti, ha consentito di sottrarre alla gara imprese che, in possesso dei requisiti di partecipazione, sono incorse in un errore materiale, in occasione della tempestiva produzione dei documenti, agevolmente rilevabile dall’Ente appaltante e comunque tempestivamente segnalato dagli stessi interessati mediante formali precisazioni rese in appendice alla polizza da parte della compagnia assicuratrice (senza dunque alcuna polizza integrativa, modificativa o sostitutiva della cauzione originariamente fissata).


6. L’appello merita nei suddetti termini accoglimento ed analogo responso va riservato al ricorso presentato in prime cure dalle odierne appellanti principali, senza che possa darsi seguito però, allo stato, alla richiesta risarcitoria, in assenza della previa valutazione delle giustificazioni relative all’offerta, sospetta di anomalia, presentata dalle stesse ricorrenti.


7. Quanto agli appelli incidentali, presentati dalla Eurodepuratori e dalla Zani Acentro Ambiente, gli ulteriori sviluppi in punto di fatto resi noti dal Consorzio ASI intimato appaiono decisivi ai fini della pronunzia dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Nelle more del giudizio, infatti, le giustificazioni di anomalia delle offerte presentate da entrambe le ATI di riferimento non sono state valutate positivamente, con conseguente loro esclusione e definitiva aggiudicazione della gara di appalto all’ATI Franco Giuseppe.
La definitiva esclusione dei detti raggruppamenti, sulla base di provvedimenti autonomamente impugnabili in esito alla verifica dell’anomalia dell’offerta, comporta l’obiettivo venir meno dell’interesse a veder decisi i gravami incidentalmente proposti, dovendosi rappresentare, tra l’altro, che la Zani Acentro ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado avverso la riammissione alla gara della Eurodepuratori, intervenuta prima del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, poi conclusosi – come accennato - con l’esclusione di entrambe e che la Eurodepuratori ha, a sua volta, appellato incidentalmente la sentenza del TAR Sardegna nella parte in cui si sarebbe affermata la doverosa esclusione automatica della sua offerta dalla gara per il solo fatto di ricadere nelle c.d. ali superiori (sulla base di un ragionamento generale non condiviso, come visto, dalla Sezione con riferimento all’appello principale proposto da Sled-Ibi), mentre poi l’esclusione definitiva, come accennato, è derivata dal mancato superamento della verifica di anomalia.


8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello principale va accolto e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, va accolto il ricorso di primo grado ad istanza Sled-Ibi, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara delle medesime, mentre entrambi gli appelli incidentali vanno dichiarati improcedibili.
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 504/03.


Dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti dall’ATI Eurodepuratori Sarda e dall’ATI Zani Acentro Ambiente.


Compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio.
 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.


L’ESTENSORE                             IL PRESIDENTE                                    Il Dirigente
f.to Gerardo Mastrandrea f.to             Raffaele Iannotta                                     f.to Livia Patroni Griffi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 30 AGOSTO 2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Appalti - Appalto di lavori da aggiudicarsi mediante pubblico incanto col criterio del prezzo più basso - Disciplina - Calcolo aritmetico della media - Eliminazione del 10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso (c.d. taglio delle ali) - Effetti distorsivi determinati dalle offerte marginali. L’appalto di lavori da aggiudicarsi mediante pubblico incanto col criterio del prezzo più basso, trova la sua disciplina regolatrice, quanto alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, nell’art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come da ultimo modificato dall’art. 7, comma 1, lett. n), della legge 1° agosto 2002 n. 166 (c.d. Merloni-quater), espressamente richiamato sia dal bando che dal disciplinare di gara, che testualmente recita (per quanto qui interessa): “(…) l’amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media…”. L’anzidetto meccanismo prevede, quindi, l’eliminazione del 10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso (c.d. taglio delle ali); ciò al fine di evitare, nella determinazione della soglia di anomalia, il prodursi di effetti distorsivi determinati dalle offerte marginali. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 2 marzo 2004), sentenza n 5656

2) Appalti - Appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria - Offerte anomale - Appalti sopra-soglia - Computo aritmetico della media - Esclusione automatica delle offerte - Art. 21, c 1-bis, l. 109/94 e s.m.. Applicandosi de plano la versione vigente dell’art. 21, comma 1-bis, della l. 109/94, risulta chiaro, che negli appalti sopra-soglia, individuate le offerte anomale secondo la procedura delineata nel primo periodo del predetto comma (e quindi in virtù dell’esclusione fittizia delle così dette ali estreme ai fini del computo aritmetico della media), tutte le offerte anomale vanno obbligatoriamente sottoposte a verifica, comprensivamente di quelle che si collocano nelle così dette ali superiori, essendo riservata, come chiarito dall’ultimo periodo del comma citato, l’esclusione automatica delle offerte (almeno cinque) sospette di anomalia ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 2 marzo 2004), sentenza n 5656

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