Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1407/2002 proposto dalla Società “Base Nautica
Flavio Gioia” S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Giulio Simeone e Alfredo Zaza d’Aulisio, con domicilio
eletto presso il primo in Roma, via Cola di Rienzo, n. 133;
contro
il Comune di Gaeta, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’avv.to Baldassarre Santamaria, ed elettivamente
domiciliato presso lo stesso in Roma, P.za Salerno, n. 5;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
Stazzata di Latina, n. 909/2000 del 22.12.2000 e per l’annullamento dei seguenti
provvedimenti dell’Amministrazione comunale di Gaeta impugnati in primo grado:
- ordinanza dirigenziale di demolizione di opere edilizie qualificate abusive n.
357, prot. 30365, del 28.10.1999;
- determinazione dirigenziale n. 4391 del 08.02.2000 di diniego di nulla osta
paesaggistico ambientale su opere oggetto di istanza di concessione edilizia in
sanatoria;
- parere della Commissione Edilizia Integrata espresso nella seduta del
26.01.2000, verbale n. 12093, e nota di comunicazione n. 3430 del 27.01.2000;
- nota n. 3430 del 27/01/2000 di comunicazione del parere della Commissione
Edilizia Comunale espresso nella seduta del 26/01/2000 verbale n. 12093;
- nota n. 3429 del 27.01.2000 di comunicazione del parere della Commissione
Edilizia Comunale espresso nella seduta del 26.01.2000, verbale n. 12094;
- determinazione dirigenziale n. 13771 del 12.05.2000 di diniego di concessione
edilizia in sanatoria;
- provvedimento dirigenziale n. 159 del 09.06.2000, di rinnovazione dell’ordine
di demolire manufatti qualificati abusivi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 16 aprile 2004 il Consigliere
Polito Bruno Rosario;
Udito l’avv.to Santamaria;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società “Base Nautica Flavio Gioia” S.p.a., titolare in Gaeta di concessione
demaniale marittima di un’area con approdo turistico ed annesso cantiere navale,
con quattro distinti ricorsi proposti avanti al T.A.R. del Lazio, Sezione
staccata di Latina, si gravava avverso i provvedimenti di estremi indicati in
epigrafe, aventi ad oggetto l’ordine di demolizione di manufatti realizzati in
assenza di concessione edilizia nell’ambito della predetta area demaniale (
recinzione di 55 mq; due costruzioni in muratura; due box metallici ed una
roulotte; cancello ingresso al porticciolo e relativa apparecchiatura per
apertura automatizzata di sbarre mobili; box metallico adibito a deposito; altri
sei boxes metallici distribuiti sul piazzale; tettoia a falda inclinata;
modifiche ai prospetti ed alla distribuzione interna di palazzina destinata a
servizi ed a deposito), nonché i successivi atti di diniego del rilascio postumo
del nulla osta paesaggistico - trattandosi di intervanti realizzati in area
vincolata ed oggetto di specifica disciplina da parte del p.t.p. - e della
concessione edilizia in sanatoria.
Il T.A.R. Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza n. 909/2000 del
22.12.2000, previa riunione, respingeva gli anzidetti ricorsi.
Avverso la menzionata decisione ha proposto appello la Società “Base Nautica
Flavio Gioia” S.p.a.
Dopo aver richiamato le vicende che hanno preceduto l’intervento sanzionatorio
del comune di Gaeta e descritto la tipologia dei manufatti per i quali è stata
richiesta la concessione edilizia in sanatoria - realizzati all’interno
dell’approdo/cantiere e con funzione di pertinenza alle preesistenti strutture -
nonché la peculiare situazione paesaggistico ambientale in cui versa l’area
marittima assegnata in concessione, ha sviluppato distinti motivi di gravame
seguendo l’ordine argomentativo in cui si articola la motivazione della sentenza
appellata
Ha, in particolare, dedotto:
- che le opere oggetto della domanda di concessione in sanatoria non ricadono in
zona soggetta a vincolo paesistico, perché realizzate al di là della linea di
costa che riceve tutela per effetto del d.m. 17.05.1956 e della legge n.
431/1985;
- che l’atto di diniego del nulla osta paesaggistico non è sostenuto da
sufficiente ed adeguata motivazione, sia in relazione all’effettiva protezione
dell’area interessata dagli interventi, sia in raffronto all’effettiva esistenza
in essa dei valori tutelati;
- che la Commissione Edilizia Integrata ha espresso il proprio parere con
riferimento anche alla disciplina urbanistico edilizia della zona, da ritenersi
ininfluente ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 7 della
legge n. 1497/1939, e per di più con generico richiamo ai soli estremi delle
norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico;
- che i pareri espressi sia dalla Commissione Edilizia, sia dalla Commissione
Edilizia Integrata, sono illegittimi per la irregolare convocazione dei predetti
organi collegiali e per la mancata preventiva cognizione da parte dei componenti
dell’ordine del giorno;
- che l’atto di diniego del rilascio della concessione edilizia in sanatoria va
riconosciuto viziato in via derivata, per l’illegittimità del diniego del nulla
osta paesaggistico cui esso fa richiamo, nonché per l’assoluta genericità della
motivazione;
- che l’ordine di demolizione delle opere prive di titolo abilitativo è stato
impartito da organo incompetente, senza puntuale individuazione dei manufatti
nei cui confronti è indirizzato e per i quali in ogni caso, ai sensi dell’art.
31, commi secondo e terzo della legge n. 1152/1942, non necessita il rilascio
della concessione edilizia.
In sede di note conclusive la Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento
dell’appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta che ha contrastato in memoria i
motivi dedotti ed ha concluso per la conferma delle sentenze gravate.
All’udienza del 16 aprile 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1). Non va condivisa l’eccezione formulata in via preliminare dal Comune di
Gaeta di inammissibilità dell’atto di appello, perché proposto da avvocato non
munito di mandato speciale “ad litem”, come prescritto dagli artt. 35 del r.d.
n. 1054/1924 e 6 del r.d. n. 642/1907.
L’atto introduttivo del presente giudizio reca, invero, in margine la delega di
rappresentanza e difesa agli avvocati Giulio Simeone e Alfredo Zaza d’Aulisio,
che è in via primaria riferita “al presente giudizio”. Si versa, quindi, a
fronte di mandato difensivo, conferito nella forma prevista dall’art. 83, comma
terzo, cod. proc. civ., che, indipendentemente dall’utilizzo di ogni altra
formula sacramentale, è chiaramente riferito per la sua contestualità al ricorso
in appello avverso al sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, n.
909/2000, ed è quindi assistito dal requisito di specialità cui è fatto richiamo
dal Comune appellato.
2). Con un primo ordine di argomentazioni l’appellante Società “Base Nautica
Flavio Gioia” rinnova le censure già formulate in primo grado avverso la
determinazione dirigenziale n. 4391 dell’ 8.02.2000 ed il parere della
Commissione edilizia Integrata (C.E.I.) n. 12093 del 26.01.2000, di reiezione
dell’istanza della predetta Società intesa ad ottenere il rilascio del nulla
osta paesaggistico in sanatoria in ordine a manufatti, realizzati all’interno di
un approdo turistico con annesso cantiere navale, su area di complessivi mq.
72.670=, oggetto di concessione demaniale marittima, e consistenti: in una
recinzione di mt. 55, costituita da paletti di ferro, rete metallica e
cannucciato; in un manufatto di mq. 12,90 e altezza 2,92, destinato a “reception”;
nove piccoli boxes metallici utilizzati quali riparo di impianti tecnologici
(gruppo elettrogeno) e deposito attrezzi nautici (boe, gavitelli ed attrezzi di
bordo); una roulotte; cancello di ingresso con apparecchiatura automatizzata di
sbarre mobili; un manufatto in muratura di mq. 15,12 e altezza mt. 2,40,
destinato a ricovero di impianti elettrici.
Non va, in primo luogo, condivisa la tesi della Società appellante secondo al
quale “i manufatti pertinenziali di cui trattasi ricadono in mare, al di là
della linea di costa ex d.m. 17.05.1956 e legge n. 431/1985” e non insistono
quindi su area tutelata con assoggettamento al regime autorizzatorio in presenza
di interventi modificativi.
Come posto in rilievo dal giudice di primo grado il menzionato d.m. 17.05.1956
ha, tra l’altro, dichiarato il notevole interesse paesaggistico della zona
costiera del Comune di Gaeta. Con specifico riferimento a detta porzione di
territorio nella parte motiva del predetto decreto è posto in rilievo che “la
città di Gaeta, dominata dal Monte Orlando, offre incantevole panorama ed (è)
resa suggestiva dal suo meraviglioso golfo con la catena dei monti Aurunci che
recinge l’ampia coda”. E’ agevole rilevare che la zona in questione è assunta ad
oggetto di tutela come quadro naturale che costituisce bellezza panoramica di
insieme, secondo la categoria identificata dall’art. 1, n. 4, della legge n.
1497/1939. In conseguenza si configurano idonei ad incidere sui valori
paesaggistici presi in considerazione sia gli interventi sulla terra ferma, sia
quelli che dalla battigia si estendono verso il mare, sussistendo in entrambi i
casi l’idoneità ad introdurre un effetto modificativo e possibile “vulnus” al
quadro naturale e panoramico che caratterizza il bene protetto.
Non assume quindi rilievo la circostanza che la linea della battigia si trovi su
un diverso allineamento rispetto alla data di imposizione del vincolo,
concorrendo come innanzi detto a costituire la bellezza panoramica di insieme
sia la costa che il tratto di mare prospiciente.
Vanno, invece, condivise le censure che investono la motivazione posta a
sostegno del diniego di rilascio del nulla osta paesaggistico in sanatoria.
L’assunto che si riviene nel parere della C.E.I., secondo il quale sarebbe
precluso il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 7 della legge n.
1497/1939 in ordine ad opere già realizzate, è contraddetto, come posto in
rilievo dallo stesso T.A.R. Latina, dal concorde indirizzo giurisprudenziale che
ammette la possibilità che il giudizio di compatibilità paesaggistico/ambientale
possa intervenire “ex post”, non rinvenendosi al riguardo preclusioni a livello
normativo e tenuto conto che l’applicazione del regime sanzionatorio in via
pecuniaria in luogo della rimessione in pristino - previsto dall’art. 15 della
citata legge n. 1497/1939, poi tradotto nell’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999 -
presuppone in ogni caso la formulazione di detto giudizio di compatibilità (cfr.
Cons. St., Sez. VI^, n. 2653 del 15.05.2003; n. 4192 del 21.07.2003; n. 5386 del
09.10.2000).
Ugualmente non si configurano inidonee a sostenere la determinazione negativa il
richiamo all’asserita incompatibilità delle opere con la regolamentazione
urbanistica della zona, nonché alla possibile localizzazione nell’area
interessata di interventi di pubblico interesse. E’ evidente l’autonomia del
potere di verifica della compatibilità paesaggistica delle opere, in relazione
al regime di tutela dei beni protetti, rispetto a quello inerente al controllo
urbanistico/edilizio degli interventi modificativi della zona e ad ogni altra
scelta dell’Amministrazione comunale circa l’esecuzione di interventi di
pubblica utilità, con la conseguenza che le notazioni di segno negativo
contenute al riguardo negli atti impugnati si configurano del tutto ininfluenti
agli effetti del rilascio della richiesta autorizzazione paesistica in sanatoria
.
La Società appellante esattamente contesta la residua parte motiva del parere
negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nei profili di eccesso di
potere per la non corretta e completa ricognizione dell’effettivo stato dei
luoghi in cui insistono le opere, la sostanziale astrattezza e apoditticità
della motivazione e la sua non congruità al fine perseguito
La documentazione versata in giudizio dall’appellante (planimetria allegata alla
domanda di concessione in sanatoria e consulenza tecnica resa in giudizio
pendente avanti all’A.G.O.) mostra che le opere “de quibus” intervengono su
un’area oggetto di concessione demaniale e destinata ad approdo turistico,
interamente antropizzata ed interessata da un pluralità di interventi
costituiti: da un’area per spettacoli; capannoni destinati ad officina nautica e
carpenteria, palazzina servizi, altre attrezzature. Le opere oggetto della
domanda di sanatoria sono tutte caratterizzate da limitata consistenza e si
pongono in stretto rapporto di pertinenzialità con il contesto esistente; parte
di esse sono destinate a garantire la protezione di impianti tecnologici di
supporto alle attività esercitate nell’area di cui trattasi. In particolare la
recinzione risulta realizzata in strutture (cannucciato) di limitato impatto
ambientale ed, in ogni caso, l’intervento si collega alla non eludibile
necessità di impedire il libero accesso all’area in concessione.
Se tale è la tipologia dei lavori - che nella loro incidenza modificativa dei
luoghi restano in gran parte assorbiti dalla strutture già esistenti ed
incidono, come innanzi accennato, su un’area integralmente antropizzata -
difetta negli atti impugnati un attento raffronto con il contenuto prescrittivo
del provvedimento di vincolo, che non ha ad oggetto specifiche ed individuate
valenze del quadro naturalistico dei luoghi (la flora, la configurazione
orografica, individuati e selezionati aspetti del contesto paesistico), ma
assume ad ampio riferimento una vasta porzione di territorio costituita dal
Golfo di Gaeta, recepita come bellezza panoramica di insieme, e non introduce un
vincolo di inedificabilità assoluta, tanto più nei casi i cui, come nella
fattispecie in esame, le opere accedano con carattere di tenuità e limitata
consistenza ad un contesto urbanistico ed edilizio già esistente ed il potere
correttivo dell’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione consente,
inoltre, l’introduzione di modifiche ed accorgimenti utili alla salvaguardia
degli aspetti di carattere più strettamente estetico.
Il vizio dell’ “iter” motivazionale che investe il parere della C.E.I. si
riflette sul provvedimento dirigenziale n. 4391 del 08.02.2000 che, con
recezione dello stesso e senza identificare puntuali elementi di contrasto con
la regolamentazione del p.t.p. oggetto di generico richiamo, ha negato il
rilascio del nulla osta paesaggistico.
3). Anche la domanda di annullamento formulata avverso il successivo
provvedimento di dirigenziale n. 13771 del 12.05.2000, recante il diniego di
rilascio della concessione edilizia in sanatoria si configura meritevole di
accoglimento.
Il provvedimento dirigenziale trae motivazione dal duplice richiamo al parere
della C.E.I. del 26.01.2000 ed al parere espresso in pari data dalla Commissione
Edilizia Comunale (C.E.C.).
Quanto al parere della C.E.I. la riconosciuta illegittimità, dello stesso per le
ragioni innanzi esposte ne determina l’inidoneità a sorreggere la determinazione
reiettiva.
Il parere negativo della C.E.C. è fondato sul rilievo che “le opere sono in
contrasto con l’assetto urbanistico approvato con deliberazione C.C. n.
84/1995”.
E’ agevole rilevare, come dedotto dalla Società appellante, l’assoluta
genericità della motivazione anzidetta che, a fronte di un pluralità di
interventi di cui alcuni privi di ogni consistenza volumetrica (recinzione;
cancello di ingresso con barra mobile) ed altri diretti al costituire riparo di
impianti tecnologici, ha assunto a sostegno il mero richiamo all’atto
deliberativo recante la regolamentazione di zona, senza procedere al raffronto
con le prescrizioni dalla stessa dettate delle singole e diversificate tipologie
costruttive. Non risultano, quindi, soddisfatti i requisiti minimali della
motivazione del provvedimento amministrativo quali identificati dall’art. 3
della legge n. 241/1990, il cui contenuto deve dare atto della puntuale
ricognizione, in esito alla fase istruttoria del procedimento, dei “presupposti
di fatto” su cui interviene la determinazione e delle “ragioni giuridiche” della
statuizione adottata, condizione ultima che, in sede di esame di istanze
inerenti all’esercizio dello “jus aedificandi”, non può ritenersi all’evidenza
soddisfatta con il solo richiamo agli estremi dello strumento di pianificazione
della zona interessata dalle opere.
4). La riconosciuta illegittimità dell’atto di diniego della concessione
edilizia in sanatoria vizia in via derivata l’ordine di demolizione delle opere
ivi considerate, impartito dal Dirigente del VII Settore Edilizia del Comune di
Gaeta con atto n. 159 del 09.06.2000, a reiterazione del provvedimento di
medesimo contenuto già emesso in data 28.10.1999, ed in base all’unico
presupposto dell’avvenuta definizione in senso negativo del procedimento di
sanatoria postuma delle opere di cui trattasi.
5) Devono da ultimo esaminarsi le censure rinnovate dalla Società appellante
avverso l’ordinanza dirigenziale n. 357 del 28.10.1999, con la quale è stata
inizialmente ordinata la demolizione dello opere realizzate nell’ambito
dell’area demaniale marittima oggetto di concessione ed, a seguito della quale,
la Società “Base Nautica Flavio Gioia” ha attivato il procedimento per il
rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 47/1985.
Esse si articolano nel seguente ordine argomentativo:
- l’individuazione delle opere da demolire si configura del tutto generica
- il Comune è incompetente ad esercitare il controllo urbanistico ed edilizio,
trattandosi di opere eseguite da concessionario dello Stato su area demaniale
marittima.
Quanto al primo profilo di doglianza l’ordinanza dirigenziale n. 357/1999 elenca
nelle premesse in dettaglio tutte le opere realizzate nell’ambito dell’approdo
turistico risultate prive di titolo abilitativo. Nel dispositivo esclude
dall’ordine di demolizione le opere di cui alle istanze 504-C, 505-C, 506-C, per
le quali l’appellante aveva avanzato domanda di condono edilizio. La ricorrente
è stata quindi posta in condizione di comprendere, sulla base di atti nella sua
stessa disponibilità, l’effettivo oggetto del provvedimento sanzionatorio. Sul
punto va confermata la decisione appellata quanto all’assenza di perplessità ed
incertezze in proposito, tant’è che la Società interessata ha prontamente
enucleato le opere oggetto di sanzione per le quali ha presentato la domanda di
concessione in sanatoria.
Circa l’assoggettamento al controllo comunale dell’attività costruttiva anche su
aree appartenenti al demanio dello Stato ed assegnate in concessione a privati
deve osservarsi che l’art. 31, comma terzo, della legge n. 1150/1942 sottopone
indistintamente ad atto autorizzatorio del Sindaco (ora dei funzionari investiti
di compiti dirigenziali in relazione al riparto fra funzioni di indirizzo
politico e compiti di amministrazione attiva) tutte “le opere da costruirsi da
privati su aree demaniali”. Il secondo comma della disposizione citata, che fa
eccezione alla regola anzidetta, è riferito alle opere da eseguirsi sulle aree
in questione da pubbliche amministrazione che debbono procedervi di intesa con
il comune interessato. L’art. 1 della legge n. 10/1977 assoggetta a concessione
edilizia “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale”, ed il successivo art. 4 ribadisce la potestà comunale di
rilascio della concessione edilizia anche con riferimento agli immobili di
proprietà dello Stato, previa verifica del “titolo, rilasciato dai competenti
organi dell’Amministrazione al godimento del bene”. L’art. 4 della legge n.
47/1985 estende, infine, la vigilanza del Sindaco sull’attività edilizia
nell’ambito di tutto il territorio comunale.
Il su riferito quadro normativo rende evidente che gli interventi di modifica
del territorio che interessano aree appartenenti al demanio dello Stato non si
sottraggono al controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di
pianificazione ed, in particolare, all’esercizio della potestà repressiva del
comune medesimo in presenza di accertati abusi. Il potere autorizzatorio alla
realizzazione di opere che possa essere esercitato dall’Amministrazione statale
nei confronti del privato concessionario dell’area demaniale si colloca
all’interno del diverso rapporto concedente/concessionario ed attiene ai limiti
di esercizio quali stabiliti nel disciplinare di concessione o da norme
regolamentari, ma non esclude né fa venir meno la necessaria verifica da parte
del Comune della compatibilità al vigente strumento urbanistico di interventi
idonei a mutare l’assetto del territorio.
Il ricorso in appello va, pertanto, accolto nei limiti di cui ai punti 2), 3) e
4) della motivazione.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:
- accoglie parzialmente il ricorso in appello;
- per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi in
primo grado rubricati ai nn. 506/2000, 989/2000 e 1545/2000 ed annulla gli atti
con essi impugnati;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI -
nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2004 con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Bruno Rosario POLITO Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31.08.2004
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
1) Demanio - Aree demaniali - Interventi edilizi - Beni culturali e ambientali - Atto autorizzatorio - Necessità - Rilascio della concessione edilizia - Potestà comunale - Vigilanza del Sindaco sull’attività edilizia su tutto il territorio comunale - Sussiste - L. n. 1150/1942 - L. n. 10/1977 - L. n. 47/1985. L’art. 31, comma terzo, della legge n. 1150/1942 sottopone indistintamente ad atto autorizzatorio del Sindaco (ora dei funzionari investiti di compiti dirigenziali in relazione al riparto fra funzioni di indirizzo politico e compiti di amministrazione attiva) tutte “le opere da costruirsi da privati su aree demaniali”. Il secondo comma della disposizione citata, che fa eccezione alla regola anzidetta, è riferito alle opere da eseguirsi sulle aree in questione da pubbliche amministrazione che debbono procedervi di intesa con il comune interessato. L’art. 1 della legge n. 10/1977 assoggetta a concessione edilizia “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale”, ed il successivo art. 4 ribadisce la potestà comunale di rilascio della concessione edilizia anche con riferimento agli immobili di proprietà dello Stato, previa verifica del “titolo, rilasciato dai competenti organi dell’Amministrazione al godimento del bene”. L’art. 4 della legge n. 47/1985 estende, infine, la vigilanza del Sindaco sull’attività edilizia nell’ambito di tutto il territorio comunale. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723
2) Beni culturali e ambientali - Aree appartenenti al demanio dello Stato - Interventi di modifica del territorio - Il potere autorizzatorio statale non esclude il controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione. Gli interventi di modifica del territorio che interessano aree appartenenti al demanio dello Stato non si sottraggono al controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione ed, in particolare, all’esercizio della potestà repressiva del comune medesimo in presenza di accertati abusi. Il potere autorizzatorio alla realizzazione di opere che possa essere esercitato dall’Amministrazione statale nei confronti del privato concessionario dell’area demaniale si colloca all’interno del diverso rapporto concedente/concessionario ed attiene ai limiti di esercizio quali stabiliti nel disciplinare di concessione o da norme regolamentari, ma non esclude né fa venir meno la necessaria verifica da parte del Comune della compatibilità al vigente strumento urbanistico di interventi idonei a mutare l’assetto del territorio. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723
3) Beni culturali e ambientali - Bellezza panoramica di insieme - Tutela - D.m. 17.05.1956 - Art. 1, n. 4, L. n. 1497/1939. Tutte le zone, dichiarate dal d.m. 17.05.1956 di notevole interesse paesaggistico (nella specie la costiera del Comune di Gaeta) sono assunte ad oggetto di tutela come quadro naturale che costituisce bellezza panoramica di insieme, secondo la categoria identificata dall’art. 1, n. 4, della legge n. 1497/1939. In conseguenza si configurano idonei ad incidere sui valori paesaggistici presi in considerazione sia gli interventi sulla terra ferma, sia quelli che dalla battigia si estendono verso il mare, sussistendo in entrambi i casi l’idoneità ad introdurre un effetto modificativo e possibile “vulnus” al quadro naturale e panoramico che caratterizza il bene protetto. Non assume quindi rilievo la circostanza che la linea della battigia si trovi su un diverso allineamento rispetto alla data di imposizione del vincolo, concorrendo come innanzi detto a costituire la bellezza panoramica di insieme sia la costa che il tratto di mare prospiciente. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723
4) Beni culturali e ambientali - Il giudizio di compatibilità paesaggistico/ambientale può intervenire “ex post”- Art. 15 L. n. 1497/1939 - Art. 164 D. l.gs. n. 490/1999. Il giudizio di compatibilità paesaggistico/ambientale possa intervenire “ex post”, non rinvenendosi al riguardo preclusioni a livello normativo e tenuto conto che l’applicazione del regime sanzionatorio in via pecuniaria in luogo della rimessione in pristino - previsto dall’art. 15 della legge n. 1497/1939, poi tradotto nell’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999 - presuppone in ogni caso la formulazione di detto giudizio di compatibilità (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 2653 del 15.05.2003; n. 4192 del 21.07.2003; n. 5386 del 09.10.2000). Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723
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