Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n.2078/2003 proposto dall’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici
in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
CONTRO
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Referza e
Mauro Di Dalmazio ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Achille Carone
Fabiani in Roma, Via Silvio Pellico n.44;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III
ter, n.126/2003, in data 15 gennaio 2003;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2004, relatore il consigliere Carlo
Deodato, udito l'avv. G. Mancini su delega dell'avv. P. Referza e l'Avvocato
dello Stato Firentino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.- Con la sentenza appellata veniva parzialmente accolto il ricorso proposto
dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo (d’ora
innanzi: Consiglio dell’Ordine) ai sensi dell’art.25 legge 7 agosto 1990, n.241
e, per l’effetto, veniva ordinato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(d’ora innanzi: I.N.F.N.) di fornire all’ente ricorrente tutte le informazioni
relative “alle captazioni idropotabili, alle falde idriche del Gran Sasso, allo
stato delle acque, dell’aria, del suolo, della flora, della fauna e del
territorio interessato, alle attività, alle misure e agli strumenti di tutela
delle predette componenti ambientali”, mentre veniva negato l’accesso alle
informazioni “sugli studi, progetti e dati inerenti alla sicurezza del sistema
integrato dei laboratori sotterranei e delle attività ivi svolte, delle gallerie
stradali e della compresenza di persone”.
2.- Avverso tale decisione proponeva appello l’I.N.F.N., eccependo
l’inammissibilità del ricorso di primo grado deducendo, nel merito, il difetto
dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l’accesso alle informazioni
ambientali ed invocando l’annullamento della sentenza appellata.
3.- Resisteva il Consiglio dell’Ordine, difendendo la ritualità
dell’introduzione del giudizio di primo grado, contestando la fondatezza delle
censure svolte a sostegno dell’appello, ribadendo la ricorrenza delle condizioni
per l’accesso alle informazioni ambientali e concludendo per la reiezione del
ricorso.
4.- Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2004 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
5.- Deve premettersi che il Consiglio dell’Ordine ha omesso di proporre appello
incidentale avverso il capo della decisione con cui è stato negato l’accesso
agli studi sulla sicurezza dei laboratori sotterranei del Gran Sasso, sicchè la
relativa statuizione reiettiva deve intendersi passato in giudicato.
6.- Risulta, per il resto, controversa la fondatezza della domanda d’accesso
alle informazioni sulla situazione ambientale del Gran Sasso formulata, prima in
via sostanziale e poi processuale, dal Consiglio dell’Ordine e parzialmente
accolta, nei limiti sopra precisati, con la decisione appellata.
7.- L’Istituto appellante deduce, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del
ricorso di primo grado, per essere stato depositato nella segreteria del t.a.r.
oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, prescritto dall’art.21, comma
2, legge 6 dicembre 1971, n.1034.
7.1- L’eccezione è palesemente infondata, atteso che il tempo trascorso dalla
notifica del ricorso (12 agosto 2002) al suo deposito (13 settembre 2002) ricade
interamente nel periodo della sospensione feriale dei termini processuali e che,
secondo un costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St.,
sez. V, 23 maggio 2003, n.2788), quest’ultimo istituto, introdotto dall’art.1
legge 7 ottobre 1969, n.742, si applica a tutti i termini relativi alla
giurisdizione amministrativa, con l’unica eccezione di quelli relativi al
giudizio cautelare.
7.2- Ne consegue che il deposito del ricorso compiuto in un periodo nel quale il
relativo termine era sospeso deve ritenersi senz’altro tempestivo e rituale.
7.3. La censura in esame va, dunque, respinta.
8.- Nel merito, l’appellante assume, quale primo argomento, che, nonostante
l’ampliamento, ad opera dell’art.3 decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.39,
del novero dei soggetti legittimati all’accesso alle informazioni ambientali, la
titolarità del relativo interesse dev’essere comunque radicata in capo al
richiedente da una sua qualificata relazione con il diritto, al quale accede,
alla salubrità dell’ambiente.
8.1- Secondo la prospettazione dell’I.N.F.N., in sintesi, l’espressione
“chiunque ne faccia richiesta” (contenuta nell’art.3 d.lgs. n.39/97) dev’essere
letta nel senso che la sussistenza del titolo a pretendere le informazioni
ambientali si presume nei riguardi delle persone fisiche (il cui rapporto con
l’ambiente non esige alcuna documentazione) e che va, viceversa, dimostrata nei
confronti delle persone giuridiche, mediante la prova del collegamento delle
loro finalità istituzionali con la situazione ambientale nella quale operano.
Da tali premesse, l’Istituto deduce l’inconfigurabilità di alcuna legittimazione
in capo al Consiglio dell’Ordine, siccome esclusivamente titolato a
rappresentare gli interessi collettivi dei professionisti iscritti, a loro volta
privi di ogni qualificata relazione con lo stato dell’ambiente.
8.2- L’assunto è infondato e va disatteso.
8.3- Il decreto legislativo n.39/97, emanato in attuazione della direttiva
90/313/CEE, ha, com’è noto, introdotto una fattispecie speciale di accesso in
materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella
legge n.241/90, per due vistose novità: l’estensione del novero dei soggetti
legittimati all’accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.
Sotto il primo profilo, l’art.3 d. lgs. n.39/97 chiarisce che le informazioni
ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla
disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi, della
dimostrazione di un suo particolare e qualificato interesse.
Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle
notizie accessibili alle “informazioni relative all’ambiente” (che implicano
anche un’attività elaborativa da parte dell’amministrazione debitrice delle
comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia
di quella garantita dall’art.22 l. n.241/90, oggettivamente circoscritta ai soli
documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’amministrazione.
8.4- La disciplina speciale della libertà d’accesso alle informazioni
ambientali, come configurata dal d.lgs. n.39/97, risulta, quindi, preordinata,
in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce
attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a
consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale.
Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata
eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell’art.3, di ogni ostacolo,
soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni
sullo stato dell’ambiente.
8.5- La lettura e l’applicazione della normativa che ha introdotto l’istituto
appena descritto non possono, dunque, prescindere dall’apprezzamento e dalla
valorizzazione della sua ratio (per come sopra evidenziata) e devono essere,
anzi, orientate dalla necessità di consentire la piena attuazione della volontà
del legislatore, per come consacrata nelle ricordate formule ampliative del
diritto d’accesso in materia ambientale.
8.6- Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto controverso, risulta
agevole rilevare che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della
legittimazione a pretendere l’accesso alle informazioni ambientali risulta
preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità.
8.7- La prospettazione dell’Istituto ricorrente, secondo la quale le persone
giuridiche sarebbero escluse dal diretto riconoscimento della legittimazione
all’accesso ad opera dell’art.3 d.lgs. cit. ed avrebbero l’onere di dimostrare
un loro stabile collegamento con l’ambiente che ne autorizzi l’iniziativa,
confligge, in particolare, con il dettato testuale della disposizione che, là
dove recita “chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il
proprio interesse”, non tollera alcuna opzione esegetica che introduca
limitazioni soggettive - espressamente e chiaramente - escluse dalla norma.
8.8- Così come la tesi sostenuta dal ricorrente contrasta con la segnalata
finalità della disposizione che, mirando ad una trasparenza assoluta e ad un
controllo sociale diffuso sullo stato dell’ambiente, impedisce ogni sua lettura
che ostacoli il pieno conseguimento di quello scopo e la più ampia soddisfazione
degli interessi ad essa sottesi.
8.9- Né vale, ancora, decifrare il diritto all’accesso ambientale come posizione
soggettiva necessariamente strumentale al diverso diritto alla salubrità
dell’ambiente, facendone derivare l’intestazione del primo ai soli titolari (e
cioè, in sintesi, solo le persone fisiche) del secondo, posto che contrariamente
al regime generale dell’accesso alla documentazione amministrativa - che
parrebbe autorizzare l’affermazione della sua strumentalità ad una diversa
situazione soggettiva da tutelare - quello speciale in esame omette qualsiasi
riferimento positivo che legittimi una lettura analoga e contiene, anzi,
indicazioni esplicite di segno contrario, che inducono, cioè, a configurare il
diritto alle informazioni ambientali come posizione soggettiva autonoma,
intestata in capo ad ogni soggetto di diritto dell’ordinamento (a prescindere
dal suo collegamento strumentale od accessorio ad altre situazioni di diritto).
8.10- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, il
riconoscimento in capo al Consiglio dell’Ordine dell’interesse e della
legittimazione (in materia di accesso i due concetti si sovrappongono e si
confondono in un vincolo pressoché inscindibile) ad ottenere l’accesso alle
informazioni ambientali richieste e la reiezione della censura esaminata.
9.- Con altro argomento, viene criticata la decisione appellata per avere
accolto un’istanza di accesso formulata in termini talmente generici da non
consentirne l’adempimento da parte dell’amministrazione.
9.1- Anche prescindendo dal rilievo della genericità (in questo caso) del motivo
d’appello e dalla constatazione, di fatto, del carattere analitico e dettagliato
dell’istanza del Consiglio dell’Ordine rimasta inevasa, è sufficiente ribadire,
per disattendere la censura, che l’art.3 d.lgs. n.39/97 ha ammesso i richiedenti
alle “informazioni relative all’ambiente” e, cioè, ad ogni notizia attinente
alle condizioni dei luoghi ai quali si riferisce la richiesta, superando, così,
quel limite all’ostensione dei documenti amministrativi normalmente individuato
nella duplice necessità dell’indicazione specifica degli atti che si intendono
conoscere e della disponibilità di essi da parte dell’amministrazione (che non
può essere costretta, secondo la comune lettura dell’istituto generale, ad
attività di ricerca o di elaborazione).
9.2- Ne consegue che, in materia di accesso ambientale, non solo non è
necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente
una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato
contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire
in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative
allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati
dall’istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente.
9.3- Anche tale censura va, quindi, disattesa.
10.- In merito all’ultimo argomento, con cui si oppone la sopravvenienza
dell’ipotesi di esclusione dell’accesso ambientale ci cui all’art.4, lett.c)
d.lgs. n.39/97, per essere stato attivato un procedimento penale in ordine ad un
recente episodio di sversamento di pseudocumene (con contestuale sequestro
probatorio dell’impianto e di numerosa documentazione), si rileva che
l’omissione di ogni produzione documentale inerente alla presunta causa ostativa
impedisce di verificare l’ascrivibilità della situazione rappresentata
nell’appello a quella che, ai sensi della disposizione citata, giustifica ed
impone la sottrazione delle informazioni all’accesso.
11.- Deve, in conclusione, respingersi l’appello dell’I.N.F.N. e confermarsi la
decisione appellata.
12.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il
ricorso in epigrafe e condanna l’Istituto appellante a rifondere al Consiglio
dell’Ordine appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
complessivi Euro 1.500/00;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 luglio 2004, con
l'intervento dei signori:
FILIPPO PATRONI GRIFFI - Presidente,f.f.
ANTONINO ANASTASI - Consigliere
ANNA LEONI - Consigliere
CARLO SALTELLI - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Il Dirigente
Carlo Deodato
Filippo Patroni Griffi
Marta Belloni
Dott Giuseppe Testa
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
1) Inquinamento - Tutela dell’ambiente - Acceso ai documenti in materia ambientale - Estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso - Pubblica amministrazione - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.) - Obbligo di fornire le informazioni ambientali - Sussiste - L. n. 241/90 - D. L.vo n. 39/97. Il decreto legislativo n. 39/97, emanato in attuazione della direttiva 90/313/CEE, ha, introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella legge n.241/90, per due vistose novità: l’estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, l’art. 3 d. l.gs. n.39/97 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi, della dimostrazione di un suo particolare e qualificato interesse. Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni relative all’ambiente” (che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 l. n.241/90, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’amministrazione. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Avvocatura Generale dello Stato) c. Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo (Avv.ti Referza e Di Dalmazio) - (Conferma, TAR Lazio, sez. III ter, 15 gennaio 2003, n.126). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 07 settembre 2004 (Ud. 8 luglio 2004) Sentenza n. 5795
2) Inquinamento - Tutela dell’ambiente - Acceso ai documenti in materia ambientale - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.) - Obbligo di fornire le informazioni ambientali - Sussiste - L. n. 241/90 - D. L.vo n. 39/97. Anche, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.) è obbligato a fornire tutte le informazioni ambientale relative “alle captazioni idropotabili, alle falde idriche, allo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della flora, della fauna e del territorio interessato, alle attività, alle misure e agli strumenti di tutela delle predette componenti ambientali”, compreso l’accesso alle informazioni “sugli studi, progetti e dati inerenti alla sicurezza del sistema integrato dei laboratori sotterranei e delle attività ivi svolte, delle gallerie stradali e della compresenza di persone”. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Avvocatura Generale dello Stato) c. Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo (Avv.ti Referza e Di Dalmazio) - (Conferma, TAR Lazio, sez. III ter, 15 gennaio 2003, n.126). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 07 settembre 2004 (Ud. 8 luglio 2004) Sentenza n. 5795
3) Inquinamento - Tutela dell’ambiente - Conservazione e della salubrità dei luoghi - Diritto all’accesso ambientale - Generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale - Sufficienza - Amministrazione - Obbligo di elaborazione e comunicazione al richiedente - Sussiste. In materia di accesso ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Avvocatura Generale dello Stato) c. Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo (Avv.ti Referza e Di Dalmazio) - (Conferma, TAR Lazio, sez. III ter, 15 gennaio 2003, n.126). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 07 settembre 2004 (Ud. 8 luglio 2004) Sentenza n. 5795
4) Inquinamento - Tutela dell’ambiente - Pubblica Amministrazione - Diritto all’accesso ambientale e diritto alla salubrità dell’ambiente - Interpretazione - Legittimazione all’accesso - Limitazioni soggettive - Illegittimità. Il diritto all’accesso ambientale, non può essere interpretato, come posizione soggettiva necessariamente strumentale al diverso diritto alla salubrità dell’ambiente, facendone derivare l’intestazione del primo ai soli titolari (e cioè, in sintesi, solo le persone fisiche) del secondo, posto che contrariamente al regime generale dell’accesso alla documentazione amministrativa. Pertanto, le persone giuridiche non sono escluse dal diretto riconoscimento della legittimazione all’accesso ad opera dell’art. 3 d.lgs. n.39/97 ed non hanno l’onere di dimostrare un loro stabile collegamento con l’ambiente che ne autorizzi l’iniziativa, un'ipotesi contraria confligge, in particolare, con il dettato testuale della disposizione che, là dove recita “chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse”, e non tollera alcuna opzione esegetica che introduca limitazioni soggettive - espressamente e chiaramente - escluse dalla norma. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Avvocatura Generale dello Stato) c. Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo (Avv.ti Referza e Di Dalmazio) - (Conferma, TAR Lazio, sez. III ter, 15 gennaio 2003, n.126). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 07 settembre 2004 (Ud. 8 luglio 2004) Sentenza n. 5795
5) Procedure e varie - Deposito del ricorso - Notifica - Sospensione feriale - Sussiste - Unica eccezione relativa al giudizio cautelare. Il deposito del ricorso compiuto in un periodo nel quale il relativo termine era sospeso deve ritenersi senz’altro tempestivo e rituale. In specie, il tempo trascorso dalla notifica del ricorso (12 agosto 2002) al suo deposito (13 settembre 2002) ricade interamente nel periodo della sospensione feriale dei termini processuali e che, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 23 maggio 2003, n.2788), quest’ultimo istituto, introdotto dall’art.1 legge 7 ottobre 1969, n.742, si applica a tutti i termini relativi alla giurisdizione amministrativa, con l’unica eccezione di quelli relativi al giudizio cautelare. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Avvocatura Generale dello Stato) c. Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo (Avv.ti Referza e Di Dalmazio) - (Conferma, TAR Lazio, sez. III ter, 15 gennaio 2003, n.126). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 07 settembre 2004 (Ud. 8 luglio 2004) Sentenza n. 5795
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