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 Massime della sentenza

  

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 1411 del 2001, proposto dal Sig. Luigi Roberto ROSSETTI, residente in Casoli (CH), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Russo e Silvana Vassalli, con domicilio eletto in Roma, Via Barberini n. 84, presso l’Avv. Marco Croce (studio legale Placidi e Lentini);
contro
Sig. Marco D’ONOFRIO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fernando Di Benedetto e Giuseppe Bruno del Foro di Pescara, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 – IV/b, presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi;
e nei confronti
del Comune di Atessa, in persona del Sindaco in carica, n. c.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 810/2000 del 22 dicembre 2000, notificata il 16 gennaio 2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato D’Onofrio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18 maggio 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. Russo per l’appellante e l’Avv. G. Cerceo per delega dell’Avv.to Di Benedetto per l’appellato resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


1. Con sentenza n. 810 del 22 dicembre 2000, la sezione di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo - riuniti i ricorsi n. 327, 328 e 484 del 2000 con i quali l’attuale appellato aveva impugnato, dapprima, il provvedimento che autorizzava il Rossetti all’installazione di un impianto di carburante e di distribuzione per GPL in località Piana La Fara (ric. n. 327/2000) e, successivamente, l’archiviazione della sua richiesta di potenziamento presentata in data 22 settembre 1997 (ric. n. 328/2000) nonché la conferma del diniego di potenziamento (n. 484/2000) – ha annullato il primo e il terzo e dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il secondo, sulla considerazione che l’autorizzazione al controinteressato era stata accordata allorché era ancora in corso la domanda del ricorrente, la quale, indipendentemente dalla rinuncia ad altro impianto, doveva essere esaminata e non poteva essere respinta senza il previo accertamento della applicabilità di normativa sopravvenuta che, in presenza di determinate condizioni, consentiva la concessione in deroga.


2. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello il Rossetti.


Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado sarebbero erronee:
- in primo luogo per non essersi tenuto conto di molteplice cause di inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione (omessa notificazione del ricorso n. 328/2000 al controinteressato, non sanabile con la spontanea costituzione ad opponendum; successivo rilascio di nuova autorizzazione, in corso del giudizio, al Rossetti, con provvedimento n. 15 del 28 giugno 2000, prot, 15/2000 non impugnato; mancata impugnazione della nota n. 6242 che 7 aprile 1999, con cui il Comune aveva rilevato la mancata rinuncia dell’attuale appellato ad altro impianto; l’implicita rinuncia dell’attuale appellato alla istanza presentata in precedenza, in forza della successiva istanza del 16 aprile 1999);
- nel merito, per avere ritenuto il giudice di primo grado:
a) che la disponibilità di altro impianto da rinunciare dovesse sussistere soltanto al momento del rilascio dell’autorizzazione e non all’atto della domanda;
b) per non avere tenuto nel debito conto che l’impianto acquisito, già all’atto della cessione, non era utilizzabile per le finalità di cui alla normativa applicabile al caso in esame per essere già stato da tempo smantellato, in seguito ad espropriazione, per esecuzione di opera pubblica;
c) per avere ritenuto che l’Amministrazione fosse tenuta ad istruire la domanda sulla base della normativa statale e, non invece, di quella regionale non abrogata;
d) per non avere tenuto, inoltre, nella debita considerazione, che la domanda originariamente proposta (anteriore a quella dell’attuale appellante) era stata implicitamente rinunciata per effetto di altra e nuova istanza, successiva alla nota del 1999, con la quale l’amministrazione comunicava all’interessato di non poter provvedere sulla domanda in ragione della sua incompletezza.


3. Costituitosi in giudizio l’originario ricorrente, per resistere all’appello e riproporre motivi assorbiti in primo grado, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 18 maggio 2003 e trattenuta in decisione.


D I R I T T O


1. Nella controversia in oggetto - che vede contrapposti soggetti operanti nel settore della distribuzione di carburante, l’uno, l’attuale appellante, autorizzato, in Comune di Atessa (CH) alla apertura di nuovo impianto GPL con provvedimento del 9 marzo 2000, e l’altro (il controricorrente), che ha visto archiviare la propria domanda di potenziamento dell’impianto di titolarità con l’installazione di altro impianto di distribuzione di GPL, perché non corredata da contestuale rinuncia ad altro impianto installato e funzionante - deve essere innanzitutto respinto il motivo di appello volto a denunciare l’omessa declaratoria di inammissibilità di uno dei ricorsi riuniti (quello contro il provvedimento di archiviazione), per mancata notificazione al controinteressato.


In linea di principio, non si nega che la posizione concorrenziale dei due contendenti, per i limiti che la vigente legislazione frappone alla presenza degli impianti di carburante ed in particolare di GPL, sul territorio, conferisce al beneficiario la titolarità di un interesse legittimo al mantenimento del diniego, nel caso in cui la sua caducazione sia idonea a rimettere in discussione l’autorizzazione accordatagli (in base al criterio di priorità della domanda) e, d’altra parte, il diniego impugnato rechi a sua volta menzione dell’avvenuta autorizzazione al terzo e dell’impossibilità, su tale base, di riprendere in esame la posizione del richiedente pretermesso.


Sempre in linea di principio, non può disconoscersi che l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato (pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione) non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa (Sez. VI, n. 2991 del 30 maggio 2003), non potendo, l'intervento in giudizio, porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione.


E, tuttavia, anche la giurisprudenza formatasi sulla materia, ha avuto anche modo di avvertire che l’effetto sanante non si produce, nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione.


Al contrario, deve argomentarsi che, ove, come nella specie, l’interevento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione, per di più intesa a tutelare, nel merito, gli interessi dell’opponente, rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio, comunque, costituito, ed essendo, dunque, raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa.


In concreto, per quanto interessa la controversia, basta rilevare che l’intervento ad apponendum è, ritualmente, avvenuto con atto del 29 maggio 2000, all’interno dunque del termine di impugnazione della nota del 10 aprile 2000, oggetto del ricorso n. 328/2000, di cui è messa in discussione l’ammissibilità.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.


3. L’appellante pone poi il delicato problema della improcedibilità dei ricorsi di primo grado, per non avere il ricorrente originario impugnato il provvedimento di autorizzazione (n. 15/2000), adottato dal Comune successivamente al rinnovo del diniego di autorizzazione (provvedimento n. 14/2000), ma in pari data, oggetto del ricorso n. 484/2000.


E’ chiaro, e lo stesso giudice di primo grado ne è stato consapevole, nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso n. 328/2000, che l’ordinanza sollecitatoria da esso emessa sul ricorso n. 328/2000, ordinando la rinnovazione del procedimento, una volta eseguita, ha pregiudicando la decisione di merito della causa.
In più, lo stesso ricorrente ha introdotto nel procedimento di rinnovo elementi del tutto nuovi e cioè, l’atto di cessione dell’impianto Goldengas, stipulato successivamente alla ordinanza di sospensione n. 216 dell’1 giugno 2000 (atto in notaio Gioffré in data 23 giungo 2000) e la comunicazione di rinuncia a detto impianto (del 28 giugno successivo), che sono stati puntualmente acquisiti al procedimento ed ha costituito oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione unitamente anche alle considerazioni oppositive dell’attuale appellante.


In tale contesto, il procedimento rinnovato certamente ha dato luogo ad un provvedimento di diniego che riveste caratteri di assoluta novità, in quanto dotato di propria autonomia sia rispetto all’atto in origine impugnato sia anche rispetto alla stessa ordinanza di sospensione, che di tali elementi non poteva aver tenuto conto, in quanto inesistenti al tempo della pronuncia.


Ciò dimostra anche, con ogni evidenza, che l’autorizzazione successivamente accordata all’attuale appellante con il provvedimento n. 15 in pari data, pur confermando l’autorizzazione n. 1 del 9 marzo 2000, costituisce un provvedimento nuovo rispetto a quest’ultima, e non un mero atto confermativo, in quanto, sebbene fossero rimasti invariati gli altri elementi si valutazione della domanda del Rossetti, se ne andava ad aggiungere un altro che rivestiva caratteri di novità assoluta, e cioè il diniego di cui al provvedimento n. 14/2000.


Nel citato contesto, la consequenzialità logica fra l’uno e l’altro provvedimento, non implica né che l’annullamento dell’autorizzazione n. 1 del 9 marzo 2000, comporti anche l’automatica caducazione dell’atto a contenuto confermativo, né che l’annullamento del diniego comporti anche ex se l’annullamento del provvedimento favorevole adottato nei confronti dell’attuale appellante.


A parte il principio di ordine generale che definisce i limiti dell’effetto caducatorio della sentenza nei riguardi dei provvedimenti adottati in esecuzione della ordinanza di sospensione, ci si trova in presenza di atti che rivestono una totale autonomia, rispetto alla ordinanza n. 210 dell’1 giugno 2000, proprio che avere dato luogo a nuove ed autonome manifestazioni di volontà dell’Amminstrazione, che hanno del tutto vanificato il giudizio principale cui l’ordinanza ineriva.


Non vi è dubbio, dunque, che, dalla pronuncia di annullamento del solo diniego di autorizzazione, nei riguardi dell’attuale appellato, non può farsi dipendere anche l’automatica caducazione dell’autorizzazione rinnovata in favore dell’attuale appellante, di cui, se del caso potrebbe discutersi in sede di esecuzione di giudicato, e, comunque, per effetto di un nuovo ed ulteriore provvedimento di autotutela, da assumersi con i limiti e le garanzie proprie di tale atto.


4. A parte ciò, non può non rilevare la Sezione che l’impianto motivazionale della sentenza impugnata appare deficitario ed illogico, nella parte in cui fa derivare l’illegittimità del provvedimento n. 14 del 28 giugno 2000 (impugnato con il ricorso n. 484 del 2000) dalla riscontrata illegittimità della autorizzazione rilasciata all’attuale appellante (ed impugnata con il ricorso n. 327/2000), pur avendo lo stesso giudice di primo grado previamente accertato (secondo capoverso della motivazione) che il nuovo provvedimento rendeva improcedibile il ricorso n. 328/2000.


Non si è avveduto il giudice di primo grado che, con l’annettere effetto innovativo al nuovo provvedimento (piuttosto che natura di atto meramente confermativo e dunque non idoneo a far cessare l’interesse all’impugnazione del provvedimento confermato) il controllo di legittimità di tale nuovo provvedimento si poneva come antecedente logico anche del persistente interesse alla impugnazione dell’autorizzazione rilasciata a suo tempo in favore dell’attuale appellante, cosicché, anche, sarebbe stata l’eventuale illegittimità del nuovo atto a spiegare effetti consequenziali e riflessi sulla precedente autorizzazione, e non viceversa.


5.1. Prescindendo da tale rilievo, che non costituisce oggetto di specifica censura in appello, devono essere comunque condivise le deduzioni che investono il merito della sentenza appellata, muovendo proprio dall’ultimo dei provvedimenti impugnati in primo grado, il quale, sostanzialmente, conferma sia le precedenti misure dell’Amministrazione, sia le ragioni che le hanno sorrette, sia anche l’insussistenza della poziorità giuridica che la precedenza nella presentazione conferiva alla domanda del ricorrente in primo grado.


5.2. La Sezione ha avuto modo di occuparsi di problemi analoghi, sebbene in controversie di differente oggetto, e specificamente, con la decisione n. 1124 del 1° marzo 2003, che ha chiarito la portata ed il contenuto della disciplina di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c) della L. 13 marzo 1997 n. 59, introdotta con il decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, al quale, secondo la sentenza impugnata, l’Amministrazione non avrebbe prestato sufficiente attenzione nell’esaminare la domanda dell’interessato, per non avere esplicitamente accertato se, in ipotesi, la nuova disciplina, già in vigore al tempo della nota 7 aprile 1999 n. 5242, non consentisse, di concedere il potenziamento anche in assenza di rinuncia ad altro impianto.


Con la citata decisione è stato infatti precisato che la deroga all’art. 1, comma 2 del citato decreto, sancita nel capoverso dell'art. 3 (nel cui ambito deve essere ricondotto il potenziamento degli impianti esistenti) implica che nel periodo transitorio non è sufficiente l'autorizzazione, come regolata dal citato dall'art. 1 comma 2, ma occorre anche la ricorrenza dell'ulteriore presupposto oggettivo, costituito dalla riduzione numerica degli impianti.


La deroga in questione si risolve, dunque, sostanzialmente, nella riduzione della libertà di esercizio dell'attività economica in questione, derivante dal concorso della condizione suddetta insieme alla «verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni », prescritta in generale per ogni autorizzazione dal precedente art. 1 comma 2.


La considerazione del giudice di primo grado - secondo cui l’Amministrazione comunale, prima di inviare la nota n. 6242 del 17 aprile 1999, avrebbe avuto l’obbligo di accertare se non fosse applicabile alla domanda dell’interessato la disposizione di cui al comma 4, secondo inciso del citato art. 3 – è dunque certamente affetta da molteplici vizi denunciati dall’appellante:

a) innanzitutto, per l’evidente confusione che il giudicante fa fra il potenziamento (oggetto della domanda 22 settembre 1997 dell’interessato) e l’installazione di nuovi impianti, disciplinato dalla norma derogatoria citata.;
b) in secondo luogo per avere erroneamente interpretato la natura e la portata della norma derogatoria, in relazione all’istanza dell’interessato;
c) ed inoltre, per non avere correttamente interpretato ed applicato la normativa regionale (e statale), applicabile alla domanda.


Nella Regione Abruzzo, nel dare attuazione al D.P.R. 13 dicembre 1996, la L. reg. 23 dicembre 1997 n. 150 stabilisce espressamente la necessaria conformità delle operazioni di concentrazione e potenziamento alla normativa regionale vigente e, pertanto, sia alla L. reg. dell’Abruzzo 17 aprile 1990 n. 44, che alla L. reg. 19 agosto 1996 n. 68, che erano ancora in vigore alla data del provvedimento impugnato.


Orbene, la circostanza che lo smantellamento dell’impianto debba essere avviato “contestualmente all’autorizzazione al potenziamento” e che l’effettivo smantellamento dell’impianto dimesso sia accertato all’atto del collaudo (art. 3, comma 1 della legge regionale n. 44 del 1990) non comporta altresì che la “previa” rinuncia ad altro impianto possa essere effettuata in qualsiasi momento della procedura, affinché sia ritenuta validamente presentata la domanda di potenziamento.


Ed invero la clausola secondo cui il potenziamento può essere autorizzato “previo impegno alla rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante” con le caratteristiche stabilite dalla norma “negli ultimi dodici mesi antecedenti ala data della domanda”, implica che la domanda stessa, per essere presa in considerazione, dovesse essere corredata sia dell’impegno alla rinuncia sia anche degli estremi relativi all’impianto da rinunciare, essendo pregiudiziale non soltanto alla pronuncia favorevole, ma anche alla stessa possibilità di prendere in considerazione la domanda, il formale impegno alla dismissione, ed il puntuale riferimento agli estremi dell’impianto da rinunciare ed alla sua disponibilità, al fine di consentire il previo indispensabile accertamento istruttorio della serietà dell’impegno, in relazione alla effettività della preesistente installazione e del suo funzionamento nel segmento temporale prescritto, da relazionarsi alla data di presentazione della domanda.


Deve essere dunque condivisa la linea interpretativa del Comune (nota del 10 aprile 2000 e successivo provvedimento n. 14 del 2000), fatta propria, nel presente giudizio, dall’appellante.


5.3. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che, indipendentemente dalla formula adoperata, alla nota del 7 aprile 1999 non può riconoscersi natura interlocutoria né soprassessoria.


Si è, in più di un’occasione, avvertito che l’interpretazione degli atti amministrativi non segue la regola dettata per l’interpretazione degli atti normativi e che, pertanto deve aversi riguardo, come per la generalità degli atti negoziali di diritto comune, alla effettiva volontà del loro autore.


Ciò, nel caso di specie, con riferimento all’elemento mancante, non può che volere indicare l’impossibilità per l’Ufficio di provvedere sulla domanda, ovvero, la ritenuta inammissibilità della stessa.


La clausola “di cortesia” e la conclusione di restare “in attesa di quanto richiesto”, non integrano il contenuto della nota in questione, se non nel senso che la domanda avrebbe potuto avere un seguito se ed in quanto integrata con gli elementi mancanti, ma non incidono sulla declaratoria di inammissibilità insita nella comunicazione.


Per il che appare del tutto ovvio e palese, anche, che la domanda inammissibile, in quanto inidonea a fare sorgere l’obbligo di provvedere, neanche può collocarsi in ordine di precedenza rispetto ad altra domanda ammissibile, perché corredata di tutti i necessari elementi di giudizio.


5.4. Invero, anche nel silenzio della normativa, deve ritenersi che, ogni qual volta sussista concorrenzialità di domande incompatibili, la norma che stabilisce un ordine di preferenza sulla base della priorità temporale della presentazione, reca implicitamente la regola della sussistenza dei presupposti minimi di ammissibilità, cosicché la stessa mancanza, al tempo della domanda, della “previa rinuncia” (a sua volta presupponente altresì, la contestuale disponibilità di un determinato impianto, e, correlativamente, la individuabilità di quest’ultimo, con i requisiti di installazione e funzionamento stabiliti dalla norma) implica anche (almeno fino al momento in cui gli elementi mancanti non vengano integrati) che la stessa non possa fruire delle preferenze collegate al momento della presentazione, rispetto ad altra domanda ammissibile e ritualmente presentata.


5.5. Del tutto legittimamente, pertanto, è stata decisa la domanda dell’attuale appellante, accordando l’autorizzazione richiesta ed è stata successivamente negata l’autorizzazione in favore dell’attuale appellato, solo tardamente corredata, dapprima di un titolo (l’opzione successiva al rilascio dell’autorizzazione in favore del controinteressato) non idoneo di per sé a comprovare la disponibilità del bene, e, dunque a supportare la rinuncia allo stesso, e infine, soltanto in corso di causa, dall’acquisto effettivo della titolarità di un impianto di non comprovata esistenza e funzionamento negli ultimi dodici mesi anteriori alla presentazione della domanda.


6. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto ed, in totale riforma della sentenza appellata devono essere respinti i ricorsi proposti in primo grado.


Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico dell’attuale appellante ed in favore dell’appellato; interamente compensate per quanto riguarda il Comune non costituito in questa sede.


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, conseguentemente, in totale riforma della sentenza della Sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo n. 810/2000, respinge i ricorsi proposti in primo grado dall’attuale appellato (nn. 327, 328 e 484 del 2000);


Condanna l’appellato Sig.r D’Onofrio al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese dei due gradi del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00= oltre CPA ed IVA come per legge; interamente compensate quanto al Comune non costituito in questa sede;


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 18 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta PRESIDENTE
Corrado Allegretta CONSIGLIERE
Chiarenza Millemaggi Cogliani CONSIGLIERE Est.
Goffredo Zaccardi CONSIGLIERE
Michele Corradino CONSIGLIERE

 

L'ESTENSORE                               IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO                                  IL DIRIGENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani   F.to Raffaele Iannotta                      F.to Antonietta Fancello                        F.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
7 Settembre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica e edilizia - Autorizzazione e concessione - Distributori di carburanti - Potenziamento - Regione Abruzzo - Istanza ex L. reg. n. 150/1997 - Ammissibilità - Condizioni - Contestuale impegno alla dismissione di altro impianto - Necessità. Nella Regione Abruzzo, nel dare attuazione al D.P.R. 13 dicembre 1996, la L. reg. 23 dicembre 1997 n. 150 stabilisce espressamente la necessaria conformità delle operazioni di concentrazione e potenziamento alla normativa regionale vigente ovvero, sia alla L. reg. 17 aprile 1990 n. 44, che alla L. reg. 19 agosto 1996 n. 68, erano ancora in vigore alla data del provvedimento impugnato; pertanto, alle domande di autorizzazione al potenziamento di nuovo impianto con GPL, presentate in base alla suddetta legge regionale, doveva trovare applicazione la norma secondo cui il potenziamento poteva essere autorizzato soltanto “previo impegno alla rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante” con le caratteristiche stabilite dalla norma “negli ultimi dodici mesi antecedenti ala data della domanda”, da interpretarsi nel senso che la domanda stessa, per essere ammissibile, dovesse essere corredata sia dell’impegno alla rinuncia sia anche degli estremi relativi all’impianto da rinunciare. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI Parti:Rossetti c. D’Onofrio ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863

2) Procedure e varie - Effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato - Notificazione totalmente omessa - Termine - Configurabilità - Condizioni. L’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato (pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione) non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa (Sez. VI, n. 2991 del 30 maggio 2003), non potendo, l'intervento in giudizio, porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione. Tuttavia, l’effetto sanante non si produce, nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI Parti:Rossetti c. D’Onofrio ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863

 

3) Procedure e varie - Controinteressato - Costituzione spontanea in giudizio - Effetto sanante della omessa notificazione - Configurabilità - Condizioni. L’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato si verifica anche nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, ove l'intervento spontaneo in giudizio avvenga prima che si siano prodotti gli effetti della decadenza dall’impugnazione, e cioè entro il termine per la proposizione del ricorso. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI Parti:Rossetti c. D’Onofrio ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863

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