Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1411 del 2001, proposto dal Sig. Luigi Roberto
ROSSETTI, residente in Casoli (CH), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello
Russo e Silvana Vassalli, con domicilio eletto in Roma, Via Barberini n. 84,
presso l’Avv. Marco Croce (studio legale Placidi e Lentini);
contro
Sig. Marco D’ONOFRIO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fernando Di Benedetto
e Giuseppe Bruno del Foro di Pescara, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere
Flaminio n. 46 – IV/b, presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi;
e nei confronti
del Comune di Atessa, in persona del Sindaco in carica, n. c.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sezione
staccata di Pescara, n. 810/2000 del 22 dicembre 2000, notificata il 16 gennaio
2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato D’Onofrio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18 maggio 2004, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. Russo per l’appellante e l’Avv. G.
Cerceo per delega dell’Avv.to Di Benedetto per l’appellato resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1. Con sentenza n. 810 del 22 dicembre 2000, la sezione di Pescara del Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo - riuniti i ricorsi n. 327, 328 e 484 del
2000 con i quali l’attuale appellato aveva impugnato, dapprima, il provvedimento
che autorizzava il Rossetti all’installazione di un impianto di carburante e di
distribuzione per GPL in località Piana La Fara (ric. n. 327/2000) e,
successivamente, l’archiviazione della sua richiesta di potenziamento presentata
in data 22 settembre 1997 (ric. n. 328/2000) nonché la conferma del diniego di
potenziamento (n. 484/2000) – ha annullato il primo e il terzo e dichiarato
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il secondo, sulla
considerazione che l’autorizzazione al controinteressato era stata accordata
allorché era ancora in corso la domanda del ricorrente, la quale,
indipendentemente dalla rinuncia ad altro impianto, doveva essere esaminata e
non poteva essere respinta senza il previo accertamento della applicabilità di
normativa sopravvenuta che, in presenza di determinate condizioni, consentiva la
concessione in deroga.
2. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello il Rossetti.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado sarebbero
erronee:
- in primo luogo per non essersi tenuto conto di molteplice cause di
inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione (omessa notificazione del
ricorso n. 328/2000 al controinteressato, non sanabile con la spontanea
costituzione ad opponendum; successivo rilascio di nuova autorizzazione, in
corso del giudizio, al Rossetti, con provvedimento n. 15 del 28 giugno 2000,
prot, 15/2000 non impugnato; mancata impugnazione della nota n. 6242 che 7
aprile 1999, con cui il Comune aveva rilevato la mancata rinuncia dell’attuale
appellato ad altro impianto; l’implicita rinuncia dell’attuale appellato alla
istanza presentata in precedenza, in forza della successiva istanza del 16
aprile 1999);
- nel merito, per avere ritenuto il giudice di primo grado:
a) che la disponibilità di altro impianto da rinunciare dovesse sussistere
soltanto al momento del rilascio dell’autorizzazione e non all’atto della
domanda;
b) per non avere tenuto nel debito conto che l’impianto acquisito, già all’atto
della cessione, non era utilizzabile per le finalità di cui alla normativa
applicabile al caso in esame per essere già stato da tempo smantellato, in
seguito ad espropriazione, per esecuzione di opera pubblica;
c) per avere ritenuto che l’Amministrazione fosse tenuta ad istruire la domanda
sulla base della normativa statale e, non invece, di quella regionale non
abrogata;
d) per non avere tenuto, inoltre, nella debita considerazione, che la domanda
originariamente proposta (anteriore a quella dell’attuale appellante) era stata
implicitamente rinunciata per effetto di altra e nuova istanza, successiva alla
nota del 1999, con la quale l’amministrazione comunicava all’interessato di non
poter provvedere sulla domanda in ragione della sua incompletezza.
3. Costituitosi in giudizio l’originario ricorrente, per resistere all’appello e
riproporre motivi assorbiti in primo grado, la causa è stata chiamata alla
pubblica udienza del 18 maggio 2003 e trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. Nella controversia in oggetto - che vede contrapposti soggetti operanti nel
settore della distribuzione di carburante, l’uno, l’attuale appellante,
autorizzato, in Comune di Atessa (CH) alla apertura di nuovo impianto GPL con
provvedimento del 9 marzo 2000, e l’altro (il controricorrente), che ha visto
archiviare la propria domanda di potenziamento dell’impianto di titolarità con
l’installazione di altro impianto di distribuzione di GPL, perché non corredata
da contestuale rinuncia ad altro impianto installato e funzionante - deve essere
innanzitutto respinto il motivo di appello volto a denunciare l’omessa
declaratoria di inammissibilità di uno dei ricorsi riuniti (quello contro il
provvedimento di archiviazione), per mancata notificazione al controinteressato.
In linea di principio, non si nega che la posizione concorrenziale dei due
contendenti, per i limiti che la vigente legislazione frappone alla presenza
degli impianti di carburante ed in particolare di GPL, sul territorio,
conferisce al beneficiario la titolarità di un interesse legittimo al
mantenimento del diniego, nel caso in cui la sua caducazione sia idonea a
rimettere in discussione l’autorizzazione accordatagli (in base al criterio di
priorità della domanda) e, d’altra parte, il diniego impugnato rechi a sua volta
menzione dell’avvenuta autorizzazione al terzo e dell’impossibilità, su tale
base, di riprendere in esame la posizione del richiedente pretermesso.
Sempre in linea di principio, non può disconoscersi che l’effetto sanante della
costituzione spontanea in giudizio del controinteressato (pacificamente
riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione) non si
verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa (Sez. VI,
n. 2991 del 30 maggio 2003), non potendo, l'intervento in giudizio, porre nel
nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo
scadere del termine per la sua proposizione.
E, tuttavia, anche la giurisprudenza formatasi sulla materia, ha avuto anche
modo di avvertire che l’effetto sanante non si produce, nel caso di inesistenza
della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine
utile per la proposizione dell’impugnazione.
Al contrario, deve argomentarsi che, ove, come nella specie, l’interevento ad
opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del
provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la
spontaneità della costituzione, per di più intesa a tutelare, nel merito, gli
interessi dell’opponente, rende superflua la notificazione, essendosi il
contraddittorio, comunque, costituito, ed essendo, dunque, raggiunto lo scopo
della prescrizione tassativa.
In concreto, per quanto interessa la controversia, basta rilevare che
l’intervento ad apponendum è, ritualmente, avvenuto con atto del 29 maggio 2000,
all’interno dunque del termine di impugnazione della nota del 10 aprile 2000,
oggetto del ricorso n. 328/2000, di cui è messa in discussione l’ammissibilità.
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
3. L’appellante pone poi il delicato problema della improcedibilità dei ricorsi
di primo grado, per non avere il ricorrente originario impugnato il
provvedimento di autorizzazione (n. 15/2000), adottato dal Comune
successivamente al rinnovo del diniego di autorizzazione (provvedimento n.
14/2000), ma in pari data, oggetto del ricorso n. 484/2000.
E’ chiaro, e lo stesso giudice di primo grado ne è stato consapevole, nel
dichiarare l’improcedibilità del ricorso n. 328/2000, che l’ordinanza
sollecitatoria da esso emessa sul ricorso n. 328/2000, ordinando la rinnovazione
del procedimento, una volta eseguita, ha pregiudicando la decisione di merito
della causa.
In più, lo stesso ricorrente ha introdotto nel procedimento di rinnovo elementi
del tutto nuovi e cioè, l’atto di cessione dell’impianto Goldengas, stipulato
successivamente alla ordinanza di sospensione n. 216 dell’1 giugno 2000 (atto in
notaio Gioffré in data 23 giungo 2000) e la comunicazione di rinuncia a detto
impianto (del 28 giugno successivo), che sono stati puntualmente acquisiti al
procedimento ed ha costituito oggetto di valutazione da parte
dell’Amministrazione unitamente anche alle considerazioni oppositive
dell’attuale appellante.
In tale contesto, il procedimento rinnovato certamente ha dato luogo ad un
provvedimento di diniego che riveste caratteri di assoluta novità, in quanto
dotato di propria autonomia sia rispetto all’atto in origine impugnato sia anche
rispetto alla stessa ordinanza di sospensione, che di tali elementi non poteva
aver tenuto conto, in quanto inesistenti al tempo della pronuncia.
Ciò dimostra anche, con ogni evidenza, che l’autorizzazione successivamente
accordata all’attuale appellante con il provvedimento n. 15 in pari data, pur
confermando l’autorizzazione n. 1 del 9 marzo 2000, costituisce un provvedimento
nuovo rispetto a quest’ultima, e non un mero atto confermativo, in quanto,
sebbene fossero rimasti invariati gli altri elementi si valutazione della
domanda del Rossetti, se ne andava ad aggiungere un altro che rivestiva
caratteri di novità assoluta, e cioè il diniego di cui al provvedimento n.
14/2000.
Nel citato contesto, la consequenzialità logica fra l’uno e l’altro
provvedimento, non implica né che l’annullamento dell’autorizzazione n. 1 del 9
marzo 2000, comporti anche l’automatica caducazione dell’atto a contenuto
confermativo, né che l’annullamento del diniego comporti anche ex se
l’annullamento del provvedimento favorevole adottato nei confronti dell’attuale
appellante.
A parte il principio di ordine generale che definisce i limiti dell’effetto
caducatorio della sentenza nei riguardi dei provvedimenti adottati in esecuzione
della ordinanza di sospensione, ci si trova in presenza di atti che rivestono
una totale autonomia, rispetto alla ordinanza n. 210 dell’1 giugno 2000, proprio
che avere dato luogo a nuove ed autonome manifestazioni di volontà dell’Amminstrazione,
che hanno del tutto vanificato il giudizio principale cui l’ordinanza ineriva.
Non vi è dubbio, dunque, che, dalla pronuncia di annullamento del solo diniego
di autorizzazione, nei riguardi dell’attuale appellato, non può farsi dipendere
anche l’automatica caducazione dell’autorizzazione rinnovata in favore
dell’attuale appellante, di cui, se del caso potrebbe discutersi in sede di
esecuzione di giudicato, e, comunque, per effetto di un nuovo ed ulteriore
provvedimento di autotutela, da assumersi con i limiti e le garanzie proprie di
tale atto.
4. A parte ciò, non può non rilevare la Sezione che l’impianto motivazionale
della sentenza impugnata appare deficitario ed illogico, nella parte in cui fa
derivare l’illegittimità del provvedimento n. 14 del 28 giugno 2000 (impugnato
con il ricorso n. 484 del 2000) dalla riscontrata illegittimità della
autorizzazione rilasciata all’attuale appellante (ed impugnata con il ricorso n.
327/2000), pur avendo lo stesso giudice di primo grado previamente accertato
(secondo capoverso della motivazione) che il nuovo provvedimento rendeva
improcedibile il ricorso n. 328/2000.
Non si è avveduto il giudice di primo grado che, con l’annettere effetto
innovativo al nuovo provvedimento (piuttosto che natura di atto meramente
confermativo e dunque non idoneo a far cessare l’interesse all’impugnazione del
provvedimento confermato) il controllo di legittimità di tale nuovo
provvedimento si poneva come antecedente logico anche del persistente interesse
alla impugnazione dell’autorizzazione rilasciata a suo tempo in favore
dell’attuale appellante, cosicché, anche, sarebbe stata l’eventuale
illegittimità del nuovo atto a spiegare effetti consequenziali e riflessi sulla
precedente autorizzazione, e non viceversa.
5.1. Prescindendo da tale rilievo, che non costituisce oggetto di specifica
censura in appello, devono essere comunque condivise le deduzioni che investono
il merito della sentenza appellata, muovendo proprio dall’ultimo dei
provvedimenti impugnati in primo grado, il quale, sostanzialmente, conferma sia
le precedenti misure dell’Amministrazione, sia le ragioni che le hanno sorrette,
sia anche l’insussistenza della poziorità giuridica che la precedenza nella
presentazione conferiva alla domanda del ricorrente in primo grado.
5.2. La Sezione ha avuto modo di occuparsi di problemi analoghi, sebbene in
controversie di differente oggetto, e specificamente, con la decisione n. 1124
del 1° marzo 2003, che ha chiarito la portata ed il contenuto della disciplina
di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma
dell’art. 4, comma 4, lett. c) della L. 13 marzo 1997 n. 59, introdotta con il
decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, al quale, secondo la sentenza
impugnata, l’Amministrazione non avrebbe prestato sufficiente attenzione
nell’esaminare la domanda dell’interessato, per non avere esplicitamente
accertato se, in ipotesi, la nuova disciplina, già in vigore al tempo della nota
7 aprile 1999 n. 5242, non consentisse, di concedere il potenziamento anche in
assenza di rinuncia ad altro impianto.
Con la citata decisione è stato infatti precisato che la deroga all’art. 1,
comma 2 del citato decreto, sancita nel capoverso dell'art. 3 (nel cui ambito
deve essere ricondotto il potenziamento degli impianti esistenti) implica che
nel periodo transitorio non è sufficiente l'autorizzazione, come regolata dal
citato dall'art. 1 comma 2, ma occorre anche la ricorrenza dell'ulteriore
presupposto oggettivo, costituito dalla riduzione numerica degli impianti.
La deroga in questione si risolve, dunque, sostanzialmente, nella riduzione
della libertà di esercizio dell'attività economica in questione, derivante dal
concorso della condizione suddetta insieme alla «verifica della conformità alle
disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle
concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per
la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo
programmatico delle Regioni », prescritta in generale per ogni autorizzazione
dal precedente art. 1 comma 2.
La considerazione del giudice di primo grado - secondo cui l’Amministrazione
comunale, prima di inviare la nota n. 6242 del 17 aprile 1999, avrebbe avuto
l’obbligo di accertare se non fosse applicabile alla domanda dell’interessato la
disposizione di cui al comma 4, secondo inciso del citato art. 3 – è dunque
certamente affetta da molteplici vizi denunciati dall’appellante:
a) innanzitutto, per l’evidente
confusione che il giudicante fa fra il potenziamento (oggetto della domanda 22
settembre 1997 dell’interessato) e l’installazione di nuovi impianti,
disciplinato dalla norma derogatoria citata.;
b) in secondo luogo per avere erroneamente interpretato la natura e la portata
della norma derogatoria, in relazione all’istanza dell’interessato;
c) ed inoltre, per non avere correttamente interpretato ed applicato la
normativa regionale (e statale), applicabile alla domanda.
Nella Regione Abruzzo, nel dare attuazione al D.P.R. 13 dicembre 1996, la L.
reg. 23 dicembre 1997 n. 150 stabilisce espressamente la necessaria conformità
delle operazioni di concentrazione e potenziamento alla normativa regionale
vigente e, pertanto, sia alla L. reg. dell’Abruzzo 17 aprile 1990 n. 44, che
alla L. reg. 19 agosto 1996 n. 68, che erano ancora in vigore alla data del
provvedimento impugnato.
Orbene, la circostanza che lo smantellamento dell’impianto debba essere avviato
“contestualmente all’autorizzazione al potenziamento” e che l’effettivo
smantellamento dell’impianto dimesso sia accertato all’atto del collaudo (art.
3, comma 1 della legge regionale n. 44 del 1990) non comporta altresì che la
“previa” rinuncia ad altro impianto possa essere effettuata in qualsiasi momento
della procedura, affinché sia ritenuta validamente presentata la domanda di
potenziamento.
Ed invero la clausola secondo cui il potenziamento può essere autorizzato
“previo impegno alla rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e
funzionante” con le caratteristiche stabilite dalla norma “negli ultimi dodici
mesi antecedenti ala data della domanda”, implica che la domanda stessa, per
essere presa in considerazione, dovesse essere corredata sia dell’impegno alla
rinuncia sia anche degli estremi relativi all’impianto da rinunciare, essendo
pregiudiziale non soltanto alla pronuncia favorevole, ma anche alla stessa
possibilità di prendere in considerazione la domanda, il formale impegno alla
dismissione, ed il puntuale riferimento agli estremi dell’impianto da rinunciare
ed alla sua disponibilità, al fine di consentire il previo indispensabile
accertamento istruttorio della serietà dell’impegno, in relazione alla
effettività della preesistente installazione e del suo funzionamento nel
segmento temporale prescritto, da relazionarsi alla data di presentazione della
domanda.
Deve essere dunque condivisa la linea interpretativa del Comune (nota del 10
aprile 2000 e successivo provvedimento n. 14 del 2000), fatta propria, nel
presente giudizio, dall’appellante.
5.3. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che, indipendentemente
dalla formula adoperata, alla nota del 7 aprile 1999 non può riconoscersi natura
interlocutoria né soprassessoria.
Si è, in più di un’occasione, avvertito che l’interpretazione degli atti
amministrativi non segue la regola dettata per l’interpretazione degli atti
normativi e che, pertanto deve aversi riguardo, come per la generalità degli
atti negoziali di diritto comune, alla effettiva volontà del loro autore.
Ciò, nel caso di specie, con riferimento all’elemento mancante, non può che
volere indicare l’impossibilità per l’Ufficio di provvedere sulla domanda,
ovvero, la ritenuta inammissibilità della stessa.
La clausola “di cortesia” e la conclusione di restare “in attesa di quanto
richiesto”, non integrano il contenuto della nota in questione, se non nel senso
che la domanda avrebbe potuto avere un seguito se ed in quanto integrata con gli
elementi mancanti, ma non incidono sulla declaratoria di inammissibilità insita
nella comunicazione.
Per il che appare del tutto ovvio e palese, anche, che la domanda inammissibile,
in quanto inidonea a fare sorgere l’obbligo di provvedere, neanche può
collocarsi in ordine di precedenza rispetto ad altra domanda ammissibile, perché
corredata di tutti i necessari elementi di giudizio.
5.4. Invero, anche nel silenzio della normativa, deve ritenersi che, ogni qual
volta sussista concorrenzialità di domande incompatibili, la norma che
stabilisce un ordine di preferenza sulla base della priorità temporale della
presentazione, reca implicitamente la regola della sussistenza dei presupposti
minimi di ammissibilità, cosicché la stessa mancanza, al tempo della domanda,
della “previa rinuncia” (a sua volta presupponente altresì, la contestuale
disponibilità di un determinato impianto, e, correlativamente, la
individuabilità di quest’ultimo, con i requisiti di installazione e
funzionamento stabiliti dalla norma) implica anche (almeno fino al momento in
cui gli elementi mancanti non vengano integrati) che la stessa non possa fruire
delle preferenze collegate al momento della presentazione, rispetto ad altra
domanda ammissibile e ritualmente presentata.
5.5. Del tutto legittimamente, pertanto, è stata decisa la domanda dell’attuale
appellante, accordando l’autorizzazione richiesta ed è stata successivamente
negata l’autorizzazione in favore dell’attuale appellato, solo tardamente
corredata, dapprima di un titolo (l’opzione successiva al rilascio
dell’autorizzazione in favore del controinteressato) non idoneo di per sé a
comprovare la disponibilità del bene, e, dunque a supportare la rinuncia allo
stesso, e infine, soltanto in corso di causa, dall’acquisto effettivo della
titolarità di un impianto di non comprovata esistenza e funzionamento negli
ultimi dodici mesi anteriori alla presentazione della domanda.
6. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono l’appello deve essere
accolto ed, in totale riforma della sentenza appellata devono essere respinti i
ricorsi proposti in primo grado.
Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a
carico dell’attuale appellante ed in favore dell’appellato; interamente
compensate per quanto riguarda il Comune non costituito in questa sede.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente
pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, conseguentemente, in totale
riforma della sentenza della Sezione staccata di Pescara del Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo n. 810/2000, respinge i ricorsi proposti
in primo grado dall’attuale appellato (nn. 327, 328 e 484 del 2000);
Condanna l’appellato Sig.r D’Onofrio al pagamento, in favore dell’appellante,
delle spese dei due gradi del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00=
oltre CPA ed IVA come per legge; interamente compensate quanto al Comune non
costituito in questa sede;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 18 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta PRESIDENTE
Corrado Allegretta CONSIGLIERE
Chiarenza Millemaggi Cogliani CONSIGLIERE Est.
Goffredo Zaccardi CONSIGLIERE
Michele Corradino CONSIGLIERE
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani F.to Raffaele Iannotta
F.to Antonietta Fancello
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
7 Settembre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica e edilizia - Autorizzazione e concessione - Distributori di carburanti - Potenziamento - Regione Abruzzo - Istanza ex L. reg. n. 150/1997 - Ammissibilità - Condizioni - Contestuale impegno alla dismissione di altro impianto - Necessità. Nella Regione Abruzzo, nel dare attuazione al D.P.R. 13 dicembre 1996, la L. reg. 23 dicembre 1997 n. 150 stabilisce espressamente la necessaria conformità delle operazioni di concentrazione e potenziamento alla normativa regionale vigente ovvero, sia alla L. reg. 17 aprile 1990 n. 44, che alla L. reg. 19 agosto 1996 n. 68, erano ancora in vigore alla data del provvedimento impugnato; pertanto, alle domande di autorizzazione al potenziamento di nuovo impianto con GPL, presentate in base alla suddetta legge regionale, doveva trovare applicazione la norma secondo cui il potenziamento poteva essere autorizzato soltanto “previo impegno alla rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante” con le caratteristiche stabilite dalla norma “negli ultimi dodici mesi antecedenti ala data della domanda”, da interpretarsi nel senso che la domanda stessa, per essere ammissibile, dovesse essere corredata sia dell’impegno alla rinuncia sia anche degli estremi relativi all’impianto da rinunciare. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI Parti:Rossetti c. D’Onofrio ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863
2) Procedure e varie - Effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato - Notificazione totalmente omessa - Termine - Configurabilità - Condizioni. L’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato (pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione) non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa (Sez. VI, n. 2991 del 30 maggio 2003), non potendo, l'intervento in giudizio, porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione. Tuttavia, l’effetto sanante non si produce, nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI Parti:Rossetti c. D’Onofrio ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863
3) Procedure e varie - Controinteressato - Costituzione spontanea in giudizio - Effetto sanante della omessa notificazione - Configurabilità - Condizioni. L’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato si verifica anche nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, ove l'intervento spontaneo in giudizio avvenga prima che si siano prodotti gli effetti della decadenza dall’impugnazione, e cioè entro il termine per la proposizione del ricorso. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI Parti:Rossetti c. D’Onofrio ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863
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